l’art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 734
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASETTESIMA (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 58385/06 R.G.A.C. (a cui sono riuniti i procedimenti 60081/06 R.G.A.C. e 60083/06 R.G.A.C.) vertente
TRA
(…) s.r.l.,
in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. (…), elettivamente domiciliata in Roma, viale (…), presso lo studio dell’avv. Ge.Le., che la rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell’atto di opposizione;
OPPONENTE (nel procedimento principale)
E
(…),
elettivamente domiciliato in Roma, viale (…), presso lo studio dell’avv. Ro.Ma., che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al decreto ingiuntivo notificato;
OPPONENTE (nel procedimento riunito R.G. 60081/2006)
E
(…),
elettivamente domiciliato in Roma, viale (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Le., che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
OPPONENTE (nel procedimento riunito R.G. 60083/2006)
NONCHÉ
Organizzazione internazionale (…),
in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Fa.Ar. in virtù della procura generale alle liti allegata, nonché elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, in piazza (…);
OPPOSTO (in tutti i procedimenti)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell’atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 11811/06, R.G. 32821/06, emesso dal Tribunale di Roma in data 8 giugno 2006, con il quale veniva ingiunto alla (…) s.r.l., a (…) ed (…) il pagamento, in solido, in favore della (…), dell’importo di Euro 167.420,00 oltre interessi e spese del monitorio.
Detta somma era richiesta ai suddetti soggetti quali fideiussori della (…) S.A. in relazione al contratto di finanziamento di Euro 924.000,00 stipulato da quest’ultima ed in conseguenza dell’inadempimento all’obbligazione di restituzione di detto importo.
All’udienza del 30.5.2018 è stata dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l’estinzione del procedimento di opposizione tra la (…) e gli opponenti (…) s.r.l. e (…) per l’avvenuta rinuncia agli atti con relativa accettazione intercorsa tra dette parti in conseguenza del raggiungimento di un accordo transattivo.
Residua, quindi, l’atto di opposizione avanzato da (…) con il quale questi eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Monza e chiedeva, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando che esso opponente non era tenuto al pagamento delle somma ingiunta per decadenza della parte opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. ovvero per intervenuta liberazione di esso fideiussore.
La (…) si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., il rigetto dell’atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; eccependo l’infondatezza e tardività delle eccezioni nuove avanzate dalla parte opponente e chiedendo, comunque, la condanna al pagamento della somma ingiunta oltre interessi e rivalutazione.
In sede di precisazione delle conclusioni la parte opposta, ritenendo di dover ridurre la domanda nei confronti di (…) in considerazione della circostanza che (…) ed il (…) avevano pagato in parte la somma portata dal decreto ingiuntivo, corrispondendole l’importo di Euro 100.000,00, limitavano la domanda chiedendo, previo rigetto dell’atto di opposizione:
in via principale,
di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
di accertare il diritto di essa parte opposta al residuo importo di Euro 67.420,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando (…) a corrisponderle tale importo;
in via subordinata,
di accertare che essa opposta è attualmente creditrice nei confronti di (…) del residuo importo di Euro 67.420,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l’effetto, modificare il decreto ingiuntivo opposto e condannare (…) a corrisponderle l’importo di Euro 67.420,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Nel corso del procedimento, con ordinanza depositata in data 29.7.2009, ritenuta applicabile al contratto di garanzia la legge della Costa D’Avorio in conformità all’accordo contrattuale contenuto nella clausola 12.1 dell’atto di fideiussione:
– era dato atto che si era provveduto all’acquisizione, con la collaborazione delle parti, dell’ “Act Uniform portant organisation des suretés” (Ohada), normativa a cui aveva aderito la Costa D’Avorio e che era prevalente sulla legislazione nazionale, nonché all’acquisizione delle leggi di detta nazione sul “cautionament”;
– era dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità e tardività avanzata dalla parte opposta sulle nuove eccezioni avanzate dagli opponenti;
– ai sensi dell’art. 14 della L. n. 218 del 1995, erano richieste all’Università degli Studi di Roma 3, Dipartimento di diritto internazionale e/o comparato, informazioni in ordine all’interpretazione dell’art. 4 delle norme uniformi di Ohada, con particolare riferimento alla questione della sanzione della mancata menzione manoscritta nel contratto di fideiussione della somma massima garantita.
Con ordinanza depositata in data 28.7.2010 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di incompetenza avanzata dalla parte opponete (…) in quanto due delle tre parti ingiunte (la società (…) ed il (…)) avevano sede/residenza a (…).
Sul punto va considerato, infatti, che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., essendo oggettivamente connessa la posizione dei vari fideiussori ingiunti, la domanda -nel caso di specie la domanda di condanna di pagamento avanzata tramite presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo – poteva essere avanzata davanti al giudice di residenza o domicilio di una delle parti ingiunte.
Nel merito, va premesso, che non è contestata la sussistenza dei rapporti contrattuali in discussione, comunque documentalmente provati, e cioè il contratto di finanziamento stipulato dalla (…) S.A. con la (…) e il “contratto di fideiussione solidale” sottoscritto anche da (…), socio della (…).
Non è contestato, altresì, l’inadempimento all’obbligazione di restituzione della somma mutuata, né che, come risulta anche dalla lettura del contratto di fidieussione (art. 2.01), nonché del contratto di finanziamento (art. 10.01), la somma garantita era di duecentomila dollari.
Ribadita l’applicabilità al contratto di fideiussione in oggetto della legge dello stato della Costa D’Avorio, come espressamente pattuito tra le parti all’art. 12.01 del contratto di fideiussione, ed acquisita la relativa normativa, si ritiene, innanzitutto, non applicabile la disciplina degli artt. 1955 e 1957 del codice civile dovendosi applicare la legge di altro Stato.
Va ritenuto, poi, giuridicamente corretto e pienamente condivisibile il parere reso dal Dipartimento di Diritto Europeo dell’Università degli Studi di Roma Tre, a cui ci si riporta, circa la questione dell’applicabilità o meno della sanzione di nullità nel caso in cui il limite per cui la fideiussione è prestata non sia “manoscritto” (nel caso del presente procedimento la somma è indicata, ma non è scritta a mano).
Premesso che la norma in questione prevede, al primo comma, la nullità della fideiussione nel caso in cui la manifestazione della garanzia sia equivoca, mentre nel secondo comma si limita a prevedere l’indicazione manoscritta del limite della fideiussione prestata senza indicare specificatamente una sanzione, si ritiene corretto ritenere che il mancato rispetto di detta forma possa comportare la nullità della garanzia solo nella misura in cui possa rendere equivoca la volontà del fideiussore.
Condivisibilmente, il Dipartimento chiarisce come sia prevalente un’interpretazione non formalistica della norma in questione, escludendo la sanzione della nullità del contratto di garanzia per il difetto della menzione manoscritta del limite per cui la fideiussione è concordata.
La ratio della norma in esame deve, invero, ritenersi finalizzata ad un’esigenza di certezza dell’oggetto dell’obbligazione della garanzia assunta con la conseguenza che il mancato rispetto della formalità prescritta non incide direttamente sul piano della validità della garanzia, ma sul piano della prova dell’effettiva inequivocità dell’oggetto dell’obbligazione assunta dal fideiussore.
Nel caso di specie, come detto, non solo il limite entro cui la fideiussione era stata rilasciata non è contestato, ma detto limite risulta per iscritto (anche se la somma non è manoscritta) anche nell’atto di fideiussione e nel contratto di finanziamento al momento di indicare le garanzie da rilasciare in conseguenza della concessione del finanziamento.
Pertanto, detto contratto di fideiussione deve ritenersi valido.
Si ritiene infondata, poi, l’eccezione di inefficacia della garanzia per la dedotta generica violazione ad opera della parte opposta degli obblighi informativi previsti dalla legislazione ivoriana, in quanto la parte opponente, in qualità di socio della società garantita, deve presumersi fosse al corrente della situazione della società e dei lavori per cui era stato ottenuto il finanziamento.
Deve ritenersi, altresì, infondata l’eccezione di decadenza dalla fideiussione per non essere stato garantito il diritto del fideiussore di surrogarsi nel diritto del creditore per fatto colposo del creditore medesimo, sempre in virtù della normativa ivoriana, in quanto non provata.
Ciò detto, ritenuto sussistente il credito della parte opposta pari a 200.000 dollari corrispondenti (al momento del ricorso, momento in cui il credito era già esigibile) ad Euro 167.420,00, va rilevato che la parte opposta con atto di transazione ha concordato e ricevuto dalla società (…) e dal (…), a tacitazione dell’obbligazione a loro carico, l’importo di Euro 100.000,00 comprensivo delle spese legali sostenute.
In proposito, va premesso che, come condivisibilmente rilevato dalla Suprema Corte, “l’art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (cfr., Cass., Sez.I, sent. n. 23418/2016).
Infatti, come efficacemente viene esplicitato nella parte motiva, “La ratio di tale norma, applicabile quando il negozio transattivo riguarda l’intero debito, risiede nella comunanza dell’oggetto della transazione, onde di questa può avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente. Pertanto, in tema di obbligazioni solidali, la transazione conclusa o il pagamento eseguito da parte di uno dei condebitori non sono mai irrilevanti per gli altri…”.
Nel caso di specie, dal contenuto della transazione emerge come detto accordo riguardi solo le singole quote dei garanti partecipanti alla transazione come evincibile dal punto due dell’atto transattivo ove si specifica che l’accordo fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni assunte dalla società (…) e dal (…), escludendo ogni liberazione nei confronti degli altri coobbligati.
Pertanto, premesso che il contratto di fideiussione era stato sottoscritto da sei fideiussori e che, quindi, la quota di ogni fideiussore ammonterebbe ad Euro 27.903,33, si ritiene che l’importo versato dagli opponenti che hanno transatto sia certamente superiore alle loro quote, con la conseguenza che il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido e, quindi, anche sul (…) si riduce in misura corrispondente all’importo pagato, residuando l’importo di Euro 67.420,00, come correttamente ridotto dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di (…) e lo stesso va condannato al pagamento, in favore della (…), dell’importo di Euro 67.420,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l’ammontare risulta sin dall’origine predeterminato) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.
In considerazione della sostanziale soccombenza della parte opponente per quanto sopra emerso, (…) va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l’entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all’effettivo valore della causa (preso atto della nota spese allegata).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
da atto che all’udienza del 30.5.2018 è stata dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l’estinzione del procedimento di opposizione tra la (…) e gli opponenti (…) S.r.l. e (…) per l’avvenuta rinuncia agli atti con relativa accettazione intercorsa tra dette parti in conseguenza del raggiungimento di un accordo transattivo;
revoca il decreto il decreto ingiuntivo n. 11811/06, R.G. 32821/06, emesso dal Tribunale di Roma in data 8 giugno 2006, nei confronti di (…) e, accertato il relativo diritto, condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della (…), dell’importo di Euro 67.420,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, senza rivalutazione;
condanna (…), alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si liquidano complessivamente in Euro 13.430,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma il 23 dicembre 2018.
Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2019.