la regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l’attendibilità della linea divisoria prospettata dall’attore).

Corte d’Appello Napoli, Sezione 6 civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 82

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – sesta sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. M.R. Castiglione Morelli Presidente

Dott. Assunta d’Amore Consigliere

Avv. Nunziante Barlotti Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio R.G. n. 4134/2011 avente ad oggetto: distanze dai confini, vertente

TRA

ES.GI., rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell’atto di appello, dall’avv. Zi.Sc., con cui elettivamente domicilia S. Giorgio a Cremano al Corso (…)

APPELLANTE

CE.AN., rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avv.ti Gi.De. e Te.Am., con i quali elettivamente domicilia in Sorrento alla Via (…)

APPELLATA

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI

ES.LE., ES.AS. E ES.AG.

APPELLATI CONTUMACI

I procuratori delle Parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 gennaio 2018 da intendersi per qui integralmente trascritto.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l’8/2/2002 Ce.An. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento, Es.An., chiedendo che fosse accertata l’illegittimità delle opere realizzate dal convenuto presso il fondo confinante con il proprio sito in Massa Lubrense, alla Via (…).

L’attrice, chiedeva, quindi, la condanna del convenuto alla demolizione o all’arretramento di dette opere a distanza legale dal confine, nonché al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio Es.An., il quale, deducendo l’infondatezza della domanda attorea, chiedeva il rigetto della stessa.

All’udienza dell’8.4.2005 il procuratore di Es.An. ne dichiarava il decesso ed il processo veniva interrotto.

Con atto di riassunzione depositato il 18.4.2005 e notificato il 19.5.2005 agli eredi di Es.An., collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, l’attrice dava impulso alla prosecuzione del processo.

Si costituiva in giudizio Es.Gi., in qualità di erede di Es.An., sollevava ulteriori eccezioni in rito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita con l’espletamento di CTU tecnica e, all’udienza del 5.3.2010, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.

Con ordinanza depositata in data 24.6.2010, la causa veniva rimessa sul ruolo, allo scopo di espletare un supplemento di CTU sui luoghi di causa, all’esito della quale, sulla scorta delle precisazioni rassegnate dalle parti, all’udienza del 2/3/2011, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con sentenza n. 215/2011 del 20/6/2011, pubblicata il 9/8/2011, il Giudice Unico del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Dist. di Sorrento:

1) condannava Es.Gi., quale erede di Es.An., e gli altri eredi di Es.An. all’arretramento dell’immobile ubicato in Massa Lubrense, alla via Comunale Deserto 30/C, identificato al Catasto Terreni del Comune di Massa Lubrense, al foglio (…), p.lla (…), sub 4, sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine, così come individuato nell’elaborato peritale della dott.ssa De. (cfr. Tav. 1-2-3);

2) Rigettava le ulteriori domande proposte dalla attrice e la domanda riconvenzionale;

3) Compensava per metà le spese di lite, condannando Es.Gi., quale erede di Es.An., e gli altri eredi di Es.An. al pagamento, in favore di Ce.An., della restante metà delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza, notificata il 21/9/2011, con atto di citazione notificato il 20/10/2011 proponeva appello Es.Gi., sollevando tre motivi di censura: con il primo motivo l’appellante, ribadendo l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per la sua genericità circa il petitum o la causa petendi, rilevava che il primo giudice, pur in assenza di richiesta da parte dell’attrice, disponeva un supplemento di indagine peritale, con un nuovo CTU, volta ad accertare il confine catastale tra i fondi finitimi; con il secondo motivo di censura l’appellante si doleva dell’erroneità della pronuncia gravata, laddove aveva respinto le sue eccezioni inerenti la nullità dell’atto di citazione, la nullità della notifica dell’atto di riassunzione del giudizio e la mancata pronuncia di estinzione del giudizio per l’omessa rituale notifica nel termine concesso; con il terzo motivo di doglianza l’appellante deduceva l’erroneità e l’insufficienza della motivazione della pronuncia gravata in rapporto all’epoca di realizzazione dei manufatti oggetto del giudizio ed al recepimento delle risultanze della CTU, delle quali, attraverso l’elaborato di un CTP, veniva contestata la correttezza.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l’appellata Ce.An., che eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione e la correttezza, sul piano logico e giuridico, in relazione alle critiche sviluppate dall’appellante, della sentenza gravata, chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio. L’appellata avanzava anche istanza di correzione di un errore materiale della sentenza impugnata, evidenziando che nel dispositivo di condanna il primo giudice aveva indicato l’immobile da arretrare come ubicato “in Massa Lubrense, alla via (…)”, anziché 30/E.

Passando, ora, all’esame delle censure sollevate dall’appellante in relazione al rigetto delle proprie eccezioni preliminari, il Collegio, ritiene che le stesse siano infondate e, vadano, pertanto, rigettate.

Va innanzitutto evidenziato che la domanda introduttiva del giudizio, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, non risulta essere viziata da nullità per inadeguata formulazione della c.d. editio actionis.

Se, da un lato, è vero quanto dedotto dall’appellante sulla rilevabilità d’ufficio di tale vizio e, quindi, sull’erroneità dell’affermazione del giudice di prime cure che ha dichiarato inammissibile l’eccezione, in quanto tardivamente sollevata, dall’altro, l’attento esame del contenuto della citazione, induce il Collegio a ritenere che la stessa abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l’azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o comunque superabili attraverso l’esame del contenuto complessivo dell’atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda.

Appare evidente, infatti, che l’attrice abbia esercitato un’azione tesa all’affermazione del rispetto delle distanze legali dal confine dei fabbricati realizzati dal convenuto, deducendo, sostanzialmente, che il confine fosse diverso da quello rappresentato dallarecinzione apposta dal convenuto.

In ordine a tale ultimo aspetto, non vi è dubbio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che l’effettiva linea di confine fosse oggetto di contestazione tra le parti; basti al riguardo osservare che, nei rispettivi atti introduttivi, entrambe le parti hanno sostenuto che la recinzione allo stato esistente fosse apposta a circa 60 cm. dall’effettivo confine (secondo l’attrice essa sconfinerebbe nel proprio fondo e secondo il convenuto essa risulterebbe arretrata nella sua proprietà).

In una situazione come quella innanzi delineata, risulta infondata la doglianza sviluppata dall’appellante, dal momento che il giudice di primo grado ben poteva, come ha fatto, ordinare d’ufficio l’accertamento del confine tra i fondi, indispensabile per la decisione sulle tutele azionate.

La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, avuto modo di chiarire che “la regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l’attendibilità della linea divisoria prospettata dall’attore) (Cass. n. 9652/2013).

Del pari infondata, a giudizio del Collegio, appare la doglianza sollevata dall’appellante in ordine alla regolarità del procedimento di riassunzione del giudizio del primo grado. Il giudice di prime cure, con motivazione che questo Collegio ritiene di poter condividere, ha, sul punto, correttamente applicato i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “con il verificarsi di una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria, se il giudice rileva l’omessa notifica o un vizio della notifica deve ordinarne l’effettuazione (o la rinnovazione), ex art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio e solo il mancato rispetto di questo termine determinerà l’estinzione del giudizio ex art. 291 ultimo comma c.p.c. e art. 307 terzo comma c.p.c.. (Cass. 15.5.2015 n. 7661).

Nel caso di specie il giudice di primo grado ha rilevato la tempestività della riassunzione (avvenuta entro i sei mesi dall’interruzione del giudizio) e la natura ordinatoria del termine fissato per la notifica.

La notifica dell’atto di riassunzione agli eredi di Es.An. effettuata, ai sensi dell’art. 303, c. 2, c.p.c., collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, appare al Collegio, come già rilevato dal giudice di prime cure, regolarmente eseguita. Da un lato, risulta pacifico il mancato decorso del termine di un anno dalla morte del de cuius, dall’altro la notifica, indipendentemente dall’imprecisione sul numero civico (3C invece di 3E), risulta eseguita – nel termine indicato dal giudice – presso l’effettivo ultimo domicilio del defunto, come dimostra la circostanza che la stessa sia stata effettuata a mani di Es.Le. – moglie del defunto ed erede – nonché la costituzione di uno degli eredi, l’attuale appellante.

Priva di pregio, inoltre, appare la doglianza dell’appellante inerente un presunto vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, per aver ordinato l’arretramento del fabbricato “sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine”, a fronte di un’asserita richiesta dell’attrice di arretramento di soli 60 cm. Invero, appare assolutamente evidente che l’attrice, nelle conclusioni del proprio atto introduttivo, abbia chiesto la condanna del convenuto “alla demolizione o all’arretramento di dette opere a distanza legale dal confine” con il fondo di sua proprietà.

Relativamente, infine, alla doglianza di merito sollevata dall’appellante, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata e vada, pertanto, rigettata.

Il Collegio, preliminarmente, rileva che l’appellante con la comparsa conclusionale ha sviluppato una censura nuova, non sollevata con l’atto di appello – che, come noto, segna i confini dell’impugnazione -, né nel giudizio di primo grado, relativa alla tipologia del manufatto oggetto di causa, per il quale, a suo dire, risulterebbe inapplicabile la normativa in materia di distanze legali. Tale doglianza è da ritenersi, pertanto, inammissibile.

Relativamente all’asserito vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, rispetto alla mancata richiesta di regolamento dei confini, il Collegio richiama quanto già in precedenza chiarito sulla plausibilità dell’accertamento incidentale del confine, al fine di valutare la fondatezza della domanda di tutela in ordine alla distanza dei fabbricati dal confine.

Il giudice di prime cure, con motivazione che questo Collegio ritiene di poter condividere, in quanto immune da vizi sul piano logico e giuridico e non scalfita dalla censura avanzata dall’appellante, ha affermato che “quanto all’edificazione dei manufatti in questione, che l’attrice assume essere stati realizzati tra il marzo 1997 ed il marzo 1999, la parte convenuta ha eccepito trattarsi di opere realizzate da oltre vent’anni (cfr. comparsa di costituzione di Es.An.), e comunque nel rispetto della normativa sulle distanze (cfr. comparsa di costituzione di Es.Gi.).

Sul punto deve sottolinearsi come l’epoca di edificazione, dalla quale discende la normativa edilizia applicabile, rientra tra gli elementi costitutivi della pretesa attorea, pertanto è onere della parte istante dedurre e dimostrare che la costruzione realizzata dal convenuto sia stata eretta in violazione di specifiche norme edilizie.

Nel caso di specie, la prova della fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all’epoca di edificazione di manufatti si evince dalla stessa documentazione prodotta da Es.Gi., ed in particolare dalla richiesta di condono presentata da parte di Es.Le., con riferimento, tra l’altro, alle opere de quibus, che si assumono terminate nel dicembre 1999. Ciò posto, dall’elaborato peritale redatto dalla dott.ssa De., esente da vizi e meritevole di pieno consenso, si evince che, stando alle risultanze del rilievo topografico, non vi è coincidenza tra il confine di fatto tra gli immobili, segnato dalla recinzione apposta da Es.An., ed il confine catastale e che la recinzione è stata realizzata determinando uno sconfinamento di circa 16 mq ai danni della particella 789, di proprietà dell’attrice.

La normativa locale applicabile alla fattispecie è costituita dalle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Massa Lubrense, approvato con decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 82 del 21.5.1992.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che le norme che disciplinano le distanze, ancorché inserite in strumenti urbanistici, quali il piano regolatore generale, contenenti “di regola” solo disposizioni volte a tutelare interessi generali, come il paesaggio o l’assetto del territorio, assolvono inevitabilmente anche allo scopo di disciplinare i rapporti di vicinato, incidendo sui limiti di utilizzazione dei suoli privati (ex multis, Cass. 12464/2004).

In particolare, l’art. 5 delle predette norme di attuazione prevede che “la distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5”.

Con riferimento all’epoca di realizzazione dei fabbricati da parte del convenuto, il Collegio rileva che l’istanza di condono prodotta in giudizio, dal quale emerge che gli stessi risultano realizzati entro la fine dell’anno 1999, tra l’altro coincidente con l’allegazione dell’attrice, costituisce un costituisce un solido elemento di valutazione. D’altronde, a fronte dell’eccezione del convenuto che i fabbricati erano stati edificati in epoca antecedente, gravava sullo stesso l’onere di provare tale circostanza.

Relativamente alle contestazioni mosse dall’appellante relativamente alle conclusioni ed alle misurazioni svolte dal CTU dr.ssa De., richiamate e recepite dal primo giudice, il Collegio rileva che le stesse risultano già sollevate nell’ambito dello stesso procedimento peritale e che, in ordine alle stesse, il CTU ha evidenziato di aver “effettuato il rilievo topografico procedendo alla rilevazione del confine e di alcuni punti certi per la rototraslazione del rilievo …basati sui punti fiduciali PF06 e PF41 del foglio 4. … Che la sede stradale, …, risulti leggermente traslata, è dovuto al fatto che le strade possono subire delle piccole modificazioni negli anni e risultare, quindi, non perfettamente indicate nelle mappe catastali.

Per quanto riguarda la diversa collocazione sulla mappa di alcune costruzioni, rispetto al rilievo effettuato, si può certamente affermare che ciò è dovuto al fatto che, in passato, la collocazione in mappa di nuovi fabbricati non era effettuata di prassi con i riferimenti dei punti fiduciali. Per cui si può rilevare (come nel nostro caso) la non perfetta coincidenza a causa di un approssimativo metodo di posizionamento in mappa di tali fabbricati.

Quindi il rilievo eseguito…risulta esatto ed esplicativo rispetto alla vera collocazione della linea di confine”.

Il Collegio ritiene di poter condividere tali precisazioni del CTU in quanto convincenti ed adeguatamente motivate. All’uopo si richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso” (Cass. n. 14638/2004).

Gli elementi fattuali e giuridici emergenti dalle risultanze istruttorie, costituiti dall’epoca di realizzazione dei fabbricati e dalle norme in materia di distanze dai confini, scaturenti dal PRG all’epoca vigente, risultano ampiamente sufficienti a fondare la domanda attorea, nei limiti segnati dalle conclusioni del CTU, recepite dalla sentenza gravata.

In conclusione, l’appello proposto da Es.Gi. va, a giudizio del Collegio, rigettato con la conseguente conferma della sentenza gravata. Relativamente, all’istanza di correzione di errore materiale avanzata dall’appellata, il Collegio rileva che la stessa non risulta, nel merito, contestata dall’appellante. Sul punto, va rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nell’ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l’istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”.

Conseguentemente, emergendo dagli atti che il fabbricato, oggetto del giudizio, è ubicato Massa Lubrense, alla via (…) 30/E e non 30/C, come indicato al punto 1) del dispositivo della sentenza, il Collegio ritiene di poter procedere alla correzione della stessa nei termini richiesti.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’appellante in favore dell’appellata e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura dell’affare, delle questioni trattate e dell’opera prestata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli – sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Es.Gi., nei confronti di Ce.An., Es.Le., Es.As. e Es.Ag., avverso la sentenza n. 215/2011 del 21/9/2011, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Dist. di Sorrento, così provvede:

a) rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata, con la correzione del punto 1) della stessa nei termini seguenti: “Condanna Es.Gi., quale erede di Es.An., e gli altri eredi di Es.An. all’arretramento dell’immobile ubicato in Massa Lubrense, alla via (…), identificato al Catasto Terreni del Comune di Massa Lubrense, al foglio (…) p.lla (…), sub (…), sino al rispetto della distanza di cinque metri dal confine, così come individuato nell’elaborato peritale della dott.ssa De. (cfr. Tav. 1-2-3)”.

b) condanna l’appellante Es.Gi. al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Napoli il 30 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.