il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 L. n. 108 del 1996, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia
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Corte d’Appello Genova, Sezione 3 civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Daniela Veglia – Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1401/2016 R.G. promossa da
(…) (COD. FISC: (…)) nato/a il (…) in P. – elettivamente domiciliato/a in VIA (…) 80026 CASORIA – rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. La.Gi.
appellante
nei confronti di
(…) SPA (…) (…) SPA (COD. FISC.: ) con sede in B. elettivamente domiciliato/a presso il difensore in VIA (…) 16100 GENOVA rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. RI.AN.
appellato/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 234/2016 del 17/5/2016, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da (…) e C.R., nei confronti di (…), per chiedere l’accertamento negativo del credito della Banca, in relazione a contratto di mutuo fondiario, deducendo la nullità delle clausole inerenti agli interessi per usurarietà derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e di quello di mora, così decideva: dichiarava la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi moratori; rigettava ogni altra domanda; compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte (…), con atto notificato in data 19/12/2016.
Con comparsa si costituiva (…) SPA (…) (…) SPA, il/la quale instava per il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 13/4/2017 la Corte rigettava l’istanza di ammissione di CTU contabile formulata dalla parte appellante.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all’udienza collegiale in data 4/10/2018, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, sia l’appello principale che l’appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
APPELLO PRINCIPALE
1) Con il primo motivo l’appellante principale sostiene:
I) che il tasso di mora contrattuale (pari al 8,05%) è superiore al tasso soglia vigente all’epoca della pattuizione (pari al 8,01%);
II) che il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola concernente l’interesse di mora, ma poi, erroneamente, non ha applicato la sanzione di cui all’art. 1815 comma 2 c.c., che avrebbe dovuto determinare la gratuità del mutuo;
III) che con la modifica dell’art. 1815 c.c. introdotta dalla L. n. 108 del 1996, si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza distinzione alcuna tra interessi corrispettivi e interessi moratori;
IV) che alla luce di quanto esposto non si può assolutamente condividere la sentenza impugnata, laddove afferma che, quando il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce solo la clausola concernente detti interessi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia;
V) che il secondo comma dell’art. 1815 c.c. fa discendere dall’usurarietà degli interessi due conseguenze: la nullità della clausola con cui sono previsti interessi usurari e la non debenza di alcun interesse, nemmeno corrispettivo;
VI) che dovrebbe essere disposta CTU, anche al fine di accertare, relativamente all’ipotesi di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori – ove contrattualmente previsto – il superamento del tasso di soglia alla stipula e se siano applicati interessi di mora sull’intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi.
Occorre considerare che, come risulta dalla sentenza impugnata, in primo grado la posizione dell’attuale appellante era espressa in termini alquanto diversi rispetto a quella appena sintetizzata.
Infatti, parte attrice aveva sostenuto che gli interessi moratori sono componenti del TEG di cui tenere conto ai fini della verifica del superamento del tasso di soglia e che le specifiche condizioni negoziali del mutuo prevedono che alle rate scadute e non pagate nonché agli interessi accessori sono applicati gli interessi moratori, il che comporterebbe un interesse globale, derivante dalla somma degli interessi previsti, pari al 12,9% (interesse corrispettivo al tasso del 4,85% e interessi di mora al tasso del 8,05%).
Il Tribunale al riguardo ha osservato che “l’assunto di base – possibilità di sommare i tassi – è errato in diritto, ma anche sul piano matematico”, in quanto “l’addizione … è effettuata tra due entità diverse che si fondano anche su presupposti diversi, essendo l’interesse corrispettivo – al 4,85% – conseguenza della fruttuosità del denaro e quello moratorio – al 8,05% – la sanzione per l’inadempimento;
il primo si applica al capitale residuo per determinare la quota di interessi della rata di ammortamento;
il secondo sulla singola rata, il che comporta che la loro somma non esprime alcun dato matematicamente significativo essendo fondata su grandezze diverse”.
Segue, poi, un’esemplificazione del meccanismo di applicazione degli interessi moratori, mostrando come, per effetto dell’applicazione degli interessi moratori sull’ammontare della singola rata scaduta e non pagata, la maggiorazione da essa derivante sugli interessi corrispettivi è pari al 1,19%, per un totale di interessi concretamente applicati pari al 6,04%, ben inferiore al tasso soglia e ben diversa dalla somma algebrica dei due tassi (corrispettivi e moratori).
Esclusa la sommatoria, il Tribunale disattendeva l’argomentazione di parte convenuta, secondo la quale il tasso soglia per gli interessi moratori non sarebbe stato quello del 8,01%, bensì quello del 11,16%, derivante dall’aggiunta al tasso soglia della percentuale del 2,1% che i decreti ministeriali rilevano essere mediamente “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento”.
Quindi, rilevato che il tasso del 8,05% è superiore al tasso soglia stabilito per il trimestre di riferimento (gennaio – marzo 2000), dichiarava la nullità della relativa pattuizione, la conseguenza della quale non era peraltro la sanzione della gratuità del mutuo, in quanto la nullità colpiva soltanto tale clausola, mentre non ne veniva interessata la clausola riguardante gli interessi corrispettivi, che restavano dovuti.
In sede di impugnazione l’appellante ha dunque modificato l’impostazione originaria, non più sostenendo la sommatoria algebrica del tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi, ma enunciando la tesi che la nullità della clausola relativa agli interessi moratori comporterebbe di per sé la gratuità del mutuo in quanto ciò discenderebbe direttamente dall’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.
Peraltro, la Giurisprudenza ha smentito tale interpretazione.
E’ stata infatti ribadita l’applicabilità della normativa antiusura anche alla pattuizione concernente gli interessi moratori, come del resto già riconosciuto dalla sentenza appellata:
“E’ nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della L. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018 (Rv. 651333 – 02).
D’altro canto, sia dal principio di diritto così enunciato, sia dalla motivazione, si evince che la nullità colpisce soltanto la clausola concernente gli interessi moratori, restando salva la clausola concernente gli interessi corrispettivi.
Ciò emerge chiaramente anche dalla specifica notazione finale contenuta nella sentenza laddove si precisa che, mentre alla clausola sugli interessi corrispettivi si applica l’art. 1815 comma 2 c.c., la nullità della clausola sugli interessi moratori determina l’applicazione degli interessi al tasso legale.
Il che depone ulteriormente per l’autonomia delle rispettive pattuizione e quindi per la possibilità di un declaratoria di nullità che colpisca solo la clausola che preveda il superamento del tasso soglia, salvaguardando la validità e l’efficacia dell’altra.
Con riferimento, alle istanze istruttorie, e segnatamente quella di ammissione di CTU, si osserva quanto segue:
I) relativamente al c.d. “cumulo” tra interessi moratori e corrispettivi, si è già ampiamente esposto sopra, ma si deve ulteriormente evidenziare che il Tribunale ha anche chiarito (v. sopra) che è da escludere il superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora sulla singola rata scaduta e non pagata, e non sul capitale residuo;
II) quanto all’anatocismo, il Tribunale ha respinto tale questione, spiegando che l’anatocismo è da escludere nel piano di ammortamento del mutuo c.d. alla francese, poiché la quota di interessi dovuta per ogni rata è determinata da tasso convenuto applicato sul capitale residuo, senza che vi sia un calcolo di interessi su interessi vietato dalla legge;
tale passaggio della sentenza appellata non è stato investito da specifica censura e in questa sede l’appellante si limita a chiedere un accertamento che dovrebbe concernere l’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata (comprensiva di interessi); al riguardo si evidenzia che per accertare se sia contrattualmente prevista detta modalità di applicazione degli interessi, è sufficiente l’esame della relativa pattuizione contrattuale (dove effettivamente viene prevista l’applicazione degli interessi moratori anche “sugli interessi e accessori insoluti”, ma si deve anche rilevare che non viene svolta alcuna domanda relativa all’accertamento dell’invalidità della clausola sotto il profilo specifico della violazione dell’art. 1283 c.c.; a prescindere dalla considerazione che nel caso specifico è stata dichiarata la nullità della clausola e quindi un effetto anatocistico non si potrebbe in alcun produrre, nei termini in cui viene configurato dalle richieste istruttorie in esame (applicazione degli interessi moratori sugli interessi inglobati nella rata);
III) quanto alla richiesta di accertamento e quantificazione di tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese e commissioni “non dovuti rispetto al solo capitale”, si rileva che per quanto attiene agli interessi, si è già risposto attraverso la conferma delle valutazioni espresse dal Tribunale circa l’infondatezza nel merito della relativa domanda, indipendentemente dall’espletamento di CTU; mentre quanto alle commissioni e spese, che non vengono neppure indicate, la CTU avrebbe solo carattere esplorativo, anche perché non vengono enunciate le ragioni per cui non sarebbero dovute;
IV) quanto alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, si è già detto dell’infondatezza nel merito della domanda, indipendentemente dall’espletamento di CTU.
2) Con il secondo motivo, l’appellante principale si duole della compensazione delle spese di lite, stante l’accoglimento, sia pur parziale delle domande attoree.
Si deve al riguardo considerare che la compensazione è ampiamente giustificata dal fatto che la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi moratori non ha avuto alcun effetto pratico, atteso, che gli interessi moratori non sono mai stati applicati in concreto: la domanda era infatti meramente strumentale rispetto all’applicazione della sanzione di gratuità del mutuo, con la conseguente richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di interessi corrispettivi e/o compensazione con quanto ancora dovuto.
APPELLO INCIDENTALE
L’appello incidentale della banca concerne la declaratoria di nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia, invocando la maggiorazione del 2,1 sul tasso soglia, quale media delle maggiorazioni operata per gli interessi di mora, rilevata dai decreti ministeriali.
Anche su tale aspetto ha preso posizione la citata ordinanza delle Cassazione n. 27442 del 30/10/2018, affermando chiaramente che
“… il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 L. n. 108 del 1996, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”.
Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, sia l’appello principale che l’appello incidentale devono essere rigettati.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c. stante il rigetto sia dell’appello principale che dell’appello incidentale devono pertanto essere integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Stante il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 13 c. 1 bis e 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2012, nel testo modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, e così della debenza, in capo a (…) e (…) SPA (…) (…) SPA, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo analogo a quello già dovuto; obbligo previsto dalle citate disposizioni per tutti procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dovendosi a tal fine avere riguardo alla proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556).
P.Q.M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello principale proposto da (…), avverso la sentenza n. 234/2016 pronunciata inter partes in data 17/5/2016 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, rigetta l’appello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che (…) e (…) SPA (…) (…) SPA sono tenuti a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dagli stessi proposta, ai sensi dell’art. 13 c. 1 bis e 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2012 nel testo modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Genova il 17 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.