esclusa la responsabilità del comune convenuto in quanto dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato in fatto che la macchia d’olio presente sul manto stradale che aveva causato l’incidente in cui era rimasto danneggiato l’attore si era appena formata e l’ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto la possibilita’ di porvi rimedio in alcun modo.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17910 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI BRINDISI (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 507/2017, depositata in data 21 marzo 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 13 dicembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Brindisi per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale avvenuto in una via cittadina, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo.
La domanda e’ stata rigettata dal Giudice di Pace di Brindisi.
Il Tribunale di Brindisi ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede il comune intimato.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “(error in iudicando) ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. (responsabilita’ per danni cagionati da cose in custodia), che si traduce anche in vizio di motivazione per contraddittorieta’ o illogicita’ della stessa)”. Il ricorso e’ in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.
E’ senz’altro inammissibile la censura di vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione ormai abrogata, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di emissione della decisione impugnata.
Tale decisione e’, in diritto, del tutto conforme ai principi in tema di responsabilita’ da cose in custodia costantemente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi e precisati, secondo i quali:
a) il criterio di imputazione della responsabilita’ fondato sul rapporto di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosita’ o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) in particolare, il caso fortuito e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso (si vedano, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017).
In particolare, la decisione risulta conforme ai precedenti di questa Corte in tema di responsabilita’ da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, secondo i quali
“la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilita’ ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (cosi’ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; piu’ di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate).
Nella specie, il Tribunale ha escluso la responsabilita’ del comune convenuto e ritenuto dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato in fatto che la macchia d’olio presente sul manto stradale che aveva causato l’incidente in cui era rimasto danneggiato l’attore si era appena formata e l’ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto la possibilita’ di porvi rimedio in alcun modo.
Si tratta di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione degli elementi di prova regolarmente acquisiti nel corso del giudizio e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimita’.
Sotto questo profilo, il ricorso in sostanza finisce per risolversi integralmente nella inammissibile contestazione dei suddetti accertamenti di fatto e nella inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.
2. Il ricorso e’ rigettato.
Nulla e’ a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.