Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte.
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Tribunale Taranto, Sezione 2 civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, n. 7889 dell’anno 2009, promossa da:
Condominio di via (…) Via (…) – rappresentato e difeso dall’avv. Ch.D’A.;
Contro
Er. Ass.ni S.p.A. (ora Da. S.p.A.) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gi.Di. e Ga.Di.;
Oggetto: Assicurazione contro i danni;
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il Condominio di via (…), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Er. Ass.ni S.p.A.
L’attore affermava che era titolare di polizza assicurativa stipulata con la convenuta: polizza di assicurazione globale fabbricati civili n. 30260.
Aggiungeva che nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2005 si verificava la rottura di una condotta condominiale di acqua piovana, ubicata nel locale seminterrato, con il conseguente allagamento di questo e delle cantinole dello stabile: i muri del locale seminterrato, dei corridoi e delle cantinole, oltre che le suppellettili custodite all’interno di queste ultime, risultavano danneggiati, essendo penetrata l’acqua al loro interno fino ad un’altezza di 25 centimetri.
Il sinistro veniva denunziato dall’amministratore del condominio con missiva del 06-12-2005.
La compagnia convenuta nominava un perito che stimava il danno con atto di accertamento conservativo del 27-06-2006 nella misura di Euro 6.200,00.
Non avendo la società assicuratrice inteso pagare la suddetta somma, sebbene più volte diffidata a farlo, seguiva domanda giudiziale tesa ad ottenere la sua condanna al pagamento della somma di Euro 6.200,00.
LA DIFESA CONVENUTA
La compagnia assicuratrice in primo luogo eccepiva che tra le parti era stata stipulata una coassicurazione in virtù della quale essa poteva essere chiamata a rispondere per la quota del 52%, mentre la Mi. nella misura del 48%; con la conseguenza che si sarebbe potuta ipotizzare una sua responsabilità parziale e giammai solidale, come peraltro espressamente ribadito nella polizza oltre che statuito dall’art. 1911 c.c.
Nel merito sosteneva che i danni derivanti dalla rottura della condotta idrica non potevano rientrare nella copertura assicurativa, in quanto era stata determinata dallo stato di usura in cui versava, come peraltro già evidenziato dal perito assicurativo in sede di accertamento conservativo; evento, quello dell’usura, che infatti non rientrava tra i rischi assicurati.
La convenuta in terzo luogo sosteneva che i danni comunque ammontavano ad Euro 798,75, per il fabbricato, ed Euro 1.303,88, per le spese di ricerca e riparazione del guasto; peraltro interamente assorbiti dalla franchigia prevista di Euro 1.500,00.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda o al più per l’accoglimento solo parziale della domanda.
L’istruttoria s’incentrava sulla deposizione dell’idraulico fatto intervenire nell’immediatezza del fatto e del portiere.
All’udienza del 26-09-2018 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse e repliche.
LA PROVA CHE IL DANNO NON FOSSE DOVUTO AD USURA
Deve ricordarsi che in una causa intentata da un condomino danneggiato dallo stesso evento lesivo qui dedotto in giudizio nei confronti del condominio qui attore, condominio che in quella sede chiamava in causa la compagnia assicuratrice qui convenuta, il giudice di pace competente perveniva alla conclusione che la rottura della condotta idrica condominiale era stata determinata da un evento accidentale e non da usura.
Deve quindi ritenersi che sia ormai sceso tra le stesse parti, condominio e compagnia assicuratrice, il giudicato circa la copertura assicurativa dei danni derivanti dal sinistro in parola.
Non a caso la compagnia assicuratrice pagava i danni agli altri condomini danneggiati dallo stesso evento lesivo.
IL DANNO SUBITO DAL CONDOMINIO
La rottura della condotta provocava quindi più eventi lesivi: oltre a quello relativo alle proprietà individuali anche quello da cui risultava colpito la proprietà condominiale e del quale qui si controverte.
Erano quindi molteplici gli accertamenti conservativi che il perito della compagnia assicuratrice redigeva( vedi documenti prodotti).
Relativamente al danno alla proprietà condominiale( muri del locale seminterrato e del corridoio, oltre che la riparazione della condotta), l’accertamento conservativo che rileva è quello allegato al numero 3 del fascicolo di parte attrice, nel quale infatti si parla di danni per Euro 6.200,00 avuto riguardo alle proprietà condominiali: “…al solo danno diretto al Fabbricato(Acqua condotta – ricerca e riparazione guasti…”.
Non solo ma il sinistro veniva identificato nell’accertamento conservativo con il n. finale 350 al pari di quanto veniva indicato nella lettera di diniego del risarcimento opposto dalla compagnia con la lettera del 3-07-2006 (rispettivamente allegati 3 e 4 del fascicolo dell’attore).
Viceversa l’accertamento conservativo utilizzato dalla difesa convenuta per dimostrare che l’importo del danno che può far valere il condominio è di molto inferiore a quello preteso si riferisce ad altro sinistro; infatti il numero del sinistro ha come cifre finali 349 e non 350; l’importo è pure diverso se si considera che è di Euro 2.277,24, mentre la somma di Euro 798.75 ed Euro 1303,88 dà come risultato Euro 2.102,63; l’evento conseguente alla rottura della condotta si riferisce poi al pregiudizio subito dal titolare del bar sito al piano terra (Gl.), come si desume dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa convenuta.
Il danno quindi subito dal condominio rimane accertato nella misura risultante dall’accertamento conservativo di cui all’allegato 3 del fascicolo di parte attrice.
LA RESPONSABILITÀ PARZIARIA E NON SOLIDALE
Come ricordava la difesa convenuta, sia avendo riguardo al disposto ex art. 1911 c.c. sia alla lettera della polizza dedotta in giudizio la responsabilità delle due società coassicuratrice è parziale e non solidale.
Solo se l’attore sin dall’atto di citazione avesse citato anche l’altra società assicuratrice ma nella persona della sua delegata Er. ASS.NI, si sarebbe potuta affermare la esistenza della legittimazione processuale di quest’ultima a rappresentarla.
In questi termini si è a ben vedere espressa la stessa giurisprudenza citata dalla difesa attorea; così ad esempio Cassazione civile sez. III, 20/04/2017, n. 9961:
“Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”.
Ragion per cui, tenendo conto della franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ogni evento lesivo autonomamente considerato, il danno risarcibile è pari ad Euro 4.700,00; il 52% di questa somma della quale può rispondere la convenuta è pari ad Euro 2.444,00.
Pertanto la domanda di condanna può essere accolta in questi limiti.
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto dell’effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal Condominio di via (…) Via (..), con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della Er. Ass.ni S.p.A. (ora Da. S.p.A.), rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 2.444,00, oltre interessi legali dal 07-07-2006;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall’attore, che si liquidano, in favore del difensore anticipante, in Euro 240,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto il 10 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.