La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilita’ delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilita’ del separato giudizio di omologazione in corso, perche’ l’eventuale giudizio di reclamo ex articolo 18 L.F. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 10 aprile 2017, n. 9146
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Commissario Giudiziale della (OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, emesso il 2 luglio 2014. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento nel merito e in subordine per l’inammissibilita’ del ricorso;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) per la ricorrente e avv. (OMISSIS) per la resistente.
FATTI DI CAUSA
La s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento di reclamo dell’I.N.P.S., ne ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo gia’ approvato dalla maggioranza dei creditori.
La ricorrente ha proposto un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso I.N.P.S..
Con ordinanza n. 18558 del 22 settembre 2016 la Prima sezione civile di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite, perche’, avendo rilevato che la societa’ ricorrente e’ stata dichiarata fallita con la sopravvenuta sentenza del 19 novembre 2014, ha ritenuto che sia necessario chiarire il rapporto tra il giudizio di impugnazione del diniego di ammissione o di omologazione del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento.
La s.r.l. (OMISSIS) ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La questione pregiudiziale rimessa all’esame delle Sezioni unite risulta solo in parte risolta dalla successiva Cass., sez. un., 28/12/2016, n. 27073, che ha riconosciuto l’immediata impugnabilita’ del decreto con cui la corte d’appello definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, come e’ avvenuto nel caso in esame, mentre ha escluso l’autonoma impugnabilita’ del decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilita’ della proposta di concordato, ai sensi dell’articolo 162, comma 2, L.F. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’articolo 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’articolo 173.
Riconosciuta cosi’ l’inoppugnabilita’ del decreto dichiarativo di inammissibilita’ del concordato preventivo, il giudizio di impugnazione della sopravvenuta sentenza di fallimento potra’ dunque concorrere solo con il giudizio di impugnazione del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, che, benche’ pronunciato senza l’immediata consequenziale dichiarazione del fallimento del debitore, e’ autonomamente impugnabile.
Nella giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, e’ ormai indiscusso che “la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli articoli 162, 173, 179 e 180 L. Fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., ne’ ne consente la sospensione” (Cass., sez. un., 15/05/2015, n. 9935). Sicche’, “non sussistendo un rapporto di pregiudizialita’ tecnico – giuridica tra le procedure”, il rigetto della domanda di omologazione del concordato, benche’ non definitivo in quanto ancora reclamabile o comunque gia’ impugnato, rende immediatamente possibile la dichiarazione del fallimento, che “non e’ esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo” (Cass., sez. un., 15/05/2015, n. 9935).
Vero e’ infatti che “tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza” (Cass., sez. un., 15/05/2015, n. 9935). Ma una volta che sia stato dichiarato il fallimento, puo’ solo essere impugnata la relativa sentenza; non e’ possibile che il giudizio sulla omologabilita’ del concordato prosegua dopo la dichiarazione del fallimento.
Nella giurisprudenza di questa corte si e’ gia’ chiarito che in questo caso contro la sentenza di fallimento “l’impugnazione puo’ essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo”, che peraltro non e’ reclamabile, secondo quanto espressamente prevede l’articolo 162 L. Fall., ne’ ricorribile per cassazione (Cass., sez. un., 28/12/2016, n. 27073). Occorre ora precisare che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento rende inammissibili, e se gia’ proposte improcedibili, le stesse impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato, perche’, “non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialita’ necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialita’ (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti” (Cass., sez. un., 23/01/2013, n. 1521).
Sopravvenuto il fallimento, dunque, secondo la giurisprudenza di questa corte i motivi d’impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato si traducono necessariamente in motivi d’impugnazione della dichiarazione di fallimento. I motivi di impugnazione del diniego di omologazione del concordato possono non solo essere anche i soli motivi di impugnazione della sentenza di fallimento; ma debbono essere anche necessariamente riproposti contro la sentenza di fallimento, perche’ il giudizio di reclamo ex articolo 18 L.F. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa.
Riconosciuto in realta’ che il fallimento puo’ essere dichiarato anche in pendenza dell’impugnazione proposta contro il diniego di omologazione del concordato (Cass., sez. un., 15/05/2015, n. 9935); e chiarito che le censure proponibili contro il diniego di omologazione sono deducibili solo contro la sentenza di fallimento (Cass., sez. un., 23/01/2013, n. 1521); ne consegue che il separato giudizio di omologazione del concordato e’ reso improseguibile dal sopravvenuto fallimento.
Se il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato non e’ stato impugnato autonomamente ne’ censurato con il reclamo avverso la sentenza di fallimento, la decisione di non omologabilita’ del concordato diviene definitiva e il giudizio di impugnazione ex articolo 18 L.F. vertera’ esclusivamente sui presupposti del fallimento. Se il decreto di rigetto, in primo o in secondo grado, della domanda di omologazione del concordato e’ stato a sua volta impugnato, le relative censure debbono essere riproposte nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento; e il separato giudizio di omologazione del concordato diverra’ improcedibile.
Non sarebbe certo ipotizzabile infatti che, in accoglimento del reclamo del debitore, sia dichiarato omologabile un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento. Ne’ sarebbe possibile, come s’e’ gia’ chiarito, la sospensione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perche’ le questioni relative all’omologazione sono integralmente e necessariamente assorbite nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento (Cass., sez. un., 23/01/2013, n. 1521).
Il giudice chiamato a pronunciarsi sul fallimento dovra’ dunque pronunciarsi anche sulla proposta di concordato. Se confermera’ la dichiarazione di fallimento, ribadira’ anche il giudizio di non omologabilita’ del concordato. Potra’ invece revocare la dichiarazione del fallimento, ad esempio per insussistenza dello stato di insolvenza, ma non necessariamente omologare il concordato preventivo, la cui proposta debba essere disattesa per una delle ragioni previste dagli articoli 173 e 180 L. Fall..
Si deve pertanto concludere con l’enunciazione del seguente principio:
“La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilita’ delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilita’ del separato giudizio di omologazione in corso, perche’ l’eventuale giudizio di reclamo ex articolo 18 L.F. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato”.
Per la novita’ del principio di diritto cosi’ enunciato, si giustifica tuttavia il riconoscimento del diritto delle parti alla rimessione nel termine per riproporre nei giudizi di reclamo ex articolo 18 L. Fall., attualmente in corso, le difese spiegate nei giudizi di omologazione di concordato preventivo dichiarati improcedibili (Cass., sez. un., 21/5/2015, n. 10453).
2. Nel caso in esame il concordato preventivo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) era stato omologato dal tribunale. Su reclamo dell’I.N.P.S. la proposta di concordato fu poi dichiarata inammissibile dalla corte d’appello con il decreto del 23 settembre 2014 ora impugnato per cassazione.
Sopravvenuta il 19 novembre 2014 la dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS), il giudizio di omologazione del concordato preventivo e’ divenuto improcedibile, con il conseguente trasferimento della relativa controversia nell’ambito dell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento. Sicche’ il decreto impugnato va cassato senza rinvio a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, perche’ il giudizio di omologazione non puo’ essere proseguito.
Le incertezze della giurisprudenza relative anche alla questione di merito dibattuta nel giudizio (falcidiabilita’ del credito INPS) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa le spese del giudizio di legittimita’.