in materia di responsabilita’ civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilita’ del conducente e’ esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilita’ di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorche’ il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicche’ l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilita’ di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. E, in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, e’ particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilita’ di quest’ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala de pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5819
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18823-2015 proposto da:
(OMISSIS), NQ DI PROCURATORE DI EREDI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1868/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 1868/2014 respingendo l’appello proposto da (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente fratello, madre e sorella del defunto (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) – ha integralmente confermato la sentenza n. 14434/2010 del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria in relazione al decesso di (OMISSIS), avvenuto a causa di un incidente stradale occorso il (OMISSIS).
2. Era accaduto che (OMISSIS), in data (OMISSIS), alle 17,15 circa, mentre percorreva a piedi la SP (OMISSIS), spingendo a mano la propria bicicletta, era stato investito dall’autovettura condotta da (OMISSIS) (di proprieta’ del (OMISSIS) ed assicurata dalla compagnia (OMISSIS)). Per effetto dell’urto la bicicletta era stata lanciata sul margine della sede viaria, sul piano di campagna, mentre il pedone era stato imbarcato sul cofano della vettura, subendo gravi lesioni che ne avevano determinato il decesso.
A seguito del sinistro, era stato aperto un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, procedimento nel quale gli odierni ricorrenti non si erano costituiti parte civile.
La compagnia (OMISSIS), presso il quale era assicurato il mezzo condotto dalla (OMISSIS), aveva definitivo stragiudizialmente il risarcimento con altri parenti della vittima, ma non nei confronti del fratello, della madre e della sorella dello stesso.
Fu cosi’ che nel giugno 2009 l’ (OMISSIS), nella citata qualita’, aveva proposto ricorso avanti al Tribunale di Milano nei confronti dalla compagnia (OMISSIS) e del (OMISSIS), quest’ultimo nella sua qualita’ di proprietario dell’autovettura, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguite; del decesso del congiunto dei suoi rappresentati, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della conducente dell’autovettura, la (OMISSIS), moglie del convenuto (OMISSIS), che non aveva tenuto una velocita’ adeguata ed aveva cosi’ investito il (OMISSIS), mentre questi stava percorrendo la strada statale in (OMISSIS), a piedi, portando a mano la propria bicicletta. In seguito alle lesioni riportate nell’incidente, il (OMISSIS) era deceduto.
Ed il procuratore speciale dei suoi familiari aveva per l’appunto chiesto liquidarsi in favore dei propri rappresentati il danno non patrimoniale (da accordarsi nella misura massima, in considerazione del fatto che la vittima provvedeva al mantenimento dei suoi congiunti), nonche’ il danno patrimoniale, anche in riferimento alle spese funerarie.
Si era costituita la Compagnia di assicurazioni, facendo rilevare come in sede penale la conducente del veicolo fosse stata mandata assolta da ogni imputazione e contestando il quantum preteso.
Si era costituito anche il (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Milano – escussa la teste (OMISSIS), trasportata sull’autovettura di proprieta’ del (OMISSIS), condotta dalla (OMISSIS), ed acquisiti gli atti del procedimento penale (e, in particolare, la consulenza cinematica in quel procedimento espletata) – aveva respinto la domanda risarcitoria attorea, rilevando la causa esclusiva della causazione del sinistro nel comportamento tenuto dal pedone.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello l’ (OMISSIS), nella citata qualita’, sostenendo che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva della conducente del veicolo ed insistendo quindi per la condanna degli appellati al pagamento dei danni subiti dai congiunti della vittima. In particolare, aveva chiesi:o che la Corte procedesse alla rinnovazione dell’istruttoria, con audizione del teste dedotto e non sentito in primo grado; aveva contestato la valenza probatoria della teste (OMISSIS), di cui vi era la prova che non fosse presente sul luogo del sinistro al momento dell’arrivo dei verbalizzanti; ed aveva sostenuto che non potevano tout court essere trasferite in ambito civile le risultanze delle perizie svolte in ambito penale.
Nel giudizio di appello si era costituita la (OMISSIS), contestando la fondatezza dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza; mentre il (OMISSIS) era stato dichiarato contumace.
E la Corte di appello di Milano con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha per l’appunto rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’ (OMISSIS), nella menzionata qualita’.
Resiste con controricorso la compagnia (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ affidato a 4 motivi.
Precisamente l’ (OMISSIS), nella menzionata qualita’:
– con il primo motivo (articolato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) denuncia: nullita’ della sentenza e del procedimento e violazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., articolo 221 c.p.c., nonche’ degli articoli 141, 143 e 148 C.d.S. e del principio di tassativita’ delle prove civili (fissato dagli articoli 115 e 116 c.p.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fornita la prova liberatoria da parte della (OMISSIS) sul presupposto che sul luogo del sinistro non esisteva un limite di velocita’ di 50 km/h e che la velocita’ accertata del mezzo condotto dalla stessa non fosse imprudente.
Sostiene che la Corte, incorrendo nei vizi denunciati, da un lato, ha erroneamente disconosciuto l’efficacia probatoria del verbale dei carabinieri della Stazione di Isola di Capo Rizzuto (i quali, immediatamente intervenuti, avevano accertato la presenza di cartello, portante il suddetto limite di velocita’), nonostante che lo stesso non fosse mai stato impugnato con querela di falso, solo perche’ detto segnale non era stato rinvenuto dai periti di parte, che avevano effettuato i loro accertamenti in epoca successiva al fatto; e, dall’altro, non ha tenuto conto del diverso standard di certezza richiesto in sede penale rispetto a quella civile, con la conseguenza che il giudizio civile, qualora fossero state correttamente applicate le regole del processo civile, si sarebbe concluso con una declaratoria di responsabilita’, quantomeno concorrente, della (OMISSIS).
Aggiunge che, quand’anche la velocita’ effettiva tenuta dalla (OMISSIS) fosse stata compresa tra i 58 ed i 62 km orari (come sostenuto dal perito nominato dal Giudice dell’abbreviato) e non di 75 km/h (come invece sostenuto dal consulente nominato dal PM in fase di indagini), detta velocita’ avrebbe comunque integrato violazione dell’articolo 141 C.d.S., in quanto, tenuto conto delle condizioni della strada, era inadeguata a consentire al conducente del mezzo di porre la dovuta attenzione nel vigilare la circolazione di pedoni e di mezzi;
-con il secondo motivo (articolato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) denuncia: omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla presenza, sul luogo del sinistro e al momento del sinistro, di seonaletica orizzontale, che prescriveva di non tenere velocita’ superiore ai 50 km/h.
Rileva che sul punto nella motivazione della sentenza e’ dato rinvenire soltanto un inciso, che riporta e che definisce tautologico e privo di fondamento logico, in quanto non fornisce alcuna motivazione circa la ragione per la quale la segnaletica verticale prescrittiva del limite di 50 km/h fosse presente immediatamente dopo il sinistro (ma non anche alla data di espletamento delle operazioni peritali).
In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha concentrato il suo esame sullo stato dei luoghi al momento dello svolgimento dell’incarico del consulente tecnico, omettendo di esaminare la situazione esistente al momento del sinistro;
– con il terzo motivo (articolato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) denuncia: nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 652 c.p.p., articolo 183 c.p.c., comma 7, articoli 115 c.p.c. e articolo 116 c.p.c., comma 1 nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito efficacia assorbente alla sentenza di assoluzione, pronunciata in sede penale.
Sostiene che la Corte ha omesso:
a) di considerare che gli attori non si erano costituiti parte civile;
b) di valutare criticamente le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e di ammettere le istanze istruttorie richieste;
c) di considerare che lo standard di certezza richiesto in sede penale e’ quello dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre lo standard di certezza richiesto in sede civile e’ quello di “piu’ probabile che non”.
Deduce che il giudice di merito – nel caso in cui intenda aderire ad un provvedimento decisorio penale, privo di efficacia di giudicato non e’ sollevato dall’onere di espletare un’attivita’ istruttoria, completa ed esaustiva, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danne.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di fornire una risposta esaustiva alle censure, da lui mosse in atto di appello, circa la natura colposa della condotta di guida, tenuta dalla (OMISSIS), ponendo a fondamento della decisione l’accertamento contenuto in una sentenza penale non opponibile ai propri rappresentati.
Sottolinea che, a norma dell’articolo 652 c.p.c. il giudicato penale di assoluzione puo’ essere fatto valere dall’imputato o dal responsabile civile nei confronti del danneggiato, sempre che questi si sia costituito pare civile in sede penale o che, comunque, sia stato posto in condizione di farlo; mentre nel caso di specie i suoi rappresentati non avevano ricevuto ne’ comunicazione dell’avviso per l’udienza preliminare e neppure la notifica del decreto che dispone il giudizio.
Aggiunge che nella specie ostativo al riconoscimento dell’efficacia della sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato a carico della (OMISSIS) era anche il fatto che l’imputata era stata assolta (non per insussistenza del fatto, ma) perche’ la colpevolezza della stessa non era stata provata oltre ogni ragionevole dubbio;
– con il quarto ed ultimo motivo (articolato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, articolo 2697 c.c. (rispetto all’onere della prova gravante sul convenuto) e dell’articolo 2728 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto una responsabilita’, sia pure concorsuale (e non esclusiva) alla (OMISSIS), nonostante che dall’incarto processuale non fosse risultato un qualsiasi comportamento anomalo ed improvviso del pedone deceduto e neppure l’impossibilita’ da parte della (OMISSIS) di avvistare il pedone per cause a se’ non imputabili.
Sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilita’ a carico dell’investitore, nonostante fossero emersi chiari profili di responsabilita’ colposi a carico del conducente dell’autovettura investitrice (per cui quest’ultimo non aveva fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno).
Sottolinea che dalle dichiarazioni spontanee rese dal conducente del veicolo investitore e dalla ricostruzione cinematica del sinistro effettuata dal consulente tecnico del Gip era risultato che il signor (OMISSIS) non aveva posto in essere alcuna condotta improvvisa (di per se’ astrattamente idonea ac interrompere il nesso di causalita’ tra la condotta di guida colposa tenuta dalla (OMISSIS) e l’evento mortale), ma si era limitato ad impegnare il margine della strada in direzione opposta a quella del sopraggiungere dei veicoli, procedendo ad andatura regolare e sospingendo a mano la sua bicicletta nel rispetto della prescrizione di cui all’articolo 190 C.d.S., comma 1. Contesta sotto piu’ profili la dinamica del sinistro, come ricostruita dal giudice di primo grado e confermata dalla corte di merito, e, in particolare, perche’:
a) “i presunti passeggeri” del veicolo condotto dalla (OMISSIS) non erano stati rinvenuti al momento dell’arrivo dei Carabinieri sul luogo del sinistro (arrivo avvenuto nell’immediatezza);
b) comunque gli stessi non erano stati in grado di rilasciare dichiarazioni in relazione al trattore che avrebbe ingombrato la strada e che avrebbe imposto alla (OMISSIS) di frenare e sterzare a sinistra verso l’opposta corsia;
c) se il sinistro si e’ verificato in orario notturno e l’auto condotta dalla (OMISSIS) ha incrociato astri veicoli, evidentemente questi facevano uso di illuminazione, ragion per cui la (OMISSIS) avrebbe dovuto avvistare il pedone (OMISSIS).
2. Fondato e’ il quarto motivo di ricorso, che viene trattato per primo per la sua assorbente rilevanza.
2.1. E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimita’ il principio per cui, in materia di responsabilita’ civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilita’ del conducente e’ esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilita’ di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorche’ il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicche’ l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilita’ di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 – 01).
E, in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, e’ particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilita’ di quest’ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala de pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 – 01).
2.2. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che il sinistro si e’ verificato esclusivamente a causa del comportamento del pedone.
A) Invero, il Giudice di primo grado ha motivato la sua decisione argomentando sul fatto che: a) dalle due perizie cinematiche disposte in sede penale (dapprima, dal P.m., e, poi, dal giudice) era risultato che la conducente stava viaggiando su strada provinciale stretta, ad una sola carreggiata, divisa in due corsie, che attraversava campi senza alcuna illuminazione diretta o indiretta, e stava tenendo un’andatura nei limiti consentiti ed adeguata per i luoghi; b) dalla testimonianza della teste (OMISSIS) era emerso che la (OMISSIS), immediatamente prima dell’investimento, aveva incrociato un mezzo agricolo, con i fari di illuminazione accesi, che procedeva in direzione di marcia opposta a quella tenuta dalla donna.
B) E la Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado, osservando che:
a) la luce proveniente dai fari del mezzo agricolo aveva contribuito ad una condizione di minore visibilita’ di eventuali altri ostacoli presenti sulla sede viaria, tanto piu’ che questi, per l’abbigliamento indossato e per le condizioni di assenza di illuminazione circostante, risultavano in zona di totale oscurita’ e non avvistabilita’; in particolare, la manovra di rallentamento, riferita dalla teste, era da mettere in relazione alla alterata condizione di visibilita’ determinata dai fari del mezzo agricolo, incrociato dalla (OMISSIS);
b) il perito del PM, in considerazione del luogo in cui la bicicletta era stata ritrovata ed ai danni riportati dalla stessa, aveva ritenuto che la vittima camminava nello stesso senso di marcia del veicolo; il pedone inoltre era vestito di scuro e procedeva con una bicicletta priva di dispositivi di illuminazione, di talche’ aveva rappresentato un ostacolo non solo imprevedibile ma neppure avvistabile (e, quindi, non evitabile); d’altronde, il pedone, anche ammesso che stesse regolarmente camminando nel verso opposto rispetto a quello dell’autovettura investitrice, come ritenuto dai Carabinieri in sede di verbale, si era comunque posto in posizione di particolare pericolo e sovraesposizone, in quanto, conducendo la bicicletta sulla sua sinistra, aveva finito per occupare una posizione piuttosto centrale rispetto alla corsia di pertinenza dell’auto, tanto piu’ che la strada, per la sua conformazione e larghezza, non poteva consentire senza rischi il passaggio di un veicolo in presenza di un pedone che occupava un tratto della carreggiata;
c) la (OMISSIS), dopo aver incrociato il trattore (e l’illuminazione artificiale del faro di quest’ultimo, ragionevolmente posizionato piu’ in alto rispetto a quello dell’autovettura) aveva posto in opera una manovra digressiva volta ad evitare l’impatto, sterzando bruscamente a sinistra, per poi rientrare, dopo aver sentito un urto metallico.
In definitiva, secondo la Corte, era risultato provato che la condotta del (OMISSIS) la sua presenza in quel punto della strada provinciale, nella s condizione di assoluta non visibilita’ in una ora buia, avevano posto la (OMISSIS) nella impossibilita’ oggettiva di vedere il pedone con il dovuto anticipo (e, quindi, di porre in essere una manovra di evitamento in concreto piu’ efficace di quella comunque posta in essere).
2.3. Senonche’ il buon governo dei principi sopra richiamati avrebbe richiesto da parte della corte di merito un maggior impegno nell’esatta individuazione della corretta condotta di guida della (OMISSIS), conducente dei veicolo investitore.
In questa prospettiva, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti emergenze istruttorie:
a) la conoscenza da parte della conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi e della circostanza che la via provinciale, lungo la quale si e’ verificato il sinistro, fosse frequentata dai lavoratori delle compagnie adiacenti;
b) la presenza di un veicolo agricolo, proveniente dall’opposto senso di marcia, con conseguente illuminazione della carreggiata (e possibile avvistamento del pedone) ed abbagliamento del conducente del veicolo investitore;
c) la prevedibilita’ della circostanza che lungo strada si potessero trovare pedoni e mezzi agricoli in considerazione dell’orario in cui il sinistro si e’ verificato; d) la velocita’ di crociera del veicolo.
In definitiva, la Corte territoriale, e’ incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilita’ a carico dell’investitore, attribuendo alla condotta del pedone l’esclusiva responsabilita’ del mortale sinistro, senza farsi carico di individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di guida della conducente del veicolo investitore alla luce dei principi che governano la materia.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo esame sulla concreta incidenza causale della condotta di guida della (OMISSIS) nell’investimento di (OMISSIS).
La Corte di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell’incidenza causale della condotta di guida della (OMISSIS) nell’investimento di (OMISSIS).
Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimita’.