il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell’onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità e fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l’inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell’adempimento per affermare che quando, come in questo caso, un soggetto che afferma di trovarsi nella posizione sostanziale di debitore chieda accertarsi che nulla è dovuto. Nel caso di specie però la causa petendi non risiede, ad esempio, nell’accertamento dei vizi del titolo contrattuale ma agitando l’esistenza di fatto estintivo in particolare del pagamento di cui è tenuto a fornire la prova.
Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 2 novembre 2018, n. 21109
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77450 del RGAC dell’anno 2013, avente ad oggetto “Mutuo” decisa ai sensi dell’art. 281 quinquies, primo comma, c.p.c. sulle conclusioni delle parti rese all’udienza di precisazione e successivo scambio di conclusionali e repliche
TRA
(…), rappresentato e difeso come in atti dall’avv. SA.RO., elettivamente domiciliato presso il suo studio di Via (…), Roma;
Attore
E
(…), rappresentato e difeso dall’avv. CA.AR., elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma Via (…)
Convenuto
NONCHE’
(…) Spa, con sede legale in (…) nr. 91, quale procuratrice di (…), con sede legale in (…), via (…), giusta procura conferita con scrittura privata autenticata del 03.02.2016 per notar (…) in Laveno Mombello Rep. (…) Racc. (…) al dott. (…) in qualità di Direttore della Direzione NPL della Nuva banca dell’Etruria e del Lazio, rappr. esentata e difesa dagli avv. Fa.Ma. e Ma.Al. presso il cui studio in Roma, via (…) elettivamente domicilia;
Convenuto
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2013 (…), conveniva in giudizio la (…) e del Lazio e (…) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: – in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a (…) a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…), e per l’effetto ordinare a (…) e/o al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio l’immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile sito nel Comune di (…) (O.), via (…) S.n.c., censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio (…), particella (…) sub (…), per tutte le ragioni di cui in narrativa; – in ogni caso, condannare il sig. (…) a manlevare e tenere indenne il signor (…) da ogni e qualsivoglia pretesa di (…) che fosse accertata in corso di giudizio ed a porre in essere ogni e qualsiasi azione necessaria ai fini della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul predetto immobile, per tutti i motivi di cui in narrativa; – in ogni caso, condannare (…) e/o il sig. (…), anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. (…), quantificabili in via equitativa in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma di giustizia; – in via subordinata, condannare (…) e/o il sig. (…), anche in solido, al risarcimento dei danni da perdita di chance subiti e subendi dal sig. (…), quantificabili in via equitativa in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
1.2. Parte attrice rappresentava di aver acquistato con atto del 10.10.2007 dal (…) un appartamento sito in L. P. S. (…) sul quale era stata iscritta ipoteca legale in favore della banca mutuante in virtù di contratto di mutuo del 6.2.2002 int ercorso tra la stessa ed il (…). Riferiva quindi che il prezzo della compravendita (fissato in Euro 161.929,00) sarebbe stato pagato in parte in contanti (Euro 89.292,00) ed in parte (Euro 72.637,00 quota determinata a dire dell’attore in virtù di quanto dichiarato dalla Banca su richiesta del (…) con nota del giorno 8 aprile 2007) mediante accollo della quota residua del summenzionato mutuo. Il contratto di compravendita con accollo era stato notificato alla Banca con raccomandata del 17.12.2007 senza ottenere alcun riscontro. Il mutuo in questione sarebbe, quindi, stato integralmente estinto in data 12.5.2010 salvo riscontrare la persistenza del vincolo ipotecario sul bene in questione ricevendo comunicazione dalla Banca circa l’esistenza di un credito residuo di Euro 24.126.51. L’attore, chiedeva, quindi, l’accertamento dell’estinzione del mutuo in questione e che la Banca ovvero il (…) venissero condannati al ristoro dei pretesi danni subiti per la mancata conclusione di un contratto di compravendita avente ad oggetto l’immobile in questione.
1.3. Con comparsa di costituzione ritualmente depositata la Banca così concludeva: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) in via preliminare: rigettare le domande tutte proposte da (…)S. per difetto di legittimazione; 2) nel merito: rigettare le domande tutte proposte da (…)S., siccome radicalmente infondate ovvero nulle per difetto della causa petendi; 3) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse azioni, accertare l’esclusiva responsabilità dell’altro convenuto (…) e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento in favore dell’attore di quanto ritenuto di giustizia; 4) in ogni caso con vittoria, comunque, di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
1.4. L’udienza di prima comparizione fissata originariamente al giorno 8.5.2014 veniva ulteriormente differita al 26.6.2014 per consentire la costituzione del terzo chiamato (…) convenuto il quale concludeva chiedendo che: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma Sezione IX Giudice Cr. disattesa ogni diversa e contraria istanza, viste tutte le ragioni esposte nel presente atto, accogliere le argomentazioni ivi contenute e per l’effetto, contrariis rejctis, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a (…) in relazione al mutuo ipotecario stipulato con contratto dl 6/2/2002 rep. n. (…), racc. (…), e per l’effetto ordinare a (…) e/o al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio l’immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile sito nel Comune di (…), via (…) S.n.c., censito al N.C.E.U., di detto comune al foglio (…), particella (…) sub (…), per tutte le ragioni di cui in narrativa. Rigettare nel resto la domanda del sig. (…) in quanto del tutto infondata, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P.”.
1.5 Venivano quindi concessi i termini istruttori ex art. 183, comma VI, c.p.c. nel corso dei quali, l’attore (…) così precisava le proprie conclusioni: ” Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1. in via principale, 1.1.accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori (…) e (…) a (…) a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…), 1.2. per l’effetto 1.2.1. ordinare a (…) con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio da ogni responsabilità, di prestare il proprio assenso (o procedere direttamente) alla immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile sito nel Comune di L. P. S. P. (O.), via (…) s.n.c., censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio (…), particella (…) sub (…), per tutte le ragioni di cui in narrativa; 1.2.2. condannare (…) al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. (…), anche a titolo di perdita di chance, quantificabili in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà all’esito del giudizio o della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 2. in subordine, qualora risulti che la (…) ha diritto di ricevere a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…), 2.1. condannare il signor (…) a corrispondere la somma che risulterà dovuta ed a porre in essere ogni e qualsiasi azione necessaria ai fini della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul predetto immobile; 2.2. condannare il signor (…) al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal signor (…), anche a titolo di perdita di chance, quantificabili in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà all’esito del giudizio o della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
1.6 Nelle more del giudizio, con decreto n. 45 del 10.02.2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze disponeva, su proposta della (…), l’Amministrazione straordinaria della (…) e del Lazio – Società Cooperativa, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. B) e con provvedimento della (…) del 11.2.2015 venivano nominati i relativi gli Organi straordinari della Procedura. Con D.L. 22 novembre 2015, n. 183, veniva costituita la (…) Società per Azioni per svolgere i compiti di ente – ponte ai sensi del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 e a favore della quale, con provvedimento della (…) del 22 novembre 2015, è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della (…) e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria. Dichiarata l’interruzione del giudizio, con ricorso ex art. 303 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza per il 5.4.2017 (poi d’ufficio al 6.4.2017) notificati a mezzo PEC in data 7.2.2017 il sig. (…) ha evocato in giudizio la (…) per la prosecuzione del giudizio ed ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1. in via principale, 1.1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori (…) e (…) a (…) (ora (…) S.p.A.) a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…), 1.2. per l’effetto, 1.2.1. ordinare a (…) (ora (…) S.p.A.), con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio da ogni responsabilità, di prestare il proprio assenso (o procedere direttamente) alla immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile sito nel Comune di L. P. S. P. (O.), Via (…), censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio (…), particella (…) sub (…), per tutte le ragioni di cui in narrativa; 1.2.2. condannare la (…) (ora (…) S.p.A.) al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal signor (…), anche a titolo di perdita di chanche, quantificabili in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà all’esito del giudizio o della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 2. in subordine, qualora risulti che la (…) ha diritto di ricevere a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…), 2.1. condannare il signor (…) a corrispondere la somma che risulterà dovuta ed a porre in essere ogni e qualsiasi azione necessaria ai fini della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul predetto immobile; 2.2. condannare il signor (…) al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal signor (…), anche a titolo di perdita di chanche, quantificabili in Euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà all’esito del giudizio o della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”. Si costituiva, quindi, per la summenzionata udienza del 6.4.2017 la (…) S.p.A. quale procuratrice di (…) S.p.A., odierna deducente, facendo proprie tutte le produzioni documentali e tutte le argomentazioni e deduzioni, anche istruttorie, precedentemente formulate per la (…) e del (…) Società Cooperativa. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
2.0 Deve innanzitutto premettersi che la presente decisione viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e r einterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui ” non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”.
2.1 Con riguardo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva del (…) ritiene il giudicante che l’eccezione della banca sul punto colga nel segno giacché la fattispecie di accollo realizzatasi concretamente fra le parti, avendo il terzo accollante ((…)) contratto l’obbligazione di consegnare al (…) (debitore accollato) la somma necessaria ad estinguere il debito esistente fra quest’ultimo e la banca (accollatario) mediante pagamenti avvenuti mediante bonifici sul conto corrente del debitore, sia rimasta, stante la mancata adesione della banca, sul piano meramente interno cosicché resterebbe esclusa la possibilità dell’accollante di opporre eccezioni o pretendere alcunché dal creditore accollatario né di agire in nome e per conto dell’accollato ossia del (…).
3 Per quanto riguarda la costituzione in giudizio di (…) e per essa di (…), in qualità di mandataria, sembra potersi dire raggiunta la prova che il rapporto in questione era classificato a sofferenza sin dal dicembre 2011 ed in quanto tale ceduto a (…) – (…) S.p.A., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 180 del 2015. Infatti tale segnalazione dimostra per relationem, il requisito di cui al Provv. Banca d’Italia del 26 gennaio 2016, che, per l’appunto, dispone la cessione a (…) Spa, dei crediti in sofferenza. Sono stati peraltro prodotti Provvedimenti dell’Autorità di vigilanza di cui la legge speciale del 2016 (il nominato D.Lgs. n. 180 del 2015) consente l’esibizione ai sensi degli artt. 5, 34, 45 e 46, ossia ai sensi di un plesso normativo che, in una logica di bilanciamento degli interessi, sacrifica le esigenze di pubblicità e conoscibilità a fronte della salvaguardia dei risparmiatori e delle aziende in risoluzione.
4.0 Se pure si volesse considerare la richiesta di pagamento della Banca rivolta anche al (…) alla stregua di una adesione tardiva all’accollo, la domanda attorea risulterebbe comunque infondata nel merito ma per argomentare in tal senso è opportuno procedere innanzitutto alla qualificazione della stessa utilizzando i criteri ermeneutici previsti dalla legge e rielaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui “il giudice ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 26511 del 2017).
4.1 Dalla lettura de1le conclusioni rassegnate da parte attorea nel corso del processo emerge come costui abbia chiesto innanzitutto al Tribunale di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori (…) e (…) a (…) (ora (…) S.p.A.) a saldo ed ai fini dell’estinzione del mutuo ipotecario stipulato con contratto del 6 febbraio 2002, rep. (…), racc. (…) e, quindi, in altri termini, il petitum consiste nell’accertamento di un fatto estintivo dell’obbligazione ed, in particolare, dell’efficacia (completamente) estintiva di un pagamento rispetto ad un debito residuo.
Con specifico riguardo ai profili di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni appare opportuno riportare un sempre attuale indirizzo giurisprudenziale secondo cui appunto il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell’onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità e fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l’inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell’adempimento per affermare che quando, come in questo caso, un soggetto che afferma di trovarsi nella posizione sostanziale di debitore chieda accertarsi che nulla è dovuto. Nel caso di specie però la causa petendi non risiede, ad esempio, nell’accertamento dei vizi del titolo contrattuale ma agitando l’esistenza di fatto estintivo in particolare del pagamento di cui è tenuto a fornire la prova.
4.2 Orbene dalla lettura del contratto di compravendita di immobili stipulato in data 10 ottobre 2007 emerge con chiarezza all’art. 3 lett. b) che (…) e (…) disciplinarono le modalità di corresponsione del prezzo dell’immobile oggetto del contratto dando atto, da un lato, dell’intervenuto pagamento da parte del (…) della somma di Euro 89.292,00 in data precedente alla stipula e, dall’altro, mediante assunzione, sempre da parte del (…), dell’impegno a pagare la somma di Euro 72.637,00 quale residua quota del mutuo 94418, originariamente acceso dal (…) per la somma di Euro 129.000,00 con la (…) e del Lazio, garantito da ipoteca sull’immobile. In particolare, il (…) dichiarando di conoscere ed accettare il predetto contratto di mutuo, si impegnava a pagare puntualmente le rate di ammortamento del mutuo alle singole scadenze e ad inviare copia dell’atto di compravendita all’istituto mutuante. Risulta tuttavia dalla lettura degli atti di causa, che nel corpo del contratto di compravendita figura un dato dimostratosi non rispondente alla verità processuale come successivamente emersa. Tale dato controverso è proprio l’ammontare dichiarato del debito residuo che in contratto risulta pari a Euro 72.637,00.
4.3 Questo dato pare essere stato inserito in contratto per essere stato ripreso da una comunicazione del giorno 8 ottobre 2007 inviata da (…) a (…) (allegato 3 del fascicolo di parte attorea) nella quale la banca mutuante in merito alla estinzione anticipata del Mutuo n. 94418 comunicava che la somma da versare per l’estinzione anticipata del mutuo alla data della comunicazione era di Euro 72.596,91 così composta: Euro 7.462,80 per rate insolute, Euro 64.236,49 per Capitale residuo, Euro 275,29 per interessi ed Euro 642,36 per penale. Cosicché le parti inserirono in contratto quale somma da accollare in capo al (…) l’importo di Euro 72.596,91. Il documento è stato depositato soltanto in copia.
4.4 All’atto della propria costituzione la banca mutuante ha depositato, sempre in copia, (all. 5) un documento apparentemente del tutto simile a quello depositato dal (…) nel quale però risulta un dato economico diverso ed in particolare la somma da versare per estinguere il mutuo, pari a Euro 82.596,91, ossia 10.000,00 in più di quel la riportata in contratto. La differenza ricompare fra gli addendi. In particolare l’ammontare delle rate di mutuo insolute al 08.10.2007 ammontava secondo la nota depositata dalla banca ad Euro 17.462,80 ossia proprio 10.000,00 in più rispetto all’importo per rate insolute di cui alla nota depositata da (…). Depositando la ‘propria’ copia della comunicazione la banca convenuta ha disconosciuto il documento depositato dal (…) nella parte in cui questo riportava quale somma residua quella di Euro 72.596,91 anziché di Euro 82.596,91, operava cioè un disconoscimento della conformità del documento all’originale, possedendo la banca stessa una copia che recava puntualmente gli elementi di difformità.
4.5 Alla fattispecie che può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 2719 c.c. sono applicabili, come noto, i “modi e termini” del disconoscimento di scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (ossia la proposizione “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”), come ribadito da Cass., 13 giugno 2014, n. 13425 (“la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”); Trib. Roma, 7 gennaio 2016, in (…); Cass., 4 febbraio 2014, n. 2374; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 12 ottobre 2011, n. 20951; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass., 17 luglio 2008, n. 19680 (per cui, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” deve essere individuata nell’atto di opposizione atteso che con tale atto “si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto”). Siccome il disconoscimento in questo caso è intervenuto nella comparsa di risposta e quindi nella prima risposta successiva alla produzione deve ritenersi tempestivo.
4.6 A questo punto, secondo una parte della giurisprudenza, l’eccezione ex art. 2719 c.c., pur in assenza della successiva produzione degli originali, “non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”, e, conseguentemente, “l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, senza tuttavia vincolare il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2155) mentre secondo altra giurisprudenza (Cass., 11 novembre 2015, n. 22978) “in difetto di produzione degli originali” la copia, “di fronte al disconoscimento di conformità”, è “tamquam non esset”.
4.7 Ritiene nel caso di specie il giudicante di poter valutare nel senso della non conformità all’originale della copia depositata dal (…) e non soltanto in ossequio all’arresto da ultimo citato, giacché l’attore a fronte del disconoscimento non ha depositato l’originale, ma anche perché ad un esame visivo dei documenti allegati risulta che l’allegato 3 del fascicolo di parte attorea presenta degli indizi di manipolazione ed, in particolare, presenta una ombreggiatura proprio sul numero “7” della cifra “72.596,91” posta all’inizio del terzo rigo della parte narrativa della nota del 8.10.2007 . Inoltre nella parte in cui si riporta l’ammontare del debito per rate insolute davanti al “7” della somma “7.462,80” è possibile vedere un puntino e poco sopra una piccola ombreggiatura. Più giù dove è riportato il totale ancora una volta intorno al numero “7” della cifra “72.596,91” sono visibili delle ombreggiature.
La presenza di tali segni, non visibili sul documento allegato dalla banca, possono far presumere che il documento in originale sia stato allegato in copia dopo una manipolazione consistente, in tutta probabilità, nell’aver applicato sul numero “1” della cifra Euro 17.462,80, richiesta per rate insolute, un elemento coprente (probabilmente un quadratino bianco di carta) al fine di nasconderlo mentre su entrambi i numeri “8” delle cifre “82.596,91” (per la precisione il totale del debito residuo sul documento in possesso della banca è 82.616,94 per l’effetto dei dietimi giornalieri di Euro 10,03 ma il dato non è in contestazione) ripetute due volte nel documento è possibile che sia stato applicato un elemento coprente (anche qui in quadratino di carta) sul quale tuttavia era stato impresso il numero “7” così da alterare il totale dell’importo.
4.8 Date queste premesse e ritenuto che alla data del 8.10.2007 il debito residuo ammontasse a Euro 82.596,91 (o 82.616,94 tenendo conto di dietimi), attribuendo quindi fede a quanto la banca avrebbe comunicato al (…), si deve ritenere che il pagamento di una somma inferiore, in particolare la somma che (…) afferma di aver corrisposto pari a Euro 72.637,00 fino al 12.5.2010 non poteva sicuramente determinare l’estinzione del mutuo sia perché al momento della stipula del contratto il debito residuo era calcolato già con una differenza di Euro 10.000,00 sia perché al momento dell’ultimo pagamento la somma complessiva corrisposta dal (…) non teneva conto degli incrementi realizzatisi per effetto degli interessi, in particolare quelli di mora, che si sarebbero maturati nel frattempo che il (…), ritenendo probabilmente di effettuare i soli pagamenti previsti nell’originario piano di ammortamento, non provvedeva a pagare.
4.9 Alla luce di quanto esposto, e in applicazione del principio dell’onere della prova in tema di disconoscimento della conformità all’originale, appare evidente che la parte avente interesse alla dimostrazione giudiziale della intervenuta estinzione del mutuo non ne ha dato prova nel processo, dimostrando invece che già dall’esame delle pattuizioni contrattuali, se confrontate con le reali dichiarazioni della banca, era palese che l’accordo di accollo pure se rispettato non poteva aver concreta efficacia estintiva del debito residuo.
5.0 La domanda attorea che, come sopra qualificata, deve intendersi limitata all’accertamento di “nulla dovere” e, quindi all’accertamento dell’estinzione del debito residuo, a fronte della esclusione in radice dell’intervenuta estinzione, va, semplicemente, rigettata. Conseguentemente le domande subordinate di cancellazione dell’ipoteca e di risarcimento del danno, non possono essere neppure prese in considerazione.
5.1 Inoltre siccome la banca non ha spiegato domanda riconvenzionale né alcuno in giudizio ha preteso l’accertamento del debito residuo, si ritiene che anche le domande spiegate dall’attore nei confronti del convenuto (…) possano ritenersi assorbite.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
rigetta integralmente le domande attoree;
condanna (…) al pagamento nei confronti di ciascuno dei convenuti della somma di Euro 2.500,00 ciascuno oltre imposte, accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2018.