il Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacche’ l’astrattezza cartolare, che e’ al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 maggio 2017, n. 12996
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26370/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Mantova, depositato il giorno 11 ottobre 2012;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Mantova, depositato il giorno 11 ottobre 2012, che respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., relativa ad un credito derivante dalla cessione delle quote di una societa’, acquistate dalla fallita mediante la consegna di un assegno bancario, poi rimasto insoluto.
Ritenne il tribunale che, pure essendo consentito nel corso del giudizio un mutamento tra l’azione cartolare e quella causale, una volta introdotta quest’ultima azione, restava inibito al giudice un sindacato limitato solo a quella cartolare, prescindendo cioe’ dalla verifica della sussistenza o meno di un valido rapporto sottostante tra le medesime parti.
Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il tribunale omesso di esaminare la domanda avanzata con l’opposizione allo stato passivo, fondata esclusivamente sull’assegno bancario emesso dalla societa’ fallita, pure avendo ritenuto ammissibile la mutatio libelli tra l’azione cartolare e quella causale.
2. Il motivo e’ inammissibile, non avendo colto il ricorrente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
E’ pacifico, invero, che l’azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull’assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi (Cass. 25/03/2002, n. 4203).
A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, tuttavia, il tribunale non ha omesso di pronunciare sull’azione cartolare, ma ha fatto corretta applicazione del principio gia’ sancito da questa Corte, a tenore del quale il Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacche’ l’astrattezza cartolare, che e’ al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale (Cass. 30/03/2004, n. 6275).
Nella vicenda all’esame, invece, e’ incontroverso che l’assegno bancario fosse stato emesso dalla societa’ fallita in favore del ricorrente, restando consentito quindi al traente opporre tutte le eccezioni relative al rapporto fondamentale sottostante, esistente tra le medesime parti; rapporto che secondo l’apprezzamento del giudice di merito, neppure censurato in ricorso, doveva ritenersi privo di effetti, essendosi il curatore sciolto dal contratto pendente, restando conseguentemente escluso il diritto del possessore del titolo a partecipare al concorso.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cinto, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.