L’articolo 485 c.c., va inteso nel senso che la nozione di possesso ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di possesso ex articolo 485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l’esercizio di concreti poteri sui medesimi e non vi e’ dubbio che il compossesso consente l’esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto. Pertanto il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all’eredita’ dall’osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall’articolo 485 c.c., d’essere considerato erede puro e semplice.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6167

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25929-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1789/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La corte di appello di Firenze ha accolto, confermando la sentenza del tribunale di Prato, la domanda con cui la societa’ (OMISSIS) s.r.l. – dichiaratasi creditrice per l’importo di Euro 2.312.500 nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – aveva chiesto l’accertamento della loro qualita’ di eredi puri e semplici della loro madre (OMISSIS) (per non aver redatto tempestivo inventario ex articolo 485 c.c., pur essendo nel possesso dei beni ereditari), nonche’, conseguentemente, l’accertamento della inefficacia della rinuncia all’eredita’ da loro tardivamente effettuata e dell’accettazione della medesima eredita’ effettuata da (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e da (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonche’ l’invalidita’ dei contratti di locazione relativi ai beni ereditari stipulati dagli accettanti (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e delle rispettive mogli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

I signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della predetta sentenza di appello.

La (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.

La causa e’ stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale tanto i ricorrenti quanto la contro ricorrente hanno depositato memorie.

Entrambi i motivi di ricorso attingono la statuizione della corte territoriale avente ad oggetto l’accertamento della qualita’ di eredi puri e semplici dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in ragione del compossesso da loro esercitato sui beni ereditari e della mancata predisposizione dell’inventario, ai sensi dell’articolo 485 c.c..

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 485 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la corte fiorentina sarebbe incorsa applicando detta disposizione in una fattispecie di compossesso di un bene ereditario del quale solo soltanto alcuni dei compossessori siano chiamati all’eredita’. Sotto altro profilo, nel mezzo di gravame si argomenta che la ratio dell’articolo 485 c.c., vale a dire la tutela dei creditori del de cuius, impedirebbe applicare tale disposizione a favore dei creditori dell’eredita’ (quale, nella specie, la (OMISSIS) s.r.l.).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dal compossesso dei beni ereditari tra i chiamati all’eredita’ e le rispettive mogli, non chiamate all’eredita’.

Il primo motivo va giudicato infondato.

Correttamente, infatti, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 485 c.c., vada inteso nel senso che la nozione di “possesso” ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di “possesso” ex articolo 485 c.c., si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l’esercizio di concreti poteri sui medesimi (tra le tante, 11018/08) e non vi e’ dubbio che il compossesso consente l’esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto. E’ peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimita’, il principio che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all’eredita’ dall’osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall’articolo 485 c.c., d’essere considerato erede puro e semplice” (Cass. 1590/67).

Ne’ il ricorso indica convincenti ragioni per ritenere che tale principio si applichi solo nel caso in cui il chiamato all’eredita’ compossegga i beni ereditari con altri chiamati e non anche nel caso in cui il chiamato compossegga i beni ereditari (anche o soltanto) con soggetti non chiamati all’eredita’; il chiamato nel compossesso di beni ereditari ha infatti la possibilita’ di esercitare concreti poteri su detti beni sia nel caso in cui gli altri compossessori siano anch’essi tutti chiamati all’eredita’, sia nel caso in cui taluno dei compossessori non sia chiamato.

Va peraltro aggiunto che il presupposto su cui si fonda la doglianza in esame – ossia che i beni ereditari lasciati dalla defunta signora (OMISSIS) formassero oggetto di compossesso non solo dei chiamati all’eredita’ ma anche delle rispettive mogli, non trova riscontro nella sentenza gravata (nella quale non si fa alcun cenno di situazioni possessorie riconducibili alle nuore della defunta signora (OMISSIS)). D’altra parte, le signore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non potevano ritenersi nel compossesso dei beni relitti dalla de cuius per il solo fatto di essere nuore di costei; i poteri di godimento da loro asseritamente esercitati sugli immobili in questione derivavano, infatti, dal rapporto di coniugio con i chiamati all’eredita’, ai quali soltanto spettavano, a mente dell’articolo 460 c.c., le azioni possessorie a tutela di tali beni ed ai quali soltanto, a mente dell’articolo 1146 c.c., il possesso di detti beni era destinato ad essere trasferito una volta che, con l’accettazione dell’eredita’, essi avessero acquistato la qualita’ di eredi.

Nemmeno appare fondato l’assunto svolto nella seconda parte del primo mezzo di ricorso, laddove i ricorrenti sostengono che il disposto dell’articolo 485 c.c., opererebbe soltanto in relazione ai creditori del de cuius e non in relazione ai creditori dell’erede; tale assunto non risulta infatti supportato da alcuna base normativa e, d’altra parte, non appare giuridicamente (e, prima ancora, logicamente) possibile che ad una medesima persona la qualita’ di erede di un defunto possa essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti (i creditori del de cuius) e negata nei rapporti con altri soggetti (i suoi creditori).

Il secondo motivo risulta travolto dalla proposta di rigetto del primo. Giova comunque ribadire, al riguardo, che il fatto di cui si denuncia l’omesso esame – vale a dire che le nuore della defunta signora (OMISSIS) abitavano, insieme con rispettivi mariti, negli appartamenti da costei relitti – e’ privo di decisivita’, perche’ tale situazione abitativa non era idonea ad esprimere una situazione possessoria, in quanto dipendeva dal rapporto di coniugio con i chiamati all’eredita’.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla societa’ controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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