Va osservato infatti che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza; esula quindi dalle attribuzioni dell’assemblea il  potere di imputare, con l’efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell’ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l’assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di condominio, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 13 febbraio 2019, n. 1505

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n.r. (…) promossa da

(…)

ATTORE

contro

(…)

CONVENUTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato

Con atto di citazione notificato in data 2.5.2016, i signori (…) proprietari di unità immobiliari facenti parte del (…), hanno impugnato le delibere assunte dall’assemblea condominiale tenutasi in data 21.12.2015 e in data 27.1.2016, chiedendo di dichiarare: l’annullamento per difetto di convocazione della collettività dei condomini e mancato utilizzo del verbale ex art. 1130 n. 7; la nullità e o l’annullamento della delibera assunta al punto 3) dell’ordine del giorno con cui l’assemblea del 21.12.2015 a maggioranza si è dichiarata favorevole all’installazione di tende in pvc a cura di un condomino e delle delibere assunte ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dall’assemblea del 27.1.2016 per violazioni di legge e di regolamento.

Si costituiva il Condominio chiedendo nel merito il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto.

Assegnati i termini di cui all’art. 183 sesto comma C.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale; all’esito della discussione orale la causa viene ora in decisione.

Va rigettata l’eccezione preliminare di nullità della citazione, accertata la legittimazione passiva del Condominio convenuto e costituito nella persona del sig. (…) quale titolare della ditta (…) S.a.s..

Nel merito quindi dell’eccepito vizio formale rilevato per entrambe le delibere per omessa convocazione degli attori, va dato atto che l’attore (…) risulta regolarmente presente e per l’assemblea del 21.12.2015 l’attore (…) risulta regolarmente convocato; in punto mancata verifica della ricezione delle convocazioni da parte degli altri proprietari, la doglianza non merita accoglimento posto che legittimato attivo alla domanda è il condomino pretermesso.

Nel merito quindi dei motivi di impugnazione del punto 3) dell’ordine del giorno dell’assemblea del 21.12.2015, posto il principio per cui il sindacato dell’autorità giudizilria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l’eccesso di potere (Cass. civ. n. 28734/2008), che tali violazioni non emergono nel caso di specie dove la delibera è il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante, non avendo comunque parte attrice allegato alcun elemento probatorio a confutazione dell’eccepita innovazione e dell’incidenza dell’opera sul decoro architettonico.

Per quanto sopra l’impugnazione delle delibere assunte dall’assemblea del 21.12.2015 viene rigettata con assorbimento di ogni ulteriore doglianza in quanto inconferente in fatto e in diritto.

Nel merito quindi dell’impugnazione delle delibere assunte ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dall’assemblea del 27.1.2016 per violazioni di legge e di regolamento, va preliminarmente osservato che i vizi comportanti la annullabilità delle delibere possono essere impugnati dagli assenti e dai dissenzienti nei termini di cui all’art. 1137 c.c..

Dalla lettura del verbale gli attori risultano presenti e hanno approvato tutte le delibere oggetto di impugnazione, a nulla rilevando la posizione dell’attore (…) per la delibera assunta al punto 4) avente oggetto per cui l’attore (…) era in conflitto di interessi, vanno pertanto rigettate le domande formulate per violazione dei vizi comportanti l’annullabilità delle delibere.

Merita invece accoglimento la domanda di accertamento della nullità della delibera con cui l’assemblea ha approvato il consuntivo di gestione anno 2015 relativamente al solo addebito a carico dell’attore (…) delle spese legali relative alle fatture dell’avv. (…) procuratore nominato dal Condominio.

Va osservato infatti che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza; esula quindi dalle attribuzioni dell’assemblea il  potere di imputare, con l’efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell’ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l’assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717).

Per quanto sopra va dichiarata la nullità della delibera nei confronti dell’attore (…), come assunta al punto 1) dell’ordine del giorno dall’assemblea del 26.1.2016 limitatamente alla somma di euro 570,96 riferibile alle voci fatture Avvocato.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza in relazione alla posizione dell’attore le cui domanda sono state integralmente rigettate; in merito alla posizione dell’attore posto l’accoglimento della sola domanda relativa alla nullità di imputazione di spesa, gli oneri legali vengono compensati per la metà e per il residuo si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1) rigetta tutte le domande di annullamento delle delibere assunte in data 21.12.2015 e in data 27.1.2016 dal Condominio (…) come formulate dagli attori

2) accerta e dichiara la nullità della delibera assunta al punto 1) dell’ordine del giorno dell’assemblea del 27.1.2016 limitatamente alla voce addebito personale posto a carico dell’attore (…) per la somma di euro 570,96;

3) condanna l’attore (…) alla rifusione in favore del convenuto Condominio delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) condanna il convenuto Condominio (…) alla rifusione in favore dell’attore (…) delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 13 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.