sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l’efficacia probatoria contro l’imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c
Tribunale Bergamo, Sezione 4 civile Sentenza 16 febbraio 2019, n. 419
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Silvia Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 6134/2017 R.G. promossa da:
(…) S.r.l. in liquidazione (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Danilo Passoni e Lorena Salvi e con elezione di domicilio presso il loro studio, in Verano Brianza, via Privata Cadore n. 5, come da procura a margine dell’atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTEcontro
A.S.S. S.n.c. (C.F. E P. IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Rachelli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OPPOSTASvolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società (…) S.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1482/2017, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 30 marzo 2017, su ricorso della società A.S.S. S.n.c., per il pagamento della somma di Euro 12.997,66, pretesa a saldo di dodici fatture per prestazioni di riparazione di autoveicoli.
La parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l’assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione, nonché contestando la debenza della somma ingiunta e eccependo in compensazione un proprio controcredito di Euro 4.500,00.
A.S.S. S.n.c. (di seguito, per brevità, solo A.S. S.n.c.) si è costituita regolarmente, depositando in data 23 ottobre 2017 la propria comparsa di risposta, con la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione. In particolare, ha fatto rilevare la genericità delle deduzioni avversarie e ha negato la fondatezza della pretesa creditoria della società opponente.
Escussi alcuni testimoni, all’udienza del 6 novembre 2018, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso monitorio avente ad oggetto dodici fatture relative a prestazioni svolte da A.S. S.n.c. su automezzi e autocarri in uso alla società A. S.r.l. in liquidazione nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013.
Il credito portato dalle suddette fatture è stato integralmente contestato dall’opponente, la quale ha negato la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in causa dall’opposta.
In primo luogo, all’esito dell’istruttoria testimoniale, è emerso che:
– le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono state predisposte da V.S., ex dipendente di A.S. S.n.c. e figlia del legale rappresentante della stessa, sulla base delle schede di lavoro compilate dagli operai dell’autofficina e ad essa consegnate dal padre o dal fratello (si veda in proposito la deposizione di V.S.);
– gli automezzi indicati sulle fatture azionate dalla società opposta erano effettivamente in uso a (…) S.r.l. nel periodo al quale si riferiscono le lavorazioni in esse descritte (si veda la deposizione di (…), socio di (…) S.r.l.).
In secondo luogo, a seguito dell’ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. a carico della parte opponente, è stato accertato che le fatture di cui è giudizio sono state regolarmente annotate nel registro I.v.a. di (…) S.r.l..
Al riguardo, è utile rammentare che
“sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l’efficacia probatoria contro l’imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass. 32935/2018).
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche da parte di (…) S.r.l. (che si è limitata a rilevare la carenza di prova del credito fatto valere dalla controparte e che, a fronte della ricezione delle fatture, nulla ha eccepito per iscritto, procedendo invece alla loro registrazione), si ritiene dimostrato che le lavorazioni di cui alle fatture azionate in via monitoria si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte di A.S. S.n.c. su richiesta di (…) S.r.l..
Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, risulta dunque provato il rapporto contrattuale posto a fondamento del credito di Euro 12.997,66 vantato dalla società convenuta opposta.
Resta invece da esaminare la fondatezza del controcredito di Euro 4.500,00, opposto in compensazione da (…) s.r.l..
Il suddetto controcredito trarrebbe origine dalla vendita di un macchinario per il sollevamento gomme da parte dell’opponente in favore dell’opposta.
(…) S.r.l., gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha tuttavia dimostrato la stipulazione del contratto di compravendita in discussione.
Pertanto l’eccezione di compensazione formulata dalla società opponente deve esser rigettata.
Per tutte le considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Bergamo il 14 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2019.