La circostanza che l’attività professionale sia stata prestata in favore di un soggetto diverso dall’opponente non basta ad escludere che il mandato sia stato conferito anche da quest’ultima, potendo non esservi identità tra colui che conferisce il mandato al difensore e colui che rilascia la procura alle liti o del soggetto in favore del quale vengono svolte le prestazioni professionali stragiudiziali. Ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.

Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza 14 febbraio 2019, n. 1454

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72692/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MA.DA. e dell’avv. DE.CA. 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MA.DA.

opponente

contro

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DO.RO. ed elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 20123 MILANO presso il difensore avv. DO.RO.

opposto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(…) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 33027/2015, con il quale il Tribunale di Milano, adito dall’avv. (…), ha ingiunto all’opponente ed a (…), in via solidale, il pagamento della somma di Euro 44.023,02 per compensi professionali per attività resa tra il 2008 ed il 2011 in favore del (…).

Il decreto è stato opposto unicamente dalla signora (…) che con l’atto di citazione in opposizione ne ha chiesto, in principalità, la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, per non essere dovute le somme ivi esposte, e, in via subordinata, per essere l’eventuale debito residuo pari alla minore somma di Euro 37.310,95, avendo l’opponente corrisposto somme ulteriori non conteggiate dall’opposto.

A sostegno dell’opposizione ha : 1 ) negato di avere mai conferito alcun mandato all’opposto, essendo stata svolta l’attività professionale unicamente in favore del suo ex marito sig. (…) e di avere mai sottoscritto la lettera in data 5.12.2011 o comunque di avere firmato un foglio in bianco riempito in un secondo momento dall’opposto 2) contestato l’importo portato dal decreto ingiuntivo opposto, assumendo di avere effettuato tra il 2011 ed il 2013 dei pagamenti in favore dell’avv. (…) per la somma di Euro 30.000,00, per cui l’eventuale credito ammonterebbe alla minore somma di Euro 37.310,95.

L’opposto ha resistito ed ha chiesto negarsi la sospensione dell’esecutorietà del decreto e respingersi l’opposizione con il favore delle spese.

All’esito della C.T.U. grafica sulla lettera in data 5.12.2011, il giudice ha negato la sospensione del decreto ingiuntivo opposto ed ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12.12.2018, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

1 – Difetto di legittimazione passiva dell’opponente (…).

Sostiene l’opponente di non essere tenuta al pagamento dei compensi professionali oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo per non avere mai conferito mandato all’avv. (…).

Più precisamente ha allegato che l’attività professionale svolta dall’avv. (…) ha riguardato unicamente il suo ex coniuge (…), che si è rivolto al predetto legale tramite la stessa opponente per essere assistito in relazione alla sua posizione di broker assicurativo all’interno di diverse società, ha precisato di avere provveduto, per mero spirito di liberalità nei confronti dell’ex marito, a pagare alcune parcelle dell’avv. (…), senza che sussistesse alcun rapporto sottostante di tipo professionale con l’opposto , ha negato di avere partecipato all’incontro del 5.12.2011 e di avere apposto la firma in calce alla lettera in pari data , affermando di esserne venuta a conoscenza solo il 16.7.2015, tramite la risposta fornitale dall’avv. (…) alla lettera di richiesta di chiarimenti sulle parcelle , senza che alla stessa fosse mai stato fatto riferimento nella corrispondenza intercorsa tra le parti dal dicembre 2011 al giugno 2015.

Con la lettera del 5.12.2011 i signori (…) e (…) hanno riconosciuto di essere debitori dell’avv. (…) per prestazioni di consulenza ed assistenza rese a partire dal 9.7.2008 per la somma di Euro 62.437,51, oltre oneri previdenziali e fiscali, e si sono impegnati a proporre un piano di pagamento rateale del debito.

La C.T.U. grafica ha dimostrato che la firma apposta in calce al documento corrisponde a quella dell’opponente (…) ed ha escluso che tale firma sia stata apposta su un foglio in bianco, come sostenuto dall’opponente, avendo accertato che la firma è stata apposta in data successiva alla redazione del testo della lettera. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. , all’esito di sofisticati esami delle firme e del testo, non sono state oggetto di rilievi critici da parte del consulente della parte opponente né sono state contestate dal procuratore negli atti difensivi. Risulta pertanto accertato che l’attrice ha sottoscritto insieme con l’ex marito la lettera del 5.12.2011, apponendo la firma in calce al documento già completo del testo in esso riportato.

Con la lettera in esame l’attrice ha riconosciuto di essere debitrice dell’avv. (…) ed ha promesso il pagamento del debito di Euro 62.437,51 mediante un pagamento rateale, con ciò riconoscendo sia nell’an che ne quantum il credito del professionista.

Come espressamente riconosciuto dall’opponente ( cfr p. 6 dell’atto di citazione in opposizione ), la lettera in esame è da qualificarsi alla stregua di un riconoscimento di debito/ promessa di pagamento e, come tale, soggiace alla disciplina di cui all’art. 1988 c.c., così da impegnare il promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa e da comportare dal punto di vista processuale l’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza della causa debendi

( c.d. astrazione processuale cfr massima Cass.n. 20689/2016 “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. “).

L’opponente che, fronte dell’indicazione contenuta nella lettera che riferisce il credito in essa indicato a compensi per “prestazioni di consulenza e di assistenza rese in posizioni varie con decorrenza dal 9.7.2008 ” , nega l’esistenza del rapporto sottostante di tipo professionale, contestando di avere mai conferito mandato all’avv. (…), era onerata della prova dell’inesistenza del rapporto sottostante, che viene presunto fino a prova contraria.

Tale prova non è stata offerta.

La circostanza che l’attività professionale sia stata prestata in favore di un soggetto diverso dall’opponente non basta ad escludere che il mandato sia stato conferito anche da quest’ultima, potendo non esservi identità tra colui che conferisce il mandato al difensore e colui che rilascia la procura alle liti o del soggetto in favore del quale vengono svolte le prestazioni professionali stragiudiziali ( Cass. 24010/2004 : Ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura…. ” ; in senso conforme cfr Cass. 5336/1996)

L’assenza di un mandato scritto non esclude l’obbligo dell’opponente di corrispondere i compensi all’avv. (…), non essendo il mandato soggetto a vincoli di forma.

La tesi dell’opponente è smentita dalla documentazione versata in atti.

Infatti la circostanza che l’opponente si fosse obbligata solidalmente con l’ex marito G. al pagamento dei compensi in favore dell’avv. (…) risulta dimostrata, oltre che dal riconoscimento di debito, la cui efficacia probatoria non è stata superata dall’attrice, dai pagamenti effettuati in favore dell’opposto in corso di rapporto ( cfr doc. 12 ) e dalle ripetute dichiarazioni di impegno che si rinvengono sia nelle mail prodotte dall’opposto ( cfr doc. 13,14,15,16 ), che in quelle prodotte dall’opponente ( 3,6,8,11 ), che non ha mai negato di essere tenuta la pagamento dei compensi per l’attività svolta dall’opposto in favore del sig. (…).

L’opponente è dunque tenuta al pagamento delle prestazioni professionali rese dall’avv. (…)

2 – Contestazioni in punto quantum debeatur

Ha eccepito l’opponente che la lettera del 5.12.2011 non costituisce prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto per difetto di certezza del credito , in assenza della comunicazione del legale a cui viene fatto riferimento nella lettera , e per essere stato il credito indicato genericamente nella scrittura.

Le contestazioni sono infondate, posto che con la scrittura in parola l’attrice ha riconosciuto il debito nei confronti dell’avv. (…) nell’importo e per causali ivi indicate e ne ha promesso il pagamento e ciò con indipendenza dal contenuto della comunicazione che ha preceduto la lettera.

Il credito per compensi professionali è stato compiutamente ed analiticamente allegato con il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale sono state prodotte le note specifiche emesse nel 2010 ( cfr doc. 1,2,3 e 4 ) nonchè per quelle consegnate all’incontro del 5.12.2011 ( doc. 6,7,8 ) , che riportano analiticamente i compensi richiesti per le singole prestazioni, un resoconto schematico dell’attività svolta e una scheda riepilogativa dei rapporti di dare ed avere ( 5,9,10 ) . Infine il conteggio sub. doc 18 di parte opposta contiene un riepilogo analitico dei rapporti di dare ed avere tra le parti, al netto dei pagamenti effettuati.

L’opponente non formulato alcuna contestazione specifica relativamente alla prestazioni rese ed al loro ammontare, così come indicate nelle note prodotte dall’opposto.

Si è limitata ad eccepire che il credito difetterebbe di certezza, necessitando le parcelle di liquidazione presso il consiglio dell’ordine, ed ha formulato eccezione di pagamento per la somma di Euro 10.000,00.

Quanto alla prima eccezione si osserva che, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, la liquidazione delle competenze professionali da parte del consiglio dell’ordine non è affatto necessaria per dare certezza al credito ( fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 636 c.p.c. in cui venga chiesto il decreto ingiuntivo sulla base delle sole parcelle sottoscritte dal legale ) e non essendo il giudice affatto vincolato dal parere di congruità espresso dal consiglio dell’ordine ( cfr ex multis Cass. 10428/2005 ).

Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di pagamento.

L’opponente , con l’atto di citazione in opposizione, ha allegato di avere pagato all’opposto la somma di Euro 30.000 negli anni 2012 e 2013 e che la somma effettivamente dovuta ammonterebbe ad Euro 32.437,51, salvo poi formulare, nelle conclusioni dello stesso atto, domanda subordinata per la somma di Euro 37.310,95 ; con la memoria ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. , ha allegato di avere effettuato due ulteriori versamenti dell’ammontare di Euro 5.000,00 ciascuno, tramite assegni tratti sulla Credite Suisse non conteggiati nell’allegato n. 12 di parte opposto, precisando che si tratterebbe dell’assegno il 16.4.2012 e di ” uno dei due assegni emessi dalla (…) nel 2013 ” ( cfr p. 6 ) , giungendo alla conclusione che il credito residuo ammonterebbe ad Euro 34.023,02.

Non ha offerto prova alcuna dei menzionati pagamenti, non avendo prodotto gli assegni indicati né un estratto conto bancario comprovante i pagamenti, bensì copia di una mail a firma (…) che contiene un elenco di cinque assegni di cui non è indicato né numero identificativo né il beneficiario ma unicamente l’importo e la data (cfr doc. 20 ).

Pertanto deve concludersi che la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto corrisponde al credito dell’opposto nei confronti dell’opponente.

3 – In corso di causa l’opponente ha pagato l’importo capitale portato dal decreto ingiuntivo , le spese liquidate per la fase monitoria e gli interessi con decorrenza dal 6 agosto 2014. Pertanto deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in applicazione dell’indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione

(Cass. 21432/2011 ” Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo “. Cfr in senso conforme Cass. 21840/2013 Cass.n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10).

Quanto agli interessi, va precisato che il decreto ingiuntivo non ne indica la decorrenza, posto che la statuizione contenuta nel decreto “interessi come da domanda ” è riferita al ricorso con il quale l’avv.(…) ha chiesto il riconoscimento degli interessi ” al tasso previsto dalla L. n. 231 del 2002″ , omettendo ogni riferimento alla loro decorrenza, per cui non può ritenersi implicita nella statuizione contenuta nel decreto che il decorso degli interessi sia quello previsto dal disposto di cui all’art. 4 comma 2 lett. della richiamata disposizione normativa. Dunque, impregiudicata ogni questione relativa alla decorrenza degli interessi, estranea al presente giudizio, il pagamento della somma indicata esaurisce il credito portato dal decreto ingiuntivo con riferimento a capitale, interessi e spese processuali.

4 – Le spese del giudizio e quelle dalla C.T.U. vanno poste a carico dell’opponente in applicazione del principio della soccombenza, essendo intervenuto il pagamento solo in corso di causa e dopo l’esperimento della C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 33027/2015, emesso dal Tribunale di Milano il 29.10.2015;

condanna l’opponente a pagare all’opposto le spese del giudizio, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, maggiorati del rimborso forfetario del 15% per spese generali e degli accessori di legge, ed Euro 1920,00 per le spese del C.T.P.

pone le spese della C.T.U., nella misura liquidata dal giudice, a carico definitivo della parte opponente.

Così deciso in Milano il 13 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.