le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l’ipotesi dell’infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell’infortunio mortale. Le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell’ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell’essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l’assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l’assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Pavia, Sezione 3 civile Sentenza 15 febbraio 2019, n. 290

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renato Cameli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2331/2017 promossa da:

(…) (c.f. (…) ), elettivamente domiciliata in Voghera via (…) presso lo studio dell’avv. Cl.Ma. che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

ATTORE

contro

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…) ),

(…) (C.F. (…))

(…) (C.F. (…) ), tutti elettivamente domiciliati in Voghera piazzetta (…) presso lo studio dell’avv. Ma.Lu. del Foro di Pavia che li rappresenta e difende e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti, giusta procura allegata

(…) S.P.A. (C.F. (…) ), elettivamente domiciliato in Pavia Piazza della Vittoria n. 2 presso lo studio dell’Avv. Lu.Cr. del Foro di Pavia dal quale è rappresentata e difesa in calce alla comparsa di costituzione e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

CONVENUTI

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, la sig.ra (…) evocava in giudizio i sigri (…) ed altri, in proprio e quali eredi del Sig. (…), nonché, congiuntamente, la (…) assicurazioni, al fine di ottenere, rispettivamente, la restituzione dell’importo percepito indebitamente a seguito di liquidazione della polizza assicurativa sottoscritta dal marito (…) ovvero, in via alternativa e subordinata, dalla compagnia assicurativa, il pagamento della quota spettante quale erede legittima.

La ricorrente a fondamento della propria domanda, deduceva che: in data 19.3.2011 era deceduto suo marito (…) senza lasciare testamento; questi aveva stipulato con la (…) (oggi (…)) polizza infortuni (…) in cui era garantita in caso di morte dell’assicurato la liquidazione della somma pari a Euro 51646,00; dopo la morte del marito l’attrice aveva deciso di rinunciare all’eredità; i parenti del marito le avevano comunque garantito che avrebbero provveduto ad eseguire la procedura necessaria per la liquidazione; nell’estate 2012 aveva appreso presso l’Agenzia di Varzi della (…) che la pratica della liquidazione era ancora in corso; non ricevendo ulteriori notizie, nell’ottobre 2013, recandosi nuovamente in Agenzia, le era stato comunicato che la polizza era stata liquidata interamente a beneficio dei parenti del marito; a seguito di richiesta, i parenti avevano offerto una somma a titolo transattivo mentre la Compagnia aveva negato il diritto dell’attrice; al contratto oggetto di controversia doveva essere applicata la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita in favore del terzo; il contratto pertanto, risultava sottoposto alla disciplina ex art. 1520 c.c. terzo comma; in base alla giurisprudenza consolidata sul punto, la successiva rinuncia all’eredità era irrilevante ai fini della liquidazione della polizza; ai sensi dell’art. 582 c.c. spettava alla sig.ra C. una quota pari a due terzi dell’asse ereditario e quindi anche della somma corrisposta dall’assicurazione; secondo orientamento minoritario, invece alla medesima, spettava comunque un ottavo; erano applicabili i termini prescrizionali ordinari decennali, a seguito della L. n. 294 del 2012 ; i beneficiari erano quindi obbligati a restituirle l’importo già corrisposto dalla compagnia; la compagnia (…) era comunque responsabile per la condotta illegittima e violazione dei principi di buona fede e correttezza; in via subordinata, quest’ultima era responsabile sul piano contrattuale.

Si costituivano i sig.ri (…), formulando istanza preliminare per il mutamento del rito e nel merito contestando quanto ex adverso dedotto eccependo che: la sig.ra (…) aveva rinunciato all’eredità; il premio della polizza era stati pagato dalla ditta (…); la compagnia aveva erogato interamente la somma gli eredi legittimi; i convenuti avevano corrisposto alla sig.ra (…) comunque le somme di Euro 4307,44 e di Euro 490,29 prelevate da due diversi libretti di deposito; difettava la legittimazione passiva dei convenuti in quanto estranei al rapporto contrattuale tra la sig.ra (…) e (…) ai sensi dell’art. 1920 c.c. e comunque non era configurabile l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 in quanto quest’ultima è prevista solo come extrema ratio; la giurisprudenza escludeva la ripartizione di quote secondo le regole stabilite per la successione legittima; oltre alle somme già erogate, i convenuti avevano ceduto una vettura (…); la domanda risarcitoria era infondata.

All’esito della prima udienza, il giudice disponeva mutamento del rito

Prima dell’udienza fissata ex art. 183 sesto comma c.p.c. si costituiva (…) contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e nel merito deducendo che: l’attrice aveva rinunciato all’eredità e non poteva beneficiare della somma liquidata per la polizza; il contratto di assicurazione volontaria contro gli infortuni era ascrivibile nella categoria delle assicurazioni contro i danni e non al genus delle assicurazioni sulla vita; tenuto conto del mutamento del rito e in considerazione dei termini particolarmente brevi ex art. 702 ter c.p.c. non erano maturate le preclusioni.

Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all’udienza del 6 dicembre 2018, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni, e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell’art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per difetto di procedura conciliativa risulta infondato atteso che la ricorrente ha prodotto verbale di mediazione (doc. 6 e 7) instaurata nei confronti di tutti i convenuti del presente giudizio.

In via preliminare, a fronte delle plurime domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti, nonché in ragione delle specifiche eccezioni sollevate in particolare da parte resistente (…), si configura necessario operare una corretta qualificazione delle medesime domande, nonché evidenziare la gradazione delle stesse , così come dedotta dall’attrice nel ricorso e nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma n1.

In via generale e in punto di diritto infatti, virtù del principio “iura novit curia” di cui all’ art. 113, comma 1, c.p.c. , il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’ art. 112 c.p.c. , porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex multis recentemente Cass., 27.11.2018 , n. 30607)

Nel presente giudizio, alla luce del contenuto del ricorso, nonché della memoria ex art. 183 sesto comma n.1 (ultimo atto utile per la precisazione o modificazione delle domande), parte attrice ha formulato, in via principale, non già una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. , come sostenuto dai convenuti (…) (sic comparsa costituzione pag. 10) ma, al contrario, una vera e propria responsabilità ex art. 2043 c.c. per fatto illecito (doloso o colposo) a carico dei medesimi: l’attrice ha infatti dedotto l’illegittima sottrazione dell’importo a lei spettante a titolo di liquidazione della polizza da parte dei (…); in altri termini, è stata allegato un danno patrimoniale specifico (mancato conseguimento della quota spettante a titolo di liquidazione della polizza, ) quale conseguenza diretta di una condotta caratterizzata da profili colposi e dolosi da parte dei convenuti e quindi la sussistenza dei presupposti necessari per la fattispecie ex art. 2043 c.c.

La medesima attrice, in via alternativa e subordinata, ha inoltre formulato domanda avente ad oggetto l’ adempimento contrattuale nei confronti di (…), basata sulla polizza stipulata dal defunto marito, sig. (…); il carattere alternativo e subordinato si evince , oltre che dal contenuto degli scritti difensivi, dall’esplicita formulazione della domanda sul piano formale e lessicale (“in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga che dal contratto assicurativo per cui è causa dipendano a favore della Sig.ra C.L. esclusivamente diritti di natura assicurativa nei confronti della predetta Compagnia, relativamente alla quota non corrispostale del capitale assicurato… “).

Infine è stata formulata ulteriore domanda risarcitoria , nei confronti sia dei convenuti (…) sia della (…) per i danni ulteriori subiti in conseguenza della condotta illecita in via congiunta rispetto alle precedenti.

Tanto premesso sul piano delle qualificazioni e delle articolazioni delle domande , in ragione della gradazione delle domande formulate da parte attrice, viene esaminata anzitutto la domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dei sig.r (…)

In punto di fatto costituiscono circostanze pacifiche e comunque documentate che: il sig. (…) sottoscriveva “Assicurazione infortuni” n. (…) con la (…); il capitale previsto in caso di morte era pari a Euro51.646,00; i beneficiari designati erano gli “eredi legittimi e / o testamentari”; (doc. 3 parte ricorrente); il medesimo (…) decedeva in data 19.3.2011 e la sig.ra (…) era coniugata con il medesimo al momento del decesso (doc.4); la medesima (…) rinunciava all’eredità, come attestato da verbale di rinuncia presso il Tribunale di Voghera redatto il 1.10.2011(doc. 9).

Parimenti non contestato (rectius, espressamente riconosciuto da tutte le parti in giudizio) oltre che debitamente documentato, che la polizza era interamente liquidata a beneficio degli eredi indicati come legittimi nell’atto notorio rep. (…) del (…) a rogito Notaio (…), ovvero (…), (…), ed altri, figlia della premorta (…) (figli del premorto fratello (…) primo) (cfr. doc. 4 e doc. 5 parte ricorrente)

Alla luce delle esposte considerazioni, risulta anzitutto accertata la condotta, ovvero la percezione dell’intera somma dovuta a titolo di liquidazione della polizza da parte dei sig.ri (…); al fine di valutare l’illeceità della stessa nonché la sussistenza di un danno a carico della sig.ra (…), occorre accertare se e in che misura, l’attrice avesse diritto alla liquidazione della polizza oggetto di controversia.

A tal proposito, questione preliminare in punto di diritto risulta essere l’individuazione della disciplina giuridica applicabile al contratto di assicurazione; segnatamente, nel caso in esame, era stata stipulata una polizza infortuni che prevedeva espressamente anche il caso “morte”: era pattuita quindi, la corresponsione di un indennizzo in caso di infortunio mortale subito dal sig. (…)

Malgrado persistano orientamenti difformi in dottrina e contrasti giurisprudenziali sul punto (invero ormai risalenti) la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato come in queste ipotesi sia dedotto in contratto un rischio tipico dell’assicurazione sulla vita; in altri termini, il rischio assicurato, benchè, sul piano eziologico, sia riconducibile ad una specifica causa quale l’infortunio, è costituito dalla morte, ovvero un evento incidente sulla vita umana, e non relativo alla sfera personale latu sensu I., come l’infortunio invalidante. (10.4.2002 n.5119)

Ulteriore profilo di diversità rispetto all’assicurazione per infortuni (e quindi per danni) è costituito dall’elemento, fattuale e giuridico, che beneficiario dell’indennizzo non è l’assicurato, soggetto su cui incide l’evento, ma un terzo, come nell’assicurazione sulla vita.

La Suprema Corte ha al riguardo evidenziato come:

“Nella pratica corrente, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l’ipotesi dell’infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell’infortunio mortale. Le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell’ambito di un medesimo contratto.

Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell’essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale.

La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l’assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l’assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale.”

(Cass. 5119/2002 cit; nel merito recentemente in fattispecie analoga Trib. Reggio Emilia , 02.03.2016 , n. 315)

In adesione a tale orientamento, poiché nella fattispecie in esame si è concretizzato l’evento morte previsto in sede negoziale, risulta pertanto applicabile la disciplina prevista per le assicurazioni sulla vita ex art. 1919 e ss. e, in particolare, l’art. 1920 c.c.

Tale conclusione ha rilevanti conseguenze; segnatamente, in adesione a ormai consolidato orientamento, nel contratto di assicurazione per il caso di morte del beneficiario il designato diviene titolare di un diritto proprio alla prestazione cui è tenuto l’assicuratore e cioè di un diritto che gli deriva dal contratto di assicurazione: consegue che la designazione la quale indichi gli eredi legittimi o testamentari concreta mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, e costoro pertanto divengono titolari di un diritto autonomo, che trova la sua fonte nel contratto; essi vanno individuati in coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità di costui e sono pertanto irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi; (ex multis recentemente Cass. , 15.10.2018 , n. 25635 Cass. 21.12.2016 n. 26606 14.05.1996 , n. 4484)

E’ stato ulteriormente precisato recentemente come “il riferimento contenuto in tale clausola alla qualità di eredi (legittimi) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto in sentenza, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria” (Cass. 25635/2018 cit.)

In ragione di quanto esposto in punto di diritto, e in adesione alla giurisprudenza sopra evidenziata, risulta irrilevante la successiva rinuncia all’eredità da parte della sig.ra (…) in quanto il diritto della medesima ha il proprio ubi consistam nella clausola negoziale che individua, in modo astratto, la categoria dei beneficiari “senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi” (in termini Cass. 26606/2016 cit.)

Premesso pertanto il diritto della ricorrente alla liquidazione della polizza , questione maggiormente articolata si pone con riferimento al quantum spettante alla sig.ra (…).

Il Tribunale è consapevole dell’orientamento, sostenuto in dottrina ma minoritario in giurisprudenza, riportato dalla ricorrente secondo cui nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un’espressa previsione del criterio di riparto dell’indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria ( Cass. 29.09.2015, n.19210 secondo cui “il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l’espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell’espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sè significativa solo dell’individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria”)

Purtuttavia il Tribunale intende dare continuità all’orientamento, invero maggioritario e consolidato anche in fase successiva alla citata pronuncia della ricorrente, secondo cui, una volta accertato che la fonte del diritto è costituita esclusivamente dal contratto, “ne consegue che, ove questo preveda una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante e non prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse debbono presumersi uguali “(in termini Cass. 10.11.1994, n.9388; nello stesso senso Cass. 14.05.1996 , n. 4484 Cass. 23.03.2006 , n. 6531 recentemente, Cass. 15.10.2018 n. 25635 secondo cui “la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in contratto era una modalità per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennità prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria”)

Quest’ultima tesi risulta preferibile per plurime ragioni: anzitutto, la diversità della fonte costitutiva del diritto in relazione alle diverse fattispecie in esame (successione e contratto di assicurazione) ; in secondo luogo perché, l’individuazione dei soggetti designati quali eredi legittimi, seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato, non postula che i medesimi si identifichino con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità; infine la soluzione alternativa potrebbe determinare una indebita commistione tra voluntas testantis e voluntas contraentis

Premesse tali considerazioni di ordine generale, a fortiori, nel caso concreto, la sig.ra (…) aveva rinunciato all’eredità: risulta quindi alquanto contraddittorio da pare della ricorrente, da un lato dedurre l’irrilevanza di detta rinuncia, fondando tale assunto sulla fonte negoziale del diritto, dall’altro viceversa invocare la disciplina normativa della successione al fine di stabilire il quantum spettante in forza della polizza.

In ragione di quanto esposto, la sig.ra (…) aveva quindi diritto a Euro 6.443,25, ovvero un ottavo della somma complessiva liquidata, in considerazione della presenza di ulteriori eredi, come peraltro richiesto, sia pure in via subordinata, dalla stessa ricorrente.

In definitiva risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c. necessari per fondare una responsabilità risarcitoria in capo ai convenuti (…): la condotta contra legem, costituita dalla riscossione da parte di questi ultimi dell’intero capitale previsto dalla polizza, il danno subito dall’attrice, pari all’importo spettante alla (…) pro quota in forza della polizza e infine, il nesso di causalità tra la citata condotta e il danno.

L’eccezione di compensazione formulata dai convenuti risulta parzialmente fondata.

In relazione al libretto di deposito n. (…) aperto presso la filiale di V. di I.S.P., è dimostrato e non contestato che l’attrice estingueva il conto quale portatrice del medesimo libretto presso la banca: la medesima era quindi legittimata in quanto operava nel rispetto della disciplina normativa prevista ex artt. 1992 e 2003 c.c. risultando irrilevante ogni considerazione in ordine al fenomeno successorio.

A riguardo infatti, la consolidata giurisprudenza ha precisato come “non incomba sul possessore la prova del processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte, cioè al tradens o ai suoi eredi, che pretendano la restituzione del titolo e il riconoscimento dell’esistenza di un titolo alla restituzione, di dedurre (ope exceptionis o in via di azione) la mancanza (originaria o sopravvenuta) della causa del trasferimento e dimostrare l’esistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, come, ad esempio, l’acquisto in mala fede da parte del portatore attuale, e ciò al fine di neutralizzare o rimuovere gli effetti del negozio attributivo (v. Cass. n. 19329/2013, n. 22328/2007, n. 18435/2003” (in termini recentemente Cass. 15.05.2015, n.10022)

Sul punto, era onere dei convenuti quindi dimostrare, anzitutto, l’esclusiva riconducibilità delle somme depositate sul libretto al de cuius, sig. (…) e, sotto ulteriore e connesso profilo , la sottrazione dolosa del libretto da parte della (…); al contrario, non è stato prodotto alcun documento né offerta prova orale specifica sul punto: a riguardo il capitolo 6 contenuto in memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n.2 , oltre che generico, risulta irrilevante in quanto, anzitutto, non viene dedotto nulla di significativo circa la provenienza delle somme depositate nel citato libretto; in secondo luogo, si fa riferimento ad una presunta “autorizzazione” che i convenuti, stante la natura giuridica del libretto e l’assenza di prova in ordine alle somme contenute, non erano in alcun modo legittimati a concedere alla sig.ra (…).

Questione diversa si pone con riferimento al libretto postale (deposito a risparmio) (…) (doc. 12 parte ricorrente).

In punto di diritto ex art. 521 c.c. la rinuncia all’eredità è retroattiva e pertanto il rinunciante si considera come se non fosse stato mai chiamato alla successione ereditaria; in ragione di quanto esposto , pertanto, anche se l’estinzione del citato libretto avveniva in fase precedente rispetto alla rinuncia, la sig.ra (…) al momento della medesima non poteva considerarsi erede e quindi non era comunque legittimata all’estinzione dell’intero conto.

A quest’ultimo proposito, infatti, secondo giurisprudenza consolidata, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. (Da ultimo Cass., 04.01.2018, n. 77 Cass. 02.12.2013 n. 26991; Trib. Roma, 03.06.2017, n. 11248)

Sul piano strictu sensu probatorio, in merito, la giurisprudenza ha precisato come si tratta di “una presunzione legale “iuris tantum” (quale quella di cui all’art. 1298 c.c., comma 2), poichè da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (sentenza 1/2/2000 n. 1087);” (in termini Cass. 19.02.2009, n. 4066).

Orbene, a riguardo, né parte ricorrente né i convenuti hanno dedotto o allegato elementi di prova tali da superare detta presunzione, ragione per cui il 50% della somma ivi depositata, pari a Euro 245,145 deve considerarsi riconducibile al sig. (…): pertanto, in virtù della rinuncia compiuta dalla sig.ra (…) avente effetti retroattivi, tale somma deve essere oggetto di restituzione da parte della sig.ra (…) in quanto sottratto indebitamente.

In terzo luogo, risulta dimostrato, in base a valutazione probabilistica basata su criterio di ragionevolezza, che la Toyota Yaris era acquistata con denaro proprio della (…): l’assegno emesso dall’attrice, avente quale beneficiario la società Auto immagine, precedente proprietario della vettura, reca infatti la medesima data dell’effettivo trasferimento di proprietà della vettura, come attestato dal PRA; (cfr. doc. 13 e 14 parte ricorrente).

Tale circostanza non è tuttavia sufficiente per escludere l’autovettura dall’asse ereditario e, quindi, per considerare la medesima di proprietà esclusiva della ricorrente; costituisce circostanza invero pacifica e attestata in via documentale (cfr, lo stesso doc. 13 di parte ricorrente e doc. 3 convenuti) che il soggetto titolare della proprietà della vettura era proprio il sig. (…): in altri termini, la proprietà in capo al de cuius emerge sia dalla visura ACI estratta dal Pubblico Registro Automobilistico, sia dall’atto di cessione da parte del sig. (…), quale proprietario non intestatario

La circostanza di fatto che il mezzo fosse stato acquistato con denaro proprio della (…) risulta irrilevante: l’acquisto avveniva infatti, pacificamente, in un rapporto coniugale e pertanto, anche a non volerlo qualificare come donazione della ricorrente nei confronti del marito, era rispondente agli obblighi di natura economica gravanti su entrambi i coniugi in ordine alla contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c..c

Parimenti infondata, d’altro lato, l’ulteriore tesi di parte ricorrente secondo cui il parente del marito, sig. (…), avesse voluto donarle sic et simpliciter la vettura in questione; sulla base delle allegazioni e deduzioni di entrambe le parti è emersa infatti una situazione relativamente complessa ed articolata in ordine ai rapporti economici intercorsi tra i sig.ri (…), da un lato, e la sig.ra (…), dall’altro, in fase successiva al decesso del sig.(…): il passaggio dell’auto avveniva nell’ambito di tale complessa situazione; sotto ulteriore profilo, non può essere predicata l’estraneità alla vicenda successoria proprio in quanto il sig. (…) provvedeva al trasferimento della vettura a titolo di proprietario e quindi erede del de cuius (…).

Premessa la fondatezza nell’an, la valutazione dei economica della vettura dedotta dai convenuti non risulta in alcun modo condivisibile: emerge infatti , dalla stessa visura del PRA, non contestata, che la vettura era stata immatricolata la prima volta nel 2000 (18.2.2000) e che, la sig.ra (…), ai fini dell’acquisto, avvenuto nel settembre 2006, aveva versato l’importo di Euro5.500,00, peraltro comprensivo presumibilmente degli oneri di vendita

Conseguentemente, al momento della cessione della vettura (17.11.2013) il valore doveva considerarsi diminuito in modo notevolmente superiore rispetto a quanto dedotto dai convenuti: si perviene a tale conclusione tenuto conto sia dell’intervallo di tempo decorso (sette anni dalla cessione da Auto Immagine a (…) e ben 13 anni dalla prima immatricolazione) sia della fisiologica diminuzione di valore delle automobili, fatto notorio ex art. 115 secondo comma c.p.c., sia infine, dei plurimi passaggi di proprietà che avevano interessato la vettura in questione.

In ragione di quanto esposto, in via equitativa, il Giudice assegna all’automobile Yaris un valore pari a Euro1.000,00 aggiornato al 17.11.2013; il documento depositato da parte convenuta sul punto (valutazione auto scout) risulta, oltre che meramente indiziario (nello stesso documento si specifica espressamente che il valore indicato risulta comunque superiore al prezzo di vendita) anche erroneo atteso che fa riferimento ad automobile in relazione alla quale viene indicato come anno di immatricolazione il 2006 e non il 2000; inoltre vengono attestati soltanto 20.000 KM percorsi: quest’ultimo dato non risulta in alcun modo allegato o provato in giudizio.

Infine i convenuti hanno dedotto l’esborso delle seguenti somme per riscuotere la polizza: Euro 150 per redazione procura speciale, Euro 600 per redazione atto notorio, Euro 50 per copia cartella clinica, Euro 1210, per pagamento cedola assicurazione.

Anzitutto le somme relative al pagamento delle cedole dell’assicurazione sono irrilevanti: è pacifico infatti che la polizza in questione, essendo assimilabile sul piano giuridico ad assicurazione sulla vita e quindi a contratto di assicurazione a favore di terzo, sia stipulata da un soggetto diverso, il quale contrae le relative obbligazioni di pagamento del premio, rispetto al beneficiario finale dell’importo.

Al contrario l’esborso delle ulteriori somme, risulta, sul piano teleologico, strictu sensu funzionale alla riscossione della polizza; tali spese risultano debitamente documentate (cfr documentazione allegata alla memoria ex art. 183 sesto comma n.2c.p.c. estratti conto matrici nonché fattura) ; esse, pari complessivamente a Euro800,00 (600+150+50) devono essere addebitate pro quota in capo alla ricorrente e dunque fino all’importo di Euro100,00.

Alcun rilievo, infine, assumono le spese funerarie in quanto , in virtù della citata rinuncia alla successione, la sig.ra (…) non aveva alcun obbligo di pagamento.

In definitiva l’eccezione di compensazione risulta fondata limitatamente alla somma di Euro 1345,145 (245,145+1000+100).

Il danno economico derivante dalla condotta illecita dei sig.ri (…) alla ricorrente sig.ra (…) risulta pari pertanto alla differenza tra l’importo che a lei sarebbe spettato in caso di liquidazione della polizza e le somme riconosciute a titolo di compensazione; esso ammonta pertanto a Euro5098, 105 (6.443,25,- 1345,145).

Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, dal momento della liquidazione (24.1.2013) fino al momento dell’attualità, in quanto oggetto di risarcimento dunque, costituente debito di valore: a quest’ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712 e successivamente Cass, 21.6.2012 n.10300, secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull’intera somma devalutata alla data dell’infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” .Cass. 19.09.2005 n. 18445 ).

In ragione di quanto esposto , in termini monetari, il danno complessivamente subito dalla ricorrente risulta pari a Euro 5.452,96; i resistenti (…), e (…), in proprio e quali eredi del Sig. (…) sono quindi obbligati in solido al pagamento di tale importo nei confronti della sig.ra (…), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La fondatezza della domanda formulata in via principale nei confronti dei convenuti (…) preclude e rende superflua, secondo la stessa gradazione delle domande contenuta nel ricorso e precisata in memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c., l’esame della domanda formulata in via subordinata nei confronti di (…) avente ad oggetto l’adempimento contrattuale; sotto ulteriore profilo , inoltre, la citata domanda risarcitoria in relazione alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 non è stata formulata in via autonoma e diretta nei confronti della compagnia assicurativa che pertanto non risponde del pagamento.

La ricorrente, infine, ha formulato domanda nei confronti di tutti i convenuti in giudizio, di risarcimento della somma di Euro5000,00 previo accertamento della violazione dei “principi della correttezza e buona fede che regolano l’esecuzione di ogni contratto da parte dei contraenti e/o dei loro successori, nonché dell’illecito penale dell’appropriazione indebita…”

Tale domanda, oltre che genericamente formulata, risulta non provata e infondata; a riguardo, infatti, si esclude l’elemento soggettivo del dolo nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza, da parte dei resistenti sig.ri (…)

Anzitutto, in via generale, si sottolinea il carattere particolarmente controverso della normativa disciplinante la materia in esame nonché la presenza di contrasti in giurisprudenza sopra sinteticamente illustrati

Nel caso particolare si evidenzia, inoltre, che la sig.ra (…) aveva espressamente rinunciato all’eredità e i sig.ri (…) avevano intrapreso le attività necessarie per la riscossione solo dopo detta rinuncia; in secondo luogo, i medesimi (…) avevano provveduto in via autonoma al pagamento delle spese necessarie per la riscossione e trasferivano, senza alcun prezzo, una vettura di proprietà del de cuius proprio alla (…), provvedendo anche alle spese funerarie, coerentemente con la qualità di eredi; in terzo luogo la (…), per espressa ammissione della medesima, non si interessava della vicenda della polizza per un arco di tempo particolarmente lungo (da luglio 2012 ad ottobre 2013); i medesimi convenuti infine, erano rassicurati dal comportamento di soggetto qualificato quale (…).

Alcun profilo di responsabilità , sub specie di violazione dei principi di buona fede e correttezza , è configurabile nei confronti di (…) la quale versava l’intera somma a beneficio degli eredi, previo accertamento della loro qualità; al più nei confronti della medesima (al pari dei convenuti) è ravvisabile una condotta colposa in ordine alla mancata considerazione della quota spettante alla sig.ra (…): tale circostanza non è tuttavia da sola idonea e sufficiente per giustificare una condanna a somma ulteriore pari a Euro 5000,00.

Circa le spese legali, in ordine al rapporto tra la ricorrente e i convenuti (…), sussistono sia ragioni di “soccombenza reciproca” ex art. 92 c.p.c. sia “gravi ed eccezionali ragioni” secondo la definizione della Corte Costituzionale ex 18.4.2018 n. 77 per la compensazione delle spese sia pure parziale

Secondo l’interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (in termini recentemente Cass. 30 settembre 2015 n. 19520 nello stesso senso Cass. 23.9.2013 n. 21684).

In primo luogo è stata accertata la fondatezza nell’an della domanda , riconoscendo la sussistenza di un danno, derivante dalla condotta dei (…) e legato al mancato incasso della polizza sia pure inferiore a quello dedotto in via principale (. 6.443,25, al lordo della compensazione invece di 34.430.68);in secondo luogo, è stata parzialmente accolta la domanda di compensazione, con ulteriore riduzione del credito; in terzo luogo è stato rigettato l’ultimo capo di domanda relativo a risarcimento per violazione dei doveri di buona fede e correttezza; sotto ulteriore profilo, infine, si registrano rilevanti contrasti in ordine a questioni dirimenti ai fini della decisione come la quota della liquidazione spettante all’erede. in ragione di quanto esposto le spese risultano compensate al 60% restando addebitato il 40% in capo ai convenuti (…) rimasti soccombenti e riconosciuti comunque debitori.

I compensi sono liquidati non come da nota spese, in quanto eccessiva, ma ex D.M. n. 55 del 2014 per cause di valore compreso tra Euro 26.000 e Euro 52000 applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttivo, minimo per l’istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e decisionale (prevalentemente ripetitivo delle questioni già affrontate) risultando quindi pari complessivamente a 5355,00; essi sono pertanto addebitati, in virtù della citata compensazione al 60%, fino a Euro 2142,00 sui citati convenuti, oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese esenti pari a Euro 1024,20

In relazione al rapporto tra parte ricorrente e (…), malgrado il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda in via subordinata relativa al pagamento della quota della polizza, sussistono analogamente le condizioni per la compensazione al 60% delle spese, restando addebitato il 40% su parte convenuta (…); ai fini della regolamentazione delle spese occorre compiere infatti una valutazione “virtuale” della fondatezza della domanda di adempimento contrattuale parte ricorrente.

Tale domanda era fondata per le ragioni ampliamente sopra esposte circa la titolarità in capo alla sig. (…) del diritto alla quota pari ad un ottavo della somma complessiva, malgrado la rinuncia all’eredità,

Sotto ulteriore profilo risultava viceversa infondata (rectius inammissibile) l’eccezione di prescrizione; a quest’ultimo proposito, infatti nel procedimento sommario di cognizione il regime delle preclusioni è analogo a quello ordinario e, pertanto, attesa la tardività della costituzione, non avvenuta nel termine di 10 gg. precedenti la prima udienza, la compagnia doveva considerarsi decaduta dalla relativa eccezione: la scelta del mutamento di rito, a tali fini si configura irrilevante atteso che era giustificata in via esclusiva dalla necessità di approfondimento istruttorio e del contenuto delle deduzioni o esplicazioni alle parti; infine (…) era stata ritualmente evocata in giudizio, nel rispetto dei termini previsti ex lege.

Premessa la fondatezza della citata domanda, almeno sul piano virtuale, tuttavia, la medesima era fondata solo per un importo notevolmente ridotto rispetto al quantum originario e, inoltre, era dichiarata infondata la domanda di risarcimento in via autonoma.

Malgrado l’autonomia delle domande formulate dai convenuti, (…) è obbligata in solido al pagamento delle spese nei confronti di parte attrice ; secondo il recente e preferibile orientamento della giurisprudenza infatti:

“in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido e’ consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto”. (Cass. 10.4.2018 n. 8832)

La compagnia (…) viene altresì condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato ex art. 8 c.4 bis D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di un importo pari al contributo unificato in quanto non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria senza “giustificato motivo”, risultando peraltro parzialmente soccombente , almeno in via virtuale, nella presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica e in persona del dott. Renato Cameli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I) Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (…) (c.f. (…)) e per l’effetto, condanna in solido i convenuti (…) (C.F. (…)), in proprio e quali eredi del Sig. (…) al pagamento di Euro 5.452,96 nei confronti di (…), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo;

II) Condanna altresì i convenuti in solido (…), ed altri, in proprio e quali eredi del Sig. (…), nonché (…) s.p.a. (C.F. (…) ) a rimborsare alla parte attrice il 40% delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1024,20 per spese ed Euro 2142,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva.

III) Condanna altresì (…) al versamento nell’erario dello Stato di una somma pari all’importo previsto per il contributo unificato della presente controversia.

Così deciso in Pavia il 12 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.