in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti – e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo se illogico in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’articolo 1362 c.c., e segg.; la seconda e’ quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioe’ del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Si e’, inoltre, precisato che questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non e’ vincolato dal nomee juris adoperato dalle parti, ma puo’ correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27145

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), quale crede legittimo di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 804/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 4/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO ALDO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo quale erede legittimo di (OMISSIS)) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 804 del 2016 (depositata il 25 agosto 2016 e non notificata), con la quale venivano rigettati sia l’appello principale formulato dallo stesso (OMISSIS) e dalla sig.ra (OMISSIS) (poi deceduta) che l’appello incidentale avanzato da (OMISSIS) contro la sentenza n. 105/2013 del Tribunale di Lecce – sez. distaccata di Nardo’.

Con quest’ultima sentenza il suddetto giudice di primo grado aveva accolto parzialmente le domande degli attori, condannando la convenuta (OMISSIS) al rilascio dell’immobile illegittimamente detenuto (rigettando quella tendente all’ottenimento dell’indennita’ di occupazione dello stesso immobile a decorrere dal 1988) ed accolto, altresi’, la domanda riconvenzionale della stessa convenuta alla restituzione in suo favore della somma di Euro 19.108,90, oltre interessi.

Con il proposto motivo di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto – testualmente – la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 1803 c.c., e segg., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte salentina, confermando sul punto la decisione di primo grado, non aveva riconosciuto agli appellati principali il diritto di vedersi riconosciuta l’indennita’ per la mancata fruizione c/o godimento del bene di loro proprieta’, illegittimamente detenuto dalla sig.ra (OMISSIS), e cio’ sul contestato assunto che la fattispecie contrattuale dedotta in giudizio configurasse una ipotesi di comodato immobiliare e non quella di compravendita.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato inammissibile (o, comunque, manifestamente infondato), con la conseguente definibilita’ nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1) (o n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

L’intimata (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

La difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria in virtu’ dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

Rileva il collegio che l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in tal senso trovando conferma la proposta gia’ formulata (in via principale) dal relatore ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

In effetti, malgrado l’apparente deduzione di un’assunta violazione e falsa applicazione riferita all’articolo 1803 c.c., e segg. (ma non anche all’articolo 1362 c.c., e segg.), i ricorrenti hanno inteso risollecitare, sulla base di una loro ricostruzione fattuale inammissibile nella presente sede di legittimita’, una rivalutazione del tipo di contratto intercorso tra le parti e del risultato ermeneutico cui e’ pervenuta la Corte di appello di Lecce, la quale ha adottato, al riguardo, una motivazione logica ed adeguata fondata su plurimi accertamenti di fatto, il cui esame e’, percio’ insindacabile da parte di questa Corte.

In proposito, il giudice di appello – al di la’ della qualificazione operata dalle parti con riferimento all’esperita azione – ha indagato sull’effettiva volonta’ delle stesse in relazione a quelle che erano le connotazioni in concreto della convenzione contrattuale tra le stesse conclusa (cfr. gli accertamenti valutativi specificamente indicati a pag. 5 dell’impugnata sentenza), e da cio’ ne ha desunto che tale convenzione fosse riconducibile alla figura del comodato immobiliare a tempo determinato.

A tanto la Corte territoriale e’ giunta anche sulla scorta che, invero, gli attori non avevano proposto in via principale una domanda ex articolo 2932 c.c., ma si erano limitati a richiedere il pagamento del saldo del prezzo (e non, quindi, il trasferimento con pronuncia costitutiva) ovvero, in subordine, il rilascio dell’immobile dell’indennita’ di occupazione, ne’ alcuna delle parti aveva invocato la risoluzione contrattuale.

Alla stregua della ricostruita vicenda contrattuale come svoltasi in relazione a quelle che erano state le condizioni pattuite, il giudice di secondo grado, nel rilevare la fondatezza della domanda di rilascio, ha ritenuto, di conseguenza, che essa derivava dal sopravvenuto possesso sine titulo della (OMISSIS), per effetto dell’accertamento del mancato pagamento – da parte della stessa – del saldo del corrispettivo da cui era derivata la cessazione del comodato (la quale aveva legittimato la pronuncia del rilascio in favore degli appellanti principali, come del resto statuito anche dal giudice di prime cure).

Indi, sul presupposto che la pronuncia giudiziale di rilascio operava con effetti ex nunc e considerato che il possesso medio tempore dell’appellata non poteva considerarsi senza titolo, il comodato doveva ritenersi presuntivamente gratuito.

Pertanto, a causa della mancata prova della conclusione di un patto espresso che prevedesse una detenzione medio tempore onerosa, non poteva riconoscersi alcuna indennita’ in favore degli appellanti principali, siccome la detenzione da parte della (OMISSIS) avrebbe dovuto considerarsi legittima e, per l’appunto, gratuita.

Cio’ posto, va messo in risalto come la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 13339/2005 e Cass. n. 24262/2007) abbia rilevato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi:

la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti – e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo se illogico in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’articolo 1362 c.c., e segg.;

la seconda e’ quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioe’ del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo.

Si e’, inoltre, precisato che questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non e’ vincolato dal nomee juris adoperato dalle parti, ma puo’ correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.

Pertanto, la ricostruzione data dal giudice di merito e’ incensurabile in sede di legittimita’ allorquando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dell’attivita’ negoziale oppure nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima a quella del giudice di merito.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase giudiziale, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei medesimi ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese della presente fase di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15 % ed accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.