l’unico caso in cui la presunzione di violazione dell’obbligo di mantenere la corretta distanza di sicurezza viene meno è costituito dal tamponamento a danno di veicolo che “costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale” ma, tuttavia, “spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti.

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Tribunale Roma, Sezione 13 civile Sentenza 2 novembre 2018, n. 21042

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

– SEZ. XIII CIVILE –

in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 39201/2016, posta in decisione all’udienza del 18.4.2018 e vertente

TRA

– (…), elettivamente domiciliato in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Se. e dell’Avv. So.Fu., che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce all’atto di citazione

– attore

E

– (…), contumace,

– convenuto

NONCHE’

– SOCIETA’ (…) A R.L., in persona del legale rapp.nte p.t., in forza di mandato di rappresentanza processuale conferito dalla (…) p.l.c., elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. An.Li., che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuta –

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, (…) conveniva dinanzi all’intestato Tribunale (…) e la (…) p.l.c..

Esponeva l’attore che:

– verso le ore 20,25 del 14.6.2014 percorreva in Roma, alla guida del motociclo (…) tg. (…) di proprietà del padre (…), il viale (…) quando, in prossimità del civico 42, all’altezza dell’incrocio con via (…), veniva a collisione con la vettura (…) tg. (…) di proprietà e condotta da (…) il quale, marciando sulla corsia di sinistra, invadeva improvvisamente la sua corsia di marcia omettendo di segnalare la manovra di spostamento da sinistra a destra con l’apposito indicatore di direzione, costringendolo ad una brusca frenata, a seguito della quale il motociclista perdeva il controllo del mezzo finendo contro il lato posteriore destro della vettura, cadendo in terra e riportando lesioni fisiche;

– sul luogo del sinistro interveniva l’autoambulanza che provvedeva a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo Forlanini per le cure necessarie;

– intervenivano altresì gli agenti di Polizia Locale Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere rapporto di incidente stradale;

– a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

Concludeva pertanto parte attrice per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti nell’occorso, da liquidarsi in complessivi Euro 24.861,59 oltre rivalutazione ed interessi, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Nessuno si costituiva per (…), che veniva pertanto dichiarato contumace.

Si costituiva invece la Soc. (…) coop. a r.l., quale mandataria della (…) p.l.c., come da documentazione versata in atti, contestando integralmente la ricostruzione della dinamica resa dall’attore nel proprio atto introduttivo, contrastante con i rilievi oggettivi, contestando la pretesa anche in punto di quantum debeatur e concludendo per il rigetto o in subordine per l’accertamento di quanto effettivamente provato e dovuto, tenuto conto del grado di corresponsabilità dell’attore nell’evento.

Nel corso dell’istruttoria veniva ammessa la prova per interpello del convenuto contumace, ammessa ed espletata la prova per testi nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico – legale sulla persona dell’attore.

All’esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.4.2018 ed in tale udienza veniva infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 25 minuti dal fatto, con i rilievi svolti e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che:

– all’arrivo degli agenti il motociclista infortunato si trovava ancora sul luogo del sinistro in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza, che giungeva nel frattempo;

– gli agenti venivano informati ed accertavano che i veicoli coinvolti nel sinistro erano stati lasciati nella posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro, come raffigurata nello schizzo planimetrico allegato al rapporto;

– fra gli astanti non venivano reperiti testimoni oculari;

– al suolo asciutto era visibile una traccia di scarrocciamento lunga circa 8 metri, lasciata verosimilmente dal motociclo in caduta;

– il motociclo dell’attore veniva affidato al sig. (…) mentre alla madre dell’infortunato, (…), veniva consegnato l’invito di presentazione per i documenti del motociclista infortunato;

– dallo schizzo planimetrico allegato al verbale (versato in atti in forma integrale dalla sola compagnia assicurativa) risulta che l’urto si è verificato nella corsia di sinistra della via percorsa da entrambi i mezzi coinvolti.

Il motociclista, nella dichiarazione resa, ha rappresentato agli agenti che verso le ore 20,25 del 14.6.2014 percorreva il viale (…) alla guida del motociclo (…) tg. (…) di proprietà del padre, spostato sul margine destro della propria corsia di marcia allorquando, a seguito della manovra posta in essere dal conducente della vettura (…) tg. (…) che, percorrendo lo stesso suo senso di marcia, si spostava dalla sinistra verso destra, effettuava una improvvisa frenata “…a causa della quale, anche per le condizioni dell’asfalto (manto stradale bagnato per la pioggia e in cattivo stato di manutenzione)…”, perdeva il controllo del mezzo cadendo in terra ed andando a collidere in scivolata con la parte anteriore della moto contro la parte posteriore destra altezza ruota, del veicolo (…).

Tale dichiarazione è contraddetta dalle risultanze del rapporto, segnatamente dallo schizzo planimetrico, che ha fotografato la posizione dei mezzi dopo l’urto e le tracce di scarrocciamento del motociclista, entrambe collocate nel lato sinistro della corsia di marcia percorsa sia dalla vettura che dal motociclo, previa verifica, da parte delle autorità, che i due mezzi, una volta raggiunta la posizione statica dopo l’urto, non erano stati spostati.

Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, giova rilevare che per giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, il conducente di un mezzo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo medesimo, evitando collisioni con il veicolo che precede e l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente stesso una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’unico caso in cui la presunzione di violazione dell’obbligo di mantenere la corretta distanza di sicurezza viene meno è costituito dal tamponamento a danno di veicolo che “costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale” ma, tuttavia, “spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti” (così, per tutte, Cass. n. 20916/16).

Ne consegue che nel caso di specie, mancando la prova che il sinistro si sia verificato a causa della improvvida manovra di guida dell’automobilista, secondo quanto prospettato dall’attore, la domanda, come proposta, deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– rigetta la domanda proposta da (…) nei confronti di (…) e della (…) p.l.c., in giudizio a mezzo della mandataria Soc. (…) coop. a r.l.; – condanna (…) alla rifusione, in favore della predetta convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 2.100,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2018

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.