in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione.
La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5811
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4417-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suc legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3015/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/7/2015 la Corte d’appello di Milano – per quanto ancora d’interesse in questa sede -, in parziale accoglimento del gravarne interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 9817 del 2010, ha ritenuto l’idoneita’ a lederne la reputazione dell’articolo pubblicato in data (OMISSIS) sul quotidiano (OMISSIS) a firma del giornalista (OMISSIS), e ha condannato quest’ultimo, unitamente al sig. (OMISSIS), direttore del quotidiano, e alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., editrice del medesimo, al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento dei danni dall’ (OMISSIS) conseguentemente sofferti.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) e il (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’ (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrento denunziano Violazione degli articoli 51, 59 e 595 c.p., articolo 21 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia, con contraddittoria motivazione, erroneamente valutato le circostanze del caso e le emergenze probatorie.
Il ricorso e’ inammissibile.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione (v. Cass., 14/3/2018 n. 6133; Cass., 27/7/2015, n. 15759; Cass., 30/5/2017, n. 13520; Cass., 21/05/2014, n. 11268; Cass., 10/1/2012, n. 80; Cass., 18/10/2005, n. 20138).
Ne consegue che il controllo affidato al giudice di legittimita’ e’ limitato alla verifica dell’avvenuto esime da parte del giudice del merito della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicita’ dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonche’ al sindacato della congruita’ e logicita’ della motivazione, secondo la previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temppris, restando del tutto estraneo al giudizio di legittimita’ l’accertamento relativo alla capacita’ diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (v. Cass., 14/03/2018, n. 6133).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
Nel positivamente valutare la portata diffamatoria delle espressioni nel caso utilizzate dal ricorrente, la corte di merito si e’ posta il problema se tali espressioni integrassero il legittimo esercizio del diritto di critica, risolvendolo motivatamente in senso negativo per uno solo dei tre articoli in contestazione, in particolare per il “secondo articolo, pubblicato il (OMISSIS)”.
Nel porre in rilievo che “lo specifico brano del quale l’appellante (OMISSIS) lamenta la valenza diffamatoria e’ costituito – in un ampio testo di tre colonne e ulteriori quattro mezze colonne, corredato da fotografie – solo da alcune righe”, e precisamente, “partendo dall’assunto di una corciata iniziata nel 1996 contro l’ex magistrato (OMISSIS) e della ritenuta necessita’ di radere al suolo tutto cio’ che si trovava in mezzo fra il detto (OMISSIS) (fondatore della societa’ (OMISSIS), di cui (OMISSIS) era presidente) e la Procura di Reggio Calabria (vera destinataria delle critiche)”; e nel sottolineare che “il giornalista (OMISSIS) cosi’ scrive: “Il fallimento della squadra di pallacanestro perseguito ed ottenuto nel 97 grazie alle prestazioni di una compiacente sezione fallimentare, e’ stato di recente dichiarato dalla Cassazione un fallimento che non doveva avvenire””, la corte di merito ha osservato che “sulla valenza lesiva della reputazione dei giudici che hanno fatto parte di quella sezione fallimentare, e, segnatamente, del Dott. (OMISSIS), da ritenersi peraltro oggettivamente individuabile per effetto sia del richiamo allo specifico ufficio giudiziario reggino, sia allo specifico provvedimento emesso – non pare… di dover seriamente discutere”, sicche’ il “vero oggetto del contendere va… individuato nell’applicabilita’ delle scriminanti del diritto di cronaca e/o di critica”.
Ha ulteriormente sottolineato che “Se l’avvenuta dichiarazione di fallimento della soc. (OMISSIS) costituisce l’affermazione di un “fatto” nella sua verificabile realta’ fenomenica, non altrettanto puo’ dirsi della restante parte del brano… perseguito ed ottenuto nel 97 grazie alle prestazioni di una compiacente sezione fallimentare”, giacche’ “questa frase” contiene “un’evidente, personale valutazione del cronista sul motivo per cui la sezione fallimentare del tribunale reggino avrebbe dichiarato il detto fallimento, cioe’ un giudizio: come viepiu’ dimostrato dall’uso dell’offensivo termine “compiacente”, certamente dotato di valenza diffamatoria in quanto lesivo della reputazione di magistrati, che nessuna compiacenza dovrebbero mostrare, o tanto meno nutrire, nei confronti di chicchessia”.
Dopo aver premesso che “a fronte di un giudizio espresso in forza del diritto di libera manifestazione del pensiero ex articolo 2 Cost., e’ il diritto alla reputazione quello destinato a dover arretrare, a condizione pero’, che il giudizio critico (che piu’ di ogni altro incarna il concetto di libera manifestazione del pensiero) costituisca un ragionato dissenso, pertinente ed espresso in forma contenuta in relazione ad un fatto di indubbia veridicita’”, e’ pervenuta quindi ad affermare che “nel caso di specie non e’ seriamente revocabile in dubbio ne’ la forma contenuta delle espressioni usate (all’evidenza mai scadenti nella contumeliosita’ ad hominem), ne’ la pertinenza dell’argomento trattato (quest’ultima neppure contestata): ad essere in discussione e’ invece la verita’/veridicita’ del fatto criticato e la ragionevolezza del dissenso cosi’ come espresso dal (OMISSIS)”.
Ha osservato che ” (OMISSIS) ha tratto il convincimento critico (circa la configurabilita’ di una prestazione resa dalla compiacente sezione fallimentare) dalla sentenza della Corte d’Appello che ha revocato il fallimento della soc. (OMISSIS): e tale sentenza di revoca, indubbiamente, esiste”.
Ha quindi sottolineato coree da tale sentenza, che ha “evidenziato gli errori tecnico-giuridici dai quali a prima sentenza (quella emessa dal tribunale fallimentare) era affetta”, invero “non si traggono elementi per desumerne il carattere “compiacente”; se dunque la sentenza d’appello rendeva legittima una critica alla professionalita’ dei primi giudici, non altrettanto puo’ dirsi sul ritenuto (da (OMISSIS)) carattere compiacente della prima sentenza, in quanto l’affermazione del (OMISSIS) non costituiva, in assenza di altri elementi, un dissenso effettivamente ragionato”.
Ha posto in rilievo che ” (OMISSIS) era gia’ in possesso di altri atti… come la relazione ministeriale o la sentenza sulla responsabilita’ civile fatta valere da (OMISSIS), che, sia pur ognuna nel proprio ambito e nei suoi limiti, in ultima analisi non hanno sanzionate il comportamento e/o i provvedimenti di (OMISSIS), e che quindi imponevano, in un’ottica di giornalismo attento e responsabile, una maggior attenzione e cautela nell’esercizio del diritto di critica circa i provvedimenti (anche) da questi assunti”.
Ha evidenziato che “E cio’ si aggiunge un altro elemento e cioe’ l’erronea indicazione… del ruolo che nella vicenda sarebbe stato assunto dalla Corte di Cassazione: “il fallimento della squadra di pallacanestro… e’ stato dichiarato dalla Cassazione un fallimento che non doveva avvenire”: laddove e’ incontestato che all’epoca in cui l’articolo e’ stato pubblicato era intervenuta solo la sentenza d’appello e che la Cassazione non si era ancora pronunciata”.
Ha ulteriormente osservato che, “anche a non voler trarre… da questa erronea indicazione (peraltro trasfusa in un articolo di stampa, come tale soggetto a rilettura e correzioni) la sensazione ci una superficialita’ di analisi, da parte del giornalista, proprio di quell’unico provvedimento invocato a sostegno dell’esercitata critica, e’ pero’ obiettivamente cosa ben diversa il riferire che una sentenza di primo grado e’ stata riformata in appello oppure dalla Corte di Cassazione, visto che quest’ultima costituisce, nel bagaglio culturale e nell’immaginario collettivo dell’uomo comune – e quindi del lettore comune – il giudice di ultima istanza, cui e’ collegata l’irrevocabilita’ della statuizione; e cio’ vale, a maggior ragione, per il lettore de (OMISSIS), cioe’ di un quotidiano il cui bacino di utenza e’ costituito da un pubblico professionale e competente, in grado di cogliere, piu’ di altri, la differenza fra una pronuncia della Corte d’Appello (come era avvenuto nel caso in esame) o della Cassazione (che si pronuncera’ in un momento solo successivo alla pubblicazione dell’articolo del quale si discute, rinviando alla Corte d’appello reggina per un nuovo giudizio)”.
E’ quindi pervenuta, “senza necessita’ di assumere alcun altro mezzo istruttorio o di esaminare altre eccezioni”, a concludere che “il dissenso esplicitato da (OMISSIS) in quelle brevi righe di cui si discute, inserite in un contesto riguardante tutt’altro ((OMISSIS)) si appalesa dunque non realmente ragionato, e, come tale, scade nell’espressione gratuita, e per di piu’ parzialmente inesatta, con conseguente configurabilita’ della diffamazione in danno ad (rectius, di) (OMISSIS) ed inapplicabilita’ della scriminante del diritto di critica e dell’omesso controllo da parte del direttore responsabile”.
Ritenuti rispettati i requisiti della continenza e della pertinenza e della rilevanza sociale stessi, per la sussistenza di un innegabile interesse generale alla loro conoscenza, la corte di merito ha dunque ravvisato per converso carente il requisito della “verita’/veridicita’ del fatto criticato” e della “ragionevolezza del dissenso cosi’ come espresso dal (OMISSIS)”.
Orbene, a fronte di tale accertamento, e di siffatta valutazione di merito, gli odierni ricorrenti, al di la’ della formale intestazione del motivo, in realta’ prospettano doglianze di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20344 e Cass., Sez. Un., 29/11/2018, n. 308E8), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un Fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra Euro parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico -fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorieta’ della motivazione e a fortiori l’erroneo esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Nel riproporre la tesi difensiva gia’ sottoposta al vaglio dei giudici di merito e da questi non accolta, i ricorrenti inammissibilmente richiedono in realta’ una rivalutazione delle emergenze processuali, prospettando una soluzione alternativa sulla base di altri e diversi elementi probatori (che il giudice dell’appello ha – come detto – espressamente ritenuto superfluo esaminare: “senza necessita’ di assumere alcun altro mezzo istruttorio o di esaminare altre eccezioni”), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
E’ d’altro canto al riguardo appena il caso di osservare che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ la conformita’ della sentenza al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).
Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., n. 4, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del contgroricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dallo stesso articolo 13, comma 1 bis.