ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, assume valore determinante l’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale: si deve ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale con la conseguente devoluzione della controversia al Giudice amministrativo nei rapporti di cui al D.Lgs. 30.03.01, n. 165, art. 63, co. 4, quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una obbligazione inerente al rapporto di lavoro. Deve viceversa ritenersi proposta l’azione extracontrattuale, con conseguente giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, proprio come nella fattispecie concreta.
Tribunale Catania, Sezione 3 civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 116
FATTO
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2010 (omissis), Brigadiere dei Carabinieri in congedo assoluto a seguito di riforma per lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio, evocava in giudizio il MINISTERO DELLA DIFESA, Comando Regione Carabinieri Sicilia, per ivi sentire dichiarare ex art. 2049 c.c., la responsabilità del convenuto per i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti compiuti dal Maresciallo (omissis) e meglio indicati nelle sentenze penali n. 22/03 del Tribunale di Giarre e n. 2563/04 della Corte d’appello di Catania, oltre che nella sentenza n. 317/05 del Tribunale Penale di Giarre, con conseguente condanna del MINISTERO DELLA DIFESA al risarcimento della somma di Euro 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute che per Euro 5.000,00.
Esponeva l’attore a fondamento della propria domanda, che a far tempo dal 1992 lo stesso, già arruolatosi nel 1976, aveva prestato servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Linguaglossa (CT), con il grado di Appuntato dei Carabinieri; già dai primi mesi del 1995, aveva iniziato a subire vessazioni da parte dell’allora Comandante della stazione Carabinieri di Linguaglossa, Maresciallo (omissis), culminati in una grave forma di depressione sfociata in un disturbo post traumatico da stress di tipo depressivo ansioso cronico non ancora risoltosi.
Il ministero convenuto si costituiva in giudizio.
Veniva espletata una consulenza d’ufficio medico – legale.
Va in primo luogo rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte convenuta.
Costituisce, infatti jus receptum che ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, assume valore determinante l’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale: si deve ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale con la conseguente devoluzione della controversia al Giudice amministrativo nei rapporti di cui al D.Lgs. 30.03.01, n. 165, art. 63, co. 4, quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una obbligazione inerente al rapporto di lavoro.
Deve viceversa ritenersi proposta l’azione extracontrattuale, con conseguente giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, proprio come nella fattispecie concreta (vd. Cass. civ., sez. un., 15.10.08, n. 25176).
Risulta invece fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla convenuta.
Infatti, i fatti di causa risalgono agli anni 1995 – 1996 e non risulta un atto interruttivo della detta prescrizione da parte dell’attore nel quinquennio anteriore alla data del primo atto di messa in mora costituito dalla raccomandata del 21.01.08 (vd. doc. 9 del fascicolo di parte attrice).
Infondato è il rilievo di quest’ultima secondo cui la propria costituzione di parte civile nei suindicati procedimenti penali riguardanti il (omissis) costituirebbe atto interruttivo del detto termine prescrizionale; in primo luogo, parte convenuta non ha partecipato ai detti procedimenti penali, non essendo mai stata citata nella predetta sede quale responsabile civile dall’operato del (omissis) con la conseguenza che la pronuncia di condanna non produce alcun effetto nei suoi confronti.
In secondo luogo da un attento esame dell’atto di citazione (vd. pagg. 8 e 9) emerge che la domanda giudiziale de qua è stata proposta espressamente ed esclusivamente sulla base all’art. 2049 c.c.; da ciò si ricava che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la propria costituzione di parte civile nei detti procedimenti penali non può configurarsi quale atto interruttivo della prescrizione permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta infatti, non sussiste affatto l’asserito rapporto di solidarietà nei confronti di parte convenuta, citato nel presente giudizio ex art. 2049 c.c..
Alla stregua di quanto sovraesposto, le domande attrici vanno rigettate.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa; va invece disposto che le spese di consulenza d’ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest’ultima.
P.Q.M.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2181/11 R.G., così statuisce:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti; dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania l’11 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2019.