e’ valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si da’ poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorita’ rispetto a tale momento, cosi’ come prescrive l’articolo 125 c.p.c., comma 2.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13892/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
FATTO E DIRITTO
PREMESSO CHE:
(OMISSIS) SpA (poi (OMISSIS) SpA) proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla societa’ il pagamento di 42.895,47 Euro in favore di (OMISSIS), per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell’importo dovuto; (OMISSIS) tra l’altro eccepiva l’inammissibilita’ del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti. Il Tribunale rigettava l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la societa’ a pagare Euro 7.900, compensando le spese del giudizio.
(OMISSIS) impugnava la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Milano, che – con sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 – ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza (OMISSIS) ricorre per cassazione.
(OMISSIS) SpA resiste con controricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno entrambi depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso e’ articolato in due motivi che, tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Il primo lamenta violazione dell’articolo 2704 c.c.; il secondo contesta violazione e/o omessa applicazione dell’articolo 125 c.p.c.: la Corte d’appello, nel rigettare il primo motivo di impugnazione, ha errato laddove ha omesso di verificare che la procura alle liti avesse data certa, anteriore al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, e ha poi addossato al ricorrente l’onere di dimostrare il momento di rilascio di tale procura, cosi’ disapplicando l’articolo 125, comma 2, a norma del quale “la procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
I motivi sono fondati. E’ vero che, secondo l’orientamento di questa Corte, e’ valida la procura al difensore rilasciata dall’opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, si da’ poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorita’ rispetto a tale momento, cosi’ come prescrive l’articolo 125 c.p.c., comma 2 (in tal senso Cass. 12528/2010).
Nel caso in esame – come risulta dalla sentenza impugnata (p. 6) – (OMISSIS) non aveva prodotto, nel momento dell’iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l’originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data e’ stato depositato, a seguito dell’eccezione di controparte, alla prima udienza. Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorita’ della procura rispetto all’iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio.
La conclusione del giudice di merito non e’ corretta: a conferma dell’irrilevanza della mancanza della data della procura, viene richiamato un precedente di questa Corte, ma secondo Cass. 9921/2011 “la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa (..) deve ritenersi valida se (..) il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio”. Nel caso di specie, ove il documento non e’ stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si e’ quindi avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito.
2. Il ricorso va pertanto accolto. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, in quanto il processo non poteva proseguire.
Le spese dei tre gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna (OMISSIS) SpA al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio in favore di (OMISSIS), che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.