in ipotesi di danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, sul proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., incombe, pertanto, la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, che puo’ anche consistere nell’opposizione colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua amministrazione) alla diligente attivita’ di manutenzione del custode.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di condominio, si consiglia invece la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali
Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità
L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc
L’amministratore di condominio: prorogatio imperii
La revoca dell’amministratore di condominio
La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27923-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2017 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 338/2017 depositata il 3 maggio 2017, che respinse sia l’appello principale di (OMISSIS) che l’appello incidentale di (OMISSIS) contro la pronuncia n. 1211/2012 resa in primo grado dal Giudice di Pace di Terni.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) con citazione del 9 dicembre 2010 convenne (OMISSIS) davanti al Giudice di Pace di Terni, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo a livello di proprieta’ (OMISSIS). Il Giudice di Pace accolse la domanda per la somma di Euro 1.583,81, oltre Iva ed accessori, corrispondente ad un terzo dell’importo accertato dal CTU quale occorrente per l’eliminazione dei danni subiti dalla proprieta’ (OMISSIS). (OMISSIS) propose appello, sostenendo che non gravasse su di lei alcun obbligo di custodia inadempiuto ex articolo 2051 c.c., in quanto le opere di manutenzione del terrazzo a livello intraprese dalla stessa signora (OMISSIS) erano state interrotte a seguito di provvedimenti del Comune di Terni sollecitati proprio dal (OMISSIS).
Il Tribunale di Terni rigetto’ l’appello principale della signora (OMISSIS) (sull’esclusione dell’articolo 2051 c.c., stanti le “condotte oppositive da parte del (OMISSIS)”), come l’appello incidentale del signor (OMISSIS) (sull’esclusiva responsabilita’ della signora (OMISSIS)), richiamando quanto affermato in giurisprudenza da Cass. Sez. 3, 25/08/2014, n. 18164, nel senso che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 c.c..
L’unico motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., n. 4, non avendo la sentenza impugnata pronunciato sull’appello principale che deduceva l’insussistenza di qualsiasi responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., della ricorrente, essendosi opposti gli altri condomini alle opere di manutenzione del terrazzo da lei intrapresi, fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciatole dal Comune di Terni.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
La questione di diritto sottoposta alla decisione del Tribunale di Terni trova soluzione in giurisprudenza nel principio enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni; il concorso di tali responsabilita’ va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilita’ soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, ha chiarito come il titolare dell’uso esclusivo della terrazza a livello e’ tenuto agli obblighi di custodia, ex articolo 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione.
La stessa sentenza delle Sezioni Unite (facendo salva la possibilita’ di dar prova della riconducibilita’ del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo), ha peraltro evidenziato come l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione necessarie al fine di evitare il deterioramento del lastrico o della terrazza a livello e il conseguente danno da infiltrazioni richiede la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio.
Dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilita’ civile, Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, ha infine tratto le inevitabili conseguenze sistematiche, quale anche la necessaria applicazione dell’intera disciplina dell’articolo 2051 c.c., altresi’ in ordine ai limiti dell’esclusione della responsabilita’ del soggetto che ha la custodia del bene da cui e’ stato provocato il danno.
Alla stregua dell’insegnamento dettato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, in ipotesi di danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, sul proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., incombe, pertanto, la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, che puo’ anche consistere nell’opposizione colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua amministrazione) alla diligente attivita’ di manutenzione del custode.
La sentenza del Tribunale di Terni e’ percio’ nulla in quanto non da’ risposta al motivo di appello di (OMISSIS) inerente alla insussistenza della propria responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., essendo stata a suo dire impedita la corretta manutenzione della terrazza dalle “condotte oppositive” del (OMISSIS). La nullita’ della sentenza e’ dovuta alla mancanza del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza dichiara di motivare l’infondatezza dell’appello di (OMISSIS), dicendo che la stessa discende “dall’esame della c.t.u. svolta in primo grado” e “dalle motivazioni della sentenza del giudice di pace”, nonche’ dal principio enunciato da Cass. n. 18164 del 2014, senza pero’ indicare le ragioni giuridiche e fattuali giustificative della valutazione di non accoglimento dell’appello in punto di prova liberatoria dall’applicazione dell’articolo 2051 c.c..
Risulta pretermessa, nella motivazione della sentenza impugnata, l’indicazione degli elementi da cui il Tribunale ha tratto il proprio convincimento di infondatezza della questione devoluta da (OMISSIS) in sede di appello, il che rende impossibile ogni controllo in questa sede sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento.
Il ricorso va percio’ accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Terni in persona di diverso magistrato, che decidera’ tenendo conto dei rilievi svolti e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Terni in persona di diverso magistrato.