che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell’amministrazione pubblica che, come custode, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni causalmente collegati alla cosa, salvo la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale del terzo, rilevante in sede di azione di regresso, in base ai principi della responsabilità solidale non vale a eliminare la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato; qualora il potere di fatto sulla rete fognaria comunale sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l’ente l’obbligo di vigilanza e di controllo, non viene meno il suo dovere di custodia e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. da cui l’ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito.
Tribunale Vicenza, civile Sentenza 30 marzo 2019, n. 751
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vicenza
il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10000561/2011 tra le parti:
ATTORE
(…), cf (…)
– difesa: avv. VI.FE., cf (…)
avv. DA.OT. ((…));
– domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
PROVINCIA DI VICENZA, cf (…)
– difesa: avv. BA.PA., cf (…)
– domicilio: C/O AMM.NE PROVINCIALE DI VICENZA -CONTRA’ (…) 36100 VICENZA
TERZO CHIAMATO
(…) S.P.A., p.iva e cf (…)
– difesa: avv. SO.GA., cf (…)
avv. ZU.MA. ((…));
– domicilio: presso il difensore avv. Zu.Ma.
(…) S.R.L. (…), p.iva (…)
– difesa: avv. DE.PE., cf (…)
– domicilio: presso il difensore
COMUNITA’ (…), cf (…) p.iva (…)
– difesa: avv. ME.DA., cf (…)
– domicilio: presso il difensore
(…) SPA, cf e p.iva (…)
– difesa: avv. VI.GI., cf (…)
avv. ZE.AL. ((…));
– domicilio: presso il difensore avv. Ze.Al.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Attore: Nel merito
1. Accertato e dichiarato il grado di responsabilità della Provincia di Vicenza in relazione al sinistro occorso al sig. (…) in data 22.07.2008, condannarsi la convenuta, o eventuali soggetti terzi chiamati a rispondere in sua vece, a corrispondere al sig. (…), per le causali di cui in atti ed ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., la somma complessiva di Euro 61.394,85 o quella diversa che risulterà dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria, il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla data del sinistro (22.07.2008) o, in subordine, dalla domanda al saldo effettivo.
2. Spese e compensi di causa integralmente rifusi, comprensivi dei costi di CTU e di CTP, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria Si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti e fin qui non ammesse dal Giudice.
Convenuto PROVINCIA DI VICENZA: 1) Nel merito e in via principale: siano respinte tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.
2) In subordine: sia condannato il terzo, (…) S.p.a., a manlevare la Provincia nella rifusione integrale di tutti i danni eventualmente dovuti a parte attorea.
Con liquidazione di spese e compensi professionali come per legge.
Chiamato (…) S.P.A.: Il patrocinio di (…) spa precisa le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Respingere la domanda proposta dal signor (…) perché non provata circa l’evento e/ responsabilità e/o comunque infondata.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell’avversa domanda, ridurre a giustizia le somme dovute anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all’art. 1227 c.c., condannando la terza chiamata (…) srl, (…), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a T., via (…), 77/b a tenere indenne l’esponente delle somme avversamente dovute per i motivi tutti di cui al presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di diritti e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per mero tuziorismo e senza accettazione dell’inversione dell’onere della prova che grava alle controparti, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Se è vero che sono dipendente della società (…) spa
2) Se è vero che in esito alla denuncia di sinistro avanzata dal signor (…) ho provveduto ad effettuare una verifica del luogo avversamente indicato come teatro del sinistro al fine di accertare la presenza di anomalie
3) Se è vero che in esito al sopralluogo ed alle verifiche provvedevo a redigere il rapporto tecnico che mi viene rammostrato quale documento 6 del fascicolo di (…)
4) Se è vero che le circostanze ivi riferite, come pure il rilievo fotografico circa lo stato dei luoghi, è stato da me personalmente rilevato
5) Se è vero che trattasi di lungo rettilineo con ottima visibilità, tanto più in mattinata di una giornata di piena estate
6) Se è vero che nel luogo indicato dal (…) come punto esatto del sinistro vi è un tombino della fognatura gestito da (…).
7) Se è vero che sussiste una convenzione tra (…) spa (…) – e la società (…) spa per la posa, manutenzione e custodia della condotta idrica in attraversamento, quindi anche dei tombini, di tutte le strade provinciali di cui (…) è responsabile, come da documento 5 che mi viene rammostrato dal fascicolo di parte di (…) spa
8) Se è vero che non appena individuato il punto della asserita caduta, la società (…) spa provvedeva a responsabilizzare la società (…) come da documento 4 che mi viene rammostrato dal fascicolo di parte di (…) spa.
Su tutti i capitoli di prova si indica a teste (…) c/o (…) spa con sede a (…), via (…).
Chiamato (…) S.R.L. (…):
nel merito, in via principale voglia il Giudice respingere la domanda risarcitoria dell’attore perché infondata in fatto e in diritto.
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte, ridimensionare le richieste dell’attore secondo giustizia, in virtù delle risultanze istruttorie ed in applicazione dell’art. 1227 c.c.. e dichiarare la responsabilità della terza chiamata Comunità (…), in quanto Ente realizzatore del nuovo tratto in estensione della fognatura nel Comune di Pedemonte (VI), e quindi, alla data dell’evento, custode del tombino fognario. posizionato sulla P. 85 in via (…).
Sempre in via subordinata: in ipotesi di condanna a qualsiasi titolo di (…) spa, voglia il Giudice dichiarare che (…) spa (già (…)), è tenuta a manlevare e a tenere indenne (…) spa delle somme da pagare all’attore, in virtù e nei limiti delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa.
Chiamato COMUNITA’ (…):
NEL MERITO
1) Siano rigettate le domande dell’attore, del convenuto e dei terzi chiamati nei confronti della Comunità (…) in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
2) Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, per quanto non già ammesso
A) Sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Cap. 1: “vero che con domanda depositata in data 26.01.2007 Lei ha chiesto, ad (…), l’allaccio alla rete fognaria pubblica per il Suo immobile sito in P., via B. n. 6/A”; Cap. 2: “vero che a seguito della domanda presentata in data 26.01.2007, su indicazioni di (…), è stato realizzato l’allaccio alla fognatura, sin dai primi mesi del 2007, con la conseguente messa in funzione del tratto fognario”;
Cap. 3: “vero che fin dal 2007 Lei paga le bollette a (…) relative all’allaccio alla rete fognaria per il Suo immobile sito in P., via B. n. 6/A”;
Cap. 4: “vero che il tombino posizionato sulla strada provinciale 85 dove sarebbe caduto il sig. (…) è un tombino del tratto fognario collegato con la Sua abitazione sita in P., via B. n. 6/A”.
Si indica, quale testimone, il sig. (…), residente in P., via B. n. 6/A.
B) Si chiede, altresì, che, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., venga ordinato ad (…) l’esibizione di tutte le bollette emesse nei confronti del sig. (…), relative all’anno 2007, con riferimento all’immobile dello stesso sito in P., via B. n. 6/A;
C) Occorrendo sia ammessa CTU al fine di verificare che il tombino di cui è causa è compreso nel tratto fognario collegato con l’abitazione del signor (…), sita in P., via B. n. 6/A;
D) Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle controparti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta, nonché con il dott. (…), domiciliato presso la Comunità (…). Viste le istanze istruttorie avversarie, si chiede, altresì, che vengano ammessi i seguenti ulteriori capitoli a prova contraria, indicando sempre quale teste il dott. (…):
Cap. 5: “vero che tra le competenze della Comunità (…) non è compresa la gestione del servizio idrico-integrato dei comuni”;
Cap. 6: “vero che il tratto fognario de quo è stato eseguito su richiesta di (…) S.p.A., sotto la direttiva dei tecnici referenti della società stessa durante tutto il corso dell’esecuzione”.
Chiamato (…) SPA: Rifiutato il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova, a) rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della società (…) – (…) – perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, ogni domanda di manleva dalla stessa formulata nei confronti di (…) s.p.a.;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di (…) -(…) – per i fatti per cui è causa, dichiararsi (…) s.p.a tenuta alla manleva nei confronti della predetta società esclusivamente nei limiti di polizza;
c) spese di lite in ogni caso rifuse.
In via istruttoria, si rinnova l’opposizione all’ammissione delle istanze istruttorie formulate da Comunità (…) perché indifferenti e comunque esplorative, mentre, quanto alla richiesta prova per testi, questa risulta essere già stata assunta.
Fatto e processo
Con atto di citazione notificato il 21/3/11, il sig. (…) ha convenuto in giudizio la Provincia di Vicenza al fine di essere risarcito per i danni subiti, in data 22.07.2008, quando, percorrendo in bicicletta la SP n. 85 nel Comune di Pedemonte (VI), con direzione verso Valdastico (VI), all’altezza del civico n. 13 di via (…), cadeva a terra, procurandosi la frattura del femore destro.
Questi ha, in particolare, individuato la causa della caduta in un avvallamento non segnalato del manto stradale della profondità di circa 5/6 cm.
A causa del sinistro (…) si è trovato costretto a cessare le proprie attività sportive di ciclismo e escursioni in montagna nonché di ballo del liscio.
Si è costituita Provincia di Vicenza, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa (…) e il rigetto delle domande; in via subordinata, ha chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata.
La convenuta ha, infatti, evidenziato che in forza di apposita convenzione, il potere di fatto sulla rete viaria era passato a (…), ente gestore della strada ove era avvenuto il sinistro.
La convenuta ha eccepito che l’attore non avrebbe supportato la prova della propria diligenza; ha poi dichiarato che nel punto in cui era avvenuto il sinistro, vi era un tombino della fognatura, la cui gestione era affidata a (…) Spa, con sede a Thiene; ha, inoltre, contestato l’an e il quantum della pretesa.
Si è costituita (…), chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa (…) Srl, (…), al fine di essere manlevata da ogni pretesa; nel merito il rigetto della domanda; in via, subordinata, la riduzione delle somme dovute, in applicazione dell’art. 1227 c.c.
(…) ha dichiarato di essere titolare dell’obbligo di manutenzione della strada provinciale, ove si era verificato il sinistro; che l’unico soggetto responsabile sarebbe stato, tuttavia, (…); ha, infine, contestato la pretesa risarcitoria.
Si è costituito (…) Spa (d’ora in poi (…)), chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Comunità (…) nonché (…) Spa; nel merito, il rigetto della pretesa attorea; in via subordinata, la riduzione del risarcimento, stante il concorso di colpa dell’attore; la condanna di Comunità Montana (…) al risarcimento del danno; nel caso di condanna di Alto Vicentino, la manleva di (…) spa.
La chiamata (…) ha dichiarato che alla data del sinistro, cioè il 22/7/2008, non aveva ancora in gestione il sottoservizio fognario di via P. M., luogo del sinistro; che, infatti, la fognatura in questione era di nuova costruzione e parte di un progetto di estensione del sistema fognario e depurativo nei Comuni di Lastebasse e Pedemonte, terminata nel giugno 2007, non attiva alla data del sinistro e ancora nella disponibilità dell’Ente committente dei lavori e cioè Comunità (…), che l’aveva realizzata, ma non trasferita in esercizio ad (…); il trasferimento in esercizio ad (…) di nuovi sottoservizi doveva, infatti, avvenire dopo il collaudo; al 26/9/2008 non era ancora stato sottoscritto il verbale di consegna e presa in carico delle nuove opere; il tratto di Via (…) a Pedemonte era tra i lavori mai consegnati ufficialmente ad (…).
Si è costituita Comunità (…) (d’ora in poi Comunità Montana), chiedendo il rigetto delle domande e dei terzi chiamati.
Comunità Montana ha, infatti, dichiarato che, fin dal 2007, (…) gestiva la fognatura e incassava le relative tariffe, indipendentemente dalla consegna formale delle opere; ha, inoltre, contestato l’an e il quantum della pretesa attorea.
Si è, infine, costituita (…) chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere tenuta alla manleva, solo nei limiti di polizza.
La compagnia assicurativa ha, in particolare, contestato l’an e il quantum della pretesa risarcitoria.
La causa è stata istruita per testi.
E’ stata altresì disposta CTU.
All’udienza del 25/9/18 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di rito, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Viene in considerazione la fattispecie giuridica di cui all’art. 2051 c.c.
È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005) o comunque di colpa presunta (ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
È altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che per caso fortuito deve intendersi, non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (ex pluribus, Cass. 5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La funzione della norma è, infatti, quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.
Recente giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. 2660/13; Cass. 6306/13; Cass. 25214/14) ha, inoltre, precisato, in tema di corretto riparto dell’onere della prova, che, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Sulla responsabilità di Provincia di Vicenza e di (…).
Poiché ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz’altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass. 24419/2009; Cass. 7763/2007. E già Cass. 298/2003), va sottolineato che, giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr., ex pluribus, Cass. 12.4.2013, n. 8935; 18.10.2011, n. 21508; 25.5.2010, n. 12695; 20.1 1.2009, n. 24529).
La responsabilità come sopra individuata è, altresì, estensibile all’ente gestore della strada, quale che sia la sua forma (pubblica o privata).
Nel caso di specie, la Provincia di Vicenza ha dichiarato di dover andare esente da responsabilità per aver stipulato una convenzione del 30/8/2001, integrata sul punto dalla Delib. del 2 agosto 2006, a mezzo della quale la sorveglianza delle strade provinciali, tra le quali quella per cui è causa, è passata a (…).
Sul punto occorre rilevare che sebbene la relazione di custodia, che fonda l’art. 2051 c.c. sia l’elemento portante della fattispecie richiamata, la Provincia non può addurre quale esimente la convenzione in parola, quanto meno nei rapporti con i terzi, in quanto il contratto stipulato con (…) può spiegare efficacia solo nei rapporti interni tra obbligati in solido, quali appunto sono le odierne convenute.
In effetti, sul piano interno sebbene la Provincia di Vicenza continui a rimanere proprietaria dell’asset stradario, la stessa non ha più poteri di controllo e vigilanza sulla stessa, che sono oggi di competenza di (…) e che, pertanto, deve essere ritenuta obbligata a manlevare la Provincia.
Pertanto, sussiste una responsabilità solidale tra le odierne convenute, con obbligo di (…) a tenere indenne Provincia, in ragione della convenzione di cui sopra.
Sulla responsabilità di Comunità (…) nonché di (…).
Il sinistro è avvenuto in prossimità di un tombino e, pertanto, occorre valutare gli ulteriori profili di responsabilità di (…) e Comunità Montana.
Le riforme susseguitesi in materia di servizi pubblici sono intervenute al fine di garantire la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato, come richiesto dalla normativa comunitaria, prima che da quella interna.
Gli interventi normativi del testo unico degli enti locali (t.u.e.l.) hanno visto, in particolare, una significativa modifica degli strumenti volti a consentire la liberalizzazione del mercato nonché il soddisfacimento del servizio pubblico universale.
Tra gli strumenti introdotti dallo Stato – regolatore per la tutela della concorrenza nel mercato vi è stata, accanto alla semplificazione delle procedure e alla eliminazione dei diritti esclusivi, la “segmentazione della rete” che distingue, per l’appunto, tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico.
Questo strumento ha visto, al contempo, la previsione di differenti modelli di gestione dei servizi pubblici che sono stati interessati da molteplici interventi normativi: tra i modelli di gestione, nella normativa ratione temporis applicabile, vi è l’affidamento della gestione ad una società di capitali scelta utilizzando una procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto con il meccanismo dell’in house providing a società con capitale interamente pubblico e l’affidamento a società con capitale misto.
Declinando i predetti principi alle distinte posizioni assunte dai soggetti qui convenuti, giova evidenziare che Comunità Montana è il soggetto proprietario della rete, (…) è la società gestore della rete.
In quanto tale, Comunità Montana non può andare esente da responsabilità.
Afferma, infatti, la giurisprudenza al riguardo:
che gli impianti fognari , da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell’amministrazione pubblica che, come custode, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni causalmente collegati alla cosa, salvo la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale del terzo, rilevante in sede di azione di regresso, in base ai principi della responsabilità solidale non vale a eliminare la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato (Cass. 6665/2009);
qualora il potere di fatto sulla rete fognaria comunale sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l’ente l’obbligo di vigilanza e di controllo, non viene meno il suo dovere di custodia e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. da cui l’ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito (Cass. 6515/04).
Con riguardo alla responsabilità di (…) occorre rilevare quanto segue.
Priva di pregio è l’argomentazione di (…), secondo cui, alla data del sinistro, quest’ultima non aveva ancora la gestione del sottoservizio fognario di Via (…), luogo dell’incidente.
Vero è che, dalla documentazione in atti (doc. 6 (…)), emerge che Comunità Montana abbia chiesto il formale trasferimento a (…) delle opere di estensione del sistema fognario e depurativo nei Comuni di Lastebasse e Pedemonte, solo il 31/7/2008 e, quindi, qualche giorno dopo il sinistro.
Nessuna prova (…) ha dato, tuttavia, circa il fatto che il tombino, luogo del sinistro, rientrasse appunto in tale intervento di estensione.
Del resto il capitolo di prova orale, formulato da (…) in memoria 183 VI n. 2 c.p.c. risulta fortemente valutativo.
Inoltre, è agli atti la convenzione del 2/8/2005, tra (…) e (…) (doc. 5 (…)), con la quale gli enti in questione hanno disciplinato i rapporti in relazione ai casi di interferenza degli impianti o delle reti con le strade provinciali di competenza della prima.
Pertanto, già sotto tale profilo, non può escludersi la responsabilità di (…), atteso che il sinistro si è realizzato lungo la SP n. 85, nel Comune di Pedemonte (Vi), con direzione verso Valdastico.
Inoltre, occorre altresì evidenziare che risale al 20/1/2007 la domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, che il sig. (…) rivolge a (…), in relazione alla fognatura di via (…), cioè zona limitrofa al luogo del sinistro di causa.
Il teste (…), sulla cui attendibilità non è dato dubitare, ha dichiarato che sin dai primi mesi del 2007 è stato realizzato l’allaccio alla fognatura e che ha pagato le bollette appunto da tale periodo.
Lo stesso ha, inoltre, osservato che il tombino posizionato sulla provinciale 85, luogo del sinistro, è relativo al tratto fognario collegato alla propria abitazione.
Orbene, tale affermazione è certamente valutativa e, pertanto, deve essere esaminata solo nel quadro di insieme degli elementi di prova raccolti in giudizio.
Posto che, come appunto già sottolineato, (…) non ha provato la propria estraneità nella gestione del tombino, luogo di sinistro, non essendo emerso in maniera palese quali fossero le strutture per le quali non era ancora avvenuto il passaggio di consegne formale, la responsabilità della stessa non può essere negata.
Del resto, dal doc. 9 di (…) si evince che le problematiche per le quali non vi è stata di fatto la presa in consegna dei beni hanno avuto riguardo a opere che sembrano non avere alcuna connessione con il tombino per cui è causa.
Tant’è vero che (…) nella missiva di cui al doc. 9 sopra richiamato così si esprime “siamo pertanto a puntualizzare nuovamente …. di non essere i gestori delle nuove opere e che per la loro presa in carico sono a noi necessari gli atti amministrativi sopra richiamati ed il collaudo funzionale delle opere realizzate dalla Comunità Montana”.
Sulla manleva svolta nei confronti di (…) e di (…).
La domanda di manleva svolta da (…) nei confronti di (…) deve essere accolta.
Infatti, in tal senso deve essere valorizzata la già richiamata convenzione tra le stesse esistente.
In tal senso l’art. 5 della convenzione del 2/8/2005 prevedeva che l’ente gestore (ovvero (…)) si impegnava a sollevare (…) da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni.
Del pari, deve essere accolta la domanda di manleva di (…) nei confronti di (…), secondo una quantificazione che sarà indicata successivamente.
Liquidazione del danno.
La determinazione del risarcimento spettante all’attore deve essere effettuata, alla luce dei criteri in uso presso questo Tribunale, che fanno riferimento alle tabelle milanesi 2018.
Il danno va quantificato, vista l’età del danneggiato al momento del sinistro (71 anni), come segue: danno biologico permanente (IP) nella misura massima stimata dal c.t.u del 15% pari a Euro 34.811.
Nessuna personalizzazione essendo i pregiudizi allegati dall’attore, conseguenze normali e già ampiamente risarcite nell’importo sopra riportato.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, le tabelle 2018 del Tribunale di Milano liquidano in maniera congiunta il danno biologico e morale, per un valore giornaliero di Euro 98, per l’ITT.
La CTU in atti ha, inoltre, evidenziato una ITP del 100% per 10gg; del 75% per 80gg; del 50% per 60 gg e del 25% per 20 gg.
Ciò premesso risulta liquidabile la somma complessiva di Euro 10.290,00 (Euro 980 per la ITT, Euro 5.880,00 per la ITP al 75%, Euro 2.940,00 per la ITP al 50% e Euro 490,00 per la ITP al 25%).
Danni patrimoniali.
Sono certamente liquidabili le spese mediche allegate, per Euro 270, così come riconosciuto dal perito.
Sono altresì liquidabili Euro 480 come compenso per la perizia.
Totale Euro 750.
Concorso di colpa dell’attore.
Il sinistro è avvenuto il 22/7/2008 alle ore 10,00 circa e, quindi, si presume che sia avvenuto in condizioni di tempo e di luce più che favorevoli.
Data la consistenza e natura dell’avvallamento, non è chi non veda come l’attore abbia certamente concorso a provocare l’evento, quanto meno per quanto attiene alla gravità e rilevanza dei pregiudizi riportati.
Le foto in atti disvelano, infatti, un avvallamento che si appalesa ben visibile e, secondo il più probabile che non, con una velocità coerente con lo stato dei luoghi e il limite di velocità prescritto, l’evento si sarebbe verificato con conseguenze lesive inferiori.
Ciò posto, risulta equo diminuire il risarcimento del danno del 30%.
Il totale risarcibile ammonta quindi ad Euro 32.095,70 (45.851 – 30%).
Conclusioni.
Sulle somme tutte indicate (Euro 32.095,70), previa devalutazione alla data del sinistro (22/7/08) andranno corrisposti l’ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. SU 1712/95).
Infine, a seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Pertanto, devalutato l’importo attuale alla data dell’evento dannoso si ottiene il valore pari a Euro 28.889,02.
Su tale somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi, per un importo finale di Euro 36.378,67.
Sulla somma decorrono gli interessi ex art. 1284 c.c. dal deposito della presente pronuncia al saldo.
Sulla manleva di (…) nei confronti di U..
La domanda di manleva deve essere accolta.
Il doc. 3 prodotto da (…) evidenzia come vi sia il limite di Euro 5.000.000 per ogni sinistro e persona, con franchigia di Euro 5000.
Pertanto, (…) sarà tenuta a manlevare (…) nei limiti di Euro 31.378,67.
U. sarà altresì tenuta a tenere (…) indenne di tutto quanto quest’ultima sarà tenuta a corrispondere in tema di spese legali.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (26.001 – 52.000) e di quanto effettivamente riconosciuto.
Tenuto conto della oggettiva non difficoltà della lite, della istruttoria non particolarmente complessa, si giustifica una liquidazione al di sotto dei compensi medi previsti dal DM sopra richiamato.
Tutto ciò premesso, le spese di lite dell’attore nonché quelle di CTU e di CTP attoreo devono essere addossate in via solidale a Provincia di Vicenza, (…), (…) e Comunità (…).
Le spese che Provincia di Vicenza è tenuta a corrispondere devono essere alla stessa rimborsate da (…).
Le spese sostenute da (…) devono essere alla stessa rimborsate da (…).
Le spese di lite che (…) sarà tenuta a corrispondere sono alla stessa dovute da (…).
Le spese di Comunità (…) restano addossate alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l’effetto CONDANNA in solido PROVINCIA di VICENZA, (…) Spa, COMUNITÀ (…) e (…) SPA al risarcimento del danno per Euro 36.378,67oltre interessi dal deposito della pronuncia al saldo.
CONDANNA in solido PROVINCIA di VICENZA, (…) Spa, COMUNITÀ (…) e (…) SPA a versare all’attore le spese legali, con distrazione a favore del procuratore antistatario, liquidandole in Euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e spese esenti per Euro 832.
Pone definitivamente le spese di CTU e CTP attoreo a carico di PROVINCIA di VICENZA, (…) Spa, COMUNITÀ (…) e (…) SPA.
CONDANNA (…) SPA a tenere indenne PROVINCIA DI VICENZA per tutto quanto quest’ultima sarà tenuta a corrispondere per la presente lite, anche in punto di spese legali per la propria difesa;
CONDANNA (…) SPA, a tenere indenne (…) SPA per tutto quanto quest’ultima sarà tenuta a corrispondere per la presente lite, anche per la propria difesa;
CONDANNA (…) SPA a tenere indenne (…) SPA, nei limiti di Euro 31.378,67 oltre tutte le spese legali, di CTU e CTP attoreo, che quest’ultima sarà tenuta a corrispondere per la presente lite;
Così deciso in Vicenza il 27 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2019.