il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell’esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
I presupposti per la dichiarazione di fallimento
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
Tribunale Monza, Sezione 3 civile Sentenza 7 gennaio 2019, n. 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1012/2018 R.G. promossa da:
FALLIMENTO IMPRESA (…) S.R.L. IN LIQ. CF (…) , con il patrocinio degli avv. MI.GI. e, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. MI.GI.;
ATTORE
contro:
(…) S.N.C. CF (…) , assistito e difeso dall’avv. VE.RI., nel domicilio eletto di VIA (…) 25121 BRESCIA;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il fallimento Impresa (…) S.r.l. in liquidazione, premesso che la società in bonis aveva eseguito pagamenti in favore di (…) S.n.c. per complessivi Euro 13.584,73, reclamava la ripetizione di dette somme, asseritamente corrisposte ex art. 67, II comma, L.F.
La difesa del fallimento esponeva quanto appresso:
Con sentenza n. 217/2016 pubblicata in data 24.10.2016, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della società Impresa (…) S.r.l. in liquidazione (in seguito solo “Impresa (…)” o “Il Fallimento”) (doc. n. 2).
Dall’esame della documentazione contabile rinvenuta dal Curatore, è emerso che l’Impresa (…) in bonis ha subito una procedura esecutiva presso terzi innanzi al Tribunale di Monza, R.(…) n. 3723/2015, da parte della società (…) S.n.c. (in seguito solo “(…)”), C.F. e P. IVA (…), con sede legale in via (…), procedura originata da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione.
A seguito del pignoramento di parte delle somme dovute dal Comune di Monza all’odierno Fallimento, la società convenuta è riuscita ad ottenere, in virtù di ordinanza d’assegnazione somme ex art. 552 c.p.c. emessa in data 23.02.2016 e depositata in data 15.03.2016 dal (…) dott.ssa (…), il pagamento della somma complessiva di Euro 13.584,73, a totale soddisfazione della propria pretesa creditoria (doc. n. 3).
Il pagamento è stato effettuato in data 18.05.2016 a mezzo bonifico, così come risulta dalla contabile bancaria allegata in atti (doc. n. 4).
Riteneva la curatela che detti pagamenti sarebbero avvenuti con la consapevolezza dello stato di decozione della debitrice solvens, in quanto la (…) ha promosso innanzi al Tribunale di Monza, dott.ssa (…), e nei confronti della fallita, la procedura esecutiva mobiliare n. 3723/2015 (…) a seguito di iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento presso terzi in data 26.11.2015.
Procedura poi conclusasi in data 23.02.2016 con ordinanza di assegnazione del credito ex art. 552 c.p.c., depositata in data 15.03.2016, in favore della stessa (…) e il successivo pagamento da parte del Comune di Monza in data 18.05.2016 (cfr. docc. nn. 3 e 4).
Si costituiva in giudizio (…), contestando la fondatezza della domanda, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art.67, II comma, l. fall.
Preliminarmente l’azione revocatoria spiegata, in base all’univoca prospettazione contenuta in citazione, non può che essere qualificata come proposta ex art. 67, 2 co., L.F.
Consegue che il suo fondamento può essere dichiarato esclusivamente qualora risulti provata la contemporanea presenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, tipici dell’azione de qua, con la conseguenza che il difetto anche di uno solo dei due comporta il rigetto della domanda, senza che sia necessario esaminare l’altro.
La Suprema Corte riguardo al caso in esame ha statuito che:
“il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell’esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23652).
Nel merito la domanda è provata e non contestata con riferimento all’elemento oggettivo, per cui la controversia verte esclusivamente sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Parimenti provata è la circostanza relativa alla revocabilità temporale del pagamento posto che, ovviamente, revocabile non è il provvedimento di assegnazione, bensì il successivo e distinto pagamento che il terzo pignorato esegue in favore del creditore assegnatario (su tutte Cass. 19 novembre 2008, n. 27518).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il c.d. periodo sospetto, ovvero i sei mesi anteriori alla data di fallimento, decorre, a ritroso, dalla data in cui il creditore ha ottenuto l’effettivo soddisfacimento, cioè ha materialmente ricevuto la disponibilità della somma o l’assegnazione del bene pignorato e non da quella in cui è stato emanato il provvedimento giudiziale, in quanto oggetto della revocatoria è il successivo pagamento del credito assegnato ed è perciò da tale momento che si deve computare il termine del periodo sospetto (Cass. 19 novembre 2008, n. 27518).
Ciò, pertanto, vale anche nell’ipotesi di assegnazione giudiziale di crediti verso terzi (Cass. 1 aprile 2011, n. 7579).
Orbene, nel caso di specie, il pagamento, benché l’assegnazione dei crediti sia stata effettuata con provvedimento del (…) del Tribunale di Monza emesso in data 23.02.2016 e depositato in data 15.03.2016 (cfr. doc. n. 3), è stato effettuato a mezzo bonifico bancario solo in data 18.05.2016 (cfr. doc. n. 4).
La conoscenza dello status decoctionis è prova che, come pacifico, non solo, fa capo alla curatela, ma anche, deve essere effettiva e non meramente potenziale, non essendo sufficiente la mera conoscibilità (cfr. ex multis Cass. 11060/98; 7757/97; 7298/97).
Non vi è dubbio, poi, che tale prova possa essere desunta anche dalla prova della conoscibilità di tale stato, sempre che, però, sussistano serie e motivate ragioni per ritenere che l’accipiens, facendo uso della normale diligenza – da valutarsi alla stregua della sua eventuale specifica qualità di operatore economico ed in relazione alla natura dell’atto non abbia potuto non rendersi conto dello stato di dissesto in cui versava la controparte (cfr. in termini Cass. 12736/98).
Con ciò, vuole affermarsi che la prova della scientia decoctionis può essere data anche con presunzioni, purché sussistano le caratteristiche di gravità, precisione e concordanze degli indizi che esse fondano (cfr. Cass. 11060/98; 4731/97; 7034/07).
Nello specifico può dirsi certamente avvenuta una tale conoscenza, essendo idonei a comprovarla gli elementi indiziari forniti dalla procedura attorea, così che può dirsi raggiunta quella gravità, precisione e concordanza necessari.
La Cassazione ha precisato che le procedure esecutive costituiscono elementi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore che vi è sottoposto “quando le procedure esecutive siano state promosse dal medesimo creditore convenuto” (così Cass. 21 agosto 1996, n. 7722; nello stesso senso: Cass. 28 aprile 1998, n. 4318).
A conferma di tale assunto appare dirimente una pronuncia della Corte d’Appello di Bologna dell’11 Luglio 2014 in cui si afferma che:
“quando le procedure esecutive sono state promosse dal medesimo creditore convenuto, si è in presenza di univoci e gravi elementi presuntivi che anche da soli appaiono sufficienti a integrare la scientia decoctionis. (…) l’art. 67, comma 2, L.F. non prevede un consilium fraudis, ma richiede semplicemente che in quel momento il soggetto “fosse a conoscenza” dell’insolvenza del debitore poi fallito, nel caso de quo (pagamento da parte del terzo pignorato a poco più di tre mesi prima della pronuncia di fallimento della debitrice, in presenza di plurime situazioni di criticità conclamata, analiticamente riportate e documentate ai fini di una corretta ratio decidendi), si realizza un esempio tipico di conoscenza “diretta” dell’altrui insolvenza in quanto il creditore ha dovuto addirittura giungere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore onde soddisfare i propri diritti”.
Il che è avvenuto nel caso di specie.
Ne deriva l’accoglimento della domanda, la revoca del pagamento eseguito in favore di (…) S.n.c. il 18.05.2016 per complessivi Euro13.584,73, e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo.
La sentenza è ex lege provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del Fallimento Impresa (…) S.r.l. in liquidazione nei confronti di (…) S.n.c., così provvede:
Revoca il pagamento eseguito il 18.05.2016 in favore di (…) S.n.c. per complessivi Euro 13.584,73 e, per l’effetto, condanna (…) S.n.c. a pagare Euro 13.584,73 alla curatela del Fallimento Impresa (…) S.r.l. in liquidazione, somma da accrescere degli interessi nella misura legale a decorrere dalla domanda sino al saldo;
– Condanna (…) S.n.c., al pagamento delle spese processuali in favore della curatela del fallimento Impresa (…) S.r.l. in liquidazione, spese che liquida in complessivi Euro 3235,00, oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori di legge;
– la sentenza è ex lege esecutiva.
Così deciso in Monza il 20 dicembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2019.