l’errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l’applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 20 febbraio 2019, n. 3847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Diciasettesima Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40528 del R.G.A.C.C. dell’anno 2017 e vertente
tra
(…) rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.To., giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via (…);
ATTORE
e
(…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’Avv. An.Fi., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lgt. A. Da Brescia n. 9-10, giusta procura speciale alle liti per atto Notaio (…) di (…) (rep. n. (…); racc. n. (…)) in calce all’atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.06.2017, (…) ha convenuto in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale, la (…) S.p.A. (di seguito anche solo (…) o la Banca) al fine di contestare talune condizioni pattuite in relazione al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato con la Banca convenuta in data 24.03.2005 (rep. n. (…) – racc. n. (…), a rogito Notaio (…) di (…)) per la complessiva somma di 150.000,00 euro, da restituirsi in 360 rate dalla decorrenza del piano di ammortamento (doc. 1, fasc. parte attrice).
In particolare, il (…) ha eccepito la non corrispondenza tra l’ISC contrattuale e il TAEG effettivo, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Parte attrice ha inoltre prodotto perizia tecnica di parte volta a dimostrare la pattuizione di un indicatore sintetico di costo del mutuo azionato inferiore rispetto a quello effettivamente applicato (doc. n. 3, fasc. parte attrice).
Pertanto, ha chiesto di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l’effetto, di dichiarare la sostituzione dell’interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nonché di accertare l’esatto dare – avere tra le parti, secondo il piano di ammortamento al tasso sostitutivo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, a tal fine, in via istruttoria, ha richiesto disporsi CTU contabile.
All’udienza di prima comparizione del 30.11.2017, rilevata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione, il Giudice dichiarato la contumacia di (…) e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni
Nelle more è costituita in giudizio la (…) S.p.A. chiedendo, in rito, la revoca della dichiarazione di contumacia pronunciata nei propri confronti; in via preliminare, il rigetto di tutte le domande avversarie, essendo contraddittoria e generica la deduzione della causa petendi e, in via principale di merito, il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All’udienza del 21.11.2018, preso atto dell’avvenuta costituzione della Banca convenuta, il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia della stessa e, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per i seguenti motivi. Innanzitutto, è infondata la doglianza fondata sul presunto scostamento dell’ISC/TAEG dichiarato nel contratto con quello effettivo calcolato nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo per le quali vigeva, e vige, una distinta disciplina.
Va poi tenuto conto del fatto che la disciplina dell’ISC/TAEG è contenuta nelle norme primarie e secondarie relative alla trasparenza nei contratti e nei servizi bancari e non in quella, distinta, in materia di rilevazione e determinazione del tasso soglia usurario.
Ciò posto, in materia di mutui ipotecari, la disciplina dell’ISC trae origine dalla Del.CICR n. 10688 del 4 marzo 2003, nel cui Allegato è inserito, tra i contratti cui essa trova applicazione, anche quello di mutuo. L’art. 9 co. 2, della citata Delibera, rubricato “informazione contrattuale” stabilisce che “La (…) individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla (…) medesima”.
La circolare della (…) n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha stabilito che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell’art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla Del.CICR del 4 marzo 2003: – mutui; – anticipazioni bancarie; altri finanziamenti”.
L’art. 122 del TUB, nella versione vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, rimandava al CICR la responsabilità di stabilire le modalità di calcolo del TAEG. In assenza della Delibera del CICR, a cui al previgente art. 122 del TUB, continuavano a trovare applicazione (ai sensi dell’art. 161, commi 2 e 5, del TUB), l’art. 19, comma 2, L. n. 142 del 1992 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio ’92, successivamente integrato – a seguito del D.Lgs. n. 63 del 2000 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell’Economia 6 maggio 2000.
L’art. 2 comma 2, del citato Decreto ministeriale così recita: “1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”.
Successivamente, la (…) (con Provv. del 29 luglio 2009 integrato dal Provv. del 9 febbraio 2011 e successivi) ha emanato nuove disposizioni su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” anche con il contributo delle segnalazioni ricevute dall’utenza bancaria e finanziaria”, con cui ha abrogato il Titolo X, della Circolare n. 229 del 1999, definendo il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” come l’indicatore del “costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto” nello specifico paragrafo delle medesime disposizioni.
Per quanto riguarda gli indicatori sintetici di costo in materia di contratti di finanziamento, le nuove disposizioni sulla trasparenza stabiliscono che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell’Allegato alla Del.CICR del 4 marzo 2003 (1): – mutui; – anticipazioni bancarie; – altri finanziamenti; – aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C).
Nel caso di mutuo con garanzia ipotecaria trova applicazione il metodo di calcolo del TAEG previsto in materia di credito immobiliare, la cui disciplina è la seguente:
“Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore; il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell’Allegato 5C.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso.
Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.
Nel TAEG sono altresì inclusi i costi di valutazione del bene immobile costituito in garanzia, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
Per i contratti di credito in cui è concordato un tasso di interesse fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale è negoziato un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il TAEG riportato nel foglio contenente le informazioni generali e nel “Prospetto informativo europeo standardizzato” copre soltanto il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull’ipotesi che, al termine di tale periodo, il capitale residuo sia rimborsato.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora.
Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, qualora sia obbligatorio aprire un conto o – se il consumatore ne ha già uno in essere – mantenerlo per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte”.
Alla stregua del quadro normativo innanzi delineato, e tenuto conto della disciplina vigente ratione temporis, va affermato che la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
A tal fine, il Giudicante rileva che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell’operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla (…).
Neppure può ritenersi che l’ISC rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell’art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l’ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende allora che, l’errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della (…), non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l’applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Per la stessa ragione non può trovare applicazione l’art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti sono tutti indicati per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l’art. 1346 c.c., essendo l’oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.
Sotto altro profilo, pur trattandosi di contratto stipulato con dei consumatori, nemmeno può trovare astratta applicazione al caso in esame la nullità della clausola prevista dall’art. 125 – bis TUB. Difatti, l’art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto “finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro”, nonché i “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni”. Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il prestito di Euro 330.000,00 da restituire in 20 anni e una garanzia ipotecaria valida per l’intera durata del mutuo.
E’ pertanto evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un’indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Al riguardo, è noto che le SS.UU., tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell’art. 1418, 1 comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall’art. 1418, 3 comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).
Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l’accertamento in fatto circa l’esatta determinazione dell’ISC/TAEG, la cui violazione in termini rilevanti potrebbe comportare soltanto un’eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l’attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall’Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
In ogni caso, neppure l’assunto di parte attrice, secondo cui l’ISC indicato nel contratto (3,51210%) non corrisponderebbe a quello effettivo del 5,73522 %, ricalcolato dal perito di parte, può ritenersi definitivamente accertato, in quanto esso trova quale unico supporto una perizia di parte della cui attendibilità si ha serio motivo di dubitare, attesa la scarsa comprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati, tanto da non potersi evincere in maniera immediata come si perviene alla percentuale del 5,73522% e se sia stata correttamente utilizzata la metodologia indicata dalle Istruzioni della (…).
Infatti, il perito di parte si limita esclusivamente a fornire un ricalcolo del TAEG maggiorato rispetto a quelle previsto in contratto, computando asserite spese di istruttoria pari a 175,00 euro e di polizza assicurativa per 141,04 euro, senza fornite le necessarie specifiche indicazioni in ordine la metodo utilizzato.
Peraltro, la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su metodi e risultati non condivisibili per le ragioni innanzi dette.
Alle luce delle considerazioni innanzi svolte, tale doglianza è infondata e, dunque, non merita accoglimento. Per le stesse ragioni, restano assorbite le ulteriori domande proposte da parte attrice.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
– 1) rigetta le domande proposte da (…) nei confronti di (…) S.p.A., in relazione al contratto di mutuo ipotecario del 24.03.2005 (rep. n. (…) – racc. n. (…));
– 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in Euro 2.500,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2019.