Il criterio della soccombenza governa anche il regime delle spese con riguardo alla posizione delle terze chiamate. E’ possibile porre a carico del chiamante le spese processuali sostenute dal chiamato in caso di palese infondatezza della domanda di garanzia, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. Il principio di diritto è applicabile analogicamente all’ipotesi di inammissibilità della domanda di garanzia.

Tribunale Brescia, Sezione 3 civile Sentenza 30 marzo 2019, n. 917

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

sezione terza civile

Il tribunale, nella persona del giudice Andrea Giovanni Melani,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7464/2014 promossa da

(…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)), difesi dagli avvocati Fa.Pa. e Pi.Ve., elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Lumezzane (BS), via (…)

attori

contro

(…) (c.f. (…)), (…) (c.f. (…)), difesi dall’avvocato Al.Sa., elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Brescia, via (…)

convenuti

nonché

(…) s.r.l. (c.f./p. i.v.a. (…)), nella persona del legale rappresentante pro tempore, (…) s.r.l. (c.f./p. i.v.a. (…)), nella persona del legale rappresentante pro tempore, difese dagli avvocati El.Gi. e Ma.Sc., elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori, in Passirano (BS), via (…)

terze chiamate

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, (…) e (…) hanno convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brescia (…) e (…), assumendo di essere proprietari di un immobile sito in (…) (…), via donatori di sangue, n. 8/a, confinante con l’immobile di proprietà dei convenuti, ivi sito al numero civico 8/c; che l’immobile dei convenuti è posto ad una quota altimetrica inferiore rispetto a quello attoreo, sul cui tetto sono presenti due comignoli dell’altezza di circa 80 cm, collegati a fonti di calore con combustione legnosa; che dai comignoli si propagano immissioni di fumo che invadono la loro proprietà; che hanno diffidato i convenuti a porre termine alla loro condotta, tenuto conto che l'(…)L. di Brescia, con lettera del 22 dicembre 2010, ha “reputato tali comignoli fuori norma” (p. 2 cit.); che la convenuta ha affermato di non utilizzare più i comignoli.

1.1. Gli attori hanno dedotto che i comignoli sono stati edificati ad una distanza inferiore a quella di 10 m prevista dall’art. 6, co. 15, D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1931 e ad una quota altimetrica inferiore al colmo del loro tetto e che da essi derivano immissioni di fumo illecite.

1.2. Gli attori hanno chiesto l’accertamento della violazione della disciplina sulle distanze legali e la condanna dei convenuti ad eliminare le immissioni e al risarcimento dei danni patiti.

2. (…) e (…) si sono costituiti in giudizio, rappresentando di avere acquistato la proprietà dell’immobile confinante con quello attoreo con atto di compravendita dell’11 luglio 2008; che ivi risiedono dall’agosto 2009; che la loro abitazione utilizza quale principale sistema di riscaldamento un impianto a pannelli radianti a pavimento; che in taverna e al primo piano sono collocati due caminetti a legna che utilizzano sporadicamente, solo durante la stagione invernale; che nessuna lamentela è mai pervenuta sino al mese di ottobre 2010; che nel 2010 gli attori si sono trasferiti in altro immobile, vicino ma non confinante con l’immobile di loro proprietà; che, in data 13 dicembre 2011, sono stati invitati dall'(…) di modificare i comignoli, innalzandone la struttura, in modo da rispettare l’art. 3.4.43 del regolamento locale d’igiene; che hanno eseguito la modifica richiesta.

2.1. I convenuti hanno eccepito l’incompetenza per materia del giudice di pace e hanno dedotto la legittimità delle opere eseguite e l’assenza di immissioni di fumo.

2.2. I convenuti hanno richiesto il rigetto delle domande attoree.

3. Con sentenza n. 21/2014, il Giudice di Pace di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di questo Tribunale.

Il processo è stato riassunto dagli attori.

Con comparsa di costituzione e risposta, i convenuti hanno chiamato in causa (…) s.r.l. e (…) s.r.l., danti causa nella compravendita della proprietà del loro immobile, chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna delle predette società alla manleva di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla decisione.

(…) s.r.l. e (…) s.r.l. si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di competenza per materia del tribunale, il difetto di legittimazione passiva in quanto non responsabili delle immissioni di fumo, la decadenza e la prescrizione dell’azione dei convenuti, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

All’udienza del 26 maggio 2016, è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio ed è stato nominato quale consulente l’ingegnere (…).

All’udienza del 15 novembre 2018, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.; alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, in data 4 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

1. Gli attori lamentano che i convenuti hanno collocato sul loro tetto due comignoli in violazione delle distanze legali e che da essi si propagano immissioni intollerabili.

In virtù di ciò gli attori hanno chiesto, tra gli altri, l’accertamento dell’illecito edilizio e la condanna dei convenuti ad eliminare le immissioni.

Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., gli attori hanno altresì chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione dei comignoli.

I convenuti hanno dedotto l’inammissibilità di quest’ultima domanda, perché nuova p. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.

Non occorre decidere preliminarmente sull’eccezione in rito.

In applicazione del criterio di giudizio (o principio processuale) della c.d. “ragione più liquida” (artt. 24, 111 Cost.), espressione del principio di economia processuale, il giudice può esaminare un motivo (anche) di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, pur in presenza di altri motivi pregiudiziali sul piano logico – giuridico.

Soltanto incidentalmente si osserva che gli attori non hanno riproposto la domanda censurata in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché appare configurabile quantomeno un’ipotesi di rinuncia alla domanda – se non una vera e propria rinuncia tacita all’azione, atteso che la domanda non è stata coltivata nelle difese finali (abbandono sostanziale della domanda) -, sulla quale pertanto il giudice non deve pronunciarsi.

La causa può essere decisa direttamente nel merito.

Non ricorre l’illecito edilizio denunciato dagli attori.

Testualmente, gli attori hanno dedotto che i comignoli sono stati “edificati ad una distanza inferiore a quella di mt. 10 prevista dalla normativa statale di cui all’art. 6.15 del D.P.R. n. 1931 del 1970 e posti ad un’altezza inferiore rispetto al colmo del tetto dell’abitazione attorea” p. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.

Occorre anzitutto individuare le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta.

L’art. 890 c.c. prevede che “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano anche i comignoli (tra le tante, Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2014, n. 9991).

Gli attori hanno richiamato l’art. 6, co. 15, D.P.R. n. 1391 del 1970.

La disposizione prevede che “Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri”.

La disposizione non è applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta.

Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che i comignoli sono stati installati all’inizio dell’anno 2009 (p. 14 rel. per.). In quel tempo, era già entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “codice dell’ambiente”); l’art. 289 cod. amb. ha abrogato, salve alcune disposizioni, anche il D.P.R. n. 1391 del 1970.

L’art. 282, co. 1, cod. amb. applicabile ratione temporis prevedeva che agli impianti civili termici – definiti quali impianti “la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari” art. 283, co. 1, lett. d), cod. amb. – con potenza termica nominale inferiore alle soglie di cui all’art. 269, co. 14, si applica il titolo II della parte V.

A sua volta l’art. 285 cod. amb. stabiliva che gli impianti avrebbero dovuto rispettare le caratteristiche tecniche di cui alla parte II dell’allegato IX, se dotati di potenza termica nominale superiore al valore soglia, determinato in 0,035 mw.

Al par. 2.9 della parte seconda dell’allegato richiamato era previsto che “Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri”.

Ciò ricostruito, gli attori avrebbero dovuto invocare la normativa menzionata.

Tuttavia, essa non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame.

Anzitutto, è dubbia la natura del codice dell’ambiente di legge speciale agli effetti degli artt. 872, co. 2 e 890 c.c., ove il riferimento ai regolamenti non esaurisce il novero delle norme integrative, in virtù della dimensione degli interessi che il corpus normativo mira a tutelare (art. 2, co. 1).

È significativa, in particolare, la rubrica della parte quinta del codice, contenente le norme in potenza applicabili al caso di specie, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, da cui si ricava che le norme, ove introducenti limiti alle attività dei soggetti di diritto, non appaiono finalizzate alla disciplina dei rapporti di vicinato.

Anche a volere ritenere applicabili le norme giuridiche citate (recte l’atto da cui promanano), con conseguente attribuzione di tutela civile di tipo reale in caso di inosservanza delle stesse, deve rilevarsi che la potenza dei due camini di 12 kw e 11 kw, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio senza contestazioni di alcuna parte, è inferiore al valore soglia di 0,035 mw art. 283, co. 1, lett. g), cod. amb., sicché non risultano applicabili l’art. 285 cod. amb. e l’allegato da esso richiamato.

L’art. 890 c.c. non contiene una distanza minima (in senso orizzontale) tra camini e altre costruzioni.

La disposizione rinvia ai regolamenti.

Tra essi, si reputano integrativi della normativa primaria i regolamenti locali d’igiene.

Le parti controvertono sul significato da attribuire al regolamento, da esse ritenuto comunque applicabile al caso in esame, reperito dal consulente tecnico d’ufficio ex art. 213 c.p.c.

Il regolamento prevede all’art. 3.4.43 che “quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 8 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto ed in ogni caso non devono essere fonte di inconvenienti igienici alle abitazioni adiacenti. In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell’art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici”.

A dispetto di quanto sostenuto dai convenuti, la disposizione ha valore integrativo della normativa primaria. Se è vero che non prevede una distanza orizzontale, essa stabilisce una distanza verticale (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2015, n. 10814). Inoltre, l’altezza del comignolo non è regolata in sé, ma in rapporto alla distanza (orizzontale) con altri manufatti (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5142).

L’altezza di 40 cm deve essere calcolata in ragione del colmo del tetto ove sono collocati i comignoli, come si desume dalla lettera dalla norma (il riferimento agli “altri ostacoli o altre strutture” rileva soltanto per il calcolo della distanza orizzontale e per accertare quindi l’operatività del limite di altezza dei comignoli), quale unico significato avente base razionale.

Rispetto al lato est dell’edificio di proprietà attorea, i comignoli sono collocati ad una distanza di 5.98 m (p. 8 rel. per.), inferiore quindi agli otto metri.

Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che i comignoli hanno una quota di sbocco superiore a 40 cm.

Nessuna delle parti ha contestato la misurazione.

I comignoli non si possono nemmeno ritenere ad un’altezza tale da costituire fonte di inconvenienti igienici all’abitazione degli attori.

Infatti, come si dirà più sotto, il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato dei dati dai quali si desume l’assenza di un serio e concreto pregiudizio per il godimento della proprietà attorea. Deve essere soggiunto, poi, che è stata accertata la ricorrenza dei requisiti per l’utilizzo dei comignoli nel periodo invernale (p. 9 rel. per.).

Queste circostanze rilevano anche ai sensi dell’art. 890 c.c., nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere, come sostenuto dai convenuti, non integrata la disciplina legale dal regolamento locale d’igiene. In base ad esse, si può ritenere che l’attuale conformazione dello stato dei luoghi non sia fonte di danno alla solidità, salubrità e sicurezza della proprietà attorea.

La normativa locale richiama l’art. 6, co. 15, D.P.R. n. 1391 del 1970.

L’espressione “restano fatte salve le disposizioni” non ha un particolare valore normativo, né di rinvio in senso tecnico, né di clausola di riserva, né di attribuzione di effetti giuridici che la normativa nazionale in quanto tale era già in grado di produrre.

Ciò che rileva è che a livello locale è stata introdotta una disciplina nel senso di prevedere che quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 8 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto ed in ogni caso non devono essere fonte di inconvenienti igienici alle abitazioni adiacenti.

Sul rispetto della norma integrativa già si è motivato.

In ogni caso, anche a volere ritenere che abbia un qualche senso il predetto richiamo, è sufficiente ribadire l’intervenuta abrogazione del referente oggettivo del richiamo medesimo in un momento anteriore all’installazione dei comignoli.

Non costituiscono norme integrative dell’art. 872, co. 1, c.c. le norme UNI, richiamate dal consulente tecnico d’ufficio.

Esse sono mere norme tecniche che possono assumere valore normativo ove incorporate in atti normativi. Non sono formulate al fine di regolamentare i rapporti di vicinato, né sono richiamate da leggi speciali ovvero da regolamenti locali che costituiscono a loro volta integrazione della disciplina dei rapporti di vicinato.

In ogni caso, la norma di cui il consulente tecnico d’ufficio ha assunto la violazione si è formata successivamente al momento della costruzione del manufatto dei convenuti. Le domande degli attori concernenti l’illecito edilizio sono rigettate.

2. La domanda degli attori di condanna alla cessazione delle immissioni di fumo non è fondata.

Gli attori hanno rappresentato, nei termini utili secondo il sistema delle preclusioni processuali, che dai comignoli litigiosi si propagano immissioni di fumo intollerabili, che pervadono la loro proprietà.

La prospettazione in fatto è del tutto generica, sicché la deduzione sull’intollerabilità delle immissioni è viziata da apoditticità.

La perizia prodotta dagli attori non contiene elementi ulteriori comunque non richiamati espressamente in atti, né spiega le ragioni dell’intollerabilità (doc. n. 12 fasc. att.).

Questi rilievi sono sufficienti a motivare il rigetto della domanda, non potendo il giudice, a mezzo della consulenza tecnica d’ufficio, colmare le lacune assertive e probatorie di parte.

Il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato soltanto la presenza di odore di fumo nell’immobile attoreo nelle fasi di accensione e spegnimento finale del camino dei convenuti e con le finestre aperte dell’immobile attoreo, mentre non ha riscontrato la presenza di fumo (p. 16 rel. per.). L’odore è stato percepito come leggero, tipico della legna bruciata, in grado di cagionare un disagio di durata molto limitata nel tempo (p. 17 rel. per.).

La circostanza temporale del momento dell’accertamento non inficia la conclusione del consulente: come detto, era onere degli attori allegare e dimostrare le immissioni, indicando in modo preciso l’entità delle stesse, la frequenza e la durata delle esalazioni, il pregiudizio subito in termini di minore godimento del proprio immobile; tutte circostanze rilevanti per decidere della tollerabilità delle immissioni.

Gli attori non possono utilmente evidenziare che il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che all’accensione del camino si è constatata l’uscita di fumo nero dal comignolo più basso. Invero, essi hanno scisso a loro favore la relazione peritale nella parte qui rilevante, omettendo di aggiungere che la presenza del fumo nero era plausibile al momento della riaccensione a causa del fatto che i camini non erano stati più utilizzati dall’ordinanza comunale (pp. 15, 16), risalente al 2015.

La realtà riscontrata è pertanto lontana dalla prospettazione attorea, secondo cui ogniqualvolta gli attori accendono il fuoco, “si propagano immissioni di fumo … che penetrano all’interno nell’unità abitativa …, invadendo sia i locali posti al piano superiore che quelli sottostanti” (pp. 1, 2 cit.).

Si consideri infine che il consulente tecnico d’ufficio ha accertato la presenza di camini nei fabbricati limitrofi. Ciò significa che non è escluso che la percezione di odore di fumo – e non di fumo come asserito dagli attori ma non riscontrato in sede di indagini peritali – sia dovuta al funzionamento in concorso tra loro dei camini dei diversi fabbricati limitrofi a quelli delle parti (p. 16 rel. per.).

Questa circostanza induce a ritenere che a maggiore ragione le asserzioni degli attori, e le prove a supporto, avrebbero dovuto essere ben più precise.

La domanda è rigettata.

3. Il rigetto della domanda di accertamento delle immissioni implica, per assenza di illecito, il rigetto della domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

4. Le domande dei convenuti di manleva non sono fondate, atteso il rigetto delle domande attoree.

Occorre però rilevare, agli effetti della regolamentazione delle spese processuali, che la chiamata in causa dei terzi è inammissibile.

La riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. dinnanzi al giudice dichiarato competente dal giudice originariamente adito non è un nuovo processo, bensì rappresenta una nuova fase del medesimo processo (c.d. “translatio iudicii”).

Ne consegue che restano ferme le decadenze già maturate secondo il sistema delle preclusioni processuali.

Il convenuto può chiamare un terzo in causa con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 167, co. 3, c.p.c.

I convenuti non hanno chiamato in causa i terzi con la comparsa di costituzione e risposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e, pertanto, devono ritenersi tardive la chiamata spiegata nella fase della riassunzione e la relativa domanda di garanzia.

La decadenza deve ritenersi rilevabile d’ufficio secondo la stessa logica che informa la disciplina delle preclusioni processuali ex artt. 163, co. 4, 167 c.p.c., che risponde all’interesse pubblico di un rapido e ordinato svolgimento del processo, indisponibile alle parti tramite l’accettazione (anche implicita) del contraddittorio ovvero la costituzione in giudizio dei terzi chiamati (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22113).

La domanda dei convenuti di manleva è quindi dichiarata inammissibile.

Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2473).

Gli attori sono considerati come un’unica parte agli effetti in discorso.

Ciò vale anche per i convenuti, da un lato, e per le chiamate, dall’altro lato.

La soccombenza di parte attrice è formale e totale.

Il criterio della soccombenza governa anche il regime delle spese con riguardo alla posizione delle terze chiamate.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile porre a carico del chiamante le spese processuali sostenute dal chiamato in caso di palese infondatezza della domanda di garanzia, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (così, Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2012, n. 19509).

Il principio di diritto è applicabile analogicamente all’ipotesi di inammissibilità della domanda di garanzia.

Pertanto, le spese processuali sostenute dalla parte chiamata devono essere poste a carico dei convenuti, poiché la sorte della domanda di manleva non sarebbe stata diversa in caso di accoglimento delle domande attoree: parte convenuta sarebbe comunque rimasta soccombente in rito.

Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile ex art. 15, u.c., c.p.c.), delle difficoltà dell’affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si applicano i parametri forensi prossimi ai medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.

Le spese processuali sostenute da parte convenuta sono liquidate nella minore somma pretesa nel rispetto dell’art. 112 c.p.c. di Euro 7.254,00 per compensi, Euro 43,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Le spese processuali sostenute da parte chiamata sono liquidate nella somma di Euro 8.500,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Il pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto, è posto a carico delle parti in solido, nei confronti del consulente tecnico d’ufficio, e nei rapporti interni, in via definitiva, è posto a carico di parte attrice, perché la consulenza è stata disposta per accertare la fondatezza delle sue domande.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

rigetta le domande proposte da (…) e (…) nei confronti di (…) e (…);

dichiara inammissibile la domanda proposta da (…) e (…) nei confronti di (…) s.r.l. e (…) s.r.l.;

condanna (…) e (…) al rimborso in favore di (…) e (…) delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7.254,00 per compensi, Euro 43,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

condanna (…) e (…) al rimborso in favore di (…) s.r.l. e (…) s.r.l. delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 8.500,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido, nei confronti del consulente tecnico d’ufficio, e a carico di (…) e (…), nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia il 26 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.