il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l’estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi della L. Fall., art. 67; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Tribunale Rieti, civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIETI – SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Gianluca Verico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016 pendente

tra

(…) e (…), con il patrocinio dell’avv. CA.CR., giusta procura in atti

OPPONENTI

e

(…) SOC. COOP., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. MA.AL., giusta procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2016 emesso dal Tribunale di Rieti il 14.4.2016

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, (…) e (…) convenivano, innanzi a questo Tribunale, (…) SOC. COOP., per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto indicato con cui veniva loro ingiunto, in qualità di fideiussori della (…) snc (…), il pagamento della somma di Euro 93.000,00 oltre interessi e spese di procedura, dei quali Euro 57.000,00 in forza di fideiussione dagli stessi rilasciata a garanzia del pagamento del mutuo del 15.09.2014, ed Euro 36.000,00 in forza della fideiussione prestata in ordine ad un conto corrente intestato alla società (…) snc innanzi indicata, società successivamente fallita.

Si costituiva in giudizio (…) SOC. COOP. che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.

Con ordinanza riservata del 16/4/2017 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Istruito il procedimento con produzioni documentali e respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva assegnata a questo Giudice il 10/5/2018 e, all’udienza del 9/10/2018 , veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini abbreviati (40 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 (venti) per il deposito di memorie di replica.

L’opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.

1.Sulla fideiussione a garanzia del mutuo chirografario del 15.9.2014

La pretesa monitoria azionata dall’opposta trae origine, in primo luogo, dalla fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti a garanzia del contratto di mutuo chirografario stipulato con la banca opposta, in data 15.9.2014, dai sig.ri (…) e (…) per la somma di Euro 57.000,00. Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni opponenti, a garanzia dell’obbligazione principale dei mutuatari, rilasciavano fideiussione fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 70.000,00 (doc. 3 all. fascicolo monitorio).

Parte opposta osserva che il contratto di mutuo veniva concluso dai debitori principali (dichiarati falliti) per ottenere la provvista necessaria ad estinguere un pregresso debito, con la medesima banca, derivante dallo scoperto di conto corrente e anticipo fatture. La funzione pratica dell’operazione, rileva l’opposta, sarebbe stata quella di favorire i mutuatari nel pagamento degli interessi corrispettivi, essendo quelli di mutuo molto inferiori rispetto a quelli di fido.

Senonchè, il medesimo giorno della stipula del contratto di mutuo, ossia il 15.9.2014, veniva annotata presso il Registro delle imprese di Rieti la sentenza dichiarativa del fallimento della (…) snc (…), nonché dei soci (…) e (…) in quanto illimitatamente responsabili, trattandosi di società in nome collettivo.

Orbene, alla luce di tale circostanza gli opponenti sembrano assumere – invero con un ragionamento in parte rimasto inespresso – che il contratto di mutuo stipulato sarebbe attinto dalla sanzione della nullità in quanto posto in essere in frode alla legge, siccome volto ad alterare la par condicio creditorum. Pertanto, dalla nullità dell’obbligazione principale deriverebbe la caducazione anche dell’obbligazione accessoria, in ragione del rapporto di accessorietà che avvince l’obbligazione principale e quella fideiussoria ai sensi dell’art. 1939 c.c.

Ciò posto, pacifica la circostanza che la garanzia de qua sia accessoria rispetto all’obbligazione principale, in quanto non riconducibile al contratto autonomo di garanzia, si rende a questo punto necessario scrutinare la validità del contratto di mutuo in oggetto.

E’ appena il caso di osservare che, talvolta, si assiste ad una “prassi distorta” degli istituti di credito, finalizzata a sostituire con un credito assistito da garanzia reale un precedente credito meramente chirografario, mediante la stipulazione, ad esempio, di un mutuo ipotecario, in guisa da alterare illegittimamente la par condicio creditorum.

In questo contesto, si registra un orientamento giurisprudenziale che ha individuato nella fattispecie descritta la sussistenza di un “motivo illecito”.

In particolare, si è affermato che “qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, risulta individuabile il ‘motivo illecito’ perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesisitenti; tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario” (cfr. da (…) civile sez. I, 25/07/2018, n. 19746).

Ebbene, nella vicenda concreta viene in rilievo la stipulazione di un mutuo non già ipotecario bensì chirografario.

Pertanto, in disparte ogni indagine in merito alla qualificazione giuridica dell’atto compiuto dal debitore principale fallito, ovvero se esso debba ricondursi nell’alveo dell’invalidità o della mera inefficacia relativa rispetto alla massa dei creditori, il Tribunale ritiene che la conclusione di un mutuo chirografario consenta di affermarne senza dubbio la validità, almeno sotto il profilo dedotto nell’odierno giudizio, atteso che non risulta esserci stata alcuna sostituzione del precedente credito chirografario con un credito privilegiato.

In definitiva, considerato che non è stata realizzata alcuna violazione del principio della par condicio creditorum, in uno alla circostanza che nessun vantaggio poteva essere conseguito dall’odierna opposta – che anzi ha dovuto restituire al Curatore fallimentare, in virtù dell’art. 44 L. fall., la somma mutuata che i debitori principali hanno poi versato alla banca per estinguere i debiti pregressi – si ritiene di escludere la sussistenza di un’intenzione fraudolenta comune ad entrambe le parti.

Si aggiunga, peraltro, che la sentenza di fallimento veniva annotata lo stesso giorno della stipulazione del mutuo, sicché la conoscibilità, da parte della banca opposta, della qualità di “falliti” dei mutuatari non pare ragionevolmente esigibile, non essendo tra l’altro stato fornito dagli opponenti alcun riscontro probatorio specifico in tal senso.

In ogni caso, valga evidenziare che la prospettata invalidità del contratto di mutuo non trova conforto nella prevalente giurisprudenza di legittimità che, nell’ipotesi in esame, esclude la più grave sanzione della nullità in ragione della esistenza di rimedi alternativi, quale l’azione revocatoria, che costituisce lo strumento tipico per fronteggiare gli atti lesivi della par condicio creditorum.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia” (Cassazione civile sez. I, 28/09/2016, n.19196; Cass. civ., sez. 3, n. 23158 del 31 ottobre 2014).

Dalle considerazioni che precedono consegue la validità dell’obbligazione principale derivante dal contratto di mutuo stipulato nonché la validità della fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti, con conseguente legittimità del decreto ingiuntivo opposto.

2. Sulla fideiussione a garanzia del contratto di conto corrente

La pretesa monitoria azionata dall’opposta trae origine, inoltre, dalla fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti a garanzia del contratto di c/c aperto in data 1.3.2005 e del contratto di anticipo fatture del 20.1.2009, entrambi stipulati con la banca opposta dalla (…) s.n.c. Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni opponenti, a garanzia dell’obbligazione dei debitori principali, prestavano fideiussione sino all’importo di Euro 36.000,00.

(…) e (…) assumono che l’obbligazione principale sarebbe stata estinta tramite il pagamento all’opposta della predetta somma mutuata ai (…) e (…). A nulla rileverebbe – nella prospettazione degli opponenti – l’inefficacia di tale pagamento in virtù della citata normativa fallimentare, atteso che il successivo versamento al curatore fallimentare di detta somma, da parte della banca, non eliderebbe l’efficacia estintiva del pagamento con conseguente estinzione, pertanto, anche dell’obbligazione fideiussoria.

L’assunto non merita di essere condiviso.

Invero, dalla lettera di fideiussione prodotta in atti si legge all’art. 1 co. 3 che “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi”.

Tale clausola, da ritenersi valida e non vessatoria, trova applicazione anche laddove l’inefficacia del pagamento derivi dall’applicazione della normativa fallimentare, in guisa da determinare la reviviscenza dell’obbligazione fideiussoria.

In questa prospettiva depone, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che

“il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l’estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi della L. Fall., art. 67; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile” (Cassazione civile sez. VI, 09/11/2017, n.26532; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 25361 del 17/10/2008).

Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che l’inefficacia del pagamento del credito garantito ha determinato la reviviscenza dell’obbligazione fideiussoria, il Tribunale ritiene che anche l’anzidetto motivo di opposizione debba essere rigettato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3.Sulle spese processuali

Quanto alle spese di lite, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo veniva rigettato per ben due volte da questo Tribunale, si ritiene che la natura della questione e la presenza di orientamenti oscillanti sul punto giustifichino una compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiunto n. 162/2016 emesso dal Tribunale di Rieti;

2. dichiara la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Così deciso in Rieti il 7 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.