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Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all’evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell’attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. E che risulta revocabile ex articolo 67, comma 2, al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28012/2011 proposto da:
Societa’ (OMISSIS) s.c.p.a., non in proprio ma in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), Commissario Liquidatore della Rappresentanza Generale per l’Italia della Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa;
– intimato –
e contro
(OMISSIS) – Consorzio per l’indennizzo Diretto in Liquidazione, in persona liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Societa’ (OMISSIS) s.c.p.a., non in proprio ma in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
Rappresentanza Generale per l’Italia della Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1060/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).
FATTI DI CAUSA
1.- Societa’ (OMISSIS), quale procuratore della (OMISSIS), ricorre per cassazione nei confronti della Rappresentanza Generale della Rhone Mediterranee in l.c.a., nonche’ nei confronti di (OMISSIS), articolando quattro motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova in data 7 ottobre 2010 (come poi fatta oggetto di correzione materiale, con ordinanza del 4 febbraio 2011).
In consecuzione alla proposizione di questo ricorso, (OMISSIS) ha depositato un “controricorso e ricorso incidentale tardivo”, sollevando un’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, proponendo un proprio motivo di ricorso avverso la detta sentenza e pure “facendo propri”, per il caso ulteriormente occorrente, i “mezzi svolti dal ricorrente principale”.
Successivamente, la Rappresentanza Generale ha depositato a sua volta controricorso, tra l’altro sollevando un’eccezione di inammissibilita’ del “controricorso e ricorso incidentale tardivo”, presentato da (OMISSIS).
Societa’ (OMISSIS) ha depositato controricorso ex articolo 371 c.p.c., comma 4, nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).
Societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno altresi’ presentato distinte memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
2.- Le questioni, che in tal modo vengono portate all’esame di questa Corte, prendono tratto dalla garanzia prestata, a seguito della stipula di un apposito contratto autonomo di garanzia, dalla Banca Popolare (all’epoca strutturata come (OMISSIS)) nell’interesse della Rappresentanza Generale, e per un suo debito, a diretto beneficio del consorzio (OMISSIS) Per effetto dell’assunzione di tale obbligo di garanzia, la Banca ha poi corrisposto una somma a (OMISSIS), pure esercitando – a mezzo compensazione (con la provvista giacente in un conto corrente) – il proprio diritto di regresso nei confronti della Rappresentanza Generale.
Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della Rappresentanza Generale, quest’ultima ha esercitato azione revocatoria fallimentare del pagamento L. Fall., ex articolo 67, comma 2, nei confronti di (OMISSIS) Costituendosi per resistere alla domanda, quest’ultimo ha chiamato in giudizio la Banca Popolare, a titolo di manleva e pure per riviviscenza della prestata garanzia.
3.- Con sentenza del 19 settembre 2006 n. 3239, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda revocatoria formulata dalla Rappresentanza Generale, sulla base del rilievo che – trovando l’obbligo del garante fonte in un contratto autonomo di garanzia – il relativo debito dello stesso era privo del carattere di accessorieta’ e che cio’ faceva venire meno sul piano oggettivo la revocabilita’ dell’eseguito pagamento.
Per contro, la Corte di Appello di Genova ha accolto la domanda revocatoria svolta dalla rappresentanza Generale, pure condannando la Banca a “rifondere” a (OMISSIS) “quanto corrisposto” da questo alla Rappresentanza Generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- I motivi di ricorso sviluppati da Societa’ (OMISSIS), e da cui prende le mosse questo giudizio di legittimita’, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo viene testualmente a lamentare, in particolare, “violazione e/o falsa applicazione, anche comparativa, delle norme del contratto di fideiussione accessorio alla obbligazione principale (articoli 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1956 e 1957 c.c.) e sul contratto autonomo di garanzia (articolo 1322 c.c.) ed erroneita’ della parificazione, agli effetti della revocatoria fallimentare, della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia in riferimento alla L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, errata o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il secondo motivo a sua volta sostiene “erroneita’, per genericita’ e/o irrilevanza e/o infondatezza, dell’affermazione di nullita’ o inefficacia, agli effetti della revocatoria fallimentare, del contratto autonomo di garanzia per cui e’ causa. Vizio di ultrapetizione. Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla causa del contratto, in rapporto alla L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il terzo motivo assume, inoltre, “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1957 in rapporto all’articolo 1322 c.c. e alla L. Fall., articolo 67, comma 2 e dei principi sulla causa del contratto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sotto altri profili. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizi, sotto altri profili, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il quarto motivo espone “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg., in relazione alla clausola “e” del contratto di garanzia BPN/CID per cui e’ causa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5″.
5.- Il motivo espresso in modo autonomo dal ricorso incidentale presentato da (OMISSIS) denunzia, dal canto suo, “violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113 c.p.c., articoli 1180, 1322, 1324, 1936, 1944, 1945, 1950, 1956, 1957 c.c., nonche’ violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 56 e articolo 67, comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Omessa, errata o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
6.- Come gia’ richiamato, il ricorso incidentale di (OMISSIS) ha pure sollevato in via preliminare un’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale. Tale eccezione si sostanzia nell’assumere che – in relazione all’oggetto della controversia – non sussiste alcun “mandato rappresentativo”, che sia stato conferito dalla Banca Popolare alla Societa’ (OMISSIS).
7.- A sua volta, l’eccezione di inammissibilita’ presentata dalla Rappresentanza Generale riguarda il solo “controricorso e ricorso incidentale tardivo” di (OMISSIS). La stessa assume, in effetti, la tardivita’ di questo ricorso incidentale perche’ proposto oltre il termine di cui alla norma dell’articolo 327 c.p.c..
8.- L’eccezione di difetto di “mandato rappresentativo”, mossa da (OMISSIS) nei confronti di Societa’ (OMISSIS) dev’essere respinta.
In effetti, il testo della relativa procura notarile (che si trova riprodotto, peraltro, da Societa’ (OMISSIS) e non gia’ da (OMISSIS), che pure ha proposto l’eccezione), che la Banca Popolare a suo tempo ha rilasciato a Societa’ (OMISSIS), e’ idonea a ricomprendere anche il rapporto relativo alla questione qui in oggetto e si riferisce pure al profilo processuale (“… rappresenti essa societa’ mandante in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto… ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, in contenzioso”).
9.- Pure l’eccezione di tardivita’ promossa dalla Rappresentanza Generale nei confronti del “controricorso e ricorso incidentale” depositato da (OMISSIS) e’ da respingere.
Detto atto risulta essere stato notificato in data 23 dicembre 2011, entro il termine di cui all’articolo 288 c.p.c., comma 4, visto che l’ordinanza di correzione della sentenza impugnata reca, quale data di proprio deposito, il 4 febbraio 2011.
10.- Il primo motivo, che e’ stato proposto dal ricorso principale, si sostanzia nel censurare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui “le peculiarita’ del contratto autonomo non valgono a distinguerlo dai contratti di garanzia connotati dall’accessorieta’ tra obbligazione garantita e obbligazione di garanzia, in riferimento alla revocabilita’ dei pagamenti L. Fall., ex articolo 67”.
In tale prospettiva critica, il ricorrente fa richiamo alle differenze strutturali e funzionali che corrono, in linea generale, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; e specificamente invoca – al fine di escludere la revocabilita’ del pagamento a suo tempo posto in essere dalla Banca Popolare – la circostanza che, nel contratto autonomo, il garante assume “una obbligazione personale e propria”, che viene a comportare l'”autonomia del debito” di quest’ultimo nei confronti del creditore che dell’obbligazione medesima viene a beneficiare.
11.- Il motivo e’ infondato.
Per constatarlo, appare in se’ sufficiente rilevare che la tesi svolta del ricorrente porta in via diretta alla conseguenza di ritenere compiutamente sottratto all’istituto della revocatoria fallimentare il pagamento fatto – in quanto tale – dal garante che ha assunto il relativo obbligo sulla base di un contratto autonomo di garanzia.
Di un simile esonero non v’e’, invero, traccia nella legislazione vigente. E neppure si vede quale potrebbe esserne, in linea di ipotesi, la ragione.
Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all’evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell’attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. E che risulta revocabile ex articolo 67, comma 2, al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.
A ben vedere, anzi, nel porre a confronto tra fideiussione e contratto autonomo rispetto all’angolo visuale del fallimento (o liquidazione coatta) del debitore principale, e’ proprio questa seconda figura a risultare di maggiore peso e incidenza per la massa dei creditori insinuati: posto che il contratto autonomo assicura al garante che ha pagato un regresso assai piu’ agevole di quello del fideiussore, perche’ in se’ svincolato dalle vicende inerenti al rapporto garantito (salvo il caso ricorrano, nel concreto della fattispecie, gli estremi dell’exceptio doli generalis).
12.- La sostanza del secondo motivo del ricorso principale si trova riassunta nell’affermazione del ricorrente secondo cui “ogni contenuto della decisione impugnata riguardante la generica asserzione di nullita’ o inefficacia del contratto autonomo di garanzia e del pagamento conseguente” fatto dalla Banca Popolare a (OMISSIS) “appare affetto dalla rilevata genericita’ e non conclusivita’ dell’assunto, ed altresi’ in contrasto con la riconosciuta peculiarita’ ed autonomia della causa o funzione del contratto autonomo di garanzia (al pari del suo oggetto), nonche’ inammissibile sotto il profilo processuale in quanto, mancando comunque una domanda” della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare “per impugnare la validita’ ed efficacia di quel contratto autonomo”, “nessuna pronuncia poteva essere ammessa a favore” della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare.
13.- Il motivo e’ inammissibile.
La sentenza della Corte territoriale non contiene alcuna declaratoria di invalidita’, o inefficacia, del contratto autonomo stipulato a suo tempo tra le parti; e neppure contiene pronunce che riguardino in modo diretto la Rappresentanza Generale, da una parte, e la Banca Popolare, dall’altro.
Del resto, il motivo non risulta incrociare la ratio decidendi della decisione della Corte, che per l’appunto sta nella corretta rilevazione che, sotto il profilo della revocatoria fallimentare dei pagamenti, contratto autonomo e fideiussione non presentano differenze di rilievo (cfr. sopra, n. 11).
14.- Il terzo motivo addotto dal ricorso principale viene nel concreto a censurare una parte del dispositivo formato dalla Corte territoriale: quello, in specie, in cui la stessa dichiara che, “in accoglimento dell’appello principale, i pagamenti per cui e’ causa vengono dichiarati inefficaci e (OMISSIS) viene condannato a pagare” alla Rappresentanza Generale “il controvalore delle somme”.
Secondo il ricorrente, “se il pagamento a favore di (OMISSIS) risulta non revocabile perche’ (OMISSIS) ha ricevuto l’adempimento di un’obbligazione propria” della Banca Popolare, “il dispositivo della sentenza risulterebbe riferibile solo all’atto di “addebito” effettuato” dalla stessa a carico della Rappresentanza Generale “sul conto corrente della societa’”; se cosi’ fosse, la “sentenza risulterebbe illegittima… in quanto tra i “pagamenti di cui sopra”, cosi’ genericamente indicati nel dispositivo, non figura l’atto di addebito in c/c con compensazione”.
15.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In coerenza con quanto richiesto dalla Rappresentanza Generale in sede di citazione in appello (cfr. le relative conclusioni, come riportate a p. 2 s. dalla sentenza impugnata), la Corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex articolo 67, del pagamento del debito della detta Rappresentanza verso (OMISSIS), come compiuto da un terzo (la Banca Popolare).
Non v’e’ dubbio, d’altra parte, che il fatto del regresso del terzo che ha pagato si limita a fare parte di presupposti di revocabilita’ del pagamento, senza incidere sul tema della legittimazione passiva dell’azione (cfr. Cass. 31 marzo 2016, n. 6282; Cass., 31 maggio 2012, n. 8783).
Quanto all’inconferenza del carattere autonomo dell’obbligazione assunta dal garante autonomo ai fini dell’esercitabilita’ dell’azione revocatoria, si veda quanto gia’ rilevato nel n. 11.
16.- Il quarto motivo del ricorso principale censura l’interpretazione di una clausola contenuta nel contratto autonomo di garanzia, che riguarda il diritto di regresso della Banca Popolare e che prevede l’impegno di questa a non esercitare il relativo potere “sino a quando ogni Vostra (di (OMISSIS)) ragione di credito… non sia stata interamente soddisfatta” (il testo esteso della clausola si trova a p. 18 della sentenza impugnata).
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha interpretato tale clausola nel senso di “prevedere una durata ed operativita’ sine die” dell’obbligo di garanzia assunto dalla Banca Popolare nei confronti di (OMISSIS). Posta questa lettura, il ricorrente afferma altresi’ che questa “viola sotto ogni profilo la normativa sull’interpretazione del contratto, con evidente vizio e carenza di motivazione”.
17.- Il motivo e’ inammissibile.
Quale che sia la lettura che la sentenza impugnata ha dato della clausola limitativa dell’esercizio del regresso, resta comunque che la stessa risulta estranea alla ratio decidendi della decisione assunta dalla Corte territoriale in punto di revocatoria del pagamento fatto a (OMISSIS) (su cui v. ancora il n. 11). Del resto, e’ pacifico in causa che, nei fatti, la Banca Popolare ha effettivamente esercitato il diritto di regresso.
18.- Il motivo del ricorso incidentale, che e’ stato formulato da (OMISSIS)., si compone di due distinte ragioni.
La prima ragione e’ che la Corte territoriale ha trascurato che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, che paga, lo fa “in adempimento di propria preesistente obbligazione atipica, ma assolutamente lecita”.
La seconda ragione e’ che la Corte territoriale ha pure trascurato che la Banca Popolare ha esercitato il proprio diritto di regresso a mezzo compensazione, che come tale risulta assogettata alle regole poste dalla norma della L. Fall., articolo 56.
19.- Il motivo e’ infondato.
La prima ragione addotta non fa altro che ripetere, nella sostanza, quanto viene sostenuto nel primo motivo del ricorso principale. Si’ che sul punto si puo’ rinviare a quanto gia’ esposto in precedenza, nel corso del n. 11.
La seconda ragione assume a proprio presupposto che oggetto della revocatoria promossa dalla Rappresentanza Generale sia l’esercizio del regresso da parte della Banca Popolare.
Cosi’ non e’, peraltro, oggetto della azione revocatoria risultando invece il pagamento fatto a (OMISSIS) a mezzo di un terzo (la Banca Popolare, appunto). Con la conseguenza che manca ogni possibile spazio perche’ la disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 56, possa, nel caso, venire in effettiva applicazione.
20.- In conclusione, va rigettato il ricorso principale e pure va rigettato il ricorso incidentale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; condanna inoltre il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).