Nel caso in cui contro l’appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ., per l’ipotesi in cui l’opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un’autonoma previsione del capitolato generale dell’appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un’ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all’art. 1667 cod. civ

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 14 febbraio 2019, n. 1463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

(…) s.r.l. (P. IVA (…)) e (…) (CF (…)), con l’avv. Gr.Ro.

-attori-

CONTRO

(…) titolare dell’omonima ditta individuale, C.F.: (…), P.I.: (…), con gli avv.ti Sa.Bi. e Ma.Gi.

– convenuta –

Concise ragioni della decisione

1. Sui fatti di causa.

La società (…) s.r.l. e la Sig.ra (…) (committenti) hanno stipulato un contratto di appalto con il Sig. (…), titolare dell’omonima ditta individuale, per la realizzazione di opere in un edificio di proprietà della Sig.ra T..

I committenti hanno citato in giudizio l’appaltatore lamentando l’omesso compimento nonché vizi di alcune opere, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento di danni.

Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1667 c.c..

Nel merito, parte convenuta sostiene di aver eseguito a regola d’arte tutti i lavori contrattualmente previsti nonché numerose opere extra-contratto, mentre alcuni lavori non sarebbero stati eseguiti su espressa indicazione della committenza.

Il convenuto poi propone domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 21.149,72 oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti -e non saldati- e di rimborso spese.

L’istruttoria, strettamente tecnica, si è svolta mediante CTU.

Esaurita la fase istruttoria per come ammessa dal Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sull’eccezione di decadenza.

Il convenuto ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 1667 c.c.. Nello specifico, parte convenuta evidenzia che la denuncia dei presunti vizi lamentati da parte attrice è avvenuta in data 28 gennaio 2016 (all. 8 comparsa di costituzione) solo successivamente al sollecito di pagamento del corrispettivo dovuto al (…) (all. 6 comparsa di costituzione).

Inoltre, gli eventi dannosi (infiltrazioni, allagamento e caduta di rivestimenti) si sarebbero verificati tutti il medesimo giorno (10 dicembre 2015), a distanza di quasi un anno e mezzo dal termine dei lavori. Infine, parte convenuta lamenta la mancanza di qualsivoglia prova circa la data di scoperta dei presunti vizi. Pertanto per gli asseriti difetti sarebbe intervenuta la decadenza di cui all’art. 1667 c.c., in quanto la relativa denuncia risale solo al febbraio 2016, mentre l’opera sarebbe stata consegnata nel luglio 2014.

Parte attrice, invece, ritiene che non si sia verificata alcuna decadenza, in quanto il cantiere è stato abbandonato dall’appaltatore a luglio 2014 senza che i lavori venissero completati, e, in ogni caso, la denuncia è stata tempestiva.

L’eccezione è infondata.

La disciplina relativa alle difformità e vizi dell’opera è contenuta nell’art. 1667 c.c., che introduce una disciplina speciale per la denuncia degli eventuali vizi, indicando un termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla consegna o dalla scoperta degli stessi.

Giova, però, evidenziare che tale disciplina speciale non esclude l’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità contrattuale, laddove l’opera oggetto del contratto di appalto non sia stata completata; in più occasioni, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che:

“In tema di appalto, quando sia richiesta l’eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l’operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell’opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015, in argomento si veda anche Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018).

Orbene, nel caso di specie gli attori hanno lamentato l’omesso completamento delle opere nonché l’abbandono del cantiere. L’appaltatore, invece, nulla ha provato circa il completamento dell’opera, in quanto non è stato prodotto alcun verbale di consegna -seppur convenzionalmente previsto- né tantomeno di accettazione delle opere.

È opportuno allora richiamare quanto previsto dalla giurisprudenza in tema di ripartizione dell’onere probatorio:

“il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU. sentenza del 30.10.2001 n. 13533).

Infatti, anche nel caso di contratto di appalto, si applicano le disposizioni generali sull’onere della prova nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, sicché -una volta allegato l’inadempimento- grava sull’appaltatore la prova di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione e, dunque, di aver completato (e consegnato) l’opera.

Per le ragioni suesposte -non essendovi la prova circa il completamento dell’opera oggetto del contratto di appalto- non può applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.- e, dunque, l’eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta è da ritenersi infondata, atteso che, si ribadisce:

“Nel caso in cui contro l’appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ., per l’ipotesi in cui l’opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un’autonoma previsione del capitolato generale dell’appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un’ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all’art. 1667 cod. civ.” (cfr. Cass. sentenza n. 13431/2007).

3. Sui vizi e difetti accertati dal CTU.

Parte attrice ha lamentato sia l’omessa esecuzione di alcuni lavori (cfr. p. 2 atto di citazione) sia la sussistenza di vizi nelle opere completate dall’appaltatore (cfr. p. 3 atto di citazione).

Il convenuto ha contestato le ragioni degli attori, affermando che alcuni lavori non sono stati eseguiti su disposizione della committenza, e, inoltre, la corretta esecuzione materiale delle opere.

L’istruttoria della causa, dunque, si è svolta mediante CTU (cfr. ordinanza 28.09.2017), dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l’elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione (si vedano, in particolare, le repliche del CTU alle osservazioni dei CTP, allegate alla CTU stessa).

Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- “esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Pertanto, le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all’intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.

Il CTU ha riscontrato che delle opere contrattualmente previste “non sono state eseguite, o sono state eseguite solo parzialmente, e/o presentano vizi e difetti, determinando detrazioni degli importi di cui al contratto, opere per un importo complessivo di Euro 5.290,00” (cfr. p. 6 e p. 10 CTU). Non sono stati riscontrati ulteriori vizi e difetti nelle opere realizzate dall’appaltatore, anche a causa del mutato stato dei luoghi.

Parte attrice T. domanda, altresì, il risarcimento dei danni per complessivi Euro 9.941,80 (all. 15 e 16 atto di citazione) per interventi urgenti di ripristino effettuati dall’impresa E.F. in data 25 febbraio 2016 ed 8 marzo 2016.

Tale domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, anche il CTU ha evidenziato che “per quanto attiene ai lavori effettuati da (…) per Euro 9.941,20 asseritamente attribuiti dall’ing. Poggini ai ripristini relativi al pt. B), il sottoscritto CTU, per le motivazioni sopra addotte (mancato riscontro del danno lamentato), non è in grado di riconoscere in detrazione degli importi di appalto sopra calcolati la cifra esposta in fattura” (cfr. p. 10 CTU).

In secondo luogo, è necessario richiamare nuovamente quanto previsto dall’art. 2697 c.c. circa l’onere della prova: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nel caso di specie, parte attrice nulla ha provato circa la sussistenza del nesso di causalità tra le infiltrazioni/allagamenti ed eventuali vizi delle opere realizzate dall’appaltatore.

Parimenti, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni relativi al mancato godimento dell’immobile, in quanto parte attrice nulla ha allegato e dimostrato al riguardo.

4. Sul compenso preteso dall’appaltatore.

L’appaltatore ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, quantificato in Euro 21.149,72 oltre ad interessi come da domanda.

Il CTU ha compiutamente elencato nella sua relazione le opere contrattuali ed extracontrattuali eseguite dall’appaltatore; nello specifico ha quantificato in Euro 25.792,00 il valore delle opere contrattuali ed in Euro 11.987,00 il valore delle opere extracontrattuali.

A tale somma complessiva vanno sottratti i versamenti già effettuati dal committente (per importo complessivo pari ad Euro 26.643,80, cfr. doc. 19-20-21-22-23 fascicolo att.) e la riduzione del prezzo per le opere viziate o non eseguite.

Ne consegue che l’appaltatore vanta il seguente credito: Euro 25.792,00 + Euro 11.987,00 – Euro 26.643,80 – Euro 5.290,00 = Euro 5.846,00 oltre iva.

L’appaltatore ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal S. e dai propri dipendenti per il periodo intercorrente dal 10 luglio 2014 al 26 luglio 2014 quantificati in complessivi Euro 2.173,60. Infatti, l’allegato A al contratto di appalto prevede a carico della committenza “acqua e luce e costo alloggio e IVA”. Le spese di alloggio dei dipendenti dell’appaltatore sono state regolarmente sostenute dalla committenza sino al 10 luglio 2014, data convenzionalmente prevista per la consegna del cantiere.

Parte attrice ha evidenziato che tali spese non possono essere poste a carico della committenza, in quanto il ritardo nei lavori sarebbe imputabile esclusivamente all’appaltatore.

L’inosservanza dei termini di consegna dell’opera contrattualmente previsti (seppur non come termini essenziali) è soggetta al principio generale di cui all’art. 1218 c.c., che prevede una presunzione di colpa del debitore. Dunque, l’onere della prova circa la non imputabilità del ritardo grava necessariamente sull’appaltatore (in argomento, si veda Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8903 del 23/08/1993).

Orbene, nel caso di specie l’appaltatore nulla ha allegato circa la non imputabilità del ritardo: l’affermazione di parte convenuta in merito alla sospensione dei lavori per una settimana decisa dalla committenza non è stata in alcun modo provata.

Ne consegue che le spese sostenute dall’appaltatore successive alla data convenzionalmente prevista per la consegna dell’opera non possono essere poste a carico del committente.

5. Sulla condanna al rilascio delle certificazioni

Parte attrice, nel foglio di pc, ha chiesto: “condannarsi M.S., alla luce delle risultanze peritali dalle quali emerge che lo stesso ha modificato parte degli impianti, fornendo e posando le prolunghe tubi gas interrati, ha sostituito i tubi scarico ed esalazione fumi della caldaia, posato i rubinetti del gas ed effettuato gli allacciamenti nel locale cucina, realizzato l’impianto di riscaldamento al piano interrato, al rilascio delle relative certificazioni di legge ex D.L. n. 37 del 2008 art. 7”.

La domanda di parte attrice è da ritenersi inammissibile in quanto avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e già in tale occasione parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova avversaria (cfr. verbale di udienza del 11.10.2018). *

6. Conclusioni

La domanda attorea merita parziale accoglimento.

Segnatamente, la pretesa dei committenti volta a ridurre il prezzo delle opere realizzate dall’appaltatore merita accoglimento con riferimento alla somma di Euro 5.290,00 per i vizi ed omissioni accertati nella CTU.

La domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo merita parziale accoglimento con riferimento alla somma pari ad Euro 25.792,00 (opere contrattuali) + Euro 11.987,00 (per opere extracontrattuali) – Euro 26.643,80 (pagamenti già effettuati) – Euro 5.290,00 (per riduzione del prezzo) = Euro 5.846,00 oltre iva.

Ne consegue la condanna di parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma di Euro 5.846,00 oltre iva oltre iva ed oltre interessi legali a far data dall’invio della messa in mora del 14.1.2016 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta) al saldo effettivo.

L’esito del giudizio, in cui le originarie pretese di entrambi i soggetti in causa sono state in parte rigettate e -per il residuo ritenuto fondato- quasi integralmente tra loro compensate, consente di affermare la sostanziale reciproca soccombenza, cui dunque consegue l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) condanna parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma Euro 5.846,00, oltre iva ed oltre interessi legali a decorrere dal 14.1.2016 al saldo effettivo;

2) rigetta ogni altra domanda;

3) pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU, nella misura del 50% ciascuna;

4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano il 13 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.