In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione di veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3 del citato Decreto, pertanto, trattandosi di contraddittore necessario, l’omissione rende nullo l’intero giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29659/2016 proposto da:
(OMISSIS), quale cessionario del credito vantato da (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore Dott. (OMISSIS) Responsabile Servizio Sinistri, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2638/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per difetto del contraddittorio mancando il responsabile del danno;
in subordine inammissibilita’ o rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato DIMITRI COLOMBI per delega.
FATTI DI CAUSA
Il sig. (OMISSIS), titolare della omonima autocarrozzeria, in qualita’ di cessionario del credito di (OMISSIS), proprietario dell’auto Citroen C3 rimasta coinvolta in un incidente stradale, convenne davanti al Giudice di Pace di Lecce la compagnia di Assicurazioni (OMISSIS) S.p.A., formulando domanda di risarcimento dei danni relativi ad un incidente stradale in cui l’autovettura di proprieta’ del cedente era rimasta coinvolta.
Il Giudice di Pace di Lecce rigetto’ la domanda e il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2638 del 26/5/2016, ha rigettato l’appello affermando, per quel che ancora rileva in questa sede, che il cessionario del credito difetta di legittimazione ad agire nell’azione diretta, dell’assicurato nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 144-149, in quanto l’azione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 (cd. “indennizzo diretto”) e’ dotata di caratteri di specialita’, prevedendo la possibilita’ del danneggiato di citare in giudizio non i soggetti danneggianti ma direttamente la propria compagnia di assicurazione, del tutto estranea al sinistro.
A tale stregua essa trascende dalla stessa regola generale che impone la stretta correlazione tra danno e soggetto cagionante il medesimo, suscettibile di essere derogata solo da espresse previsioni legislative, non gia’ da un mero accordo tra le parti.
Avverso quest’ultima sentenza lo (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevato che, nei due gradi di merito, il contraddittorio non e’ stato integrato con la chiamata in causa del responsabile del danno.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione di veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3 del citato Decreto”: cosi’ Cass., 20/9/2017 n. 21896), trattandosi di contraddittore necessario, l’omissione rende nullo l’intero giudizio.
Dell’impugnata sentenza si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Giudice di Pace di Lecce che, in diversa composizione, facendo del disatteso principio applicazione con estensione del contraddittorio, procedera’ a nuovo esame.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullita’ dell’intero giudizio, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Lecce, in diversa composizione. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.