la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario.

Tribunale Rovigo, civile Sentenza 29 marzo 2019, n. 223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2014 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. TO.LO., elettivamente domiciliato in VIA (…) 45100 ROVIGO presso il difensore avv. TO.LO – ATTORE;

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. TO.LO., elettivamente domiciliato in VIA (…) ROVIGO presso il difensore avv. TO.LO. – ATTORE;

contro

(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MU.MA. e dell’avv. BO.PA.; elettivamente domiciliato in VIA (…) 45017 LOREO presso il difensore avv. BO.PA – CONVENUTO;

(…) (C.F. (…)) – CONVENUTO CONTUMACE;

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. VI.CH., elettivamente domiciliato in VIA (…) SCALA C 35100 PADOVA presso il difensore avv. VI.CH. – CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

(…) e (…) convenivano in giudizio (…) s.p.a., (…) e (…), al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno da loro patito a seguito della condotta illecita tenuta dai convenuti (…) e (…), in qualità di promotori finanziari, nel periodo dal 1.7.1999 al 24.6.2008, nonché per sentire altresì condannare (…) al risarcimento del danno subito a causa della segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi della (…) per la presunta sofferenza della loro posizione, che quantificavano in Euro 20.000,00.

In particolare, gli attori allegavano: di aver versato, nel periodo dal 1.7.1999 al 24.6.2008, al sig. (…), quale promotore finanziario di (…), l’importo complessivo di Euro 1.185.651,45 mediante assegni bancari e/o circolari e disposizioni di bonifico (docc. 2-76);

di aver ricevuto dal promotore regolare ricevuta dei suddetti versamenti ( docc. 2-76), oltre che rassicurazioni sulla destinazione finale delle somme verso (…); di essere stati seguiti, da un certo momento in poi, anche dal sig. (…), a sua volta promotore finanziario di (…), nonché cognato del sig. (…), della cui collaborazione nella gestione del rapporto inter partes quest’ultimo aveva iniziato ad avvalersi; di aver appreso, a seguito di una richiesta di disimpegno delle somme conferite, che solo una parte degli importi consegnati al sig. (…) erano in realtà confluiti nella loro posizione su (…);

di aver a quel punto chiesto spiegazioni al sig. (…) e di aver ricevuto da questi dapprima la promessa di restituzione delle somme e, successivamente, l’ammissione di non essere in grado di onorare l’impegno (docc. 90-93); di aver allora richiesto a (…), con lettera raccomandata del 15.9.2010 a firma dell’avv. Ripa, il rimborso “di tutte le somme legittimamente versate e non confluite nella loro posizione M. oltre agli interessi” (doc. 95);

di aver ottenuto in riscontro dalla Banca la documentazione relativa alla loro posizione finanziaria, da cui risultava che solo parte dei versamenti effettuati a mani del promotore, e dei contratti di investimento sottoscritti per il suo tramite, erano in realtà pervenuti all’Istituto (doc. 96);

di aver inoltre ricevuto dalla Banca una diffida di pagamento dell’importo di Euro 29.052,49 oltre interessi, per lo scoperto generatosi sul rapporto di conto corrente n. 238024, con relativa segnalazione alla Centrale Rischi della (…) (docc. 97 e 98); di aver subito, a causa dei fatti rappresentati, non solo un ingente danno patrimoniale quale conseguenza dell’indebita sottrazione del capitale versato, ma anche un pregiudizio non patrimoniale e un danno d’immagine derivante dall’illegittimo inserimento del loro nominativo nei registri della Centrale Rischi della (…).

Si costituiva in giudizio (…) s.p.a. la quale – previa autorizzazione alla chiamata in causa del sig. (…) ai fini del corretto instaurarsi del contraddittorio con quest’ultimo – in via preliminare eccepiva la nullità della citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 3 comma n. 3 e 4 e 164 4 comma c.p.c.. Sempre in via preliminare eccepiva, nel merito, la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell’azione risarcitoria proposta, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli eventi successivi alla cessazione del rapporto di collaborazione con il sig. (…), avvenuto in data 15 aprile 2005.

In via principale, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto e non provata ed in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo degli attori ai sensi dell’art. 1227 c.c. e comunque di essere manlevata e tenuta indenne dal signor (…) per tutto quanto fosse eventualmente condannata a pagare agli attori nell’ipotesi di soccombenza, oltre che risarcita del danno subito.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto (…) il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c..

Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo la sua estraneità ai fatti contestati ed, in via subordinata all’accertamento della sua responsabilità, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito azionato dagli attori con riferimento al periodo ante 15 settembre 2005, essendo ormai decorso il termine quinquiennale previsto dalla legge (art. 2947 c.c.), avendo gli attori interrotto la prescrizione del diritto da loro vantato solo con la lettera raccomandata datata 15 settembre 2010.

(…) si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La causa veniva istruita con produzione documentale, prova orale e CTU.

All’esito, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Rilevato che:

preliminarmente si rigetta l’eccezione sollevata dai convenuti costituiti, relativa alla nullità dell’atto di citazione, in quanto infondata, atteso che i beni oggetto della domanda attorea e i fatti posti a suo fondamento sono stati adeguatamente indicati e determinati.

Per quanto riguarda la posizione della banca convenuta, si osserva che sulla scorta delle allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte in citazione, l’azione esercitata dagli attori nei suoi confronti va certamente ricondotta nello schema normativo della responsabilità aquiliana disciplinata dall’art. 2049 c.c. e, all’interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell’art. 31, terzo comma del TUF, che prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato alla intermediazione mobiliare per i danni arrecati agli investitori dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenza di accertata responsabilità penale ( ” Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”).

Gli attori, infatti, hanno espressamente allegato di aver riportato i danni meglio descritti in atto di citazione, a causa della condotta illecita tenuta dal proprio promotore finanziario (…), consistita nell’essersi appropriato indebitamente delle somme a lui consegnate dagli attori per essere investite in prodotti intermediati dalla banca convenuta.

In tal modo gli attori hanno fatto riferimento a una responsabilità indiretta della banca convenuta per fatto altrui del promotore, che trova titolo nell’art. 31 3 comma del TUF ed è assimilabile a quella del committente ex art. 2049 c.c., qualificabile come responsabilità extracontrattuale.

Com’è noto ai sensi dell’art. 31 comma 3 D.Lgs. n. 58 del 1998, “Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”

Tale norma ha riformulato senza modificazioni quanto già previsto dall’art. 23 comma 3 D.Lgs. n. 415 del 1996 e dall’art. 5 comma 4 L. n. 1 del 1991.

Secondo l’opinione prevalente, la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario.

E in effetti, come per il caso di responsabilità ex art. 2049 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario e sufficiente, perché si abbia responsabilità della società di intermediazione, un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito del medesimo, nel senso che l’incombenza da lui disimpegnata deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito (Cass. 19.07.02 n. 10580 con riguardo ad una fattispecie disciplinata dall’art. 5 comma 4 D.Lgs. n. 1 del 1991).

Ne consegue che, come nei casi disciplinati dall’art. 2049 c.c., la responsabilità della società d’intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato (cfr. con riguardo all’art. 2049 c.c. Cass. 29.09.05 n. 19166; 07.01.02 n. 89; 22.05.01 n. 6970; con riguardo alla responsabilità dell’istituto per fatto dei suoi promotori finanziari, v. Cass. 07.04.06 n. 8229; 20.03.06 n. 6091; 22.10.04 n. 20588; 19.07.02 n. 10580; 17.05.99 n. 4790; Trib. Mantova 13.10.03 in Danno e Responsabilità, 2004, 297; Trib. Sanremo 13.01.03, in Il diritto fallimentare, 2003, II, 236; trib. Brescia 23.12.02, in Foro it., 2003, I, 1264; Trib. Verona 01.03.01, in Banca, borsa e titoli di credito, 2002, II, 753).

Nel caso di specie, l’astratta configurabilità in capo alla società convenuta di una responsabilità di natura extracontrattuale determina l’applicazione del regime di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. ( ” Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”).

Ne deriva la fondatezza dell’eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta (…) s.p.a., stante l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla parte attrice con riferimento a tutti i versamenti, operazioni e disposizioni avvenuti prima del 15 settembre 2005, ovvero in epoca antecedente i cinque anni dal compimento del primo atto interruttivo del decorso del termine quinquiennale di prescrizione, costituito dalla lettera raccomandata inviata alla banca in data 15 settembre 2010 (doc. 95 fasc. attori), con cui gli attori, per il tramite del loro difensore hanno richiesto alla società convenuta il pagamento degli importi versati al promotore (…) e non confluiti nella loro posizione M..

Per quanto concerne l’ individuazione del dies a quo della prescrizione, come sopra detto, lo stesso deve farsi decorrere dal giorno in cui il promotore ha determinato ogni singola modificazione causativa del danno, considerato che usando la normale diligenza, gli attori avrebbero potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la verità.

Invero, dal diligente esame delle rendicontazioni trimestrali inviate all’indirizzo dei clienti (doc. n. 9 all. 3 e doc. 16 banca convenuta), così come dal portafoglio cliente loro consegnato nel corso delle verifiche periodicamente disposte dall’istituto (doc. n. 1, 2 e 3 banca convenuta), nonché attraverso i canali di banca telematica o telefonica a loro disposizione, gli attori avrebbero potuto avvedersi immediatamente della discrepanza tra gli importi consegnati al promotore e quelli confluiti alla Banca.

La circostanza dell’invio e della ricezione degli estratti conto, allegata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dagli attori, i quali nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. si sono limitati a contestare l’efficacia probatoria dell’approvazione tacita degli estratti conto e la loro utilità al fine di riscontrare gli investimenti effettuati dal promotore finanziario.

Peraltro, anche in sede di interrogatorio formale, svoltosi all’udienza del 14.12.2016, entrambi gli attori non hanno negato di aver ricevuto la documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario n. 238024, limitandosi a riferire di non aver sempre ricevuto gli estratti conto.

In ogni caso, poi, si osserva che la portata e quantità dei versamenti asseritamente effettuati in favore del promotore (…) affinchè lo stesso li investisse in strumenti finanziari della società convenuta, nonché la rilevante durata del periodo in cui gli attori riferiscono di aver effettuato i suddetti versamenti (quasi 9 anni), avrebbero dovuto indurre gli attori a verificare periodicamente il perfezionamento delle operazioni affidate al promotore ed il loro andamento.

Al contrario, non risulta che la parte attrice si sia mai attivata nel periodo in esame (dal 1.7.1999 al 24.6.2008), al fine di verificare personalmente presso la banca convenuta l’andamento degli investimenti effettuati per il tramite del promotore (…), così come ci si attenderebbe da una persona di media diligenza.

Si ritiene, infatti, che una persona di media avvedutezza si sarebbe rivolta regolarmente alla propria banca al fine di conoscere il perfezionamento e le sorti dei propri investimenti. Condotta che, a fortiori, gli attori avrebbero dovuto tenere in ragione delle ingenti somme corrisposte al sig. (…).

Alla luce di quanto sopra, quindi, il diritto risarcitorio azionato dagli attori con riferimento ai versamenti effettuati prima del 15 settembre 2005 deve ritenersi prescritto.

Quanto alla residua domanda risarcitoria azionata dalla parte attrice nei confronti della banca convenuta, relativa ai danni conseguiti a seguito della condotta illecita tenuta dal promotore finanziario (…) dal 15 settembre 2005 al 24 giugno 2008 si osserva quanto segue.

È circostanza ormai pacifica tra le parti quella relativa al fatto che il rapporto di collaborazione sorto tra la banca convenuta e il promotore (…) è cessato in data 15 aprile 2005, circostanza che determinerebbe l’esclusione di ogni responsabilità della banca per la condotta illecita da lui tenuta, essendo venuto meno il rapporto di preposizione tra committente ed ausiliario. Tuttavia, è controverso se la banca convenuta abbia provveduto o meno a dare comunicazione tempestiva di tale circostanza agli attori, fatto allegato dalla convenuta che è stato sin da subito specificamente contestato dagli attori.

La prova della tempestiva comunicazione da parte della banca agli attori della cessazione del rapporto intercorso con il promotore è stata raggiunta nel corso del processo, ritenendosi utili a tal fine le dichiarazioni rese sul punto dal teste E.V., della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, che, sentito all’udienza del 13 ottobre 2016, ha confermato la confessione stragiudiziale a lui resa sul punto (conoscenza da parte dell’attrice sin dal 2005 della cessazione del rapporto tra il promotore (…) e la banca convenuta) dall’attrice (…) in occasione dell’incontro tenutosi in data 5.9.2008 presso la sede della sua azienda in Fratta Polesine.

In particolare, il teste, dopo aver riferito di aver partecipato in data 5.9.2008, all’indomani dell’emersione di discrepanze nel portafoglio finanziario dei signori (…) e (…) con (…), quale supervisore di zona della Banca, all’incontro con (…) presso la sede della loro azienda in Fratta Polesine insieme ai promotori (…) e (…), ha confermato che in occasione del suddetto incontro la signora (…) ha dichiarato di aver ricevuto, nel 2005, la comunicazione dell’interruzione del rapporto di collaborazione tra (…) e il sig. (…) e della riassegnazione al sig. (…) della sua posizione cliente e di quella del marito sig. (…).

Ancora, il teste, ha confermato che nella medesima occasione la signora (…) ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che dal 15 aprile 2005 (…) non rispondeva più dell’operato del sig. (…).

Inoltre, il teste V., sentito a prova contraria sul capitolo di prova n. 18, indicato nella seconda memoria degli attori, ha riferito di aver riconfermato la suddetta circostanza alla Sig.ra (…) anche in occasione del successivo incontro del 5.9.2008, in occasione del quale la stessa ha ribadito di esserne già al corrente dal 2005.

Quanto alla posizione dell’attore (…), inoltre, la sua conoscenza della cessazione del rapporto tra la banca e il promotore sin dal 2005 si presume dallo stretto rapporto di parentela con la sig.ra (…), dal suo diretto coinvolgimento nella vicenda in esame, dalla portata dei versamenti eseguiti in favore di (…), dalla rilevanza del venir meno del rapporto di preposizione tra il promotore e la banca rispetto alla posizione dei coniugi creditori; tutte circostanze che inducono a ritenere che il sig. (…) sia stato tempestivamente informato dalla moglie della circostanza relativa all’intervenuta cessazione del rapporto di preposizione tra la banca e il promotore sin dall’aprile 2005.

Considerato dunque che la banca convenuta ha interrotto il rapporto di collaborazione con il convenuto (…) il 15.4.2005 e che, sulla base delle stesse allegazioni degli attori, i versamenti e le operazioni in relazione ai quali gli attori ipotizzano sottrazioni e ammanchi sono stati tutti eseguiti per il tramite di (…) tra l’1.7.1999 e il 24.6.2008, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla società convenuta per i fatti accaduti successivamente alla cessazione del rapporto con il promotore (…).

Come correttamente rilevato dalla difesa della banca convenuta, infatti, la cessazione del rapporto di preposizione tra committente e ausiliario non consente di ritenere positivamente realizzate le condizioni per l’applicazione dell’art. 31 3 comma del TUF, e tantomeno è possibile invocare (in virtù della conoscenza che i clienti avevano della predetta circostanza) l’applicazione del principio dell’affidamento invocato dagli attori.

In ogni caso, poi, per completezza, si rileva l’infondatezza della domanda attorea, in quanto priva di adeguato supporto probatorio.

Invero, nel caso di specie la parte attrice non ha fornito idonea prova degli asseriti versamenti effettuati nel periodo 1.7.1999 – 24.6.2008 al sig. (…) (per un totale di Euro 1.185.651,45), né del fatto che gli stessi fossero destinati ad essere investiti in strumenti finanziari di (…), non reputandosi utili a tal fine le distinte di versamento allegate all’atto di citazione (cfr. doc. 2, 3 da 6 a 69, 72, 75 e 76 del fascicolo di parte attrice), nella maggior parte dei casi prive di data e dell’indicazione del numero del conto corrente, trattandosi di mere dichiarazioni provenienti dalla parte, prive di valenza probatoria.

Né vi è prova degli assegni che gli attori affermano di aver consegnato al sig. (…) affinché li versasse sul conto corrente n. 238024 loro intestato.

Né alcun rilievo rispetto alla posizione della banca convenuta può essere attribuito al riconoscimento di debito effettuato da (…) nei confronti degli attori, di cui ai documenti n. 91-92 del fascicolo di parte attrice, atteso che, come sostenuto dall’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, il riconoscimento di debito ha natura negoziale ed, in particolare, si tratterebbe di dichiarazioni ricettizie, idonee come tali a produrre effetto solo nei confronti della persona a cui sono destinate (vedi C. 15575/2000; C. 130/1998; C. 10253/1994; A. Cagliari 13.3.2002; T. Ivrea 11.3.2011; T. Verona 11.2.2004).

Infine, alcun rilievo nei confronti della banca convenuta può essere dato al comportamento processuale tenuto dal sig. (…): la sua scelta di rimanere contumace e la mancata comparizione all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale.

Invero, è pacifico in giurisprudenza che l’interrogatorio formale è privo di valore confessorio nei confronti dei soggetti diversi dal confitente (vedi Cass. Civile, sez. VI, ordinanza n. 20476 del 12.10.2015 e sez. III, sentenza n. 4486 del 24.2.2011).

Ne deriva l’integrale rigetto della domanda risarcitoria azionata dalla parte attrice nei confronti della banca convenuta sulla base della responsabilità indiretta della banca per fatto altrui.

Il mancato accoglimento della suddetta domanda determina anche il rigetto dell’ulteriore domanda risarcitoria promossa dagli attori nei confronti della banca convenuta sulla base della segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi della (…), che presupponeva, appunto, l’accertamento del maggior credito risarcitorio vantato dagli attori nei confronti della banca.

Quanto alla posizione del convenuto (…), si rileva l’infondatezza della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti, atteso che la parte attrice non ha né allegato, né dimostrato le specifiche condotte illecite a lui imputabili e la riferibilità alle stesse dei danni asseritamente patiti.

Invero, nessuno dei documenti denominati dagli attori “copia versamento assegni” reca la sottoscrizione di (…) come promotore.

Peraltro, come sopra detto, tali documenti devono essere considerati solo mere dichiarazioni redatte e sottoscritte dagli attori stessi, non comprovanti alcuna effettiva dazione di denaro, né attestanti una qualche volontà di investimento.

Gli altri documenti, prodotti dagli attori e recanti la sottoscrizione del convenuto, invece, sono mere richieste di rimborso e documenti trasmessi e acquisiti correttamente alla banca.

In particolare, la quinta pagina del doc. 85 è il modulo di “richiesta di rimborso” relativo al medesimo Challenge Funds, riferimento n. 0496906 – e riporta la firma di (…), datata 24/7/2006, e quella di (…), per “verifica della firma”. Solo la richiesta di rimborso, quindi, reca la sottoscrizione di (…) e detto documento non costituisce prova di nessuna dazione o percezione illecita di somme da parte di quest’ultimo.

Anche il doc. 86, sempre citato da parte attrice, è un modulo per l’acquisto di quote del Challenge Funds riferimento n. 579247 sottoscritto in data 11/4/2002 da (…) e dal promotore (…) (cfr terza e quarta pagina). La quinta pagina del documento, invece, rappresenta sempre un modulo “richiesta di rimborso”, sottoscritto il 14/7/2006 – ben quattro anni dopo – dal (…) e solo per verifica firma da (…).

Ancora, i docc. 88 e 89, citati da parte attrice, non costituiscono prova dell’ illecita percezione di denaro da parte di (…), sostanziandosi in moduli di “proposta di polizza di assicurazione vita (…) n. 7546734” e “proposta di polizza di assicurazione vita (…) n. 9344659” sottoscritti rispettivamente il 4/10/2006 e il 23/11/2007 dal (…) e senza alcuna indicazione di importi.

Quanto, poi, ai documenti 4 e 5 della banca convenuta, citati sempre dagli attori quale prova dell’illecito commesso dal convenuto (…), si tratta di un modulo di “richiesta di apertura di credito in conto corrente”, nel quale gli attori richiedono un aumento del fido da Euro 65.000,00 ad Euro 100.000,00 e di un modulo con cui gli attori chiedono lo svincolo di un prodotto di investimento dato in garanzia per l’apertura di credito, sostituendolo con un altro prodotto.

La sottoscrizione di (…) appare solo nell’ultima pagina e con specifico riferimento all’identificazione dei richiedenti, all’autenticità della sottoscrizione e attestazione di aver consegnato la documentazione informativa.

Anche tali documenti, quindi, si reputano del tutto irrilevanti al fine di dimostrare l’illecita percezione di denaro da parte del promotore.

L’assoluta estraneità o comunque la totale assenza di un qualsivoglia illecito imputabile al convenuto (…) è emersa anche in sede di consulenza tecnica, laddove il nominato CTU, dott. Ri.Be., ha confermato che la sottoscrizione del promotore appare solo su richieste di rimborso e su ulteriori documenti non attestanti l’illecita percezione di denaro da parte di (…).

Ne deriva l’integrale rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto (…).

Quanto, infine, all”ulteriore domanda svolta dagli attori nei confronti del convenuto (…) se ne rileva la fondatezza. Tale domanda, infatti, si fonda sul riconoscimento di debito effettuato dal convenuto e risultante dai documenti allegati all’atto di citazione ed, in particolare, dai documenti 91 e 92, datati 23 aprile 2009 e recanti la sottoscrizione del convenuto.

I citati documenti, mai disconosciuti, costituiscono un valido riconoscimento di debito, utile a dispensare gli attori dall’onere di provare la convenzione intercorsa con il convenuto e l’esistenza del proprio credito, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, ai sensi dell’art. 1988 c.c..

Infatti, nei suddetti documenti il convenuto, senza indicare la causa del debito, si riconosce debitore nei confronti degli attori della complessiva somma di Euro 1.419.987,00.

Tale documento rappresenta, quindi, idonea prova scritta del credito vantato nei suoi confronti dagli attori per il minor importo di Euro 1.185.651,45, oltre interessi legali dalla data della domanda ( notifica atto di citazione – 13 marzo 2014) al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 (scaglione da Euro 1.000.001 a Euro 2.000.000), con applicazione delle tariffe medie ivi previste e della maggiorazione di cui all’art. 6 del citato decreto, nella misura del 10% per ogni scaglione di riferimento, in ragione della natura e complessità delle questioni trattate, così suddivise: fase di studio Euro 4.083,75; fase introduttiva Euro 2.694,67; fase istruttoria Euro 11.997,15; fase decisionale Euro 7.102,70.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

– dichiara la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori (…) e (…) nei confronti di (…) s.p.a., avente ad oggetto i danni derivanti dalla condotta illecita tenuta da (…) e (…), in qualità di promotori finanziari, dal 1.7.1999 al 14 settembre 2005;

– rigetta la domanda risarcitoria proposta da (…) e (…) contro (…) s.p.a., avente ad oggetto i danni derivanti dalla condotta illecita tenuta da (…) e (…), in qualità di promotori finanziari, dal 15 settembre 2005 al 24 giugno 2008;

– rigetta l’ulteriore domanda risarcitoria promossa da (…) e (…) contro (…) s.p.a., relativa al danno derivante dalla segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi della (…) per la presunta sofferenza della loro posizione;

– rigetta le domande formulate da (…) e (…) contro (…);

– condanna (…) a pagare in favore di (…) e (…) la somma di Euro 1.185.651,45, oltre interessi legali dalla data della domanda (13 marzo 2014) al saldo effettivo;

– pone definitivamente le spese di CTU, così come già liquidate, a carico di (…);

– condanna (…) a pagare in favore di (…) e (…) le spese di lite che liquida in Euro 25.878,27 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre Euro 1.493,00 per spese documentate, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;

– condanna (…) e (…) a pagare in favore di (…) s.p.a., le spese di lite che liquida in Euro 25.878,27 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;

– condanna (…) e (…) a pagare in favore di (…) le spese di lite che liquida in Euro 25.878,27 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.

Così deciso in Rovigo il 26 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.