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Eredità e successione ereditaria.
Eredità e succcessione ereditaria: apertura della successione ereditaria art 456 cc
L’eredità è il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili (attivi e passivi), facenti capo al de cuius al momento della sua morte.
L’apertura della successione ereditaria è disciplinata dall’ art 456 cc stando al quale:
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
L’evento naturale della morte della persona fisica determina, ipso iure, l’apertura della successione ereditaria, che è destinata a protrarsi fintanto che non intervenga l’ accettazione dell’eredità.
La successione ereditaria si mette, quindi, in moto con l’apertura della successione, cioè con la morte del de cuius, ai sensi dell’ art 456 cc.
L’apertura della successione ereditaria determina la delazione dell’eredità, ossia l’offerta del patrimonio ereditario al chiamato, la quale può attuarsi, secondo l’art 457 cc, per legge o per testamento.
L’apertura della successione ereditaria e la delazione dell’eredità, tuttavia, non determinano da sole l’acquisto della qualità di erede in capo al soggetto chiamato a succedere essendo a tal fine necessaria l‘ accettazione dell’eredità.
Infatti, in materia di successione ereditaria, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, di cui all’ art 480 cc, in mancanza di limitazioni normative, opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità.
Bene è ricordare che ai sensi dell’art 456 cc per luogo dell’ultimo domicilio del defunto deve intendersi il luogo in cui la persona – alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo – concentra la generalità dei suoi interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari né è rilevante, al riguardo, la disposizione di cui all’articolo 44 comma 2, del c.c., atteso che essa non vieta affatto la disgiunzione tra residenza anagrafica e domicilio, ma anzi prevede l’ipotesi del trasferimento dell’una con mantenimento in loco dell’altro e la disciplina sotto il profilo dell’opponibilità ai terzi, tra i quali non possono essere annoverati gli eredi stessi dell’interessato in riferimento ai loro interni reciproci rapporti (Cassazione n. 7750/1999).
Eredità e succcessione ereditaria: vocazione e delazione dell’eredità art 457 cc
La successione ereditaria si compone di tre fenomeni che sono:
- apertura della successione
- la vocazione dell’eredità
- la delazione dell’eredità
La vocazione è la c.d. chiamata all’eredità ovvero il titolo in base al quale si succede.
In sostanza, la vocazione dell’eredità indica l’aspetto soggettivo della successione ereditaria quindi la designazione dei soggetti che dovranno succedere al defunto al momento dall’ apertura della successione ereditaria.
La delazione dell’eredità consiste invece nell’offerta dell’eredità al soggetto cui appunto spetta il diritto di accettare l’eredità.
Bisogna evidenziare che nella pratica, vocazione e delazione dell’eredità si verificano nello stesso momento, ovvero all’apertura della successione ereditaria.
Le ipotesi in cui vocazione e delazione dell’eredità non si verificano nello stesso momento sono generalmente le seguenti:
- istituzione sotto condizione sospensiva;
- istituzione di nascituri;
Della delazione dell’eredità si occupa l’art 457 c.c. il quale dispone testualmente che:
L’eredità si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria .
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
La delazione dell’eredità, ovvero il fenomeno devolutivo dei beni e l’individuazione degli eredi e dei legatari, può trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella volontà del testatore, infatti l’art 841 cc stabilisce che occorre farsi luogo alla successione legittima, quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, sicché il concorso tra le due vocazioni è riconducibile ad un rapporto di reciproca integrazione (Cassazione n. 22195/2014).
La delazione dell’eredità, quindi, rappresenta la possibilità per un soggetto di acquisire, subentrandovi in tutto o in parte, specifiche situazioni soggettive che facevano già capo al de cuius.
Si tratta a bene vedere dell’offerta dell’eredità ad un soggetto che ha la possibilità di acquistarla.
Deve premettersi che, a seconda che l’individuazione dei destinatari della delazione dell’eredità e, quindi, della successione ereditaria, e la determinazione del suo oggetto trovino la fonte della loro disciplina nella legge o nel testamento, si avrà, rispettivamente, una successione legittima o ab intestato o una successione testamentaria.
La delazione dell’eredità può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, che sia ipotizzabile di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 c.c. in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (Cassazione n. 4827/1983).
È piuttosto discusso se la c.d. successione necessaria (la successione dei legittimari) rappresenti o meno un terzo tipo di successione.
Ma dato il tenore letterale dell’art. 457 cc si tende a ritenere che le forme di delazione dell’eredità siano solo due (legge o testamento) e quindi in caso di c.d. successione necessaria ( successione dei legittimari) si parla di successione legittima potenziata in quanto la successione necessaria rappresenta pur sempre una successione legale.
Pertanto nel caso in cui un legittimario sia stato pretermesso (cioè non contemplato nel testamento che ha disposto dell’intero patrimonio, con la conseguenza che viene escluso dalla successione), egli non è chiamato all’eredità nella veste di erede necessario, ma deve esercitare l’azione di riduzione se vuole conseguire la quota dell’eredità a lui spettante per legge.
In tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell’art 457 comma 2 cc, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pure in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
L’operatività del principio della vis expansiva della istitutio ex re certa presuppone, evidentemente, che il testamento non abbia esaurito con le attribuzioni di beni determinati l’intero asse ereditario, e che, pertanto, anche i beni di cui non si è disposto espressamente debbano essere devoluti agli eredi o all’erede la cui chiamata non avvenga mediante formale attribuzione del titolo da’parte del testatore, ma in maniera implicita, attraverso l’assegnazione di determinati beni (Cassazione n. 4312/2016).
In tema di successione mortis causa, ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza (Cassazione n. 5247/2018).
In tema di successione mortis causa, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione ereditaria, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante aditio o per effetto di una pro herede gestio, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art 485 cc (Cassazione n. 21436/2018, Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 53).
Eredità e succcessione ereditaria: divieto di patti successori art. 458 c.c.
L’art. 458 cc disciplina il divieto di patti successori e testualmente dispone:
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi.
Nel nostro ordinamento, in tema di eredità e successione ereditaria, vige il divieto di patti successori la cui ratio risiede nel giudizio di disvalore dell’ordinamento e nella ripugnanza sociale verso gli atti di speculazione sull’eredità di persona ancora vivente.
Non ogni pattuizione collegata all’evento-morte del dichiarante deve, tuttavia, qualificarsi come patto successorio, richiedendo infatti i patti successori requisiti ben precisi.
I patti successori infatti richiedono ai fini della loro configurabilità, l’esistenza di una convenzione, ossia di un accordo stipulato fra due o più soggetti, il cui contenuto sia quello di provvedere alla propria successione o di fare acquistare diritti su una futura eredità a titolo di erede o di legatario e che, nella sua estrinsecazione, abbia tali requisiti da costituire, se non esistesse il divieto di legge, una valida ed irrevocabile fonte di obbligazione.
Ai sensi dell’art 458 comma 1 cc, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione ereditaria non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento (Cassazione: n. 24450/2009, n. 63 /1981).
Infatti affinché una o più pattuizioni possano qualificarsi come patti successori ricadano sotto la comminatoria di nullità di cui all’ art. 458 cc devono sussistere i seguenti presupposti:
1) il vincolo giuridico con essa creato ha avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione ereditaria non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione sono stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione ereditaria;
3) se i disponenti hanno voluto provvedere in tutto o in parte alla propria successione ereditaria, privandosi dello ius poenitend“,
4) se i disponenti hanno contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione ereditaria stessa;
La ratio dei divieto dei patti successori è il giudizio di disvalore dell’ordinamento e nella ripugnanza sociale verso gli atti di speculazione sull’eredità di persona ancora vivente.
Configurano patti successori nulli ex art 458 cc sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione ereditaria non ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris, di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l’adempimento (Cassazione n. 27624/2017).
Sussiste, pertanto, patto successorio nullo ai sensi dell’art 458 cc – allorquando, dall’accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione ereditaria, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi (Cassazione: n 2404/1971, n. 1683/1995).
L’art 457 cc, nello stabilire che l’eredità si devolve per legge o per testamento, esclude che l’eredità possa devolversi per contratto, esclude cioè la regolamentazione pattizia della successione ereditaria.
In questo senso, l’art 457 cc, disciplinante la delazione dell’eredità, va letto unitamente all’art. 458 cc, disciplinante il divieto di patti successori, che ne costituisce il corollario e che per l’appunto sancisce la nullità dei patti successori.
I patti successioni sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano e perchè, vincolando il de cuius, privano quest’ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, libertà questa – manifestazione della più generale libertà della persona – che la legge riconosce ad ogni individuo fino al momento della sua morte.
Infatti, proprio per ciò, l’ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che è il testamento e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà revocare o mutare le disposizioni testamentarie.
In questo quadro, si comprende perchè i patti successori siano vietati dall’ordinamento, trattandosi di accordi negoziali che limitano la libertà del de cuius di disporre delle proprie sostanze per testamento fino all’ultimo istante della sua vita.
Eredità e succcessione ereditaria: acquisto ed accettazione dell’eredità
L’acquisto dell’eredità è disciplinato dall’art 459 cc il quale testualmente dispone:
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità diviene erede.
Infatti come precisato dalla Giurisprudenza, in tema di successione ereditaria, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all’accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o all’accettazione tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all’eredità.
Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest’ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi. (Cassazione n. 21902/2011)
Accettazione dell’eredità
Generalmente in merito all’accettazione dell’eredità si suole distinguere tra:
- accettazione dell’eredità pura e semplice che può essere espressa o tacita;
- accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
In merito all’accettazione dell’eredità infatti l’art 470 cc distinguendo tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio di inventario testualmente dispone:
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.
L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Per ciò che invece attiene ai modi di accettazione dell’eredità infatti l’art 474 cc distinguendo tra accettazione espressa e accettazione tacita testualmente dispone:
L’accettazione può essere espressa o tacita.
L’art 474 cc, prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità che sia ha quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità che invece si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
L’accettazione espressa dell’eredità a sua volta è disciplinata dall’art 475 cc secondo cui:
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata , il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
L’accettazione tacita dell’eredità invece è disciplinata dall’art 476 cc in base al quale:
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Accettazione espressa dell’eredità art 475 cc
Come anticipato, l’accettazione espressa di eredità a sua volta è disciplinata dall’art 475 cc secondo cui:
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
La normativa di cui all’art 475 cc, prevede l’ipotesi di accettazione espressa di eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all’eredita’ compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
A norma dell’art 475 cc, l’atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all’eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell’eredità la mera circostanza che l’erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato nella qualità di erede (Cassazione n. 4426/2009).
Accettazione tacita dell’eredità art 476 cc
Come anticipato l’accettazione tacita di eredità invece è disciplinata dall’art 476 cc in base al quale:
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’accettazione tacita di eredità generalmente si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare l’eredità, che non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita di eredità sono:
- la consapevolezza, da parte del chiamato all’eredità, dell’esistenza di una delazione in suo favore;
- un comportamento inequivoco, del chiamato all’eredità, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Ai fini dell’accettazione tacita di eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione.
Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l’eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità (Cassazione n. 4843/2019).
Premesso brevemente ciò, l’accettazione tacita di eredità, si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, e quindi può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità.
L’accettazione tacita di eredità può desumersi, ex art 476 cc, dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e non altrimenti giustificabile se non nell’assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l’eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d’una persona normale.
In tal senso, ed ai fini dell’accettazione tacita di eredità, è significativa la proposizione d’azioni giudiziarie intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, dato che al semplice chiamato è solo consentito, ex art 460 cc esperire le azioni possessorie e compiere gli atti conservativi, di vigilanza e di temporanea amministrazione, mentre l’esperimento delle azioni intese al reclamo o alla tutela della proprietà sui beni ereditari e al risarcimento per la loro mancata disponibilità, presuppone necessariamente l‘accettazione dell’eredità stessa, in quanto, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all’atto dell’apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse, il chiamato come tale non avrebbe il diritto di proporle, giacché diversamente dimostra d’aver accettato la qualità di erede (Cassazione n. 13738/2005).
L’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita dell’eredità quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione dell’eredità, ex art 460 cc.
L’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita di eredità, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa I motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (Cassazione n. 12753/1999).
Ad integrare l’accettazione tacita di eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e non siano altrimenti giustificabili.
A tal fine, e benchè l’accettazione tacita di eredità debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l`attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell`iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio (Cassazione n. 11813/1992).
Il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario, e quindi di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli artt 474, 476 cc (Tribunale Varese, civile Sentenza 31 ottobre 2011).
Conclusivamente, si può affermare vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità:
- la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione;
- l’esperimento dell’azione di riduzione, ovvero l’azione, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
- l’esercizio dell’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
- l’esercizio dell’azione di divisione ereditaria, posto che puo’ essere proposta solo da chi ha già’ assunto la qualità di erede;
- la riassunzione di un giudizio intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
- il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità.
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario art 484 cc
La disciplina dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è contenuta nell’art. 484 c.c. secondo cui:
L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta , a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
In caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario colui che accetta l’eredità è erede, come stabilito dall’art 490 cc comma 1, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, producendosi gli effetti conseguenti indicati dall’art 490 cc comma 1, e, in particolare, la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti.
In sostanza, l ‘accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, non determina, di per sè sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (Cassazione n. 6488/2007).
Infatti in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario l’erede è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (“intra vires“) e con i soli beni ereditari (“cum viribus hereditatis“), sicché, in caso di vendita di cosa altrui da parte del “de cuius”, anche se il bene venduto viene a trovarsi nel patrimonio dell’erede beneficiario, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art 1478 comma 2 cc., – secondo cui il compratore diventa proprietario allorquando il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa – in quanto, in tal modo, si verrebbe ad assicurare il soddisfacimento dell’obbligazione ex art 1478 comma 1 cc mediante beni estranei al patrimonio ereditario, in deroga al principio della limitazione della responsabilità “cum viribus” (Cassazione n. 27364/2016).
L‘accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del “de cuius” entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell’erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del “de cuius” che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell’erede, un titolo non più contestabile in Sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (Cassazione n. 11458/2018).
L’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ai sensi dell’art 484 cc si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio deve essere preceduta o seguita dall’inventario, discendendone da ciò che si tratta di una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi.
Infatti nell’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario la dichiarazione di accettazione, ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però’ incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale e’ condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice, come se non avesse conseguito il beneficio ab initio (Cassazione: n. 110302003, n. 16739/2005, n. 16514/2015).
Eredità e succcessione ereditaria: prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità art 480 cc
Il diritto all’acquisto dell’eredità è prescrittibile, infatti l’art 480 cc prevede che:
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’ istituzione condizionale , dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori , se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Nel disciplinare l’accettazione dell’eredità l’art 480 comma 1 cc prevede un termine di prescrizione estintiva e che tale prescrizione, in mancanza di ogni limitazione normativa, opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all’eredità, e può farsi valere contro chiunque chiamato all’ eredità medesima, senza che sia necessario che si sia compiuta a suo favore l’usucapione dei beni ereditari dei quali si trovi in possesso (Cassazione: n 2290/1980, n. 2975/1989, n. 9901/1995, n. 9303/2009).
La prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da colui il quale non abbia usucapito i beni ereditari dei quali si trovi in possesso.
La prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, a norma dell’ art 480 cc opera, in mancanza di limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità (Cassazione: n. 2130/1966, n. 2975/1988, n. 9980/2018).
In materia di successione ereditaria, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, di cui all’ art 480 cc, in mancanza di limitazioni normative, opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità (Tribunale Pordenone, 19/05/2017, n. 365).
In caso di trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione dell’eredità, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l’acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l’acquisto dell’eredità alla quale quest’ultimo era chiamato (Cassazione n. 19303/2017).
Pertanto, l’eccezione di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità può essere opposta al chiamato all’eredità dal convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che si sia compiuta a suo favore l’usucapione (Cassazione n. 9901/1995).
Eredità e succcessione ereditaria: La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’ eredità è disciplinata dagli artt 519 – 525 cc
L’art 519 cc disciplina la dichiarazione di rinuncia all’ eredità disponendo testualmente che:
La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
La rinuncia all’ eredità determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati.
L’atto di rinuncia all’ eredità deve essere rivestito di forma solenne: dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni.
La rinuncia all’ eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell’eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati.
La perdita della delazione consegue – sempre che l’eredità non sia già stata acquistata da altro dei chiamati – per prescrizione del diritto ex art 480 cc. o per decadenza ai sensi dell’ art 481 cc (Cassazione n. 1403/2007).
Ai sensi dell`art 519 cc costituiscono condizioni per la validità e l’efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all’ eredità la sua forma solenne e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell’inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l’essenza e le finalità proprie del negozio di rinuncia all’ eredità (Cassazione n. 11634/1991)
La rinuncia all’ eredità non fa venir meno, tuttavia, la delazione del chiamato, stante quanto previsto dall’ art 525 cc
La rinuncia all’ eredità, non è ostativa alla successiva accettazione di eredità, che può essere anche tacita, allorché il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria (Tribunale Aosta, civile Sentenza 17 novembre 2017, n. 347).
Ai sensi dell’ art 520 cc è nulla la rinuncia all’ eredità fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Inoltre deve ricordarsi che ai sensi dell’ art 527 cc i chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
La retroattività della rinuncia all’eredità art 521 cc
L’ art 521 cc disciplina la c.d. retroattività della rinuncia all’ eredità disponendo testualmente che:
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile , salve le disposizioni degli artt. 551 e 552 .
Ai sensi quindi dell’ art 521 cc la rinuncia all’eredità è retroattiva e pertanto il rinunciante si considera come se non fosse stato mai chiamato alla successione ereditaria.
In caso rinuncia all eredità nelle successioni legittime ai sensi dell’ art 522 cc la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’ art. 571 cc.
Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Mentre, nelle successioni testamentarie in caso rinuncia all’ eredità, ai sensi dell’ art 523 cc, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’ art 674 cc, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’ art. 677 cc.
La revoca della rinuncia all’eredità art 525 cc
La revoca della rinuncia all’eredità è disciplinata dall’ art 525 cc a mente del quale:
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
La revoca della rinuncia all’eredità richiede una forma solenne, ovvero una dichiarazione resa davanti a notaio od al cancelliere e successivamente l’iscrizione nel registro delle successioni (Cassazione: n. 21014/2011, n. 3958/2014)..
Il chiamato all’eredità, che abbia inizialmente effettuato una rinuncia all’eredità, può, ex art 525 cc, successivamente accettare l’ eredità (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione – e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da altro chiamato -, ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell’eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della rinuncia all’eredità per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati (Cassazione n. 8912/1998).
Impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori ex art 524 cc
L’art 524 cc disciplina l’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori e testualmente dispone che:
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
L’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori esercitata ai sensi dell’ art 524 cc, per essere autorizzato ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia ed a consentirgli d’agire sul patrimonio ereditario.
L’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori ha quindi natura recuperatoria, poiché permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all’eredità, si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia (Cassazione n. 20562/2008).
Gli elementi costitutivi per l’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori sono:
- la rinuncia del debitore alla eredità;
- la qualità di creditore del rinunciante,
- il danno per il creditore.
Per l’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori l’ art 524 cc non richiede, invece, la frode alle ragioni creditorie.
Per l’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori ai sensi dell’ art 524 cc, è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori (Cassazione n. 8519/2016).
Il creditore può farsi autorizzare dalla autorità giudiziaria a accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
La autorizzazione non è impedita dalla accettazione della eredità da parte dei chiamati successivi al rinunciante.
In sostanza l’art 524 cc nel disciplinare l’impugnazione della rinuncia all’ eredità da parte dei creditori attribuisce al creditore del chiamato alla eredità il diritto di surrogarsi a questo ultimo nell’esercizio del diritto a accettare la eredità.
Si tratterebbe di una peculiare figura di azione surrogatoria che, in deroga al regime generale di cui all’ art. 2900 cc, ha quale oggetto un diritto personale del debitore.
Impugnazione della rinuncia all’eredità per violenza o dolo
L’ art 526 cc disciplina l’ impugnazione della rinuncia all’ eredità per violenza o dolo disponendo testualmente che:
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo .
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
L’ art 526 cc regola soltanto l’impugnazione della rinuncia all’ eredità per vizi del consenso, rimanendo quindi estranee al suo ambito di operatività le diverse ipotesi di rinuncia all’ eredità per incapacità naturale e per incapacità legale.
Ciò nonostante, si ritiene che l’ l’ impugnazione della rinuncia all’ eredità possa comunque essere ammessa per particolari ipotesi di errore tutte riconducibili all’errore ostativo.
In tema di successioni ereditarie, benché l’ art 526 cc escluda l’impugnazione per errore della rinuncia all’ eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia all’eredità sia avvenuta in base all’erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell’errore sulla dichiarazione (Cassazione n. 13735/2009).