l’apprezzamento in ordine all’eccessivita’ dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, nonche’ alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui giudizio e’ incensurabile in sede di legittimita’, se correttamente basato sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entita’ del danno subito.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3889
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 285-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata da (OMISSIS) la sentenza n. 161/2017 della Corte di Appello di Trento con ricorso (iscritto a n. R.G. 285/2108) fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisone della Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, condannava l’odierno controricorrente gia’ appellante al rimborso in favore di (OMISSIS) di un terzo delle spese di lite del giudizio di primo grado (compensate le spese stesse per i rimanenti due terzi), con vittoria delle spese del grado di appello in favore dell’appellato odierno contro ricorrente.
L’appellata sentenza ex articolo 281 sexies n. 185/2016 del Tribunale di Trento aveva, in precedenza, deciso in ordine all’opposizione da parte del (OMISSIS) avverso il Decreto Legge chiesto ed ottenuto dal (OMISSIS) per il pagamento di Euro 100 mila a titolo di penale per violazione di un diritto di prelazione convenzionalmente convenuto con contratto del 26 gennaio 2008.
Il medesimo Tribunale accoglieva in parte l’opposizione del (OMISSIS) e, previa revoca dell’opposto Decreto Legge di cui era gia’ stata sospesa la provvisoria esecuzione, riduceva ad equita’ la penale determinata nell’importo di Euro 10 mila.
CONSIDERATO
che:
1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1384 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Col motivo si lamenta, in sostanza, una pretesa mancata valutazione della eccessivita’ della penale in relazione alla riduzione ad equita’ della stessa.
1.1- Il motivo non e’ fondato.
Lo stesso postula, innanzitutto, una rivisitazione, in punto di fatto (e non piu’ ammissibile innanzi a questa Corte), della valutazione dell’anzidetta eccessivita’ della penale, valutazione gia’ logicamente svolta e congruamente motivata da entrambi i giudici del merito.
In ogni caso vi e’ stata una congrua valutazione del Giudice del merito in ordine alla detta eccessivita’ della penale.
Al riguardo deve richiamarsi il condiviso principio, gia’ enunciato da questa Corte, secondo cui “l’apprezzamento in ordine all’eccessivita’ dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, nonche’ alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui giudizio e’ incensurabile in sede di legittimita’, se correttamente basato sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entita’ del danno subito” (Cass., Sez. Seconda, Sent. 23 maggio 2002, n. 7528).
Il motivo va, dunque, respinto.
2.- Con il secondo motivo si eccepisce la nullita’ del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di registrazione del procedimento monitorio per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
2.1.- Il motivo e’ del tutto inammissibile.
Parte ricorrente, in dispregio del noto onere di autosufficienza, omette di riportare e trascrivere le parti degli atti da cui si evincerebbe la lamentata ultrapetizione.
In ogni caso la gravata sentenza (v. p. 13) ha chiarito e motivato che non vi era “alcuna pronuncia del Tribunale in argomento” e che l’elemento delle spese in questione era stato utilizzato solo al fine di “giustificare la disposta riduzione” delle spese nel corretto esecuzione del potere spettante al Giudice.
Va, inoltre, evidenziato che la parte appellante incidentale – odierna contro ricorrente aveva comunque una differente divisitazione (con compensazione toltale o parziale) della regolamentazione delle spese processuali, avendo gia’ ottenuto “una consistente riduzione della pretesa (avversa) oltre alla revoca del provvedimenti monitorio”.
Il motivo va, quindi, dichiarato inammissibile.
3.- Il ricorso deve, pertanto e nel suo complesso, essere rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano cosi’ come da dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.