il limite di tollerabilita’ delle immissioni rumorose non e’ mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 5 novembre 2018, n. 28201
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25135/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma Presso la Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 3300/2015, depositata in data 6.10.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2018 dal Consigliere Dr. Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Celeste Alberto, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 3300/2015 ha respinto l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta che, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha ordinato la cessazione delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita’ provenienti dall’immobile di (OMISSIS), sito nella locale (OMISSIS) e provocate dallo spostamento del vano cucina nell’ambiente sovrastante la camera di letto dell’attuale resistente.
Il ricorrente aveva dedotto che i rumori erano effetto delle normali attivita’ di utilizzo dell’immobile e che la loro diffusione nelle proprieta’ sottostanti era favorita dalla struttura dell’edificio, infine che lo
spostamento del vano cucina in corrispondenza della camera da letto non aveva alterato il carico acustico sulle proprieta’ sottostanti.
Il Tribunale ha, in contrario, stabilito che lo spostamento dei servizi e la nuova destinazione del vano sovrastante alla camera da letto della resistente aveva determinato il superamento del limite di tre decibel rispetto alla rumorosita’ di fondo.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 24400/2017, depositata in data 16.10.2017, la Sesta sezione ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, ritenendo che, con riferimento al tema della tollerabilita’ delle immissioni, non ricorressero le condizioni per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 844 c.c. e articoli 115 e 166 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di considerare che nella prima delle due relazioni di consulenza, depositata in data 17.6.2009, era emerso che le trasformazione eseguite nell’appartamento del ricorrente non avevano modificato il livello di isolamento acustico dell’immobile e che non erano state effettuate modifiche dell’impiantistica che avessero alterato il livello di immissioni rumorose, avendo inoltre il c.t.u. asserito che i disturbi arrecati al piano sottostante era il frutto delle normali modalita’ di utilizzo dell’immobile. Il tribunale avrebbe omesso di considerare che gli immobili sono collocati in una zona tranquilla e che la propagazione dei rumori era favorita dalla struttura dei solai.
Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116, 194, 195 e 195 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di merito omesso di esaminare e motivare sui rilievi formulati dal c.t.p alla consulenza d’ufficio del 17.6.2009 in merito al fatto che: a) l’unico rumore eccedente la soglia di tollerabilita’ era provocato dall’utilizzo della scopa elettrica, peraltro impiegata saltuariamente; b) il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 prevede correttivi da applicare alla rilevazione del rumore di fondo in relazione alla durata del tempo parziale e detta rumorosita’ di fondo deve essere determinata, tenendo conto del rumore residuo e di quello prodotto da fonti disturbanti di carattere non eccezionale, mentre il consulente aveva proceduto a rilevazioni parcellizzate; c) il c.t.u. non aveva indicato se le immissioni rumorose provenissero anche da fonti estranee alla proprieta’ del ricorrente o da altri vani della proprieta’ (OMISSIS), non riconducibili alle trasformazioni apportate all’immobile; d) durante la captazione del rumore nella proprieta’ della resistente era stato osservato il silenzio assoluto, determinando l’alterazione dei risultati fonometrici.
Il terzo motivo censura la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, asserendo che la resistente aveva chiesto di far cessare le immissioni provocate dalle trasformazioni apportate all’appartamento sovrastante mentre il Tribunale ha accolto la domanda non considerando che l’istruttoria aveva escluso che la diversa collocazione del vano cucina e gli interventi sugli impianti avessero aggravato il carico acustico sui piani sottostanti.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, vertendosi sulle medesime questioni di fatto, sono fondati.
Il Giudice di pace ha stabilito, sulla scorta dei rilievi fonometrici eseguiti dal c.t.u. nominato in primo grado, che i rumori eccedevano la normale tollerabilita’ in base al disposto dell’articolo 844 e alle previsioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed ha ordinato di contenere le immissioni entro i limiti di 60 db in orario diurno e di 50 db in orario notturno.
Gia’ in primo grado il ricorrente aveva, pero’, lamentato che il livello del rumore di fondo era stato rilevato in condizioni di assoluto silenzio e solo all’interno degli ambienti sottostanti al vano cucina e il Tribunale ha, quindi, disposto la rinnovazione della consulenza ed una successiva integrazione, assegnando al c.t.u. il compito di relazionare anche sui rilievi mossi agli esiti dei primi accertamenti. Le nuove indagini hanno stabilito che, in applicazione del criterio comparativo, i rumori provenienti dalla proprieta’ (OMISSIS) non superavano la soglia di tollerabilita’ e che, in applicazione del criterio differenziale, si registrava il superamento dei limiti solo in caso di utilizzo della scopa elettrica, negando che pero’ le immissioni fossero effetto delle trasformazioni eseguite nel vano destinato a cucina.
Cio’ nonostante il giudice d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado in adesione ai risultati della prima consulenza, ritenendo che la prova per testi (da cui era emerso che nell’appartamento della (OMISSIS) erano percepibili anche le voci e le conversazioni provenienti dal vano sovrastante) e la c.t.u. avessero confermato il superamento della soglia di tre decibel rispetto al rumore di fondo.
La rumorosita’ di fondo era stata pero’ rilevata, in primo grado, solo all’interno della proprieta’ della resistente e in condizione di assoluto silenzio, in base ad una metodologia tutt’altro che incensurabile e su cui lo stesso Tribunale aveva ritenuto necessari ulteriori approfondimenti.
La pronuncia e’ in tal modo incorsa nel vizio denunciato poiche’ il limite di tollerabilita’ delle immissioni rumorose non e’ mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
Occorre a tal fine considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori piu’ intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattivita’ dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosita’; cfr., Cass. 38/1976).
Non poteva quindi giungersi a ritenere intollerabili le immissioni sulla base del livello di rumorosita’ di fondo calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprieta’ del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalita’ di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosita’ della zona, correttamente rilevata.
3. Il terzo motivo e’ assorbito, poiche’ competera’ al giudice del rinvio accertare se le immissioni superavano il livello di tollerabilita’ es erano riconducibili alle cause individuate nella citazione di primo grado.
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.