la forma scritta prevista dall’articolo 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per l’affitto di azienda è richiesta dalla norma solo ad probationem, con effetti limitati, dunque, al processo ed alle sole parti contraenti, sicche’ l’atto, a differenza di quanto si verifica per quelli che richiedono la forma scritta ad substantiam, è da reputarsi ontologicamente esistente per il fisco – che e’, difatti, tenuto a registrare d’ufficio addirittura i contratti verbali di affitto di azienda, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 15, lettera d), – a prescindere dalla sussistenza, in concreto, della forma specificamente prevista dall’articolo 2556 c.c.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di affitto di azienda si consiglia la lettura del seguente articolo:
L’Affitto di azienda: i principali aspetti civilistici
La Cessione d’azienda o ramo d’azienda
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4713/2011 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), presso il quale e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS)
(OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 25/34/10, depositata il 21 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
CHE:
– (OMISSIS) impugnava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava, per l’anno in questione, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva ed un imponibile Iva non dichiarato per Euro 363.003,00, derivante da un contratto di affitto di azienda, rideterminando altresi’ il reddito in relazione al maggior canone di locazione di 15.000,00, non dichiarato;
– l’Ufficio rilevava, in particolare, che la contribuente, con atto del 27 gennaio 2003, aveva affittato la propria azienda per un canone di 10.000,00 Euro dapprima escludendone le rimanenze di magazzino (destinate alla successiva vendita) e, poi, con scrittura privata non registrata del 29 gennaio 2003, includendole a fronte di un maggior canone di Euro 15.000,00; riteneva, quindi, non configurabile una cessione in affitto delle rimanenze, che riqualificava come cessione dei beni e il relativo valore come ricavi;
– il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia;
– la contribuente ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la CTR ritenuto inesistente il contratto di affitto d’azienda per carenza dei requisiti di cui alla L. n. 310 del 1993, articolo 6, nonche’, in termini contraddittori, per carenza di un corrispettivo della locazione ed irrituale esistenza di due scritture;
– il motivo e’ inammissibile;
– nella vicenda in esame la CTR non ha omesso l’esame di elementi di fatto – del resto neppure indicati dalla ricorrente – ma, semplicemente, ha ritenuto legittima la pretesa erariale sul presupposto dell’inesistenza del contratto di affitto di azienda (in quanto tale) perche’ non registrato e non redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata, in violazione della L. n. 310 del 1993, articolo 6, derivandone che le merci erano state, in realta’, cedute e non conferite con l’azienda;
– si tratta, dunque, di motivazione in diritto che non puo’ essere censurata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;
– irrilevanti, poi, sono le ulteriori deduzioni sull’affermata asserita mancanza di un canone di locazione o sull’irritualita’ dell’esistenza di due scritture, che costituiscono mere argomentazioni integrative dell’unitaria ratio della decisione (“un siffatto contratto di locazione – pertanto – e’ inesistente, a prescindere dalla inspiegabile asserzione di parte appellante per la quale non era stato concordato alcun canone di locazione (..) le merci attraverso una prassi negoziale del tutto contestabile e sostanzialmente inesistente sotto il profilo giuridico (i due contratti irritualmente stipulati dalle parti) sono state trasferite dalla ditta individuale alla srl”), neppure elevate ad autonomo fondamento della decisione;
– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2556 c.c. per aver la CTR ritenuto inesistente il contratto d’affitto d’azienda di cui alla scrittura privata integrativa del 29 gennaio 2003 perche’ non redatto in forma pubblica e registrato;
– il motivo e’ fondato, restando assorbiti tutti gli altri motivi;
– va osservato, infatti, che la forma scritta prevista dall’articolo 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per l’affitto di azienda è richiesta dalla norma solo ad probationem, con effetti limitati, dunque, al processo ed alle sole parti contraenti (Cass. n. 6071 del 11/07/1987), sicche’ l’atto, a differenza di quanto si verifica per quelli che richiedono la forma scritta ad substantiam, è da reputarsi ontologicamente esistente per il fisco – che e’, difatti, tenuto a registrare d’ufficio addirittura i contratti verbali di affitto di azienda, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 15, lettera d), – a prescindere dalla sussistenza, in concreto, della forma specificamente prevista dall’articolo 2556 c.c. (Cass. n. 20057 del 24/09/2014);
– in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che, nel valutare la fondatezza della pretesa impositiva, si atterra’ al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.