qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.

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Tribunale Rieti, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 85

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE

in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 proposta da:

(…),

nato a R. il (…), c.f. (…),

(…)

nato a R. il (…), c.f. (…),

rappresentati e difesi dall’Avv. FR.IA. per deleghe depositate nelle date 20.9.2016 e 17.10.2016,

(…)ATTORI

CONTRO

SOCIETA’ (…),

(…)

CONVENUTA

NONCHE’

(…)della SOCIETA’ COOPERATIVA (…) in persona del Commissario Liquidatore,

rappresentata e difesa dall’Avv. GE.GI. per delega in calce alla comparsa di costituzione

(…)

INTERVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) e (…) hanno convenuto in giudizio la Società Cooperativa (…) e la Società (…) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i titoli di cui alla narrativa:

In via principale

a) accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita per atto notar (…) del 21 giugno 2013, con cui Società Cooperativa (…), sedente in C. (R.) via S. P. 11, P IVA (…) Rea RI – 60769, cedeva a Società (…) – con sede in Z. (R.), via C. C. 9 I strada, CF (…), gli immobili descritti presso Agenzia Entrate Ufficio di Rieti – territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare, descritti al CT del comune di C. al foglio (…) particelle (…),(…),(…),(…),(…)

b) ordinare alla competente Agenzia del Territorio Servizi di pubblicità immobiliare l’annotazione della emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell’atto predetto

In via subordinata

c) accertare e dichiarare inefficace rispetto ai creditori attori (…), n. R. (…) cf (…) e T.M., n R. (…), cf (…) il contratto di compravendita per atto notar (…) del (…), con cui Società Cooperativa (…), sedente in C. (R.) via (…), P IVA (…) Rea RI – 60769, cedeva a Società (…) – con sede in Z. (R.), via (…) strada, CF (…), gli immobili descritti presso Agenzia Entrate Ufficio di Rieti – territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare, descritti al CT del comune di (…) al foglio (…) particelle (…), (…), (…), (…), (…)

d) ordinare alla competente Agenzia del Territorio Servizi di pubblicità immobiliare l’annotazione della emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell’atto predetto

II

Dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita 28.9.2012 fra Società Cooperativa (…), sedente in C. (R.) via S. P. 11, P IVA (…) Rea RI – 60769 e (…), n. R. (…) cf (…) e T.M., n R. (…), cf (…), per inadempimento della convenuta Società Cooperativa (…);

III

Condannare la Società Cooperativa (…), sedente in C. (R.) via S. P. 11, P IVA (…) Rea RI – 60769 al pagamento a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento e per restituzione somme e caparra, in favore degli attori (…) e T.M., della somma di Euro 135.000,00, o di quella diversa somma che agli stessi titoli dovesse risultare benevisa, con interessi moratori dalla maturazione al saldo;

IV

In ogni caso con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite e sentenza esecutiva”

Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:

– di aver stipulato con la Società Cooperativa (…) un contratto preliminare in data 28.9.2012 avente ad oggetto la promessa di vendita agli attori di un appezzamento di terreno agricolo della superficie di 112.890 mq in agro di C., via (…) (distinto al CT foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…)) al prezzo di Euro 200.000,00;

– di aver versato in esecuzione del suddetto contratto preliminare la somma di Euro 50.000,00 dei quali Euro 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;

– che la società promittente venditrice aveva comunicato di non essere disposta alla stipula del definitivo, avendo, anzi, alienato in data 14.6.2013 l’immobile in oggetto alla Società (…);

– che sussistono i presupposti per la dichiarazione della simulazione dell’atto di compravendita intervenuto tra la Società Cooperativa (…) e la Società (…), atteso:

– che tale negozio sarebbe stato posto al fine di evitare che gli attori ottenessero una pronuncia ex art. 2932 c.c. e, comunque, al fine di sottrarre tale bene alla garanzia generica costituita dal patrimonio della (…) a fronte di un credito vantato dai promissari acquirenti per la restituzione delle somme già versate, nonché per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria e per il risarcimento dei danni cagionati agli stessi;

– che vi è identità tra la persona del procuratore speciale delegato dalla (…) alla sottoscrizione del compromesso con gli attori ((…)) e il legale rappresentante della Società (…);

– che vi è contemporaneità tra l’atto di compravendita stipulato tra le due società e la costituzione della Società (…);

– che non vi è prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile da parte della Società (…);

– che non è stata fatta la denuntiatio agli aventi diritto alla prelazione sui terreni venduti;

– che, in via subordinata, sussistono comunque i presupposti per la revocatoria dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 c.c.;

– che, in ogni caso, sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita intervenuto tra gli attori e la Società (…) per grave inadempimento di quest’ultima e condannare la stessa alla restituzione di quanto versato dagli attori in esecuzione del preliminare e del doppio della caparra confirmatoria versata dagli stessi, nonché al risarcimento dei danni cagionati agli attori, per un totale di Euro 135.000,00, oltre interessi moratori dalla maturazione al saldo.

Le società convenute non si sono costituite e alle udienze del 13.6.2014 e dell’1.4.2016 ne è stata dichiarata la contumacia.

In data 20.11.2017 si è costituita in giudizio la Società (…) in Liquidazione Coatta Amministrativa, nella persona del Commissario Liquidatore Dott. L.Q., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’ecc.mo Tribunale adito , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:

accertare e dichiarare inefficace ex art. 66 LF. ed ex. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori della Cooperativa (…), il contratto di compravendita per atto Notar (…) del (…), Rep. n. (…) Racc. n. (…) con cui Società Cooperativa (…), con sede in C. (R.) via (…), P IVA (…) Rea RI – 60769, ha ceduto alla Società (…) – con sede in Z. (R.), via (…) strada, CF (…), gli immobili descritti presso Agenzia Entrate Ufficio di Rieti – territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare, descritti al CT del comune di C. al foglio (…) particelle (…), (…), (…), (…), (…), e segnatamente:

-appezzamento di terreno agricolo, la cui destinazione meglio risulta dal certificato allegato al revocando atto di comprevendita, complessivamente di circa 112.890 (centododicimilaottocentonovanta) metri quadrati, confinante complessivamente con (…) o aventi causa, (…) o aventi causa, strada provinciale San Prospero o aventi causa, salvo altri, distinto al Catasto Terreni del Comune di Collevecchio al foglio (…), con le seguenti particelle, catastalmente intestate in proprietà alla società venditrice, e precisamente:

– particella (…), porz AA, qual. VIGNETO, are 29 centiare 54,R.D. Euro 25,94, R.A. Euro 15,26; porz AB, qualità (…), are 05 centiare 96, R.D. Euro 0,31 R.A. Euro 0,09;

– particella (…), qual. PASC CESPUG, cl. U, are 47 centiare 10,R.D. Euro 1,95, R.A. Euro 0,97;

– particella (…), qual. SEMINATIVO, cl. (…), ha 1 are 12 centiare 77, R.D. Euro 40,77, R.A. Euro 40,77;

– particella (…), qual. SEMINATIVO, cl. (…), ha 3 are 99 centiare 30, R.D. Euro 144,35, R.A. Euro 144,35;

– particella (…), qual. SEMIN ARBOR, cl. (…), ha 5 are 34 centiare 23, R.D. Euro 469,04, R.A. Euro 275,91

d) ordinare alla competente Agenzia del Territorio Servizi di pubblicità immobiliare l’annotazione della emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell’atto di citazione 14/01/2014;

In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali oltre 15% rimborso spese generali , iva e cap relativi al presente giudizio.”

Ha dedotto, a sostegno della propria domanda, oltre all’improcedibilità della domanda di risoluzione e l’infondatezza della domanda di simulazione presentate dagli attori, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. per disporre la revocatoria dell’atto di compravendita posto in essere in data 14.6.2013 atteso che:

– sussiste la scientia damni in capo alla venditrice e la partecipatio fraudis in capo all’acquirente, dal momento che la socia dell’acquirente Società (…) risulta essere la sig.ra C.M., la quale è stata legale rappresentate della venditrice Cooperativa (…) in L.C.A., nonché socia costitutiva della medesima Cooperativa, e che il legale rappresentante dell’acquirente, (…), era stato anche procuratore speciale della venditrice in virtù di procura datata 28/09/2012 per atto Notar (…) Rep. (…), come risulta provato dagli attori; nonché alla luce del fatto che la Società (…) è stata costituita soltanto cinque giorni prima dell’atto di compravendita impugnato;

– sussiste l’eventus damni, atteso che per effetto dell’atto di disposizione in oggetto il patrimonio della società (…) è stato sostanzialmente svuotato;

– sussiste la legittimazione attiva della procedura concorsuale, atteso che nella stessa sono stati riconosciuti crediti per un importo di circa Euro 70.000,00 sorti anteriormente all’atto di disposizione.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23.11.2018, prima udienza tenuta davanti a questa giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Deve, in primo luogo, dichiararsi l’improcedibilità delle domande di risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con la Società Cooperativa (…) e di condanna di quest’ultima alle restituzioni e al risarcimento dei danni, atteso che “l’azione di risoluzione contrattuale ex art. 72, comma 5, l.f. può essere esperita nei confronti della curatela fallimentare avanti al tribunale ordinario ovvero proseguita avanti al medesimo, nell’ipotesi in cui sia stata iniziata prima del fallimento del convenuto, soltanto quando alla richiesta di risoluzione del contratto non si accompagni la contestuale domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni conseguenti.

Laddove invero vengano chieste contemporaneamente l’azione di risoluzione e la conseguente azione di ripetizione e condanna, entrambe le domande dovranno essere trasferite in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo di connessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una loro trattazione unitaria, posto che la regola dell’unicità del concorso impone la concentrazione processuale davanti al Giudice fallimentare di tutte le controversie che possono incidere nella esatta individuazione del passivo fallimentare” (cfr. ex multis Trib. Udine 16/3/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 19914 del 09/08/2017: “nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita”).

Tali principi devono trovare applicazione anche nel caso in cui, in luogo del fallimento, sia intervenuta la liquidazione coatta amministrativa, atteso che l’art. 201 l.f., nel disciplinare gli effetti della liquidazione per i creditori, prevede esplicitamente, con la precisazione che si intende sostituita nei poteri del Tribunale e del Giudice Delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, che si applichino le disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione IV della Legge Fallimentare, tra le quali rientra la previsione dell’art. 72 comma 5, a mente della quale “l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo (…)”.

Nel caso in esame la domanda di risoluzione proposta dagli attori è stata accompagnata dalla domanda di condanna della società promittente venditrice convenuta alle restituzioni e al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento; la relativa domanda, pertanto, risultando attratta dalla competenza del commissario liquidatore nella formazione dello stato passivo, deve essere dichiarata improcedibile (cfr. Cass. Civile, sez. III. Sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017).

Deve, inoltre, essere rigettata la domanda volta ad ottenere l’accertamento della simulazione dell’atto di compravendita del 14.6.2013 intervenuto tra la Società Cooperativa (…) e la Società (…), non sussistendone i presupposti.

Invero, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 30/06/2015).

Nel caso in esame gli elementi offerti dagli attori ai fini della dimostrazione del carattere simulato della compravendita sopra descritta (esistenza del credito degli attori e consapevolezza di tale esistenza in capo ai soggetti che hanno partecipato alla compravendita; identità tra la persona del procuratore speciale delegato dalla (…) alla sottoscrizione del compromesso con gli attori e il legale rappresentante della Società (…); contemporaneità tra l’atto di compravendita stipulato tra le due società e la costituzione della Società (…); mancanza di prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile da parte della Società (…); mancata effettuazione della denuntiatio agli aventi diritto alla prelazione sui terreni venduti) non sono sufficienti a far scattare la presunzione della volontà simulatoria, atteso che sono perfettamente compatibili anche con la reale volontà di effettuare un negozio traslativo al fine di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società (…).

Tale volontà, se compatibile con l’intenzione di sottrarre i beni ai creditori, non è tuttavia sufficiente a ritenere provato l’intento simulatorio, che invece si sostanzia nella volontà di non realizzare alcun trasferimento, facendolo soltanto apparire tale.

In particolare, la circostanza che il bene sia stato alienato ad una società di nuova costituzione (Società (…)), avente quale legale rappresentante il soggetto che era stato nominato procuratore speciale della società cedente per la sottoscrizione del preliminare con gli attori e quale socia C.M., precedentemente legale rappresentante della medesima società cedente, se costituisce un elemento indiziario suscettibile di far ritenere che la Società (…) abbia provveduto alla dismissione del proprio patrimonio a favore di soggetti aventi collegamenti “fiduciari” con la stessa, non consente di ritenere provato l’intento simulatorio in capo alle parti della compravendita, ed anzi depone in senso favorevole ad un reale intento di dismissione del patrimonio (pur se a favore di soggetti in vari modi collegati alla società alienante).

Alla luce di tali valutazioni deve rigettarsi la domanda degli attori volta ad ottenere l’accertamento della simulazione dell’atto di compravendita intervenuto tra le società convenute.

Passando all’analisi della domanda revocatoria proposta, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dagli attori e, ai sensi degli artt. 201 e 66 l.f. e 2901 c.c. dalla (…)della società (…), si osserva quanto segue.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13306 del 2018; Cass. 12513/2009).

Inoltre, è stato chiarito che “sebbene l’azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall’art. 2901 c.c., la stessa presenta talune peculiarità che la differenziano da quest’ultima” dal momento che “giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio” (Cass. s.u. 10233/2017); tant’è che l’accettazione della causa nello stato in cui si trova importa che “l’esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all’art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori” (Cass. 614/2016)” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13306 del 2018)

Dall’applicazione di tali principi, nonché dalla riferibilità anche alla liquidazione coatta amministrativa delle previsioni dell’art. 66 l.f. – in forza del richiamo operato dall’art. 201 l.f. – deriva la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dagli attori, atteso l’intervento in causa del Liquidatore Giudiziale della (…)della Società (…), il quale ha aderito alla domanda proposta dagli attori.

Con riferimento alla domanda revocatoria proposta dalla richiamata (…)deve, in primo luogo, osservarsi che la stessa si è costituita in giudizio in seguito al rinvio disposto dal giudice per la precisazione delle conclusioni e, quindi, oltre i termini previsti dall’art. 183 comma 6 c.p.c. per le produzioni documentali e le richieste istruttorie e, tuttavia, ha dichiarato di aderire alla domanda proposta dagli attori (cfr. pagina 4 della comparsa di costituzione), in tal modo subentrando nella posizione processuale di questi, al fine di ottenere una pronuncia di cui possa beneficiare l’intera massa dei creditori.

Infatti, se la deroga alla decadenze processuali nel caso di intervento in giudizio della procedura concorsuale, esplicitata dalle sentenze di legittimità sopra richiamate, opera con riferimento alla facoltà di proporre domande ed eccezioni nuove, la stessa non può estendersi anche alle preclusioni istruttorie già intervenute, atteso che il curatore (o il commissario liquidatore) che intervenga in un giudizio in corso accetta la causa nello stato in cui si trova (non avendo peraltro nel presente giudizio la (…)dedotto la sussistenza di presupposti per la rimessione in termini).

Gli attori, cui è subentrato il Liquidatore, hanno d’altra parte dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..

Procedendo alla valutazione di tali requisiti, deve ritenersi sussistente la qualità di “creditore” in capo agli attori.

Tale qualità, necessaria ai fini dell’accertamento della titolarità in capo agli attori del rapporto giuridico posto alla base della domanda, risulta chiaramente dal preliminare di compravendita sottoscritto dagli stessi con (…), nella qualità di procuratore speciale della Società Cooperativa (…) (cfr. allegato D all’atto di citazione).

D’altra parte, anche se tale contratto ha ad oggetto l’obbligo del promittente venditore di trasferire un bene immobile e non l’obbligo di corrispondere una somma di denaro liquida, dalla stipula di tale contratto deriva il sorgere in capo alle parti di una pluralità di obbligazioni, tra cui quella di risarcire alla controparte il danno cagionatole in caso di inadempimento delle previsioni contrattuali, ai sensi degli artt. 1218 e 1254 c.c.

Conseguentemente, con la stipula del preliminare di compravendita gli attori sono divenuti creditori nei confronti della società promittente venditrice non solo in ordine all’obbligazione di trasferire il bene immobile (non attuabile ai sensi dell’art. 2932 c.c. in presenza di un trasferimento del bene), ma anche e, per quel che in questa sede rileva, soprattutto, in ordine all’obbligazione delle restituzioni e del risarcimento del danno per l’eventuale inadempimento della parte venditrice.

La Corte di Cassazione ha, d’altra parte, in più occasioni affermato che “anche il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria 2901 cc degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio del creditore” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza del 18.9.2015 n. 18321;).

La giurisprudenza della Cassazione ha quindi accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 19 novembre 2015, n. 23666; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009).

Nella nozione di credito eventuale può, dunque, legittimamente includersi anche il credito risarcitorio del promissario acquirente per l’inadempimento del promittente venditore (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5863 del 12/06/1998; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008).

Ciò perché l’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.

Peraltro, dal contratto preliminare prodotto in giudizio dagli attori emerge che, contestualmente allo stesso, è stata versata dai promissari acquirenti una somma pari ad Euro 5.000,00 (cfr. pagina 2 del preliminare), rispetto alla quale, alla luce dell’inadempimento del promittente venditore e del conseguente obbligo restitutorio gravante sullo stesso, sussiste la qualità degli attori di creditori di una somma di denaro liquida.

Deve, inoltre, ritenersi provata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni degli attori per effetto dell’atto dispositivo impugnato.

Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018)

Nel caso in esame gli attori hanno provato, mediante la produzione in giudizio dell’ispezione ipotecaria sui beni oggetto del preliminare (allegato A di parte attrice), la modificazione quantitativa e qualitativa che, per effetto di tale atto, si è prodotta nel patrimonio della società debitrice, consistente nella fuoriuscita dallo stesso di una pluralità di beni immobili (terreni).

I convenuti, d’altra parte, non essendosi costituiti, non hanno provato che, pur a fronte di tale atto dispositivo, il patrimonio della Società (…) risultasse sufficiente a soddisfare le pretese creditorie aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento dei danni richiesti da parte attrice. Né può avere rilievo, al fine di giustificare il mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sul debitore, la circostanza che sia intervenuta la liquidazione coatta amministrativa della società debitrice, atteso che tale provvedimento è intervenuto in data 18.4.2017 e che, comunque, la società è stata sciolta per atto d’autorità in data 9.9.2016 (come risulta dai documenti prodotti sub 1 e 2 dalla (…)intervenuta, i quali devono ritenersi ammissibili in quanto di formazione successiva all’instaurazione del giudizio e necessari ai fini della prova della legittimazione ad agire della (…)intervenuta), quindi in data ampiamente successiva alla scadenza dei termini per la costituzione dei convenuti; la società debitrice avrebbe, quindi, potuto costituirsi e assolvere l’onere probatorio su di essa gravante in data anteriore all’intervento della liquidazione.

D’altra parte, la verificazione dell’eventus damni in relazione al credito vantato dagli attori deve ritenersi insita anche nel fatto che, sottraendo tale bene al patrimonio del promittente venditore, lo stesso è stato altresì sottratto alla possibilità di un’eventuale azione ex art. 2932 c.c. da parte degli attori, atteso che i beni trasferiti coincidono con quelli oggetto del preliminare di compravendita intervenuto tra gli attori e la società (…).

Non possono invece utilizzarsi, ai fini della prova della consistenza patrimoniale della società (…), i documenti prodotti dalla (…)della stessa all’atto del proprio intervento, essendo stato tale intervento effettuato in seguito alla scadenza del termine per le deduzioni istruttorie e le produzioni documentali. Tuttavia, atteso che la (…)è intervenuta in adesione alle domande proposte dagli attori, deve ritenersi che l’onere della prova incombente su quest’ultima corrisponda a quello gravante sugli attori, che deve ritenersi assolto per quanto sopra esposto.

Passando alla valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo deve, in primo luogo, rilevarsi come nel caso in esame l’atto di disposizione (effettuato in data 14.6.2013) sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito (atteso che la data di stipula del preliminare è 28.9.2012).

Deve quindi valutarsi la sussistenza in capo alla Società (…), al momento del compimento dell’atto dispositivo, della cd. scientia damni, ossia della conoscenza del pregiudizio che, con tale atto, arrecava alle ragioni del creditore.

In base a quanto statuito da costante giurisprudenza, “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa non solo l’esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. Cass., sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011; Cass. 10 aprile 1997 n.3113, 21 giugno 1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n.10430, 16 aprile 2008 n. 9970; Tribunale di Napoli, sentenza del 21.02.2017, n.2163).

Nel caso in esame la debitrice ha trasferito contestualmente una pluralità di terreni di sua proprietà alla Società (…), nonostante avesse stipulato con (…) e T.M. un contratto preliminare, con il quale la debitrice si era impegnata a trasferire agli attori gli stessi terreni che ha poi trasferito alla società C., il cui legale rappresentante, peraltro, risulta essere lo stesso soggetto ((…)) che, in qualità di procuratore speciale della società (…), ha stipulato il preliminare di compravendita con gli attori (cfr. allegato C di parte attrice).

Tali circostanze risultano del tutto idonee a far presumere, se non a ritenere direttamente provata, in capo alla società (…) la consapevolezza del pregiudizio che dall’atto dispositivo sarebbe potuto derivare ai creditori, pregiudizio consistente nella sottrazione di beni immobili del debitore ad una eventuale, e probabile, azione promossa dai creditori per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., o per le restituzioni e il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Tale consapevolezza, peraltro, deve ritenersi sussistente anche in capo alla Società (…), atteso che, come sopra si è detto, il socio amministratore di quest’ultima risulta essere lo stesso soggetto che, in qualità di procuratore speciale della Società Cooperativa (…), ha stipulato il contratto preliminare di compravendita con gli attori.

Tale circostanza rende non solo improbabile, ma finanche impossibile, stante l’identità soggettiva tra il soggetto che ha stipulato il preliminare in nome e per conto della società (…) e il soggetto che rappresenta legalmente la società C., ritenere che quest’ultima potesse non essere a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. ordinanza n. 1404 del 26.01.2016; sentenza n. 17286/2014).

Deve, conseguentemente, ritenersi sussistente, all’epoca dell’atto di trasferimento degli immobili dalla Società Cooperativa (…) alla Società (…), la consapevolezza, in capo a quest’ultima, del pregiudizio che tale trasferimento avrebbe cagionato agli attori, creditori della prima in virtù del preliminare del 28.9.2012.

Da tali considerazioni discende l’accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla (…)della Società Cooperativa (…) (in quanto subentrata nella posizione degli attori) in relazione all’atto di trasferimento dei beni immobili del 14.6.2013, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di tale atto dispositivo.

In ossequio al principio di cui all’art. 91 c.p.c., la Società (…) deve essere condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore degli attori e della (…)della Società Cooperativa (…), liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, mentre per il restante 50% le spese sostenute dagli attori e dalla (…)della Società Cooperativa (…) sono compensate, atteso che la costituzione di quest’ultima, con la conseguente improcedibilità delle domande proposte dagli attori, è avvenuta a ridosso della precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– rigetta la domanda di simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. proposta dagli attori (…) e (…);

– dichiara improcedibile la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dagli attori (…) e (…);

– dichiara improcedibili le domande di risoluzione del contratto e di condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni proposte dagli attori (…) e (…);

– dichiara inefficace ex artt. 201 e 66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori della Società Cooperativa (…) il contratto di compravendita per atto notar (…) del (…), Rep. n. (…) Racc. n. (…), con cui Società Cooperativa (…), sedente in C. (R.) via S. P. 11, P IVA (…), cedeva a Società (…) – con sede in Z. (R.), via C. C. 9 I strada, CF (…), gli immobili descritti presso Agenzia Entrate Ufficio di Rieti – territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare, descritti al CT del Comune di Collevecchio al foglio (…) particelle (…),(…),(…),(…),(…);

– ordina alla competente Agenzia del Territorio Servizi di pubblicità immobiliare l’annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione dell’atto predetto;

– condanna Società (…) a rifondere a (…) e (…) il 50% delle spese processuali da questi sostenute, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (50% di Euro 8.000,00);

– condanna Società (…) a rifondere alla (…)della Società Cooperativa (…) il 50% delle spese processuali da questa sostenute, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (50% di Euro 5.000,00);

– compensa tra gli attori e la (…)della Società Cooperativa (…) il restante 50% delle spese processuali sostenute.

Così deciso in Rieti il 31 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.