ai sensi dell’art. 2952 c.c., ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, perché sia idonea a far decorrere il termine di prescrizione del comma 3, deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune sue iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al danneggiato.

Corte d’Appello Milano, Sezione 2 civile Sentenza 30 novembre 2018, n. 5340

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella – Presidente

dr. Gabriella Anna Schiaffino – Consigliere

dr. Carlo Maddaloni – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause iscritte ai nn. r.g. 1864/2017, 1882/2017, 2271/2017, promosse in grado d’appello e riunite

TRA

(…) SPA in liquidazione (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. CATTANO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE nella causa 1864/2017 ed appellata ed appellante incidentale nelle cause rg. 1882/2017 e 2271/2017

E

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20100 MILANO presso lo studio dell’avv. LA.GI., che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE nella causa n.rg. 1882/2017 ed appellato nelle cause n.rg. 1864/2017 e 2271/2017

(…) SA (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20100 MILANO presso lo studio dell’avv. PE.SA., che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE NELLA CAUSA

Nrg. 2271/2017 ed appellata nelle cause n.rg. 1864/2017 e 1882/2017

COND. E. I VIA (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in CORSO (…) 20132 MILANO presso lo studio dell’avv. DI.DA., che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO in tutte e tre le cause riunite

(…) (C.F.(…) ), e (…) (C.F. (…)) elettivamente domiciliati in VIA LIBERAZIONE, 1 20068 PESCHIERA BORROMEO presso lo studio dell’avv. PA.AR., che li rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATI in tutte e tre le cause riunite

Avente ad oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in fatto e diritto

(…) e (…), lamentando di subire infiltrazioni nel loro appartamento provenienti dal sovrastante lastrico solare di proprietà di (…), promuovevano nel gennaio 2013 nei confronti di quest’ultimo un procedimento di ATP, per accertare la causa delle dette infiltrazioni.

Esteso il contraddittorio, per iniziativa del (…), anche alla (…) s.p.a., che aveva costruito l’edificio, il ctu nominato, ing. (…), depositava una relazione, che individuava la causa delle infiltrazioni nel posizionamento degli ugelli dell’impianto di irrigazione installato dal sig. (…) nel proprio terrazzo.

Nel dicembre 2013, (…) e (…) depositavano un ricorso ex art. 700 c.p.c., lamentando l’aggravarsi delle infiltrazioni, chiedendo di ordinarsi al (…) ed al condominio E. I via (…), e senza coinvolgere questa volta l'(…), l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare l’inconveniente.

Il ctu incaricato, geom. Co., individuava la causa del fenomeno infiltrativo in un diffuso cedimento della geostruttura impermeabilizzante verosimilmente risultata poco elastica alle particolari micro sollecitazioni alla stessa indotte dalla struttura del palazzo, ed indicava la soluzione dell’inconveniente nel rifacimento integrale del terrazzo, stimando in Euro 11.202,00 il costo dell’opera.

Il giudice designato accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed ordinava al (…) ed al condominio (…), di effettuare a loro cura e spese le opere indicate dal geom. (…).

Nelle more del procedimento di reclamo avverso il suddetto provvedimento, il condominio provvedeva a far eseguire il rifacimento del terrazzo, con una spesa di Euro 27.921,00.

(…) e (…) convenivano innanzi al tribunale di Milano (…) e il Condominio E. 1 via (…), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a causa dei predetti spargimenti di acqua provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà esclusiva del (…), ma costituente anche copertura del condominio.

Il Condominio otteneva di evocare in giudizio l’impresa costruttrice dell’immobile, (…) s.p.a., e la propria compagnia assicurativa (…) compagnia svizzera di assicurazioni s.a., per essere manlevato nel caso di accoglimento delle domande attoree.

Il tribunale di Milano con sentenza n.2940/2017, pubblicata il 13-3-2017, ha:

1 – dato atto della esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare da parte del condominio, con un esborso di Euro 27.291,00;

2 – condannato (…) a corrispondere al condominio i 3/5 del detto importo;

3 – condannato (…) e il condominio, con ripartizione interna 2/5 e 3/5, al pagamento in favore degli attori di Euro 12.202,00;

4 – condannato (…) e il condominio, con ripartizione interna 2/5 e 3/5, al pagamento in favore degli attori di Euro 28.000,00;

5 – condannato (…) e l’assicurazione a tenere indenne il condominio;

6 – condannato il condominio e (…) al rimborso delle spese di lite in favore degli attori;

7 – condannato (…) s.p.a. e la compagnia di assicurazioni al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio;

8 – posto a carico di (…) i 2/5 delle spese di lite dell’ATP e delle spese di ctu nel detto procedimento, come liquidate in corso di causa e sopportate dagli attori;

9 – confermato la liquidazione delle spese a favore dell’attore operate in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. e di reclamo, ponendo gli importi ivi liquidati a carico del Condominio per 3/5 e per il residuo a carico del (…), revocando la liquidazione delle spese ivi operata a favore del (…).

Hanno impugnato la predetta sentenza, con distinti atti di citazione, (…), la (…) s.p.a. e la H. SA.

I procedimento hanno assunto, rispettivamente, i numeri di ruolo 1882/2017, 1864/2017 e 2271/2017.

Il Condominio E. 1 via (…), così come (…) e (…), costituitisi in tutti i procedimenti di appello, hanno chiesto il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza di primo grado.

(…) lamenta:

1 – l’erroneo riconoscimento di una propria responsabilità nella misura di 2/5 e conseguentemente illegittimità della condanna a suo carico, anche quanto alla manleva in favore del condominio;

2 – l’omesso esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal medesimo;

3 – l’errata liquidazione del danno patrimoniale in favore degli attori;

4 – l’erronea condanna, a suo carico, alle spese di ctu nel procedimento ATP

5 – l’erronea condanna alle spese nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

6 – l’erronea condanna alle spese nel giudizio di merito, anche per quanto riguarda la loro quantificazione.

Il (…) chiede pertanto, in via principale, di accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva e comunque la sua assenza di responsabilità, e quindi il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, ed in subordine, di determinare il risarcimento del danno patrimoniale in favore dei signori (…) e (…) nella sola somma di Euro 11.202,00 oltre iva, revocando la liquidazione della ulteriore somma di Euro 28.000,00 compiuta dal tribunale.

In via di ulteriore subordine, il (…) chiede di applicare, nella ripartizione della responsabilità tra il medesimo ed il condominio (…), il criterio di ripartizione di cui all’art. 1126 c.c.

Infine, il predetto appellante chiede di emendare la sentenza degli errori materiali contenuti al punto 2 del dispositivo, dove il tribunale poneva a carico del medesimo l’obbligo di rimborsare al condominio i 3/5 delle spese di riparazione del terrazzo, anziché i 2/5 come chiaramente indicato in motivazione, ed al punto 3 del dispositivo, dove il primo giudice liquidava il risarcimento del danno patrimoniale in Euro 12.202,00 anziché in Euro 11.202,00 come riportato nella motivazione.

La (…) s.p.a. lamenta:

1 – l’erroneità della sentenza di primo grado per avere posto a fondamento della decisione la ctu del geom. (…), nulla perché assunta in violazione del contraddittorio, e comunque non condivisibile;

2 – la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale per accertare le cause delle infiltrazioni e la ripartizione di responsabilità tra il (…) e condominio.

La (…) pertanto ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado, ritenendo la esclusiva responsabilità del (…) quanto ai danni lamentati dai signori (…) e (…), o nel caso di responsabilità concorrente del (…) e del condominio, di rigettare la domanda di manleva proposta da quest’ultimo.

Nel costituirsi nei giudizi n.rg. 1882/2017 e n.rg. 2271/2017, la (…) ha proposto appello incidentale, aggiungendo un terzo motivo rispetto ai due indicati nell’appello principale, con il quale ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, nella parte il cui il tribunale l’aveva condannata a manlevare il condominio anche della spesa da questo sostenuta per il rifacimento del terrazzo del (…), pur in assenza di specifica domanda sul punto, avendo il condominio chiesto di essere manlevato solo per le somme da corrispondere agli attori (…) e (…).

La (…) SA lamenta:

1 – l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione;

2 – l’illogica condanna del condominio, al quale non era imputabile un difetto di manutenzione, e conseguente l’illegittimità della condanna della compagnia al pagamento di spese di manutenzione straordinaria;

3 – l’inoperatività della polizza, che non copriva i danni liquidati dal tribunale;

4 – l’attribuzione agli attori della somma di Euro 28.000 senza giustificazione probatoria.

La compagnia ha chiesto pertanto in via principale di respingersi le domande proposte nei suoi confronti dal condominio (…).

I tre distinti processi sono stati riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Appello proposto da (…).

Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha attribuito rilevanza causale, nel verificarsi delle infiltrazioni, ad alcuni interventi compiuti da (…) sul terrazzo di proprietà, ponendo a carico del medesimo, nella misura dei 2/5, le spese di riparazione e ricostruzione del terrazzo e le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, limitando la condanna alla manleva in favore del condominio della costruttrice (…), unica responsabile, alla quota di 3/5 invece che all’intero.

Rileva la Corte come il primo giudice, dopo avere disatteso le conclusioni raggiunte dal ctu (…), in sede di atp, secondo cui la causa delle infiltrazioni subite dall’appartamento dei signori (…) e (…), andava individuata nel posizionamento degli ugelli dell’impianto di irrigazione installato dal (…) nel proprio terrazzo sovrastante la proprietà (…) – (…), aderiva alle conclusioni assunte dal ctu (…) nella successiva ctu espletata nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., secondo cui i fenomeni infiltrativi erano imputabili ad un diffuso cedimento della geostruttura impermeabilizzante, e quindi ad un difetto costruttivo del terrazzo del (…).

Il primo giudice attribuiva rilevanza (con)causale, nel prodursi delle infiltrazioni, ad alcuni interventi fatti eseguire dal (…), relativi alla apposizione dei tasselli di ancoraggio dell’impianto di irrigazione, che avevano negativamente inciso sulla tenuta impermeabile dei risvolti della guaina di copertura.

Detti interventi, illustrati dal ctu (…) e riconosciuti anche dal ctu (…), permettevano, secondo il tribunale, di ritenere una parziale imputabilità soggettiva in capo al (…) delle infiltrazioni verificatesi, e giustificava uno scostamento dal criterio legale di attribuzione dei costi manutentivi e dei danni affermato dalle SU della Suprema Corte con la sentenza 9449/2016, che venivano pertanto attribuiti nella misura di 2/5 a carico del (…) e di 3/5 a carico del Condominio.

Il (…) assume come il primo giudice aveva correttamente disatteso le conclusioni della relazione del ctu ing. (…), superate della successiva ctu del geom. (…), ma poi, pur ravvisando la causa delle infiltrazioni in un difetto costruttivo del terrazzo, sulla scorta degli accertamenti del geom. (…), aveva ingiustificatamente ritenuto che alcuni interventi dal medesimo eseguiti sul terrazzo, avessero avuto rilevanza concausale nella produzione delle infiltrazioni.

Secondo l’appellante, gli interventi compiuti dal medesimo sul terrazzo, volti unicamente ad abbellire e rendere più confortevole la fruizione del medesimo, non avevano avuto alcuna incidenza causale sulle infiltrazioni, e ciò emergeva con evidenza dalla ctu del geom. (…), non correttamente interpretata dal tribunale.

Con il secondo motivo di appello (…) lamenta come il primo giudice avesse omesso l’esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva dal medesimo sollevata, ed invoca a sostegno del proprio assunto i principi affermati dalla sentenza n. 5867/2016 della Suprema Corte, assumendo l’assenza della propria legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dai signori (…) e (…).

I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Suprema Corte con la pronuncia n. 5767/2016 (non massimata) ha affermato il principio secondo cui alle spese per provvedere alla riparazione o alla ricostruzione del lastrico solare in uso o proprietà esclusiva, sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo, ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo).

Con la suddetta pronuncia, la SC ha anche affermato che la relativa azione va proposta nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore – quale rappresentante di tutti i condomini obbligati – e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico.

Osserva la Corte come secondo il successivo e oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, formatosi in seguito alla pronuncia n. 9449/2016 delle SU, deve trovare applicazione il diverso principio secondo cui in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall’omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono dei danni sia il proprietario o l’usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (Cass. 7529/2018; Cass. 3239/2017; Cass. SU 9449/2016).

Non può dubitarsi pertanto della legittimazione passiva di (…).

Rileva la Corte come la valutazione del tribunale, che ha ritenuto maggiormente attendibile la ctu del geom. An. (…) (…), rispetto a quella dell’ing. Pa.Pr., risulti corretta.

Quest’ultima all’esito delle indagini esperite, affermava che “la causa delle tre infiltrazioni lamentate ..” derivava “..dalla bagnatura del muro da parte dell’impianto di irrigazione e dalla contemporanea concomitanza di diverse altre circostanze accidentali che ne favoriscono l’infiltrazione al piano sottostante..”.

Il geom. (…), nel successivo procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto dai signori (…) e (…), concludeva le proprie indagini peritali affermando che “la causa delle infiltrazioni lamentate da parte ricorrente è riconducibile ad un diffuso cedimento della geostruttura impermeabilizzante verosimilmente risultata poco elastica alle particolari micro sollecitazioni alla stessa indotte dalla struttura del palazzo che si ricorda essere di ben nove piani”.

Il primo giudice ha osservato come le conclusioni cui era pervenuto l’ing. (…), quanto alla causa delle infiltrazioni, erano smentite dalla circostanza che detti fenomeni si erano ripetuti, successivamente all’espletamento della ctu, nel mese di dicembre 2013, in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, in un periodo in cui l’impianto di irrigazione sicuramente non era in funzione, essendo fatto notorio che durante la stagione invernale non vi sia necessità di provvedere alla irrigazione automatica.

Il tribunale ha poi ritenuto, in ragione della accuratezza delle indagini compiute, attraverso apposite strumentazioni (costituite da un igrometro termografico capacitivo e da termo camera digitale ad infrarossi), convincenti i risultati cui è pervenuto il geom. (…) nell’ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c.

Le ragioni addotte dal tribunale per disattendere le conclusioni dell’ing. (…), ed utilizzare quelle del geom. (…), sono condivise dalla Corte.

Il (…) censura, come detto, la sentenza per avere attribuito rilevanza (con)causale a taluni interventi dal medesimo eseguiti sul terrazzo, assumendo che, dovendo individuarsi la causa delle infiltrazioni in un vizio di costruzione imputabile alla (…) s.p.a., con ciò resterebbe esclusa ogni responsabilità in capo al medesimo.

Osserva la Corte come, in adesione all’oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, sopra citato, il proprietario del lastrico solare, o l’usuario esclusivo, risponde dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Deve pertanto trovare applicazione l’intera disciplina dell’art. 2051 c.c., anche per i limiti alla esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è derivato il danno (SU 9449/2016, già citata).

Come insegna la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.

Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.

Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante – custode nei confronti dello stesso costruttore (Cass. 26533/2017; Cass. 5755/2009; Cass. 26051/2008)

Pertanto, i vizi di costruzione della cosa in custodia, pur se ascrivibili al terzo costruttore, non si possono considerare caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale (cioè a privare di giustificazione il criterio di imputazione della responsabilità al custode) e non escludono la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del terzo danneggiato.

Non avendo il (…) fornito la prova del fortuito, non può dubitarsi dell’obbligo risarcitorio gravante sul medesimo, ai sensi del citato art. 2051 c.c., e conseguentemente è infondato il motivo di appello in esame.

Anche per ciò che attiene alla ripartizione della responsabilità, nei rapporti interni tra il (…) ed il condominio, la doglianza dell’appellante non ha fondamento.

Le sezioni unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 9449/2016, hanno affermato che il concorso di tali responsabilità vada di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Osserva la Corte come nel caso di specie gli accertamenti tecnici, i cui risultati sono stati sopra riassunti, non giustificano una ripartizione, nei rapporti interni tra il (…) ed il condominio, diversa, in senso migliorativo per l’appellante, da quella decisa dal tribunale.

La circostanza, sulla quale l’appellante fonda la propria censura, che ciò la causa delle infiltrazioni e dei danni che ne sono conseguiti derivi, in via esclusiva, da vizi costruttivi della terrazza, certamente non integra, per quanto sopra osservato, la prova liberatoria prevista dal predetto art. 2051 c.c.

Il tribunale ha osservato come dagli accertamenti compiuti dall’ing. (…) era emerso che il (…) aveva apposto dei tasselli di ancoraggio dell’impianto di irrigazione, forando la guaina di impermeabilizzazione, e spostato una presa elettrica, determinando la manomissione del risvolto della detta guaina, che presentava nel punto indicato dal predetto ctu un taglio (pag. 4 relazione).

Il dato oggettivo dei predetti interventi eseguiti sulla guaina di impermeabilizzazione da parte del (…), sono stati riconosciuti anche dal geom. (…), nella relazione redatta nel successivo procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto dai signori (…) e (…).

Quanto alla loro incidenza causale, il geom. (…) così si esprime: “..Occorre altresì precisare che se si volesse considerare come unica causa delle lamentate infiltrazioni le diverse criticità accertate sul terrazzo di proprietà del resistente ((…)), conseguenza dei successivi lavori dallo stesso realizzati, avremmo dovuto inevitabilmente riscontrare puntuali locali circoscritte infiltrazioni.

Diversamente.. l’intensità e la diffusioni delle infiltrazioni accertate, può far ragionevolmente ricondurre le problematiche infiltrative ad un diffuso cedimento della geostruttura impermabilizzante verosimilmente risultata poco elastica alle particolari micro sollecitazioni alla stessa indotte dalla struttura del palazzo che si ricorda essere di ben nove piani”.

Il geom. (…) ha escluso che gli interventi del (…) siano stati la causa unica delle infiltrazioni, ma non che gli stessi possano avere concorso a compromettere la tenuta della guaina impermeabilizzante, conclusione questa del tutto logica e plausibile, tenuto conto che la guaina è stata forata in alcuni punti, il che non può non aver compromesso la sua tenuta.

La ripartizione interna, tra il (…) ed il condominio (…), della responsabilità nella misura rispettivamente di 2/5 e 3/5 decisa dal tribunale, va pertanto confermata.

La sentenza di primo grado contiene un evidente errore materiale nel punto 2 del dispositivo, laddove il (…) viene condannato a rimborsare al condominio l’importo pari ai 3/5 della somma riconosciuta al condominio per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare.

Come risulta dalla motivazione della sentenza, il (…) è stato ritenuto responsabile per la quota dei 2/5 (v. pag. 7 sentenza di primo grado), ed in tali limiti è stata accolta la domanda di regresso del condominio (v. pag. 9 sentenza).

Il capo n. 2 del dispositivo della sentenza appellata va pertanto corretto, dovendo la condanna del (…) nei confronti del condominio contenersi nei 2/5 della somma di Euro 27.291,00 oltre interessi e rivalutazione come stabilito nella pronuncia.

Oggetto del terzo motivo di appello di (…) è quella parte della sentenza con cui il tribunale ha liquidato ai signori (…) e (…), oltre alla somma di Euro 12.202,00 – rectius di Euro 11.202,00 oltre iva – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per il ripristino del loro appartamento, comprensivo dei costi per lo spostamento degli arredi e per alloggiare altrove per i 30 giorni necessari all’esecuzione degli interventi, anche l’ulteriore importo di Euro 28.000,00 a titolo di danno patrimoniale per la compromissione del diritto di proprietà, qualificandolo come danno patrimoniale, per non aver potuto gli attori godere del loro bene, secondo la propria destinazione per un lungo periodo di tempo.

Va anzitutto rilevato come la sentenza contenga un pacifico, in quanto riconosciuto da tutte le parti interessate, ed evidente errore materiale nel punto 3 del dispositivo, laddove l’importo riconosciuto agli attori per il ripristino del loro appartamento viene, per un refuso, indicato in Euro 12.202,00 oltre iva, anziché in Euro 11.202,00 così come stimato dal geom. (…), con valutazione condivisa dal tribunale (pag. 7 motivazione).

La sentenza va pertanto corretta, nei termini sopra indicati.

Ciò posto, lamenta l’appellante come il primo giudice aveva riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento, a fronte di una richiesta complessiva per il danno non patrimoniale e per il danno patrimoniale di complessivi Euro 30.000,00, la somma di Euro 28.000,00 a titolo di danno patrimoniale, in assenza della prova rigorosa dell’esistenza del danno, omettendo inoltre di indicare i criteri utilizzati per la liquidazione.

Rileva la Corte come il tribunale, dopo aver anzitutto riconosciuto ai signori (…) e (…) il risarcimento del danno costituito dal costo per ripristinare il proprio appartamento, così come stimato dal geom. (…), nella somma di Euro 11.202,00, abbia attribuito ai signori (…) e (…) la ulteriore somma di Euro 28.000,00, a titolo di danno patrimoniale, a prescindere dalla qualificazione attribuita alla domanda da parte degli attori, per la compromissione del loro diritto di proprietà, non avendo i medesimi potuto godere del proprio bene per un lungo periodo.

I signori (…) e (…) a fondamento della propria domanda risarcitoria, hanno allegato una grave lesione al proprio diritto di proprietà, assumendo come il protrarsi, per un lungo periodo, delle infiltrazioni, avesse seriamente compromesso il diritto dei medesimi al pieno godimento della propria abitazione, facendo un riferimento anche alla categoria del danno non patrimoniale.

Va ricordato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui la circostanza che l’attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. 12236/2012).

Non è la qualificazione formale del pregiudizio indicata dal danneggiato che viene in rilievo ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso.

Ciò che conta è che di quel tipo di pregiudizio possa dirsi essere stato domandato il risarcimento.

Ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente ravvisato la prova del pregiudizio lamentato dagli attori, rilevando come le condizioni del loro appartamento, come documentate dal verbale dei Vigili del Fuoco (doc. E fascicolo attori primo grado) e dalle fotografie prodotte (doc. 14 allegato D fascicolo (…) – (…)), rendevano evidente la situazione di grave degrado dell’immobile, ed osservando come detta situazione di fatto dell’immobile fosse rimasta inalterata sino alla fine dell’anno 2015, epoca in cui il condominio, unico legittimato a farlo, eseguì le opere necessarie alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi.

Contrariamente all’assunto dell’appellante (…), il primo giudice ha esplicitato i criteri utilizzati per la valutazione equitativa del danno, individuati nella tipologia dell’immobile (3 locali con doppi servizi e terrazzo), nella sua ubicazione, nel presumibile valore locativo e nel tempo durante il quale l’appartamento è risultato non fruibile secondo la sua destinazione.

Sia la valutazione del tribunale quanto alla sussistenza del danno che i parametri utilizzati per giungere alla sua determinazione equitativa, sono, secondo la Corte, condivisibili.

Anche il motivo in esame va pertanto respinto.

I restanti tre motivi di appello del (…), con il quale si censura la sentenza appellata nella parte in cui ha posto a carico del medesimo la quota dei 2/5 delle spese dell’ATP, di quelle relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. e del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., e del giudizio di primo grado, risultano infondati, quale diretta conseguenza del rigetto dei primi tre motivi di appello.

La soccombenza del (…), quanto al merito della controversia, derivante dalla sua ritenuta corresponsabilità per i danni causati dalle infiltrazioni, giustifica l’obbligo posto a carico del medesimo da parte del primo giudice, di sopportare le spese processuali del giudizio e quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (Cass. 324/2017).

Quanto alle prime, rileva la Corte l’infondatezza della censura dell’appellante nella parte in cui lamenta che la liquidazione del compenso operata dal primo giudice nell’importo di Euro 9.600,00 è eccessiva, in quanto superiore ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Anche ritenendo il valore della controversia, per quanto riguarda le domande accolte nei confronti del (…), entro lo scaglione tra 26.000 e 52.000 Euro, la complessità della causa giustifica un, modesto, aumento rispetto ai valori medi del detto scaglione (la cui applicazione porterebbe ad un compenso pari ad Euro 7.254), ampiamente entro i limiti massimi (Euro 13.402).

Parimenti giustificata, sempre in relazione alla soccombenza del (…), è la statuizione del tribunale che, oltre a confermare la liquidazione delle spese in sede di procedimento cautelare e di reclamo, ne ha posto l’onere per 3/5 a carico del condominio e per 2/5 a carico del (…).

L’appello del (…) è pertanto infondato e va respinto.

Appello della (…) s.p.a.

I due motivi di appello sui quali si fonda l’impugnazione possono, per la loro connessione, essere esaminati congiuntamente.

Con il primo (…) assume come il tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla ctu redatta dal geom (…) nell’ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dai signori (…) e (…), al quale la medesima non aveva partecipato, con ciò utilizzando un mezzo di prova assunto in violazione del contraddittorio, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.

Il tribunale, sempre secondo l’appellante, non aveva tenuto conto delle plurime e reiterate contestazioni dalla medesima sollevate in relazione alla predetta ctu, che la rendevano inutilizzabile, ed erroneamente non aveva posto a base della decisione la più convincente ctu redatta dall’ing. (…) nell’ambito dell’atp che aveva preceduto il procedimento ex art. 700 c.p.c., dalla quale emergeva la esclusiva responsabilità del (…), che aveva modificato lo stato dei luoghi del lastrico solare di sua proprietà, per le infiltrazioni lamentate dai signori (…) e (…).

Con il secondo motivo (…) deduce la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale, che aveva dapprima ritenuto non esaustiva la ctu dell’ing. (…), ritenendo la stessa superata dalla successiva ctu del geom. (…), ma poi aveva fondato la decisione anche sulle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo.

Neppure era condivisibile, secondo l’appellante, il ragionamento compiuto dal primo giudice, che dopo aver fatto proprie le conclusioni dell’ing. (…), nella parte in cui questi aveva ritenuto che il (…) avesse eseguito importanti manomissioni dello stato del lastrico solare, lo aveva inspiegabilmente ritenuto responsabile solo nella misura di 2/5 e non per l’intero.

I detti motivi di appello sono infondati.

Il tribunale ha utilizzato, quale fonte del proprio convincimento, la ctu del geom. (…), espletata nell’ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso dai signori (…) e (…) nei confronti del (…) e del condominio, al quale la (…) è rimasta estranea.

I principi giurisprudenziali richiamati dall’appellante (…), secondo cui una ctu assunta in violazione del contraddittorio è affetta da nullità, non si attagliano alla fattispecie in esame.

La ctu utilizzata dal primo giudice si è formata nel rispetto delle regole del contraddittorio, ma in un procedimento al quale la (…) non ha partecipato, in quanto non chiamatavi.

Risulta allora pertinente quel consolidato orientamento della Corte Suprema secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 9843/2014; Cass. 15714/2010; Cass. 28855/2008; Cass. 5682/2001).

Osserva la Corte come la (…), oltre a sollevare la contestazione formale sopra esaminata sulla utilizzabilità della ctu del geom. (…), non abbia, pur avendo preso completa visione del contenuto delle indagini compiute dal predetto consulente, formulato alcuna contestazione specifica all’operato dell’ausiliario, omettendo di indicare le ragioni che renderebbero le conclusioni della ctu illogiche od incongruenti, ma limitandosi a richiamare la ctu dell’ing. (…) e le conclusioni in essa riportate sulla causa delle infiltrazioni.

Le ragioni che hanno condotto il primo giudice a fondare la propria decisione sull’elaborato del geom. (…) sono condivise dalla Corte, per le argomentazioni svolta sopra nell’esaminare il secondo motivo di appello del (…), da intendersi qui richiamate.

Anche l’ulteriore doglianza prospettata dall’appellante (…), secondo cui il primo giudice sarebbe incorso in una contraddizione, ritenendo dapprima di non condividere le conclusioni dell’ing. (…), e poi utilizzandole nella propria decisione, non ha fondamento.

Il tribunale, nel radicale contrasto tra gli esiti delle due ctu – la prima delle quali individuava la causa delle infiltrazioni nell’impianto di irrigazione del (…), la seconda nel difetto di tenuta della guaina impermeabilizzante – ha ritenuto, in modo corretto secondo la Corte, di prestare adesione alle conclusioni del geom. (…).

La relazione dell’ing. (…) è stata presa in considerazione ai fini della decisione solo nella parte in cui evidenziava la oggettiva situazione dei luoghi riscontrata nel terrazzo del (…), quanto agli interventi dal medesimo eseguiti, sostanzialmente confermati anche dal geom. (…), e ciò è stato fatto non al fine di mettere in dubbio le conclusioni di quest’ultimo, ma solo per approfondire l’aspetto della concorrente responsabilità del (…).

Quanto alla correttezza della ripartizione operata dal tribunale della responsabilità, nei rapporti interni tra il (…) ed il condominio, devono richiamarsi le argomentazioni sopra svolte sempre nell’esame del secondo motivo di appello del (…).

Pertanto l’appello principale della (…) s.p.a. è infondato.

Appello incidentale della (…) s.p.a.

La (…) assume come il tribunale l’avrebbe condannata (in solido con (…)) a manlevare il condominio anche delle somme da questo sostenute per ripristinare il terrazzo del (…), pur in assenza di una specifica domanda sul punto.

Il motivo di impugnazione incidentale è infondato.

Come si evince dalle conclusioni assunte in primo grado, il condominio (…) I ha chiesto di essere tenuto indenne dalla (…) e dalla (…) “da ogni responsabilità e relativo onere, anche con riguardo alle spese del giudizio”, riconosciuta nei confronti degli attori (…) e (…).

Tra le domande proposte dagli attori in primo grado, vi era quella di condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni.

Avendo il condominio convenuto provveduto nelle more alla esecuzione di detti interventi di ripristino, che, diretti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, costituiscono una componente della domanda di risarcimento del danno, il tribunale ha ritenuto venuto meno il motivo del contendere con parte attrice, ed ha, correttamente, esaminato la domanda con la quale il condominio ha chiesto di riversare sul (…) e sulla (…), il relativo onere economico.

Non sussistendo pertanto il lamentato vizio di ultrapetizione, va conseguentemente respinto anche l’appello incidentale in esame.

Appello della (…).

Con il primo motivo di appello la (…) assume come il tribunale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione dalla stessa formulata ai sensi dell’art. 2952 c.c. comma 3, secondo cui nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo azione.

Il tribunale, nel rigettare l’eccezione in esame sollevata dalla (…), ha osservato come il coinvolgimento del condominio e la prospettazione della sua responsabilità era avvenuta solo con la lettera del 24-12-2013 inviatagli dai signori (…) e (…), tanto che questi avevano promosso il precedente procedimento di ATP solo nei confronti del (…), e pertanto la richiesta inviata dall’assicurato alla compagnia in data 9-5-2015, cui era seguita la evocazione in giudizio, aveva tempestivamente interrotto il termine biennale di prescrizione.

Assume l’appellante (…) che secondo quanto affermato dagli attori nell’atto di citazione, dell’esistenza delle infiltrazioni, sin dal marzo 2011, era stato informato oltre al (…), anche l’amministratore del condominio.

Pertanto, alla data del 9-5-2015, era già maturata la prescrizione stabilita dall’art. 2952 c.c.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto rilevato come di una formale comunicazione, da parte dei signori (…) e (…), al condominio, risalente al marzo del 2011, non vi è alcuna prova.

Né le generiche affermazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei signori (…) e (…), dalle quali non è possibile evincere il contenuto di tale asserita comunicazione, possono assumere un qualche valore confessorio, nei confronti del condominio, e cioè di una parte diversa ed avente una posizione di conflitto, con quella che ha reso la dichiarazione.

Osserva la Corte come la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 2952 c.c. sia stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto della richiesta, essendosi affermato che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, perché sia idonea a far decorrere il termine di prescrizione del comma 3, deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune sue iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al danneggiato (Cass. 24733/2007).

E’ pertanto evidente che non potendosi ricavare il preciso contenuto della asserita comunicazione, della quale, va ricordato, neppure vi è prova, il momento iniziale del termine di prescrizione biennale va individuato nel 24-12-2013, con la conseguenza che l’eccezione in esame, come ha correttamente ritenuto il tribunale, è infondata.

Per ragioni di ordine logico l’esame del terzo motivo di appello, che attiene all’operatività della garanzia assicurativa, va anteposto agli altri.

Con detto motivo di appello la (…) contesta che la polizza assicurativa stipulata dal condominio copra i danni da infiltrazioni d’acqua dovute a vizi di costruzione o danneggiamento della struttura di impermeabilizzazione, e censura la decisione di primo grado nella parte in cui non ha esaminato il contenuto del contratto, e non ha conseguentemente escluso la sua operatività nel caso concreto.

L’appellante invoca in particolare l’art. 25 delle condizioni generali di contratto, che troverebbe conferma nell’art. 2 delle condizioni aggiuntive (doc. 3 fascicolo primo grado (…)).

Secondo la (…), il primo escludeva i danni da infiltrazione dovuti a vizi di costruzione o danneggiamento della struttura, il secondo confermava l’esclusione dei danni da allagamento dall’esterno.

Il condominio (…) contesta l’interpretazione sostenuta dalla compagnia dell’art. 25 delle condizioni generali, e nega che l’art. 2 delle condizioni aggiuntive sia applicabile alla fattispecie.

Rileva la Corte come il tribunale, sul punto, si sia limitato ad osservare che la polizza dedotta in giudizio copriva la responsabilità civile del condominio, senza esaminare nel dettaglio le singole pattuizioni del contratto assicurativo.

Osserva la Corte come l’art. 25 citato abbia, nella parte chi qui rileva, il seguente testuale contenuto :” La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione… l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e derivanti da: spargimento di acqua, con l’avvertenza che la garanzia vale soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato…Sono esclusi i danni da : gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall’esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali…”.

Osserva la Corte, in linea di principio, come il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.

Nella fattispecie in esame, il danno oggetto della domanda di indennizzo assicurativo è stato provocato dal difetto di tenuta della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo del (…), ascrivibile ad un difetto costruttivo della stessa, oltre che, in parte, ed interventi eseguiti dal predetto (…) sulla predetta guaina, che hanno contribuito a comprometterne la funzionalità.

Osserva la Corte come il danno da infiltrazioni, così come quello da allagamento, siano espressamente esclusi dall’art. 25 della polizza.

Anche riconducendo l’evento dannoso al fenomeno dello spargimento d’acqua, il danno è indennizzabile, secondo la detta clausola, solo se è conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato.

Dovendo escludersi che, nella presente fattispecie, il danno provocato a terzi sia conseguito alla rottura accidentale di uno dei manufatti ed impianti indicati nel contratto, tra i quali non è possibile ricomprendere la guaina di impermeabilizzazione posta nella pavimentazione del terrazzo del (…), va conseguentemente escluso che il sinistro lamentato dal condominio rientri in uno dei rischi garantiti dalla polizza.

Diviene conseguentemente superfluo l’esame dei restanti due motivi di appello della compagnia assicurativa.

L’appello proposto dalla (…) va pertanto accolto, ed in riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda di manleva proposta dal condominio (…) I nei confronti della compagnia di assicurazioni.

Il condominio (…) va condannato alla restituzione in favore della (…) degli importi da questa già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, (doc. 2 fascicolo (…) secondo grado) oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo.

Tenuto conto dell’esito del processo, ed avuto riguardo ai rapporti processuali tra le parti in causa, gli appellanti (…) e (…) s.p.a. vanno condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio (…), liquidate – utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale – in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie, il solo (…) al rimborso di quelle sostenute da (…) e (…), liquidate – sempre utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale – in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie.

Tra (…) e (…) s.p.a. in liquidazione, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese processuali del grado d’appello vanno compensate.

Il condominio (…) va condannato al rimborso in favore della (…) delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, avuto riguardo ai parametri di liquidazione di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, quanto al giudizio innanzi al tribunale, – utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le quattro fasi, studio, introduttiva istruttoria e decisionale – in Euro 7.254,00 per compenso oltre 15% per spese forfetarie, e quanto al presente grado di appello, – utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale – in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per spese forfetarie.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di (…) e della (…) s.p.a., a norma della comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

a) respinge gli appelli proposti da (…) e dalla (…) s.p.a. in liquidazione e conferma la sentenza di primo grado nei confronti di dette parti;

b) accoglie l’appello proposto dalla (…) S.A. ed in riforma della sentenza impugnata respinge ogni domanda proposta nei confronti della medesima dal condominio (…) via (…);

c) condanna il condominio (…) di (…) alla restituzione in favore della (…) degli importi da questi già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo;

d) dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado contenuto nel punto 2 del dispositivo, e conseguentemente, a modifica del detto capo 2, condanna il (…) a corrispondere al condominio l’importo pari ai 2/5 della somma di cui al punto 1 della pronuncia di primo grado, confermando nel resto il capo 2 del dispositivo della sentenza appellata;

e) dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado contenuto nel punto 3 del dispositivo, e conseguentemente a modifica del detto capo 3, condanna il condominio convenuto e (…), in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 11.202,00 oltre iva, confermando nel resto il capo 3 del dispositivo della sentenza appellata;

f) condanna (…) e la (…) s.p.a. al rimborso delle spese processuali in favore del condominio E. I via (…) liquidate in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie;

g) condanna (…) al rimborso delle spese processuali in favore di (…) e (…) liquidate in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie;

h) compensa le spese di questo grado di appello tra (…) e (…) s.p.a. in liquidazione;

i) condanna il condominio (…) via (…) al rimborso in favore della (…) S.A. delle spese processuali del primo grado, liquidate in Euro 7.254,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie, e del presente grado di appello, liquidate in Euro 6.615,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie;

l) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (…) e della (…) s.p.a. in liquidazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano l’11 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.