costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma.
Tribunale Bolzano, Sezione 2 civile Sentenza 29 gennaio 2019, n. 100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 5549/2016 R.G. R.G., vertente tra
S. S.r.l. e (…) S.N.C., con gli avv.ti Ul.Lo. e Ul.Ve. del Foro di Bolzano
attrici
contro
(…) S.R.L., con l’avv. Ro.D’A.
convenuta
e contro
(…) S.p.A., con l’avv. Al.Tu. del Foro di Trieste e Fa.Bo. del Foro di Bolzano
convenuta
In punto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18 novembre 2016, gli attori S. s.r.l. e (…) s.n.c. convenivano in giudizio (…) SpA assieme alla società (…) S.r.l. per sentir “condannare le società convenute nella rispettiva quota di responsabilità, che verrà accertata in sede di giudizio al pagamento in favore della soc. (…) s.r.l. dell’indennizzo previsto dalla (…) nell’ammontare di Euro 2.844,00 e dell’importo di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché in favore della soc. (…) s.n.c. dell’indennizzo previsto dalla (…) nell’ammontare di Euro 1.080,00 e dell’importo di Euro 18.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa…”, oltre interessi e rivalutazione.
Espongono gli attori che in data 23/02/2015, mentre la società (…) stava eseguendo, su incarico dell’Azienda (…) S.p.A., alcuni lavori “per la posa di tubi” lungo la strada provinciale n. 98 “(…)”, un cavo delle linee telefoniche sarebbe stato “distrutto/demolito dai lavoratori della soc. (…)”, provocando “un’improvvisa interruzione di qualsiasi traffico telefonico, fax e (…) dei Hotel delle due società attrici”.
L’interruzione dei suddetti servizi si sarebbe prolungata dal 23/02/2015 sino al 4/03/2015, motivo per il quale gli attori lamentano danni di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui chiedono il ristoro.
Con comparsa di costituzione, rispettivamente, del 14 febbraio 2017 e del 15 febbraio 2017, si costituivano le convenute (…) S.p.A. e la società (…) Srl, le quali chiedevano il rigetto della domanda attorea.
Alla prima udienza del 3 marzo 2017, preso atto delle eccezioni svolte dalle parti, il G.I. si riservava.
Con ordinanza del 3 marzo 2017, a scioglimento della riserva, il G.I. rigettava l’eccezione relativa all’improcedibilità dell’azione svolta da (…) S.p.A. e assegnava i richiesti termini di legge per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, VI co., c.p.c., rinviando all’udienza del 19 ottobre 2017 per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti.
Alla successiva udienza 19 ottobre 2017, il G.I. scioglieva la riserva sui mezzi istruttori, rinviando per l’escussione dei testi, nonché per l’interrogatorio formale dei convenuti, all’udienza del 21 febbraio 2018.
All’udienza del 21 febbraio 2018, il G.I. provvedeva all’assunzione della prova orale; al termine di questa fase, parte attrice insisteva affinché venisse disposta un’apposita CTU per la valutazione dei danni.
In pari data, con ordinanza emessa fuori udienza, il Giudice scioglieva la riserva sull’istanza di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all’udienza del 4 ottobre 2018.
In occasione di tale udienza, precisate le conclusioni, il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Incontestato è che le società attrici, le quali gestiscono di due esercizi alberghieri, sono intestatarie di quattro linee telefoniche (rectius tre linee propriamente telefoniche ed una line fax) atte a servire gli alberghi stessi (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Pacifico è pure che, in data 23.2.2015, la società convenuta (…) S.r.l., incaricata di eseguire, in base a contratto di appalto, di eseguire alcuni lavori nell’ambito di un cantiere sulla strada provinciale 98 Merano – Avelengo, inavvertitamente tranciava un cavo della linea telefonica, determinando così un guasto, nella specie e per ciò che in questa sede interessa, alle predette linee, le quali cessavano di funzionare.
Le linee – dato pure questo non contestato – venivano ripristinate in data 4.3.2015; in sostanza il guasto si protraeva per nove giorni, ivi incluso il giorno del 23.2.2015.
3. Parte attrice agiva e nei confronti dell’esecutore materiale del trancio dei cavi, ovverosia la società (…), e nei confronti di (…), fornitrice del servizio telefonico ed, a suo dire, responsabile del tardivo ripristino della linea. E giova in effetti fin da subito sottolineare che, risulta per tabulas dimostrato che già in data 23.2.2015 (…) indirizzava a (…) tempestiva segnalazione del cavo reciso (cfr. doc. 2 della convenuta (…)).
Segnatamente nei confronti di (…) agivano le attrici invocando la responsabilità da cose in custodia e l’esercizio di attività pericolosa, nonché, in via generale, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Nei confronti di (…) invece invocavano le attrici la responsabilità contrattuale, asserendo che (…) sarebbe responsabile dei danni patiti per non aver provveduto al tempestivo ripristino della linea.
Segnatamente nei confronti di (…) veniva richiesto l’indennizzo asseritamente dovuto ai sensi del combinato disposto ex art. 7, co. 2, e 26, co. 1, CGdA.
Nei confronti di entrambe le parti convenute, poi, le attrici chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dalle circostanze che i clienti delle strutture, nel periodo de quo, non potevano utilizzare i servizi telefonici, che i fornitori non potevano mettersi in contatto con le strutture stesse, che i potenziali ospiti non potevano contattare le strutture per le prenotazioni, sicché, ad esempio, pure risarcibile sarebbe il danno cagionato dal sostenimento, a vuoto, di alcune inserzioni effettuate su riviste estere.
Veniva poi allegato un non meglio specificato danno non patrimoniale dovuto a negative influenze, sulla sfera personale e relazionale dei gestori degli alberghi, del disservizio di cui si discetta.
4. Sull’eccezione di improcedibilità sollevata da (…)
L’eccezione è infondata. Va, in particolare, richiamato il contenuto dell’ordinanza di data 3 marzo 2017.
Segnatamente va rilevato che, ai sensi della L. n. 249 del 1997, la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale per le controversie riguardanti “… i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva …”, è subordinata al preventivo svolgimento di una specifica procedura conciliativa di natura stragiudiziale.
Ponendo tuttavia attenzione alla ratio dell’istituto pare comunque necessario indagare circa la corretta individuazione dell’ambito applicativo di tale tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delib. n. 173/07/CONS”, sottopone alla competenza conciliativa dei Co.Re.Com. (quali ramificazioni regionali dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) le controversie “… inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi …”.
Nell’ambito di operatività tentativo di conciliazione de quo non parrebbero pertanto dover ricadere tutte le controversie insorta tra utente e operatore dei servizi di telecomunicazione; sembrerebbe invece dover essere escluso l’obbligo conciliativo per le vertenze che non hanno quale “causa petendi” disposizioni regolanti le caratteristiche tecniche del servizio e/o i diritti degli utenti finali (in tali casi infatti è la specificità della materia a giustificare il necessario intervento di organismi specializzati).
Viceversa, nel caso si debba discutere di situazioni giuridiche, come quella sottoposta a questo giudice, che trovano il loro fondamento nelle generali norme civilistiche, parrebbe corretto sottrarre i relativi procedimenti al previo obbligatorio esperimento del più volte menzionato tentativo di conciliazione.
Considerato, peraltro, che parte attrice attivava, infruttuosamente per non avervi i convenuti aderito, il procedimento di negoziazione assistita, per le ragioni sopra illustrate, l’eccezione sollevata da parte convenuta (…) (da interpretarsi – è bene sottolinearlo – quale eccezione di improcedibilità in base ad un’esegesi logico – sistematica nell’ambito del panorama degli istituti conciliativi previsti nel ramo civilistico, tutti da considerare, in caso di obbligatorietà degli stessi, quali condizioni di procedibilità) deve essere rigettata.
5. Principiando dal rapporto contrattuale pacificamente intercorrente tra attrici e (…), va detto che emerge documentalmente (cfr. art. 7 della Condizioni Generali di Abbonamento sub doc. 15 di parte attrice) che T. si impegna a ripristinare eventuali guasti entro il secondo giorno successivo alla segnalazione ricevuta (nel caso di specie, essendo il 23 febbraio lunedì, non viene in rilievo l’ipotesi del giorno festivo seguente rispetto alla segnalazione).
Fa eccezione il guasto di particolare entità, circostanza invocata da T. ma rimasta sprovvista di supporto probatorio. Segnatamente il compendio fotografico dimesso sub all. 3 di (…) non dimostrava niente di particolare all’infuori del, pacificamente avvenuto, tranciamento dei cavi.
Il teste (…), impiegato di Tim, nel confermare la consistenza dei lavori (cfr. cap. 2 e 3 della memoria istruttoria (…)), dichiarava che l’impresa incaricata di effettuare la riparazione asseriva che il lavoro sarebbe stato reso difficoltoso dal fatto che contestualmente operava (…) sulla strada interessata dal cantiere.
Tuttavia l’interferenza tra le due opere veniva espressamente esclusa dal teste (…), all’epoca dei fatti assistente di cantiere (…), ma oggi pensionato e, dunque, del tutto indifferente rispetto all’oggetto di causa, il quale dichiarava che “(…) avrebbe potuto intervenire tranquillamente anche con il cantiere (…), perché un luogo non era interessato dai lavoro e nell’altro orami i tubi erano già stati posati e lo scavo riempito”. E che l’intervento non presentasse caratteri di particolare difficoltà risulta pure dal contenuto della mail di data 2 marzo 2015 depositata sub all. n. 2 di (…), nella quale il D. si duole, pur trattandosi di intervento semplice, dell’inerzia della stessa (…), la quale, per l’appunto alla data del 2 marzo, non era ancora intervenuta.
Non sussistendo dunque le condizioni per poter invocare la circostanza della particolare complessità del guasto non vi è dubbio alcuno che debba applicarsi il disposto combinato ex art. 7, comma 2, ed art. 26 Condizioni Generali di Abbonamento (…).
Ai sensi di quest’ultima disposizione, in particolare, in caso di ritardo nella riattivazione del servizio, al cliente spetta un indennizzo per ogni giorno lavorativo di ritardo pari alla metà del canone mensile corrisposto, salvo il maggior danno eventualmente subito.
L’importo dei canoni mensili, secondo tabella a pag. 8 dell’atto di citazione, è incontestata: risulta pertanto che l’indennizzo giornaliero (50% del canone) corrisponda a 138,00 Euro per la prima linea S., 36,00 Euro per la seconda linea dello stesso albergo, 33,50 Euro per la terza linea e 108,50 Euro per la linea fax dello stesso esercizio alberghiero. L’indennizzo giornaliero è invece di 120,00 Euro relativamente alla linea telefonica dell’Hotel (…).
Devesi tuttavia, rispetto alla predetta tabella, rilevare che T. avrebbe avuto tempo per porre tempestivamente rimedio al guasto, senza incorrere nella previsione di cui alle citate disposizioni, fino a tutto il secondo giorno successivo alla segnalazione e, dunque, sino al 25.2.2015 incluso, atteso che la segnalazione perveniva già in data 23.2.2015.
I giorni di ritardo indennizzabili sono pertanto il 26, 27 e 28 febbraio, nonché il 2 ed il 3 marzo (il primo marzo, infatti, era domenica e, dunque, giorno non lavorativo, mentre il 4 marzo, per ammissione delle stesse attrici le linee venivano ripristinate) e, dunque, trattasi di cinque giorni, anziché nove come asserito dalle attrici.
Per quanto riguarda (…), pertanto si giunge all’importo totale di Euro 1.580,00 (138×5=690)+(36×5=180)+(33,50×5=167,5)+(108,50×5=542,5).
Per quanto riguarda M. si giunge ad un importo di Euro 600,00 (120×5).
Tali somme, aventi natura risarcitoria, devono pertanto essere rivalutate e sulle somme via via rivalutate devono essere computati gli interessi cd. compensativi al saggio legale.
Considerando che la rivalutazione deve decorrere dal terzo giorno successivo alla segnalazione del guasto (giorno successivo al termine ultimo entro cui (…) avrebbe dovuto provvedere al ripristino delle linee) e, dunque, dal 26.2.2015, si giunge rispettivamente alle somme, ad oggi rivalutate e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di Euro 1.634,23 e di Euro 620,61.
6. Per quanto riguarda il maggior danno richiesto si devono effettuare le seguenti considerazioni valide e nei confronti della convenuta (…) e nei confronti della convenuta T..
Pacifici sono, come dianzi accennato, due elementi fondamentali e cioè:
a)che (…), effettuando i lavori di cui era stata incaricata, tranciava i cavi della linea telefonica;
b)che T., tempestivamente avvertita già il giorno del sinistro, tardava nel ripristino delle linea, senza che i lavori di riparazione potessero dirsi connotati da particolare grado di complessità.
Pare dunque a chi scrive che l’evento dannoso (ovverosia i danni asseritamente patiti dalle attrici) siano causalmente riconducibili ad ambo le condotte sopra descritte. Se infatti il tranciamento dei cavi, indubitabilmente ascrivibile a (…), costituisce condicio sine qua non dell’eventuale danno, il colpevole ritardo nel ripristino delle linee da parte di T. si innesta su decorso causale della vicenda contribuendo senz’altro al generarsi del potenziale danno.
E se, dunque, T. risponderebbe contrattualmente in forza del contratto concluso con le attrici, nessun dubbio vi sarebbe neanche sulla responsabilità extracontrattuale di (…) che andrebbe, ad avviso di chi scrive, inquadrata nella responsabilità da esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. (cfr., ad es., Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 10300 del 07/05/2007 – Rv. 596783 – 01, secondo cui “costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma”) anche se a non diversa conclusione si giungerebbe ove si ritenesse viceversa applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., stante la pacifica ricorrenza del nesso causale tra tranciamento del cavo ed interruzione del servizio telefonico.
7. Premesso quanto dianzi illustrato in punto ascrivibilità della responsabilità del sinistro in capo ai soggetti convenuti, devesi a questo punto precisare che ciò che nella specie manca completamente è la prova del danno asseritamente subito da parte delle strutture alberghiere attrici.
Giova, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, precisare sin d’ora che, quanto al danno non patrimoniale (sub specie di danno esistenziale), le società attrici, se pure il danno sussistesse, non sarebbero certamente le titolari del diritto leso, tanto è vero che nello stesso atto di citazione viene esposto che il danno sarebbe stato subito da parte dei gestori delle società, soggetti aventi personalità giuridica distinta rispetto alle attrici.
Per quanto riguarda invece l’ulteriore danno patrimoniale asseritamente subito dalle società attrici corre l’obbligo di rilevare quanto segue:
a) quanto all’aspetto dei clienti, i quali, nel periodo de quo, non avrebbero potuto utilizzare i servizi telefonici, se è vero che la circostanza, oltre ad essere connessa alla stessa interruzione delle linee, veniva confermata dalle testi (…) ed (…), le quali riferivano delle lamentele dei clienti, non può tuttavia da ciò solo desumersi la sussistenza di un danno patrimoniale in capo alle società attrici, dal momento che il solo fatto della lamentela dei clienti non è atta a dimostrare un detrimento patrimoniale subito, danno che avrebbe potuto e dovuto, ad esempio, essere provato con la dimostrazione della circostanza che le attrici avessero dovuto rifondere parte del prezzo ai clienti per la mancata fruizione dei servizi telefonici garantiti (prova che tuttavia non è assolutamente stata fornita, dovendosi anzi rimarcare che l’hotel M. era addirittura chiuso in quel periodo: cfr. teste (…) e teste (…));
b)quanto all’aspetto dei fornitori che non potevano mettersi in contatto con le strutture stesse, non veniva in realtà allegata nemmeno alcuna specifica voce di danno, sicché, in effetti, la relativa pretesa resta relegata al rango di embrionale allegazione;
c) quanto alla circostanza che i potenziali ospiti, stante il guasto alle linee, non avrebbero potuto contattare le strutture per le prenotazioni, anche in tal caso, ferma restando la non contestazione del fatto della interruzione delle linee protrattasi dal 23 febbraio al 3 marzo 2015 (e, dunque, per 8/9 giorni), devesi tuttavia anche a tale proposito ribadire che la prova dell’interruzione delle linee non reca in re ipsa la prova del danno subito.
Manca, ad esempio, qualsivoglia elemento che possa rendere possibile un raffronto tra le prenotazioni dei mesi di marzo 2014 e 2016 e quelle del mese di marzo 2015 (presumibilmente il disservizio potrebbe avere influito sulle prenotazioni relative al mese successivo) e sarebbe, da questo punto di vista, bastato dimettere un prospetto sì da rendere possibile al giudicante un, quantomeno sommario, confronto tra i mesi delle diverse annate.
La mera elencazione del prezzo medio delle stanze delle strutture alberghiere, senza tuttavia un elemento di raffronto (nemmeno veniva dimesso un prospetto delle camere occupate e di quelle non occupate durante i mesi successivi al disservizio patito), è pertanto assolutamente insufficiente a dimostrare il danno patrimoniale asseritamente patito e nemmeno si può ragionevolmente sostenere che ricorra nel caso di specie una particolare gravosità nella possibilità di fornire prova del pregiudizio patrimoniale sofferto.
In definitiva devesi concludere nel senso di un’assoluta carenza di prova del danno patrimoniale asseritamene sofferto (sotto questo profilo puramente esplorativa ed, anzi, suppletiva rispetto a lacune probatorie sarebbe stata l’assunzione di una consulenza d’ufficio tecnico – contabile), dovendosi pure ricordare che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno non può mai supplire ad un’inerzia delle parti sulle quali grava l’onere della prova o, comunque, ad una carenza nell’assolvimento dello stesso onere probatorio;
d) stesso discorso deve, infine, valere, relativamente alla voce di danno corrispondente, secondo la tesi delle attrici, ai costi sostenuti per alcune inserzioni effettuate su riviste estere. Ed infatti l’esborso sostenuto per le inserzioni assurgerebbe a voce di danno risarcibile qualora sussistesse la prova, per quanto sopra detto viceversa assolutamente mancante, di una diminuzione di prenotazioni nel periodo successivo al patito disservizio, disservizio che, corre l’obbligo di sottolineare quest’aspetto, aveva, in definitiva, una durata limitata, essendosi trattato in definitiva di sette giorni lavorativi, dei quali due – giova ripeterlo – rientranti nel periodo contrattualmente riconosciuto al gestore per poter tempestivamente porre rimedio al guasto.
Da ultimo, in via generale, devesi pure rilevare che, dallo stesso compendio documentale dimesso da parti attrici (cfr. doc. 3, mail del 2 marzo 2015 inviata dalla segreteria dell’hotel S.), risulta che era stata attivata la deviazione delle chiamate sul dispositivo di telefonia mobile, sicché si deve ritenere che la struttura fosse comunque n grado di gestire le chiamate in entrata grazie al citato rimedio.
Infine devesi pure considerare il fatto notorio che la casella mail è accessibile da qualsiasi dispositivo (anche mobile) connesso alla rete Internet, sicché, anche in tal caso devesi opinare che la struttura alberghiera era comunque in grado di consultare e gestire il flusso di mail in entrata, dovendosi sempre considerare la durata del guasto.
8. Le spese seguono la soccombenza; conseguentemente (…) deve rifondere le spese di lite alle attrici, mentre le attrici devono rifondere alla convenuta (…) le spese di giudizio da quest’ultima sostenute.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 recante: “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all’art. 28 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Deve inoltre essere applicato l’aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Nel caso in esame deve pertato trovare applicazione lo scaglione da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00, nell’ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) condanna (…) s.p.a. a pagare a (…) s.r.l. la somma di Euro 1.634,23 (mille seicento trentaquattro virgola ventitré) comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 29-01-2019, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
2) condanna (…) s.p.a. a pagare a (…) s.n.c. la somma di Euro 620,61. (seicento venti virgola sessantuno) comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 29-01-2019, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo
3) condanna (…) s.p.a. a pagare a S. s.r.l. e a (…) s.n.c. le spese del giudizio nella misura, spese che liquida complessivamente in Euro 3.159,00, oltre ad anticipazioni per Euro 585,33, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre accessori come per legge;
4) condanna (…) s.r.l. e a (…) s.n.c. a pagare a (…) s.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 3.159,00, oltre a spese per Euro 17,85, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Bolzano il 29 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2019.