la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia; pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligazione di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell’ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Latina, Sezione 2 civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina

Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 1145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2.10.2018 e vertente

TRA

– Attore –

(…) (CF (…)), rappresentata e difesa dall’avv. An.Di. come da mandato a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Latina, via (…);

E

– Convenuto –

Condominio “A.” di via (…) (CF (…)), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ug.Ci. ed elettivamente domiciliato in Nettuno (RM), via (…);

(…) spa (CF (…)) rappresentato e difeso dall’avv. Ug.Ci. ed elettivamente domiciliato in Nettuno (RM), via (…), giuste delega in atti;

– Convenuta –

OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2043, 2051 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità del Condominio convenuto con riferimento ai danni subiti dall’attrice in seguito alla caduta di cui era stata vittima in data 16.10.2012 alle ore 5:45; secondo quanto esposto nel libello introduttivo, la (…), nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, era intenta a percorrere il tratto di cortile condominiale adiacente il porticato al fine di raggiungere la strada Comunale, quando, a causa del pavimento in cotto reso viscido dalla presenza di umidità e di muschio sulle mattonelle e nei loro interstizi, perdeva l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra provocandosi “Frattura Pluriframmentaria scomposta II distale omero destro. Trauma cranico non commotivo”, come da certificazione PS dell’Ospedale (…) Goretti di Latina.

L’attrice, pertanto, chiedeva nei confronti del condominio convenuto, nella qualità di proprietario del vialetto ove si era verificato il sinistro, l’integrale ristoro dei danni non patrimoniali subiti, ai sensi degli artt. 2043/2051 c. c; tale domanda veniva proposta anche nei confronti della (…) spa compagnia con la quale il Condominio era assicurato per responsabilità civile verso terzi.

Si costituiva tanto il condominio quanto la (…) spa ,mediante medesimo difensore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto; la compagnia rappresentava inoltre l’assenza di un’azione diretta dell’attrice nei suoi confronti chiedendo pertanto dichiarsi l’inammissibilità/improponibilità della domanda.

La causa veniva istruita mediante prove orali e CTU medico – legale.

In primis va accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea proposta direttamente verso la (…) spa, atteso che la sig.ra (…), in qualità di terza, non è titolare di alcuna azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa del responsabile civile non vertendosi in ipotesi di circolazione stradale; va peraltro osservato che il Condominio convenuto non ha nemmeno formulato azione di manleva nei confronti della citata Compagnia, intendendo evidentemente gestire il rapporto assicurativo in via stragiudiziale.

Venendo al merito, con riferimento alla dinamica dell’evento dannoso che ha coinvolto l’attrice, può affermarsi senz’altro che la ricostruzione dei fatti fornita nel libello introduttivo abbia trovato sufficienti conferme e riscontri all’esito dell’istruttoria.

In particolare, il teste (…), escussa sui capitoli di prova di parte attrice all’udienza del 14/07/15, ha così dichiarato:

“… Preciso che ero presente a quell’ora insieme a (…) ed aspettavamo la figlia dell’attrice…

Preciso altresì che la sig.ra (…) uscendo dal portone l’ho vista cadere a terra sul pavimento in cotto…

Il muschio era presente nelle fughe delle mattonelle ove si è verificato l’infortunio…

Preciso che la sig.ra lamentava gravi dolori al braccio destro…

Sia io che il mio amico (…) e la sig.ra che aspettava vicino a noi, abbiamo soccorso l’attrice tentando di rialzarla da terra anche se la sig.ra appariva molto dolorante al braccio destro…”.

Il teste (…), escusso alla medesima udienza, ha così riferito:

“… Nel frattempo che aspettavamo la nostra amica, è scesa la sig.ra (…) la quale è scivolata all’indietro…

Il pavimento era umido… .

Non pioveva in quel momento… .

Preciso che la sig.ra accusava forti dolori al braccio destro…

L’abbiamo soccorsa io, (…) e la sig.ra (…) (sig.ra (…)); dopodiché è scesa anche la figlia; quindi l’attrice è stata soccorsa in ospedale dalla figlia e dal marito …”.

La teste (…), sentita all’udienza del 19/11/15, ha così precisato sulle circostanze capitolate in atti dalla parte attrice:

“… Ero presente ed ero in attesa che la mia amica (…) scendesse di casa…

Preciso che ero di fianco al portone di entrata alla palazzina…

La mia amica, appena mi ha visto, si stava dirigendo verso di me e, fatti pochi passi, è scivolata con i piedi in avanti ed è caduta di peso sul braccio destro…

Nelle fughe della pavimentazione del cortile era presente e visibile del muschio…

Preciso che qualche giorno dopo, recatomi dalla mia amica, appena tornata dall’Ospedale, ho notato che il muschio era stato rimosso ed il pavimento era pulito…

Posso precisare altresì che la mia amica mi ha confermato che l’Amministratrice di condominio, dopo l’incidente, aveva rimosso il muschio che io, in passato, ho anche notato e sul quale io stessa ho anche scivolato…”.

La teste (…), sentita nel corso della medesima udienza, in merito alle circostanze dedotte in atti da parte attrice, ha così precisato:

“… E’ vero quanto mi si legge… Ciò so in quanto ero affacciata al balcone che prospetta sul cortile in quanto mi aspettavano sotto il portone due amici che erano passati a prendermi e che avevo appena salutato, quando ho visto improvvisamente mia madre scivolare a terra…

Appena ho visto mia madre cadere, ho avvertito mio padre e sono immediatamente scesa in soccorso di mia madre…

Ho potuto così notare che il pavimento del cortile era bagnato e presentava muschio scivoloso di colore verde acceso, sia tra le fughe del pavimento (che era un po’ più alto) che sulla parte superiore delle mattonelle…

Preciso che mia madre è caduta sul lato destro scivolando all’indietro e battendo il braccio e la testa…

Dopo alcuni tentativi fatti direttamente dalla donna delle pulizie su incarico dell’Amministratrice del Condominio Sig.ra (…), e dalla medesima personalmente, sono state dapprima apposte sul pavimento delle bande antiscivolo che però si sono distaccate dopo qualche giorno a causa della presenza del muschio al di sotto delle stesse (che non attecchivano)…

Dopo tale tentativo, l’Amministratrice Condominiale ha chiamato una ditta specializzata, che è intervenuta sul posto con solventi ed acqua calda spruzzata con una lancia…

Dopo questo tentativo, il problema si è risolto poiché il muschio si è distaccato completamente dal pavimento in cotto ed anche dalle fughe del pavimento stesso…

Adesso, periodicamente, viene eseguita manutenzione regolare da parte dell’Amministratrice del Condominio ed il problema del pavimento sembra risolto…”.

L’ultimo teste (…), escusso alla stessa udienza, ha così riferito: “… Preciso che l’amministratrice condominiale, prima che mia moglie scivolasse sul pavimento del cortile, non eseguiva alcuna manutenzione, mentre dopo detto infortunio, la stessa ha fatto eseguire la pulizia del cortile, prima con lo spazzolone, dopodiché ha fatto apporre delle fascette nere antiscivolo, che però si sono distaccate sul muschio e, successivamente, ha chiamato una ditta delle pulizie che ha risolto il problema con la lancia con acqua calda e detergente… Adesso la manutenzione viene effettuata regolarmente…”.

Tali deposizione hanno poi trovato riscontro nelle allegate fotografie dalle quali si evince chiaramente la presenza di muschio sulla superficie della pavimentazione del cortile condominiale e nelle “fughe” delle mattonelle.

Va osservato che, ad avviso dello scrivente, non può essere ascritta la responsabilità per il sinistro alla condotta dell’attrice né in via esclusiva né tanto meno ai sensi dell’art. 1227 c.c. atteso che nessuno dei testi ha riferito di un condotta imprudente o negligente della (…) nell’attraversamento del cortile, né è stata ipotizzata un’eventuale condotta alternativa idonea ad evitare la caduta.

Nel caso di specie trova dunque applicazione l’art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il causo fortuito”. La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza (tra le più recenti, Cass. civ. 15389/2011).

Detta forma di responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell’evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno (tra le altre, Cass. 1.03.2005 n. 5326; Cass. 10.8.2004 n. 15429; Cass. 15.1.2003 n. 472).

In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia (Cass. Civ. 06/25243); pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. Civ. 08/4279; 05/20317), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti: Cass. Civ. 07/2563; 06/3651) e senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligazione di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell’ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236; 04/2062).

Occorre inoltre aggiungere sul piano dell’onere probatorio che l’art.2051 c.c. prevede che sia colui che abbia in custodia la cosa a dover provare il caso fortuito o forza maggiore, gravando invece sul danneggiato unicamente la prova dell’evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra questo e la cosa in custodia.

Orbene, come si ha già avuto modo di rilevare le prove raccolte ed acquisite nel corso del giudizio hanno confermato la ricostruzione di parte attrice circa la dinamica del sinistro, pertanto va ritenuto pienamente assolto il predetto onere probatorio incombente sull’attore ai sensi dell’art. 2051 c.c. mentre, non è stata fornita dal Condominio convenuto alcuna prova circa l’eventuale caso fortuito o forza maggiore quale causa determinante dell’evento, né una condotta imprudente dell’attrice tale da recidere il nesso causale tra la res in custodia e l’infortunio occorso.

Per quanto concerne i profili connessi al cd. quantum debeatur va evidenziato che dalla espletata consulenza d’ufficio medico – legale, cui nel corso dell’istruttoria (…) è stata sottoposta, è emerso che la medesima, in conseguenza dell’incidente stesso, riportava, quali postumi permanenti delle lesioni subite, “esiti di frattura scomposta – pluriframmentaria del gomito destro trattata chirurgicamente (paziente destrimane), con residua imitazione articolare funzionale dello stesso”, nonché limitazione articolare associata spalla destra (di riferibile origine post – traumatica concausale).

Le lesioni hanno causato un periodo di invalidità temporanea. Per quanto attiene la valutazione della inabilità si ritiene così valutabile:

– ITT gg. 30

– ITP (al 75%) gg. 30

– ITP (al 50%) gg. 60

3) le lesioni descritte, hanno causato postumi permanenti che costituiscono danno biologico, quantificabili in una percentuale del – I.P. 15%

4) I postumi permanenti non possono essere eliminati.

5) Il soggetto, al momento del trauma, non esercitava attività lavorativa, in quanto pensionata.

L’evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all’evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l’accuratezza e l’esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l’inesistenza di lacune di ordine logico – tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.

In termini monetari, quanto dovuto al ricorrente per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la somma, al valore attuale della moneta, di Euro 46.000,00, personalizzati nella somma di Euro 51.000,00 tenuto conto della età della vittima e dell’afflittività delle cure ricevute, che hanno implicato diversi trattamenti sanitari, e della necessità di future e lunghe cure riabilitative come rappresentato dal CTU.

Peraltro la consulenza medico – legale ha rilevato l’incidenza dei postumi anche in merito allo svolgimento di attività quotidiane come pettinarsi i capelli.

Ne consegue il diritto al risarcimento del danno pari alla somma sopra indicata Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod. civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l’originario importo rivalutato anno per anno; su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali: tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell’evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, comprensive di quelle delle CTU graveranno sull’ente.

Anche le spese tra l’attore e la (…) spa seguiranno la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del primo.

P.Q.M.

1. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da (…) nei confronti della (…) spa;

2 Accerta e dichiara l’esclusiva responsabilità del (…) di Via (…) nella causazione del sinistro oggetto di giudizio e dei danni subiti da parte di (…):

2. Per l’effetto, condanna l’ente convenuto al pagamento, in favore di (…) della somma complessiva di Euro 51.000,00 oltre rivalutazione come in parte motiva e interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;

3. Condanna il Condominio convenuto in al pagamento in favore di parte attrice delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 5500,00 per competenze professionali oltre Euro 500,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

3. Condanna (…) al pagamento delle spese di causa in favore della (…) spa, liquidate in Euro 3000,00 per competenze oltre accessori di legge.

Così deciso in Latina il 4 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.