Indice dei contenuti
La revoca della donazione.
La donazione rientra nel novero degli atti gratuiti ovvero degli atti di liberalità, ed è disciplinata dall’art. 769 c.c.
La donazione, in sostanza è il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Di regola la donazione, ma in generale qualsiasi liberalità, non può essere revocata, poiché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è in precedenza donato per spirito di liberalità, è peraltro eccezionalmente prevista la possibilità della revoca delle donazioni.
La revoca della donazione è disciplinata dagli artt. 800, 801, e 803 c.c.
L’art. 800 c.c. testualmente prevede che:
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
L’art. 801 c.c., che disciplina la revoca della donazione per ingratitudine dispone che:
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436.
L’art. 803 c.c. disciplina invece la revoca della donazione per sopravvenienza di figli stabilendo che:
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
La natura personale dell’azione di revoca della donazione è tanto più evidente, quanto più si consideri l’interpretazione giurisprudenziale delle cause della stessa, indicate all’art. 801 c.c.
Prendendo ad esempio il caso dell’ingiuria, è pacifico che il presupposto per la revocazione non sia di tipo oggettivo, legato cioè all’integrazione della condotta ex art. 594 c.p., ma sia da intendersi in chiave soggettiva, quale offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’agente (Cassazione n. 14093/2008).
Ugualmente è a dirsi sulla personalità della valutazione relativa all’esistenza di un grave pregiudizio.
In altri termini, in tema revoca della donazione, la personalità dell’azione sussiste non solo in relazione alla determinazione ad agire, ma anche nella valutazione del presupposto che ex lege consente di agire.
Quanto detto vale sicuramente quando si tratta di valutare la gravità del pregiudizio al patrimonio del donante e quindi, conseguentemente, di assumere la determinazione ad agire in revocatoria ( Cassazione n. 9915/2012)
La revoca della donazione per ingratitudine art. 801 c.c.
Come già anticipato, l’art. 801 c.c., che disciplina la revoca della donazione per ingratitudine, contiene l’elenco dei casi in cui è appunto eccezionalmente possibile la revocare la donazione, dispone che:
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436.
Deve premettersi che, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, l’ingratitudine riguarda solo i casi tassativamente previsti dall’art. 801 c.c. ovvero:
- le prime tre ipotesi di indegnità a succedere di cui all’ 463 c.c.
- l’ingiuria grave verso il donante
- il grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante
- i’indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi degli 433, 435 e 436 c.c.
La revoca della donazione per ingratitudine art. 801 c.c.: indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c.
La revoca della donazione per ingratitudine può innanzitutto essere disposta nel caso in cui il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c. numeri 1, 2 e 3.
Infatti, l’art. 463 c.c. disciplinante i c.d. casi d’indegnità prevede che:
E’ escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
Ai fini revoca della donazione per ingratitudine nel caso indegnità a succedere ex art. 463 c.c. deve necessariamente premettersi che, la l’indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c., pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione.
L’indegnità, infatti, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell’accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cassazione n. 5411/2019, Cassazione n. 5402/2009, Cassazione n. 7266/2006).
La revoca della donazione per ingratitudine art. 801 c.c.: l’ingiuria grave verso il donante.
Ai fini revoca della donazione per ingratitudine l’ingiuria, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche manifestazione di un sentimento di avversione tale da esprimere l’ingratitudine verso il donante e da ripugnare alla coscienza comune, con pacifica esclusione di tutte quelle manifestazioni lecite di espressione della libertà personale, non sanzionabili dall’ordinamento (Cassazione n. 7487/2011, Cassazione n. 17188/2008).
L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, consiste in un comportamento, rivolto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma soprattutto disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (Cassazione n. 8165/1997).
L’ingiuria grave, necessaria per la revoca della donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento.
Infatti, ai fini revoca della donazione per ingratitudine, l’ingiuria grave, si distacca dalle previsioni dell’art. 594 c.p. (ora abrogato e sostituito dalla sanzione pecuniaria civile di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’art 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva, il cui apprezzamento è peraltro riservato alla valutazione del giudice del merito (Cassazione n. 22013/2016, Cassazione n. 7487/2011, Cassazione n. 17188/2008, Cassazione n. 14093/2008, Cassazione n. 7033/2005).
Ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ove vi siano gli elementi del reato di ingiuria non è necessario un accertamento in sede penale, né occorre che il donatario sia perseguito penalmente dal donante mediante querela.
La revoca della donazione per ingratitudine sotto il profilo dell`ingiuria grave richiede un`azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosita` verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità.
Per contro i comportamenti del donatario, che, pur potendo comportare dolorose reazioni nell`animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo, non giustificano la revoca della donazione elargita in epoca anteriore (Cassazione n. 10614/1990).
L’ingiuria grave, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, non può essere desunta da singoli accadimenti che, pur se di per sé sicuramente censurabili, per il contesto e la situazione oggettiva nel quale si sono verificati, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cassazione n. 7033/2005, Cassazione n. 17188/2008, Cassazione n. 8752/2012).
Secondo una risalente Giurisprudenza, l’ingiuria grave, prevista dall’art. 801 c.c., determinante la revoca della donazione per ingratitudine, concretandosi in un consapevole e volontario attentato al patrimonio del donante, è esclusa dall’incapacità di intendere o di volere del donatario.
La prova di tale incapacità può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante presunzioni ed il giudizio espresso al riguardo dal giudice del merito, involgendo un apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (Cassazione n. 591/1968).
In particolare, ed a titolo esemplificativo, si rappresenta che, l’eventuale indisponibilità del donatario ad assistere la donante ed a venire incontro alle sue esigenze di assistenza lasciandola così in una situazione di abbandono e di solitudine non configura gli estremi dell’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine.
Deve ulteriormente ricordarsi che, la donazione, anche indiretta, tra i coniugi non si sottrae alla revoca per ingratitudine ex art. 801 c. c.
Peraltro, ai fini della revoca della donazione tra i coniugi per ingratitudine, l’ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non può ravvisare nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza e in quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti (Cassazione, n. 2003/1987).
La revoca della donazione per ingratitudine art. 801 c.c.: il grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante.
Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revoca della donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest’ultimo (Cassazione n. 23077/2018).
Nella revoca della donazione per ingratitudine, affinchè il ricorra grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, occorre che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell’animosità e dell’avversione nutrite dal donatario avverso il donante
Non può, quindi, ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante stesso in presenza di legittime iniziative costituenti esercizio del diritto di proprietà del donatario sul bene donato o mezzi di tutela del suo patrimonio e quindi non può di conseguenza procedersi alla revoca della donazione per ingratitudine.
L’esercizio di un diritto del donatario non può, invero, essere causa di grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato se non quando il donatario se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l’esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato, o obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto, ispirati soltanto dall’animosità e dall’avversione maturate avverso il donante (Cassazione n. 23077/2018).
La domanda di revoca della donazione per ingratitudine del donatario, fondata sulla specifica ipotesi del grave danno arrecato al patrimonio del donante, richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell’interessato, da intendersi nel senso di malvagio proponimento di danneggiare il donante e da provarsi, in modo adeguato, da parte di quest’ultimo (Tribunale Bologna, civile Sentenza 27 aprile 2004, n. 1255).
In sostanza, il grave pregiudizio al patrimonio del donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, deve essere logicamente grave e soprattutto deve essere arrecato con deliberato proposito di danneggiare il donante, non essendo però al contempo necessario che rientri nei delitti contro il patrimonio previsti dalla legge.
Conclusivamente nel grave pregiudizio al patrimonio del donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine vi si dovrà riscontrare:
- il dolo ovvero il proponimento di danneggiare il donante.
- un effettivo danno del patrimonio del donante;.
- la proporzionalità tra l’entità del patrimonio del donante e quella del danno arrecato.
La revoca della donazione per ingratitudine art. 801 c.c.: indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 c.c.
Come già anticipato, l’art. 801 c.c., che disciplina la revoca della donazione per ingratitudine dispone che:
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436.
Pertanto la revoca della donazione può essere domandata anche quando il donatario ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 c.c.
L’art 433 c.c. individua i soggetti obbligati prestare gli alimenti disponendo testualmente che:
All’ obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
Ciò posto, l’indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c., può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l’obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale, non essendo tale estremo menzionato dall’art. 801 c.c., come elemento integrante di tale causa di revoca della donazione (Cassazione n. 1557/1968).
Per meglio comprendere, la disciplina degli alimenti ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, bisogna necessariamente fare riferimento all’ art. 438 c.c. secondo il quale:
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento .
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
L’art. 438 c.c., nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all’an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (Cassazione n. 21572/2006).
Quale presupposto di legittimità, lo stato di bisogno esprime l’impossibilita’ per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche.
Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto.
Il diritto agli alimenti, pertanto, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
In conclusione l’indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c., può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l’obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale, non essendo tale estremo menzionato dall’art. 801 c.c., come elemento integrante di tale causa di revoca della donazione.
La revoca della donazione per ingratitudine: termini e legittimazione ad agire ex art. 802 c.c.
L’azione giudiziale, avente ad oggetto la revoca della donazione per ingratitudine, è compiutamente disciplinata dall’art. 802 c.c. secondo il quale:
La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Deve premettersi che l’azione di revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., ma anche quella di annullamento della medesima ai sensi dell’art 775 c.c. o per vizio di volontà del donante, spettano unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi.
Pertanto, non è legittimato ad esperire l’azione di revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. – difettando anche d’interesse ad agire, requisito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia – il soggetto (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l’atto di liberalità lede suoi futuri diritti successori (Cassazione n. 8141/1976, Cassazione n. 6504/1979, Corte d’Appello Milano, Sezione 2 civile Sentenza 19 ottobre 2017, n. 4387).
Il termine di cui all’art. 802 c.c., entro cui proporre la domanda di revoca della donazione per ingratitudine, come pacifico in dottrina e in giurisprudenza, ha natura sicuramente decadenziale, e ciò non tanto per la sua brevità rispetto a quelli che sono normalmente i termini della prescrizione estintiva, quanto perchè si riferisce, con carattere perentorio, al compimento per la prima e unica volta di uno specifico atto di esercizio del diritto quale è, appunto, la proposizione della domanda giudiziale di revoca della donazione per ingratitudine.
Ne discende che il termine previsto dall’ art. 802 c.c., proporre la domanda di revoca della donazione per ingratitudine, è un termine di decadenza, e non di prescrizione sicchè ai sensi dell’ art. 2964 c.c. all’esercizio del diritto di revocazione della donazione non sono applicabili le nonne relative all’interruzione della prescrizione, e la decadenza non è impedita se non dall’atto previsto dalla legge (art 2966 c.c.), ossia dalla domanda proposta ex art. 802 c.c. (Tribunale Milano, Sezione 4 civile Sentenza 6 novembre 2013, n. 13844, Cassazione n. 26827/2008, Cassazione n. 1090/2007, Cassazione n. 7033/2005, Cassazione n. 3795/1995).
In tema di revoca della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall’ art. 802 c.c., per la proposizione della domanda – decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione – è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica.
Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione né dalla notifica di un atto di citazione nullo non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario (Cassazione n. 26827/2008).
La domanda di revoca della donazione per ingratitudine deve essere proposta dal donante contro il donatario entro l’anno dal giorno in cui il donante sia venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ex art. 802 c.c.
L’anzidetto termine di decadenza decorre dal momento in cui il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti legittimanti la revoca della elargizione.
Di talché a fronte dell’eccezione del donatario, il donante è tenuto a dimostrare di essere venuto a conoscenza dei fatti che giustificano la revocazione nell’anno precedente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il termine previsto a pena di decadenza dall’ art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto e l’accertamento di tale consapevolezza costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ ove giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cassazione n. 1090/2007)..
Il termine di decadenza stabilito dall’ art. 802 c.c., entro cui proporre la domanda di revoca della donazione per ingratitudine, inizia a decorrere dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revoca della donazione e non dal giorno in cui il fatto si è verificato (Tribunale Milano, Sezione 4 civile Sentenza 22 ottobre 2010, n. 11989).
La decorrenza del termine di decadenza della domanda di revoca della donazione per ingratitudine può differire a seconda della casistica concreta, infatti:
- in caso di atti offensivi plurimi tra loro connessi, affinché possa iniziare la decorrenza del termine di ex 802 c.c. della domanda di revoca della donazione per ingratitudine, deve aversi riguardo al momento in cui gli stessi raggiungono un livello tale da non poter più essere ragionevolmente tollerati in base ad una valutazione di normalità (Cassazione n. 21010/2016);
- nel caso di spoglio dell’usufrutto riservato su un immobile donato, il termine per la domanda stessa puo` farsi decorrere dal deposito del ricorso per la reintegra in possesso, anziche` dal perpetrato spoglio (Cassazione n. 6025/1998);
- nel in cui si tratti di adulterio, non è sufficiente che di esso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo invece necessaria la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito la ingiuria grave da parte del (Cassazione n. 6208/1993, Cassazione n. 5410/1989);
- in caso di separazione tra coniugi l’adulterio costituisce senz’altro causa di ingratitudine pertanto, qualora dal tenore della stessa richiesta di separazione sia percepibile che, già da quel momento, il soggetto è pienamente consapevole del comportamento illegittimo del coniuge, si deve ritenere che i termini per l’esercizio della revocazione comincino a decorrere da allora (Tribunale Bassano Del Grappa, civile Sentenza 27 febbraio 2010, n. 139).
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c.
La donazione può essere revocata per sopravvenienza di figli come previsto dall’art. 803 c.c. che testualmente dispone:
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall’adozione del minore d’età ex art. 27 della legge n. 184 del 1983.
Pertanto, la revoca della donazione per sopravvenienza di figli non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d’età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio (“adoptio in hereditatem“), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell’art. 803 c.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni (Cassazione, n. 6761/2012).
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli , rispondendo all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo.
Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l’interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell’essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale (Cassazione n. 5345/2017).
La revoca della donazione per sopravvenienza dei figli non può essere effettuata quando il donante, al momento in cui esegua l’atto di disposizione del proprio patrimonio, abbia già un discendente anche se costui, in data successiva alla donazione, muoia e, dopo tale evento, sopraggiungano altri discendenti.
L’applicabilità dell’art. 803 c.c. ma in generale la revoca della donazione per sopravvenienza dei figli postula, infatti, la sussistenza di due presupposti:
- l’uno, a carattere negativo, dato dal fatto che il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi al momento della donazione;
- l’altro, di contenuto positivo, rappresentato dalla sopravvenienza o dall’apprendere dell’esistenza di un figlio o un discendente legittimo.
Da tali presupposti si deduce il fondamento della revoca della donazione per sopravvenienza dei figli di cui all’art. 803 c.c. che risiede, cioè, nell’esigenza di salvaguardare la famiglia del donante anche alla luce del presumibile diverso atteggiamento che sarebbe stato tenuto dal genitore stesso se consapevole della presenza di discendenti.
In sostanza, nel disciplinare la revoca della donazione per sopravvenienza dei figli il legislatore presume che se il donante avesse saputo che sarebbero sopraggiunti dei figli non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui trattasi, dandogli, così, la facoltà di chiedere la revoca della donazione (Tribunale Benevento, civile Sentenza 1 giugno 2009, n. 1219).
L’ art. 803 c.c., nel regolare la revoca della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante ovvero della conoscenza dell’esistenza degli uni o degli altri, istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva, dimostrativa dell’intento del legislatore di considerarle in via alternativa e di esclusione, tale cioè che – atteso il vincolo meno stretto dei discendenti col donante – la sopravvenienza o conoscenza dell’esistenza di figli, se non fatte valere ai fini della revoca, precludono la possibilità della revoca stessa in relazione a sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi (Cassazione n. 2031/1994).
L’azione giudiziale, avente ad oggetto la revoca della donazione per sopravvenienza di figli, è compiutamente disciplinata dall’art. 804 c.c. secondo il quale:
L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.
La revoca della donazione: donazioni irrevocabili ex art. 805 c.c., inammissibilità della rinunzia preventiva ex art. 806 c.c. ed effetti della revocazione art. 807 c.c. e art. 808 c.c.
Le donazioni irrevocabili sono disciplinate dall’art. 805 c.c. il quale testualmente dispone:
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
L’inammissibilità della rinunzia preventiva art. 806 c.c.
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
L’art. 805 c.c. in quanto tutela ragioni di ordine pubblico è norma a carattere imperativo e da ciò ne discende che una preventiva rinunzia posta in essere nella donazione è affetta da nullità assoluta.
Va specificato che l’art. 805 c.c. si riferisce solo e soltanto alla c.d. rinuncia preventiva, pertanto è pacifico che è pienamente valida ed ammissibile una rinuncia effettuata successivamente al verificarsi di una causa che legittimerebbe la revoca della donazione.
La revoca della donazione produce effetti sia riguardo alle parti della donazione che riguardo ai terzi.
Gli effetti della revoca della donazione tra le parti sono disciplinati dall’art. 807 c.c. a mente del quale:
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Gli effetti della revoca della donazione verso i terzi sono invece disciplinati dall’art. 808 c.c. a mente del quale:
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.