In materia di cessione dei crediti ex art. 58 Tub, ancorché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’intercorsa cessione produca per i debitori ceduti gli effetti indicati dall’art. 1264 del Codice Civile, è, comunque, onere del cessionario dimostrare la propria legittimazione, fornendo gli elementi per verificare l’intervenuta cessione del credito, non essendo possibile raggiungere tale prova mediante la verifica della sussistenza contemporanea dei requisiti per l’identificazione dei crediti oggetto di cessione come indicati nella Gazzetta Ufficiale.
Tribunale Pescara, civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 51
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2016 promossa da:
MA.MO. (…), con il patrocinio dell’avv. PR.RO. e dell’avv. VE.FR. (…) VIA (…) 64032 ATRI;, elettivamente domiciliato in VIA (…) 65127 PESCARA presso il difensore avv. PR.RO.
AL.CI. (…), con il patrocinio dell’avv. SE.MA., elettivamente domiciliato in VIA (…) MONTESILVANO presso il difensore avv. SE.MA.
ATTORI/OPPONENTI
contro
HO. S.r.l. (…), con il patrocinio dell’avv. TU.SI. e dell’avv. RA.AN. (…) VIA (…) 20149 MILANO; SC.AN. (…) VIA (…) 20145 MILANO;, elettivamente domiciliato in VIA (…) MILANO presso il difensore avv. TU.SI.
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2098/15 emesso dal Tribunale di Pescara in data 1412-2015.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4-2-2016, Mo.Ma. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2098/15 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14-12-2015 in favore della Ho. s.r.l., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.317,17 oltre agli interessi e alle spese della procedura, vantata a titolo di restituzione di somme erogate in ragione del contratto di finanziamento stipulato con Ag., in virtù dell’atto di cessione del credito da Ag. a Ma. s.r.l., divenuta titolare del credito in questione all’esito di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 30-4-1999 n. 130, perfezionatasi in data 15-12-2014 con efficacia dal 30-11-2014, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio Inserzioni, n. 150 del 20-12-2014, nonché in virtù della delega a Se. S.p.A. e della subdelega da quest’ultima alla Ho. s.r.l. avente ad oggetto l’attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai crediti di cui all’avviso di cessione.
A sostegno dell’opposizione, l’opponente deduceva l’inammissibilità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione del contratto di cessione del credito rivendicato e quindi il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché l’inefficacia della cessione a causa dell’omessa notifica al debitore ceduto.
Chiedeva pertanto la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la “Ma. S.r.l. e per essa Ho. S.r.l.” la quale chiedeva, in via pregiudiziale, la riunione al presente giudizio di altro procedimento, iscritto al n. R.G. 758/16, promosso dalla sig.ra Ci.Al. avverso il medesimo decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento monitorio con vittoria di spese.
Disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 758/2016 R.G., espletata l’istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa perveniva all’udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 seixes c.p.c.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento. Devesi infatti rilevare che né a corredo del ricorso per ingiunzione né successivamente è stato prodotto in atti il “contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco” che sarebbe intercorso in data 15 dicembre 2014 tra Ag. S.p.A.,in qualità di cedente, e la Ma. S.r.l. in qualità di acquirente, dei quali farebbe parte il prestito personale n. (…) del 28/07/2009 concesso a Mo.Ma.
Con il ricorso per ingiunzione è stato depositato l'”Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (“legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 delD.Lgs. 196/2003… “., che, di per sé, non può fornire dimostrazione della titolarità del credito azionato in mancanza di prova della avvenuta cessione del credito.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, deve ritenersi che il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto sia tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, atteso che l’interesse del debitore si concreta nel compiere un’efficace pagamento liberatorio, essendo egli pertanto abilitato a contestare l’esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13691 del 31/07/2012; Sez.3, Sentenza n. 8145 del 03/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 13235 del 06/06/2006; sez. 2, Sentenza n. 18016 del 9-72018), anche al fine di evitare un eventuale duplice pagamento.
Né può costituire prova della cessione del credito in questione la dichiarazione autenticata da notaio, prodotta con la memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., in quanto trattasi unicamente di una dichiarazione, datata 25 luglio 2017 e riconducibile sostanzialmente alla parte opposta, nella quale il Consigliere delegato della Ma. S.r.l. attesta che: “in data 15/12/2014, la scrivente società ha acquistato da AG. S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 che include, tra gli altri, un credito vantato nei confronti del sig. Mo.Ma. (codice fiscale (…)) pari ad Euro 16.452,18, oltre interessi e spese. Della suddetta cessione in blocco è stata data notizia – ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 dicembre 2014 n. 150 Parte Seconda”, seguita dall’autentica di firma apposta dal notaio, che sta ad attestare che la sottoscrizione della dichiarazione è avvenuta in sua presenza.
Trattasi quindi di un atto di parte che non può costituire prova dell’intervenuta cessione del credito in contestazione e quindi della titolarità dell’azione creditoria in capo a Ma. S.r.l., la quale avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso la produzione del contratto di cessione intercorso con la Ag. S.p.A. riguardante il credito vantato nei confronti del Mo.
In proposito, risulta degno di nota un recente pronunciamento della giurisprudenza di merito, secondo la quale
“In materia di cessione dei crediti ex art. 58 Tub, ancorché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’intercorsa cessione produca per i debitori ceduti gli effetti indicati dall’art. 1264 del Codice Civile, è, comunque, onere del cessionario dimostrare la propria legittimazione, fornendo gli elementi per verificare l’intervenuta cessione del credito, non essendo possibile raggiungere tale prova mediante la verifica della sussistenza contemporanea dei requisiti per l’identificazione dei crediti oggetto di cessione come indicati nella Gazzetta Ufficiale.” (Tribunale di Padova, 03 giugno 2016. Est. Za., in (…), Sez. Giurisprudenza, 15591 – pubb. 21/07/2016; così anche Trib. Treviso, decreto del 26-4-2016 in il caso.it/giurisprudenza/archivio/19888.pdf; Trib. Benevento 7-8-2018 in il caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20483 – pubb. 18-9-2018).
Ed infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 – 01; Sez. 3, sentenza n. 14652 del 18-7-2016; sez. 1, sentenza n. 15037 dell’11-7-2016; sez. 6 – 3, ord. n. 2252 del 24-9-2018). Orbene, nel caso in esame l’opponente ha espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente per ingiunzione.
Deve in conclusione ritenersi che l’opposta non abbia fornito prova della titolarità dell’azione creditoria.
L’opposizione deve pertanto essere accolta e l’opposto decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato, anche nei confronti di Ci.Al., quale debitrice in solido in quanto garante.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 645/2016, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 2098/15 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14-12-2015;
condanna la Ho. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Mo.Ma., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.645,50, di cui Euro 145,50 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15% (art. 3/2 D.M. 103-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;
condanna altresì la Ho. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Ci.Al., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.645,50, di cui Euro 145,50 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Pescara il 10 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.