In merito danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, si osserva che la relativa prova è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico.

Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 14 febbraio 2019, n. 3480

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72889 del RGAC dell’anno 2010, avente ad oggetto “Danno da vacanza rovinata” decisa ai sensi dell’art. 281 quinquies primo comma c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all’udienza di precisazione e successivo scambio di conclusionali e repliche

TRA

(…), (…) E (…), rappresentati e difesi come in atti dall’avv. TA.FR., presso il cui studio elettivamente domiciliano

Attori

E

(…) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti CA.AN. e CE.CA., presso il cui studio elettivamente domicilia

Convenuta

FATTO E DIRITTO

1.1. Con atto di citazione, notificato in data 9.12.2010, gli attori (…), (…) e (…) convenivano la Soc. (…) S.p.A. dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per ivi sentir dichiarare l’inadempimento della convenuta nell’esecuzione del contratto turistico “(…)”, intercorso con i consumatori in data 27.3.2010 – 18.4.2010, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nella misura di Euro 15.000,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, nonché spese e onorari di giudizio.

Assumevano gli attori: di aver prenotato presso l’Agenzia di (…) in R. via P. n. 11 un pacchetto turistico, denominato “(…)”, organizzato dalla Soc. (…) S.p.A., versando un prezzo complessivo di Euro 11.481,55; che il pacchetto turistico comprendeva la partenza da Roma a Milano Malpensa e di qui alle Isole Mauritius, con arrivo il 28.3.2010, venti giorni di navigazione su una nave “(…)” nella cabina suite n. 1106, dalle isole Mauritius a Singapore, con sosta in varie località, quali isole Seychelles, isole Maldive, India, Sri Lanka, Thailandia, Indonesia etc., dal 29.3.2010 al 17.4.2010, partenza da Singapore e arrivo a Roma Fiumicino il 18.4.2010; che la crociera era contrassegnata fin dall’inizio da una serie di inconvenienti, che rovinavano la vacanza degli istanti e precisamente:

a) nella cabina suite n. 1106 entrava sistematicamente l’acqua piovana all’interno delle vetrate perimetrali, con relativi continui allagamenti;

b) all’interno della cabina il sistema di aria condizionata era malfunzionante, per cui veniva parzializzato su due sole bocchette;

c) nel WC della cabina si verificavano continui reflussi, con conseguenti forti e nauseabondi odori fognari;

d) nel WC della cabina era ostruito il sistema di scarico del piatto doccia, con continui allagamenti del WC medesimo;

e) nel WC della cabina veniva continuamente immessa nei sanitari vasca idromassaggio, doccia e lavabo acqua sporca color ruggine;

f) nel WC della cabina non veniva erogata l’acqua calda nei sanitari; nonostante i tentativi di riparazione del guasto, la pressione rimaneva così scarsa che dai sanitari fuoriusciva solo un rigolo di acqua calda;

g) nella cabina non funzionava il meccanismo manuale e si guastava anche il meccanismo elettrico di sollevamento del tendaggio mobile delle vetrate, tanto che la cabina rimaneva perennemente illuminata e senza privacy.

Per gli inconvenienti sopra descritti, verificatisi quasi tutti all’inizio della crociera, gli attori asserivano di aver sporto immediatamente reclamo al personale di bordo, che non riusciva a risolvere gli inconvenienti.

Per cui, tre giorni dopo il loro rientro in patria, i consumatori, con lettera racc. A.R. n. (…) del 21.4.2010, inoltravano all’organizzatore del pacchetto turistico, Soc. (…) S.p.A., reclamo di cui all’art. 98 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ma rimasto senza esito, sicché proponevano l’odierno giudizio.

1.2. Si costituiva la convenuta adducendo innanzitutto che, rispetto all’intero pacchetto turistico acquistato, il valore della crociera era di Euro 7.139,50, comprensivo di alloggio nella cabina di tipologia suite, e che nell’arco dei 21 giorni di crociera le lamentele degli attori erano state esplicitate soltanto nei giorni del 6 e dell’8 dell’aprile del 2010 e che a seguito dell’intervento dei tecnici della nave i disservizi lamentati (coincidenti in verità in massima parte con quelli segnalati dai consumatori, ad esclusione del lamentato malfunzionamento del sistema di apertura e di chiusura delle tende che al convenuto risultava non segnalato) erano stati completamente risolti. Veniva effettuato, quindi, a domanda degli attori un incontro col commissario di bordo in data 11.4.2010 a seguito del quale pur avendo costoro espresso in quella sede la propria insoddisfazione per il servizio offerto, nessun ulteriore disagio veniva ulteriormente segnalato fino al 18.4.2010, data nella quale gli attori sbarcavano dalla nave e facevano rientro in Italia.

Affermava la convenuta che i disagi asseritamente subiti dagli attori non avevano in ogni caso funestato l’intera permanenza a bordo avendo gli stessi partecipato a tutte le escursioni programmate e svolto sulla nave innumerevoli attività.

In particolare sosteneva la convenuta, in ordine alle infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della cabina, che le stesse erano dipese dalle avverse condizioni metereologiche affrontate nei giorni 6-8.4.2010 e pertanto addebitabili ad un caso fortuito mentre l’addotto malfunzionamento dell’impianto di aria condizionata era stato subito risolto ed, infine, l’erogazione di acqua rossastra dai rubinetti si era rivelata vizio risolubile semplicemente avendo l’accortezza di far scorrere per un po’ l’acqua finché la stessa fosse divenuta incolore.

Riteneva, pertanto, da una lato l’inconfigurabilità dell’inadempimento lamentato avendo l’organizzatore rimediato tempestivamente agli inconvenienti lamentati ed in ogni caso difettando la prova sia degli ulteriori disagi lamentati dagli attori sia dell’ammontare del danno subito, essendo riconoscibile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata ancorato a precisi indici individuati dalla giurisprudenza in grado di dimostrare l’intervenuta lesione di diritti costituzionalmente inviolabili superanti la soglia della normale tollerabilità.

1.3. Concessi i termini 183, 6 comma, c.p.c., parte attorea con la prima memoria effettuava una ricostruzione completa di tutti i disagi verificatisi giorno per giorno, dall’inizio alla fine della crociera e raccontavano delle innumerevoli segnalazioni effettuate al maggiordomo loro assegnato (A.) e tramite costui al Desk, appurando che molti di questi disagi erano già a conoscenza dell’organizzatore ma che mentre la nave era in navigazione o comunque lontana dal cantiere navale nessuna riparazione avente ad oggetto gli impianti si sarebbe potuta attuare implicando una revisione approfondita dell’intera imbarcazione il cui ultimo restauro era stato effettuato nel 2003.

1.4. Deve osservarsi, in diritto, come la responsabilità di chi offra pacchetti turistici non conformi a quanto propagandato si collochi nella responsabilità da inadempimento contrattuale, rispetto alla quale vale l’onere probatorio discendente dall’art. 1218 c.c. e in termini generali ribadito – anche per le azioni di risoluzione oltre che di adempimento – dalla nota Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento”.

1.5 Non è in contestazione tra le parti – e, comunque, risulta adeguatamente dimostrata per via documentale – l’avvenuta conclusione tra le parti del contratto di vendita del pacchetto turistico dedotto in giudizio dagli attori, comprendente sia una crociera nell’Oceano Indiano, con collocazione in una cabina della tipologia più lussuosa ossia la Suite con annesso servizio maggiordomo, sia, infine, i voli di andata e ritorno per le Mauritius e ritorno da Singapore.

Dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio e dalla testimonianza acquisita è possibile desumere che il servizio di alloggio offerto agli attori non appare del tutto in linea con gli standard qualitativi indicati nel catalogo e attesi da una struttura e da una sistemazione classificabile di categoria superiore (crociera lussuosa e alloggiamento in suite), pur tenuto conto della variabilità del giudizio in relazione alle aspettative di ciascuno, avuto riguardo, in particolare, alla situazione di degrado complessivo della camera e del bagno con riguardo allo scarso livello di igiene dei servizi che hanno erogato per buona parte del viaggio acqua arrugginita lasciando visibili segnali sullo smalto, alla stagnazione di acqua dal piatto doccia, al non perfetto scarico delle acque reflue dal wc con relativi odori, alle infiltrazioni di acqua piovana attraverso i vetri che ove opportunamente sigillati avrebbero sicuramente, quale loro funzione, resistito alle intemperie, notoriamente ricorrenti nei climi tropicali.

2. Pertanto, anche non considerando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite le quali, in quanto provenienti da soggetti che hanno acquistato il medesimo pacchetto turistico, sembrano essere affette da nullità, benchè non eccepita dall’organizzatore convenuto, le doglianze attinenti la qualità della situazione alloggiativa riservata agli attori e dei servizi connessi appaiono trovare sufficiente riscontro.

3. D’altra parte, quanto sul punto allegato dagli attori non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, i quali si sono limitati ad evidenziare l’esatto adempimento degli obblighi assunti e la necessità di considerare che alcuni dei disagi segnalati non erano suscettibili di riparazione definitiva necessitando di interventi più approfonditi riguardanti l’intera imbarcazione e quindi non sostenibili in navigazione risultando pertanto la adozione di soluzioni di ripiego (la parzializzazione delle bocchette dell’aria condizionata, il far scorrere l’acqua dai rubinetti finchè non diventava trasparente, l’aver rimosso le tende ad attivazione elettrica e di aver dotato i passeggeri di tendine amovibili). In più i testimoni della convenuta hanno confermato le risultanze del complaint table (all. 2 convenuta).

4. Orbene, all’accertato inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico e alla sua non riconducibilità ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile ai convenuti, consegue, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. n. 205 del 2006, la responsabilità della convenuta (…) s.p.a., quale organizzatore del pacchetto turistico.

L’importo risarcitorio va equitativamente liquidato in complessivi Euro 1.500,00, rivalutato all’attualità, tenuto conto del corrispettivo pattuito e del grado di inesattezza dell’adempimento e della rilevanza dello stesso rispetto al complesso delle prestazioni indicate nel contratto e all’interesse delle parti.

4. In merito al lamentato danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, si osserva che la relativa prova è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico (così, Cass. 11 maggio 2012, n. 7256).

Ritiene questo giudice che, nel caso in esame, il disagio patito dagli attori in conseguenza del differente livello qualitativo della soluzione alloggiativa, comprensiva del servizio di ristorazione, offerta, superi – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – la soglia minima di tolleranza.

5. Ciò premesso, può riconoscersi agli attori, in via equitativa, la complessiva somma di Euro 1.500,00, rivalutata all’attualità, avuto riguardo al grado di disagio sofferto.

Pertanto, per le suesposte considerazioni, la domanda proposta nei confronti della (…) s.p.a. va accolta, con condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati in complessivi Euro 3.000,00 (Euro 1.500,00 per danni patrimoniali da inadempimento del contratto di viaggio ed Euro 1.500,00 per danni non patrimoniali da tale inadempimento).

6. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, da intendersi in senso sostanziale, e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

a) accoglie la domanda proposta dagli attori (…), (…) E (…), nei confronti della (…) s.p.a. e, per l’effetto, condanna quest’ultima al risarcimento dei danni in favore dei predetti attori, liquidati per in complessivi Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

c) condanna la (…) s.p.a. alla rifusione in favore di (…), (…) E (…) che si liquidano in complessivi Euro 2.195,00, di cui Euro 2.000,00 per compenso ed Euro 195,00 per spese, oltre rimborso spese generali come per legge, oneri fiscali e contributivi;

Così deciso in Roma l’11 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.