poiché, ai sensi dell’art. 1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall’art. 1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché – mancando in esso l’indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa – non vi è ragione di attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere della prova.
Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 7 novembre 2018, n. 21414
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIASETTESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65037 del R.G.A.(…) dell’anno 2015, e vertente
tra
(…), rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione in opposizione, dall’Avv. An.Ga. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via (…);
OPPONENTE
e
(…), rappresentata e difesa, come da procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Ma.Al., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale (…);
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2015, (…) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma ingiunzione di pagamento n. (…) (R.G. 36548/2015) in danno di (…) per la somma di Euro 270.000,00 oltre interessi legali, spese della procedura monitoria.
Il diritto di credito azionato in sede monitoria da (…) si fondava tre assegni bancari tratti su (…) (n. (…); n. (…) ; n. (…)) sottoscritti da (…) a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti dell’odierna opposta, per la predetta somma complessiva pari ad Euro 270.000,00. Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) ha agito in opposizione al predetto decreto ingiuntivo emesso sulla base degli anzidetti assegni a firma e sul conto corrente intestato a parte opponente, chiedendo, previo disconoscimento della firma apposta sugli stessi, dichiararsi l’illegittimità della pretesa economica portata dal predetto titolo e la nullità dello stesso per mancata indicazione degli elementi costitutivi del credito, per prescrizione dello stesso, per nullità/inefficacia dei titoli.
Si è costituita l’odierna opposta che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio, stante la genericità della domanda come proposta dall’opponente, l’assenza di documentazione probatoria a supporto, nonché la mancata proposizione di querela di falso e/o denuncia di smarrimento o di furto circa i titoli posti a fondamento dell’emissione del decreto ingiuntivo in questione.
Parte opposta ha chiesto disporsi, altresì, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14455/2015.
In via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma del predetto decreto ingiuntivo. In via istruttoria, ha formulato istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta dall’opponente.
A sostegno della propria posizione creditoria, parte opposta ha dedotto, quanto alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo opposto, che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario decennale, non già quello quinquennale per il risarcimento del danno come, viceversa, ritenuto da parte opponente.
Inoltre, quanto all’efficacia dei titoli posti a base della richiesta di pagamento, ha rappresentato che l’assegno, anche se privo di data, assume la valenza di promessa di pagamento non vertendosi, nel caso di specie, in tema di azione cartolare.
Infine, quanto al disconoscimento della sottoscrizione dei titoli de quibus, parte opposta ha dedotto che la veridicità della stessa avrebbe potuto essere facilmente accertata mediante il deposito dei titoli in originale.
Alla prima udienza del 05.05.2016, parte opposta ha depositato i titoli in originale ed il Giudice, rilevata la mancanza in atti del fascicolo monitorio, ha rinviato all’udienza del 02.11.2016 per il confronto degli stessi con le copie allegate al predetto fascicolo al fine di valutare un eventuale disconoscimento della firma apposta, riservandosi di provvedere all’udienza successiva in merito alla richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla stessa udienza, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
All’udienza del 02.11.2016, il Giudice ha ammesso l’istanza di verificazione delle firme apposte sui n. 3 assegni bancari per cui è causa, richiesta da parte opposta, ha disposto consulenza tecnica grafologica al fine di verificare l’autenticità delle firme disconosciute e ha nominato CTU la Dott.ssa Mo.Ma., rinviando per il giuramento e la formulazione del quesito.
All’udienza del 15.02.2017, previo giuramento, il Giudice ha affidato al CTU l’incarico di avverare “previo esame dei documenti in originale, previo saggio grafico e confronto con le scritture di comparazione, se le firme apposte a nome di (…) sugli assegni azionati da (…) sono autografe o meno. In data 26.06.2017, il CTU ha depositato la relazione tecnica concludendo nel senso dell’autografia delle firme a nome (…) apposte sui titoli de quibus.
All’udienza del 05.09.2018, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, preso atto della costituzione del nuovo difensore nell’interesse di parte opposta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo opposto, si fonda, in primo luogo, sul disconoscimento della firma a nome di parte opponente, (…), apposta sui tre. assegni bancari azionati, quali promesse di pagamento, dell’odierna opposta in sede monitoria.
Nell’ambito del subprocedimento di verificazione delle disconosciute firme di traenza, il Giudice ha disposto C.T.U. grafologica, al fine di accertare l’autografia o meno delle firme apposte a nome di (…) sui tre assegni azionati. L’espletata consulenza tecnica grafologica, rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice al C.T.U., ha concluso stabilendo che : “..tali firme X1; X2; X3 sono state vergate dalla Signora (…) e devono, pertanto, ritenersi certamente AUTOGRAFE”.
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Nella fattispecie, pertanto, come risulta dal riconoscimento del debito indicato nei tre assegni bancari tratti su (…) (n. (…); n. (…) ; n. (…)) sottoscritti da (…) a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti di (…), parte opponente risulta obbligata verso la creditrice odierna opposta per la somma di Euro 270.000,00.
Nel caso di specie, la (…) ha assolto l’onere probatorio a suo carico producendo in atti gli assegni bancari emessi in suo favore dalla (…). Tali titoli, infatti, pur essendo prescritta l’azione cambiaria, valgono come promesse di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova a carico di parte debitrice, dal momento che, in tal caso, l’esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria.
Quindi, in presenza di un’inversione dell’onere della prova, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, mentre ricade sul debitore/emittente l’onere di provare l’inesistenza, invalidità ovvero estinzione di tale rapporto (Cass. n. 19929/11; Cass. n. 2816/06).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento comporta infatti la presunzione iuris tantum della sussistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente o il girante non abbia fornito la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. 18259/2006; 7787/2010).
Al riguardo, va inoltre precisato che, nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di un titolo di credito scaduto utilizzato quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. è implicita la proposizione anche dell’azione causale derivante dal rapporto sottostante (Cass. n. 22898/2005).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “poiché, ai sensi dell’art. 1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall’art. 1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché – mancando in esso l’indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa – non vi è ragione di attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere della prova” (Cass. n. 7262/2006).
Nel caso di specie, pertanto, non colgono nel segno le eccezioni di nullità degli assegni in mancanza dei requisiti di validità degli stessi come titoli di credito.
Anche la doglianza sollevata da parte opponente relativa all’intervenuta prescrizione del credito incorporato nei titoli de quibus va rigettata.
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a riferire in via assolutamente generica di una presunta prescrizione quinquennale, derivando il credito incorporato da un illecito, ma non ha riferito in alcun modo né le circostanze d’origine di tale credito, né la natura civile o penale dell’illecito in questione, né tantomeno ha provveduto a fornire alcun tipo di elemento probatorio in tal senso. Inoltre, l’opponente non ha neppure indicato il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale da ella ritenuto operante.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass., 13.07.2009, n. 16326).
Ancora “L’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. 18/06/2018 n. 15991).
Pertanto, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierna opponente, non indicando in alcun modo né la natura né tantomeno il termine di decorrenza, deve essere ritenuta inammissibile e va, pertanto, respinta.
Alla stregua di quanto esposto, l’opposizione, in quanto infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 14455/2015 (R.G. 36548/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014. Nei rapporti interni, le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14455/2015 (R.G. 36548/2015);
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in Euro 7.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA;
nei rapporti interni, pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2018.