il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che, pertanto, tale termine puo’ essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravita’ dei vizi. Il principio non sancisce alcun automatismo ed e’ sempre rimesso al giudice di merito di verificare, nella situazione concreta, a quale momento risalga la conoscenza dei vizi.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 gennaio 2019, n. 594

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29167-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 339/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso e’ la sentenza della Corte d’appello di Lecce, depositata il 15 maggio 2014, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Lecce n. 711 del 2010 in accoglimento dell’appello principale, proposto da (OMISSIS), e, parzialmente, dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS).

1.1. Il giudizio di primo grado fu introdotto nel 1997 da (OMISSIS), proprietaria di immobile sito in (OMISSIS), con domanda di riduzione prezzo e risarcimento danni per vizi e difetti dell’immobile acquistato da (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il convenuto (OMISSIS) chiamo’ in causa (OMISSIS), appaltatore che aveva realizzato la costruzione, per essere manlevato; (OMISSIS) eccepi’ la carenza di legittimazione passiva; il chiamato in manleva eccepi’ la nullita’ della citazione introduttiva, l’assenza di garanzia per avvenuta accettazione dell’opera e conoscibilita’ dei vizi, nonche’ la decadenza e prescrizione dell’azione.

1.2. Il Tribunale accolse la domanda dell’attrice nei confronti del solo costruttore (OMISSIS), previo accertamento che l’immobile acquistato dalla (OMISSIS) nel (OMISSIS) presentava chiazze di umidita’ e di muffa che lo rendevano inidoneo all’uso, e condanno’ il predetto al pagamento di Euro 5.887,61 a titolo di riduzione del prezzo ed Euro 12.490,93 a titolo risarcitorio. Lo stesso Tribunale accolse la domanda di manleva, proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’appaltatore (OMISSIS).

2. La Corte d’appello, adita in via principale dall’appaltatore (OMISSIS) e in via incidentale dalla sig.ra (OMISSIS), ha riformato la decisione.

2.1. Quanto all’appello principale, che solo qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver condiviso l’inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma dell’articolo 1669 cod. civ., ha ritenuto fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia, formulate dal chiamato (OMISSIS).

Il committente (OMISSIS) aveva acquisito conoscenza dei vizi e difetti e della loro riconducibilita’ all’imperfetta esecuzione dell’opera gia’ al momento del deposito di note autorizzate, il 21 gennaio 1998, mentre la domanda di manleva era stata proposta solo in data 12 luglio 2001, quando il (OMISSIS) aveva integrato, ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 5, l’originaria citazione dichiarata nulla con ordinanza del 21 maggio 2001, e poiche’ la sanatoria prevista dalla citata norma non ha effetto ex tunc ma solo dal momento del deposito della integrazione, l’azione di garanzia risultava prescritta se anche si attribuiva alla citazione nulla l’effetto di denunzia dei vizi ex articolo 1669 cod. civ., essendo decorso oltre un anno tra la denunzia e la proposizione della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), il quale propone ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. Non ha svolto difese in questa sede (OMISSIS). La ricorrente principale ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e’ infondato.

2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 cod. civ., e si contesta l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dall’appaltatore chiamato in garanzia dal committente.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il committente (OMISSIS) fosse a conoscenza dell’esistenza dei vizi e della natura degli stessi prima del deposito della CTU – che era stata decisiva ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma dell’articolo 1669 cod. civ. piuttosto che in quello dell’articolo 1667 cod. civ. – mentre non sussisteva alcun elemento concreto dal quale desumere la pregressa conoscenza della natura dei vizi in capo al committente, tenuto conto che le affermazioni contenute nelle note autorizzate del 21 gennaio 1998 avevano lo scopo di replicare all’eccezione di prescrizione formulata dal chiamato in causa nella comparsa di risposta.

La decisione della Corte di merito contrasterebbe con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il termine annuale per la denunzia dei vizi ex articolo 1669 cod. civ. non inizia a decorrere se non dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale (sono richiamate, tra le altre, Cass. 01/02/2008, n. 2460 e Cass. 23/01/2008, n. 1463; Cass. 17/12/2013, n. 28202).

3. Con il secondo motivo e’ denunciato vizio di motivazione, in assunto omessa o insufficiente, su un punto decisivo della controversia e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe chiarito per quale ragione ha ritenuto che l’originario atto di chiamata in causa dichiarato nullo valesse come denuncia dei vizi.

Cio’ presupponeva che il committente (OMISSIS) all’epoca fosse gia’ a conoscenza della natura e causa dei vizi lamentati dall’attrice (OMISSIS) con la citazione introduttiva.

3.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

3.2. Non sussiste la denunciata violazione di legge.

La Corte d’appello ha ritenuto che il committente (OMISSIS) fosse a conoscenza della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale in epoca antecedente al deposito delle relazioni peritali, cio’ desumendo dal contenuto delle note difensive del 21 gennaio 1998.

Tale valutazione non contrasta in alcun modo affatto – con il principio secondo cui il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e che, pertanto, tale termine puo’ essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravita’ dei vizi.

Il principio non sancisce alcun automatismo ed e’ sempre rimesso al giudice di merito di verificare, nella situazione concreta, a quale momento risalga la conoscenza dei vizi, e nella specie, tenuto conto del contenuto delle note difensive 21 gennaio 1998 come riportate nella sentenza impugnata, la conclusione cui e’ giunta la Corte d’appello e’ immune da censure.

Del resto, la ratio sottesa al richiamato principio – di non onerare il soggetto “danneggiato” dai gravi difetti di azioni giudiziarie generiche ed esplorative (ex plurimis, Cass. 16/02/2015, n. 3040; Cass. 23/01/2008, n. 1463) – neppure era invocabile nella vicenda in esame, nella quale il costruttore-venditore (OMISSIS), convenuto in giudizio dall’acquirente (OMISSIS), ha chiamato in causa l’appaltatore (OMISSIS) per essere manlevato in caso di condanna, sicche’ il rischio di azioni esplorative era scongiurato in partenza.

3.3. Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ denuncia il vizio di motivazione al di fuori del paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, assurta a diritto vivente, a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053, l’articolo 360, n. 5 – come riformulato con Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi avverso sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012 – introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e che rimane esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

4. Con il terzo motivo, espressamente dedotto in via subordinata, e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c., comma 4, e si contesta la rilevata nullita’ dell’atto di chiamata in causa dell’appaltatore.

4.1. La doglianza e’ inammissibile perche’ introduce una questione che non ha formato oggetto di trattazione nella sentenza d’appello ne’ la ricorrente precisa di averla sottoposta all’esame della Corte d’appello, sicche’ si tratta di questione ormai preclusa.

La ricorrente invoca il principio generale sancito dall’articolo 177 cod. proc. civ., secondo il quale le ordinanze sono sempre revocabili e non possono pregiudicare la causa, ma il suddetto trova applicazione all’interno del giudizio nel quale l’ordinanza sia stata pronunciata, mentre per il prosieguo valgono i principi in tema di impugnazione, donde l’asserita erronea applicazione dell’articolo 164 cod. proc. civ. avrebbe dovuto formare oggetto di gravame per poi essere sottoposta al sindacato di questa Corte.

4.2. Privo di pertinenza e’ poi il rilievo che la Corte d’appello per la prima volta ha considerato gli effetti della declaratoria di nullita’ dell’atto di chiamata in causa, in particolare della irretroattivita’ dell’integrazione disposta ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 5: cio’ e’ avvenuto legittimamente, essendo stata la stessa Corte investita dall’appellante (OMISSIS) della questione della decadenza e prescrizione dell’azione esercitata nei suoi confronti.

5. Il ricorso incidentale e’ inammissibile per carenza di interesse.

Esso ha ad oggetto questioni che il (OMISSIS) aveva proposto con l’appello principale, che la Corte d’appello non ha esaminato avendole implicitamente ritenute assorbite nell’accoglimento del motivo di gravame con il quale lo stesso appellante principale aveva eccepito la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti.

Non sussiste, pertanto, la situazione di soccombenza in capo al ricorrente incidentale, che costituisce il presupposto del potere di impugnazione (ex plurimis, Cass. Sez. U 25/03/2013, n. 7381).

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.