Il contratto di garanzia, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma all’integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione dell’efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione dell’area di operatività dell’art. 1957 cod. civ., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine.
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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 4 gennaio 2019, n. 126
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASETTESIMA CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 69320/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 10/10/2018 e promosso da:
(…) con sede in P. 20 – 9490 V. (L.), (C.F. (…)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fi.Sc. del foro di Roma e Co.Ba. del foro di Genova
OPPONENTE
contro
(…) S.R.O. con sede a Z. (Repubblica C.), U B. 503/14, iscritta al Registro Commerciale tenuto presso il Tribunale Regionale di Brno con il numero identificativo (…), (C.F. (…)), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall’Avv. Ma.Pa. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alessandria, Via (…)
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/10/2015 la società (…)., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la società (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 15044/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 23/6/2016, con cui le era stato intimato, in qualità di fideiussore della S.r.l. (…), il pagamento in favore della controparte della somma Euro 370.000,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, chiedendone la declaratoria di nullità, l’annullamento o la revoca, previo accertamento della intervenuta scadenza della polizza fideiussoria n. (…) in mancanza di valida escussione entro il 31/1/2015, nonché la decadenza della controparte dall’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.
L’opponente deduceva:
– di aver emesso la polizza fideiussoria n. (…) nell’interesse della s.r.l. (…) a favore dell’opposta a garanzia del contratto preliminare di vendita stipulato tra l’ingiungente e la s.r.l. (…), avente ad oggetto due appartamenti e relativi box auto situati in Comune di Milano, in corso di realizzazione da parte della stessa società garantita;
– che la polizza prevedeva un massimale di Euro 510.000,00, con scadenza fissata al 31/1/2015, data corrispondente al termine essenziale pattuito con il preliminare per la stipulazione del contratto definitivo di vendita;
– che, con lettera raccomandata del 30/1/2015, il beneficiario della polizza aveva comunicato alla s.r.l. (…) l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12, lettere c) e d), del citato contratto di vendita per inadempimento della promittente acquirente, chiedendo la restituzione della somma di Euro 370.000,00 entro quindici giorni dal ricevimento della nota;
– che, con lettera raccomandata del 31/1/2015, il Beneficiario aveva escusso la polizza fideiussoria, chiedendo alla società (…). il pagamento del predetto importo.
Tanto premesso, l’opponente eccepiva l’estinzione della garanzia, essendo stata escussa il 9/2/2015, oltre la scadenza del 31/1/2015, nonché la decadenza della controparte dalla polizza, non essendosi la società beneficiaria attivata nei confronti della s.r.l. (…) entro due mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, da individuarsi nel 30/11/2014 o nel 31/1/2015, termini rispettivamente previsti per il completamento degli immobili oggetto della vendita e per la stipulazione del contratto definitivo di vendita.
La società (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 21/4/2016, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la determinazione del proprio credito nella misura ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite.
L’opposta eccepiva in primis la inopponibilità della previsione contrattuale concernente la scadenza della polizza dedotta dalla controparte, trattandosi di previsione che, sebbene citata nel frontespizio della polizza, non compariva e non era stata ribadita nelle condizioni generali di contratto, le cui premesse prevedevano che: “… la garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del beneficiario”, nonché la nullità e/o invalidità di tale clausola per violazione dell’art. 2965 c.c., secondo cui “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto”.
Ed infatti, l’opposta evidenziava che, secondo la prospettazione della controparte, vi sarebbe stata una perfetta coincidenza tra il termine di efficacia della polizza (31/1/2015), il termine entro cui la comunicazione di escussione della garanzia sarebbe dovuta pervenire al garante ed il termine essenziale – fissato dal contratto preliminare al 31/1/2015 – per l’adempimento, da parte della s.r.l. (…), della propria obbligazione principale consistente nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita in favore della società (…).
In subordine, l’opposta esponeva di aver provveduto tempestivamente (in data 31/1/2015) ad inviare la comunicazione di escussione della garanzia mediante lettera raccomandata di escussione della polizza fideiussoria, non rilevando, ai fini del rispetto del termine di scadenza, la data di ricezione della stessa da parte della destinataria, negando la natura recettizia dell’atto e dando atto che, contrariamente all’avversa deduzione, tale comunicazione era stata regolarmente ricevuta dalla società (…). in data 9/2/2015.
L’opposta deduceva, inoltre, che il rapporto azionato in sede monitoria era un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., norma dettata esclusivamente in tema di fideiussione, evidenziando trattarsi nella specie di polizza a titolo oneroso, avendo la s.r.l. (…) corrisposto all’Assicuratore il premio complessivo di Euro 5.325,00, essendo parti del contratto la s.r.l. (…), in qualità di promittente venditore, e la società (…). in qualità di garante, comparendo l’ingiungente nella mera qualità di beneficiaria e non avendo la società (…). garantito l’adempimento dell’obbligo di trasferire gli immobili oggetto di preliminare in luogo della s.r.l. (…), bensì un’obbligazione di carattere restitutorio/risarcitorio per il caso di inadempimento da parte del debitore principale; infine, richiamava la presenza di clausola di pagamento a prima richiesta.
Esperiti gli incombenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice, disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 10/10/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini per le memorie conclusive.
Con la memoria di replica depositata il 21/12/2018 la società (…). esponeva che, con ordinanza del Tribunale del Principato del Liechtenstein del 17/11/2016, era stata avviata la procedura fallimentare sul patrimonio della (…), B. 10, 9490 V. (n. di iscrizione al registro (…)) di cui era stata nominata curatrice fallimentare la (…), (…), e che la società (…) aveva formulato istanza di ammissione al passivo in data 7/12/2017 con l’allegata comunicazione.
L’opponente eccepiva, quindi, che l’accertamento del credito della controparte era demandato alla procedura fallimentare pendente in Liechtenstein.
Vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le nuove deduzioni spiegate dall’opponente con la memoria di replica, essendo precluso alle parti proporre nuove allegazioni con le memorie ex art. 190 c.p.c., il cui contenuto deve essere meramente riepilogativo delle deduzioni già svolte e delle risultanze processuali.
Invero, con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016).
Si rileva, ad abundantiam, che le deduzioni della parte ingiunta non supportate da idonea prova, essendo peraltro inammissibile la produzione documentale espletata con la memoria di replica.
Nel merito, con il primo motivo la società (…). deduce l’estinzione della garanzia per la mancata escussione nel termine previsto dal contratto.
La censura è infondata.
Risulta dagli atti che la società (…)., in data 3/7/2014, ha sottoscritto la polizza fideiussoria n. (…) nell’interesse della s.r.l. (…) a favore dell’opposta, a garanzia delle obbligazioni assunte da quest’ultima con il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto due appartamenti e relativi box auto situati nel Comune di Milano, in corso di realizzazione da parte della stessa società garantita, stipulato tra l’ingiungente e la s.r.l. (…), con la previsione del massimale di Euro 510.000,00; in seguito, con lettera raccomandata del 30/1/2015, la società (…), beneficiaria della polizza, comunicava alla s.r.l. (…) la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12, lett. c) e d), del contratto di vendita stipulato tra le predette società per inadempimento della promittente acquirente, chiedendo la restituzione della somma di Euro 370.000,00 entro quindici giorni dal ricevimento della nota, quindi, stante l’inadempienza della debitrice principale, con lettera raccomandata inviata il 31/1/2015, escuteva la polizza fideiussoria, chiedendo alla società (…). il pagamento di Euro 370.000,00, senza esito.
Orbene, non avendo l’atto di escussione della garanzia carattere recettizio, il suo invio da parte della società beneficiaria della polizza in data 31/1/2015 esclude ogni ipotesi di decadenza della garanzia per intervenuta estinzione della stessa.
Si rileva, inoltre, che la data del 31/1/2015 era indicata nel frontespizio del contratto controverso non quale termine di estinzione della polizza fideiussoria, bensì quale termine entro cui sarebbe avvenuta la copertura della garanzia in ordine alle obbligazioni della debitrice principale, avuto riguardo alla premessa della polizza, che prevede la durata della garanzia fino alla liberazione da parte del beneficiario.
Osserva ad abundantiam il giudicante che la data del 31/1/2015 quale termine di estinzione della polizza sarebbe nullo, in quanto coincidente con il termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione garantita, in particolare la stipulazione del contratto definitivo di vendita tra le società (…) s.r.l. e l’odierna opposta.
Rileva al riguardo la Suprema Corte che nell’ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest’ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell’art. 2965 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 4661 del 28/02/2007).
Con il secondo motivo l’ingiunta deduce la decadenza della controparte dalla garanzia, ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non essersi attivata nei confronti della debitrice principale.
La doglianza è priva di pregio.
Con riguardo al contratto di garanzia, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma all’integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione dell’efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione dell’area di operatività dell’art. 1957 cod. civ., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine (cfr. Cass. civ. n. 6520 del 19/07/1996).
Nella specie, essendo stata prevista la durata della polizza fideiussoria fino alla liberazione da parte del beneficiario, non viene in rilievo il termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
L’opposizione deve essere, quindi, respinta. Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., pertanto la relativa domanda risarcitoria dell’opposta deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 19/10/2015 dalla società (…)., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la società (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 15044/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 23/6/2016;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società (…) avverso la società (…).;
CONDANNA la società (…). al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in Euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2019.