l’interdizione anche temporanea da uffici direttivi determina in modo automatico e immediato la decadenza dalla carica di amministratore (art. 2382 c.c.), ne consegue che ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, i terzi che intendono presentare l’istanza di fallimento debbono provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. il quale è legittimato a resistere all’istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di atti di gestione, al di fuori di quella prevista dall’art. 78 c.p.c. ossia promuovere il ripristino della rappresentanza legale della società.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composta da
Dott. Michele Perriera – Presidente
Dott. Gioacchino Mitra – Consigliere
Dott. Emma De Giacomo – Consigliere REL.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1091/18 posta in decisione all’udienza collegiale dell’11/1/19 e promossa
DA
(…) il (…) (CF: (…)) quale ex amministratore, ex liquidatore, nonché quale socio di (…) soc.coop. arl in liquidazione (PI: (…)), rapp e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Zi.Sa. e Ge.Lu., elettivamente domiciliato in Palermo, via (…) giusta procura in calce al reclamo.
CF: (…)
CF: (…)
reclamante
reclamante
CONTRO
Curatela Fallimento (…) scrl in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Siracusa 27 presso lo studio dell’avv.to Roberta Reina che la rappresenta e difende per procura in calce al provvedimento di autorizzazione del GD del 23/5/18.
CF: (…)
(…) spa Agente per la Riscossione per la Provincia di Palermo (CF: (…); PI: (…)) in persona del Direttore Generale Ro.Ga., giusta procura del 28/4/15, elettivamente domiciliata in Palermo, via (…) presso lo studio dell’avv. Ma.Va. che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione.
reclamati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15/5/18 (…) proponeva reclamo avverso la sentenza dell’11-16/4/18 con la quale il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il fallimento della (…) soc. coop. arl.
A sostegno dello stesso allegava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 78 c.p.c., la nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione, l’insussistenza dei presupposti per il fallimento, il difetto di legittimazione di (…) e la mancanza dello stato di insolvenza.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza o in subordine la revoca della dichiarazione di fallimento.
Si costituiva (…) contestando il reclamo e chiedendone il rigetto; si costituiva la Curatela del Fallimento della (…) soc.coop.arl eccependo l’inammissibilità o improcedibilità del reclamo e contestandolo nel merito.
Sulle conclusioni sopra riportate la causa veniva decisa all’udienza collegiale dell’11/1/19.
MOTIVAZIONE
Secondo la Curatela (…) non sarebbe legittimato a proporre reclamo in quanto decaduto dalla carica di amministratore e legale rappresentante della (…) per effetto di condanna penale e che, in ogni caso, difetterebbe l’interesse ad agire.
Il motivo è destituito di fondamento.
Com’è noto, l’art. 18 LF attribuisce la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento “a qualunque interessato”: la Corte di Cassazione ha affermato che la norma con il termine qualunque interessato ha inteso riferirsi ad ogni soggetto che possa ricevere un pregiudizio di qualsiasi natura anche morale dalla sentenza dichiarativa di fallimento la cui natura dichiarativa erga omnes comporta l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto in capo a chi possa ottenere una utilità giuridica dal rimuovere tale dichiarazione (Cass. 30107/18).
Non v’è dubbio che il (…) essendo stato amministratore e legale rappresentante è legittimato ed ha un preciso interesse a proporre reclamo in quanto dal fallimento potrebbero derivargli conseguenze penali per reati fallimentari o civili per azioni di responsabilità.
Inoltre, il predetto è tuttora socio della (…) e la Corte di Cassazione – sempre sul presupposto che tra i legittimati attivi vi sono tanto i portatori di un interesse giuridico che di un mero interesse morale – ha riconosciuto la legittimazione a proporre reclamo del socio in quanto portatore di un interesse di natura morale a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale (Cass. 21681/12; 6348/17; 20913/17).
In conclusione, non può dubitarsi della legittimazione di (…) alla proposizione del reclamo.
Con il primo motivo di reclamo, il reclamante ha rilevato che essendo egli decaduto dalla carica di amministratore e legale rappresentante, avrebbe dovuto essere nominato un curatore ex art. 78 c.p.c.: in difetto, la fase prefallimentare si è svolta nei confronti di un soggetto privo di legale rappresentante con violazione del contraddittorio: da ciò la nullità del procedimento e della sentenza di fallimento.
Il motivo è fondato.
(…) era stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo del 25/1/2010 che gli aveva inflitto la pena accessoria dell’interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.
Com’è noto, l’interdizione anche temporanea da uffici direttivi determina in modo automatico e immediato la decadenza dalla carica di amministratore (art. 2382 c.c.), ne consegue che ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, i terzi che intendono presentare l’istanza di fallimento debbono provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. il quale è legittimato a resistere all’istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di atti di gestione, al di fuori di quella prevista dall’art. 78 c.p.c. ossia promuovere il ripristino della rappresentanza legale della società (Cass. 13827/12).
Nel caso che ci occupa, l’interdizione del G. risultava annotata nella visura camerale: pertanto, (…) ben avrebbe potuto e dovuto promuovere la nomina di un curatore speciale; in ogni caso, il Tribunale – nel suo obbligo di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti – grazie alla semplice lettura della visura camerale – era in grado di verificare il difetto di rappresentanza della società e provvedere di conseguenza, ossia sollecitare la nomina di un curatore speciale (art. 182 c.p.c.).
Al contrario di quanto sostenuto dalla Curatela, il giudice deve provvedere d’ufficio di propria iniziativa sulla base degli atti e documenti acquisiti (Cass. 5515/2006).
Ne consegue che la fase prefallimentare si è svolta nei confronti di una società priva di legale rappresentante con violazione del contraddittorio: da ciò la nullità del procedimento e della sentenza.
Gli atti vanno pertanto ritrasmettersi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
I reclamati vanno condannati in solido a rifondere al reclamante le spese del presente grado del giudizio liquidate in Euro3500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
II pagamento per la Curatela va posto a carico dell’Erario essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va ordinata la comunicazione della sentenza al Curatore.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti;
in accoglimento del reclamo proposto da (…) ex amministratore, nonché socio della (…) soc. coop. arl avverso la sentenza dell’11-16/4/18 con la quale il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il fallimento della predetta società e nei confronti di (…) spa e della Curatela del Fallimento di (…) scarl, dichiara la nullità della sentenza e del relativo procedimento ed ordina ritrasmettersi gli atti al Tribunale; condanna i reclamati in solido a rifondere al (…) le spese del presente grado del giudizio liquidate in Euro 4800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, ponendo il pagamento per la Curatela a carico dell’Erario.
Così deciso in Palermo il 18 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2019.