il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1138

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DICIASETTESIMA CIVILE

nella persona del giudice Andrea Postiglione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 22863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018, vertente

tra

(…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…)), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione relativo al primo grado di giudizio, dall’avv. Wa.Ar., unitamente all’avv. Fl.Ma., ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roma alla via (…);

– Appellanti

e

(…) S. A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in R., alla via (…), rappresentata e difesa dagli avv.ti La.Pi. e Ma.Ma.;

– Appellata contumace –

Oggetto: responsabilità contrattuale – danni da ritardo aereo

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. (…) e (…) convenivano (…) S.A. dinanzi al giudice di pace di Roma, al fine di accertare la responsabilità per il ritardo del volo (…) Palermo – Roma del 13.7.2014, atterrato non già alle 20:25 ma alle ore 1:00 circa del giorno successivo, essendo decollato con più di tre ore di ritardo. Conseguentemente, gli attori chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati dagli attori nell’importo di complessivi 1.000,00 Euro.

Il giudice di pace, con sentenza n. 26851 del 4.10.2017, rigettava le istanze attoree, ritenendo non documentato, da parte degli attori, l’esatto orario di arrivo in aeroporto e dunque l’entità del ritardo subito dal volo.

Al riguardo, il giudice di prime cure ha infatti ritenuto inidonee le prove testimoniali raccolte nel corso dell’istruttoria. Inoltre, il giudice ravvisava il difetto della prova in ordine al pregiudizio lamentato dagli attori, da qualificarsi, in ogni caso, alla stregua di mero disagio, inidoneo, in quanto tale, ad essere passibile di tutela risarcitoria.

2. Con l’odierno gravame, la parte soccombente in primo grado ha impugnato la pronuncia di prime cure, articolando diversi motivi di censura.

Più nel dettaglio, gli appellanti, deducendo la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., hanno avversato le conclusioni cui è pervenuto il giudice di pace in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova. Invero, gli appellanti rilevano come sia stata la società convenuta a non aver fornito alcuna prova liberatoria in ordine all’inadempimento addebitatole.

Tanto premesso, parte appellante chiedeva l’integrale riforma della sentenza impugnata, così da accertare l’inadempimento della società convenuta e conseguentemente condannarla al ristoro dei danni patiti, da quantificarsi in misura pari alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, recante regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo.

3. All’udienza del 24 ottobre 2018, alla quale compariva soltanto la difesa degli appellanti, il giudice, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione a mezzo PEC presso i difensori dell’appellata, dichiarava la contumacia di (…) s.p.a.

Parte attrice, che ha prodotto il fascicolo di parte di primo grado, invitata a concludere, si riportava alle richieste formulate con l’atto di appello, formulando domanda di corresponsione dell’indennizzo di legge.

Il giudice tratteneva la causa in decisione.

4. L’appello deve essere accolto.

Preliminarmente ritiene questo giudice che la questione, di stretto diritto, possa essere definita anche senza la visione del fascicolo di primo grado.

Questo giudice ritiene, infatti, fondate le censure articolate dagli appellanti avverso la decisione impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ascrive loro l’onere di provare la circostanza del ritardo nonché la sua stessa entità, concludendo per il relativo mancato assolvimento.

Sul punto è opportuno richiamare l’orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi in ordine all’onere probatorio gravante sul passeggero che agisca nei confronti del vettore aereo per ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo subito dal volo.

Al riguardo la Suprema Corte (Cass., ord., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584, richiamata da ultimo da Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24547) ha richiamato, preliminarmente, l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia in ordine alla assimilazione dei passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore ai passeggeri di voli cancellati, con conseguente ascrivibilità anche in capo ai primi del diritto di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento UE n. 261/2004, la cui misura varia a seconda della lunghezza della tratta (tra le altre cfr. Corte di Giustizia 19 novembre 2009, nelle cause C-402/07 e C-432/07).

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno osservato che la disciplina contemplata dal regolamento europeo si fonda sull’affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo, sicché una volta provato l’inadempimento – o, più esattamente, l’inesatto adempimento – l’imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile (…) solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.

Ciò posto, preso atto che la presunzione di responsabilità del vettore opera sul piano dell’imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. (non già su quello della prova oggettiva dello stesso) e che il regolamento de quo non contiene alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inesatto adempimento addebitabile al vettore aereo (ovvero il ritardato arrivo del volo rispetto all’orario previsto), i giudici di Cassazione hanno ritenuto che, in assenza di una norma speciale, debba farsi riferimento ai criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c.

Sicché, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che all’affermazione di tale principio non è d’ostacolo il principio c.d. di “prossimità della prova”, poiché, nei rapporti fra passeggero e vettore aereo è vero semmai il contrario. Mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato.

In applicazione dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte al caso di specie, questo giudice ritiene che gli appellanti abbiano fornito la prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio a mezzo della produzione nel giudizio di primo grado delle copie della carta d’imbarco, unitamente all’allegazione dell’inesatto adempimento della prestazione, integrato dal ritardo con cui il volo è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino, ritenuto addebitabile esclusivamente al vettore aereo.

Posto dunque il pieno assolvimento dell’onere probatorio da parte degli odierni appellanti, di contro, (…) non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, né che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004. Per vero, dal documento n. 4 allegato all’originario atto di citazione è possibile desumere come la società convenuta fosse ben consapevole del ritardo registrato dal volo in discorso e che lo stesso fosse superiore alle predette soglie.

Tanto premesso, in accoglimento dell’appello, il giudice, riformando la sentenza di primo grado, condanna (…) alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, co. 1, lett. a), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di 250,00 Euro per ciascuna degli attori, oltre rivalutazione ed interessi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).

In applicazione dell’art. 336 c.p.c. e all’esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite, del doppio grado, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 22863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018, così provvede:

– accoglie l’appello proposto da (…) e (…) e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna (…) al pagamento di Euro 250,00 per ciascuno degli attori, oltre rivalutazione e interessi, come da motivazione;

– condanna (…) al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 300,00 per lo studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva ed Euro 300,00 per la fase decisoria. Accessori.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.