nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati, non già dall’art. 1854 c.c. riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art.1298 c.c. in base al quale in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno di presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’atro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 3106

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 25781/2016 R.G. promossa da:

(…) C.F. (…)assistito e difeso dall’avv. RI.PA. e dall’avv. elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso avv. RI.PA.

ATTRICE

contro:

(…) C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. (…) e dall’avv. (…) elettivamente domiciliato in presso avv. (…)

CONVENUTO CONTUMACE

oggetto:Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano (…) per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione della somma di Euro 229.000,00 maggiorata degli interessi, indebitamente prelevata da quest’ultimo dal conto corrente B. (n. (…)) cointestato ad entrambe le parti.

Lamentava l’attrice che tale condotta sarebbe stata attuata sia mediante la sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili denominato “(…)” polizza n. (…), sia mediante la trazione sul medesimo conto corrente di libretti di assegni incassati dallo stesso convenuto.

L’attrice instava altresì per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lamentate condotte.

Nell’atto introduttivo l’attrice esponeva di aver presentato denuncia-querela in data 13 gennaio 2014 (doc. 14 fasc. cautelare) a seguito della quale veniva instaurato il procedimento penale n. 2331/2014 r.g. a carico del (…) per il reato di cui all’art. 627 c.p..

Conseguentemente all’intervenuta depenalizzazione del predetto illecito, il procedimento penale si concludeva con una sentenza di assoluzione dell’imputato.

Allegava inoltre di aver depositato un ricorso in data 15 marzo 2016 ( R.G. n. 15666/2016) per ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili ed i crediti, inclusa la polizza assicurativa n. (…), del (…) fino a concorrenza di Euro 260.000,00 e di aver ottenuto, con decreto inaudita altera parte (ex art. 669- sexies comma secondo c.p.c.) il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. su beni mobili o immobili del (…) fino a concorrenza di Euro 250.000,000.

Fissata udienza di prima comparizione, nessuno si costituiva per il convenuto che veniva pertanto dichiarato contumace.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed ammesse ed espletate le prove orali richieste da parte attrice, comprensive di interpello ove si presentava il convenuto contumace, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 22 gennaio 2019 ove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di conclusionali ed autorizzando il ritiro dei fascicoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 16 dicembre 2009 l’attrice apriva on line il conto corrente “B.(…)” n. (…) (doc 3 fasc. cautelare) presso (…) S.p.a.- filiale di Q. D. S. – R. (M.), cointestato al convenuto (…) con facoltà di firma disgiunta (doc. 4 fasc. cautelare).

Il predetto conto corrente presentava al 30 novembre 2013 un saldo attivo pari ad Euro 233.667,47 (doc. 4-bis fasc. cautelare).

Il 17 dicembre 2013 il (…), all’insaputa dell’attrice, sottoscriveva una polizza assicurativa sulla vita a lui esclusivamente intestata e denominata “(…)”, n. (…) versando l’importo di Euro 115.000,00 (doc. 6 fasc. cautelare) successivamente aumentato di Euro 50.000,00 per un totale di Euro 165.000,00 (doc. 5 fasc. cautelare) interamente proveniente dal predetto conto cointestato alle parti.

Tali circostanze venivano integralmente confermate dal convenuto presentatosi a rendere l’interpello all’udienza del 5 ottobre 2017.

Inoltre, nello stesso giorno del 17 dicembre 2013 il (…) si faceva rilasciare dall’Ufficio postale di Q. D. S. un libretto di assegni tratti sul conto corrente n. (…).

Nel periodo intercorrente dal 17 dicembre 2013 all’11 gennaio 2014 il convenuto prelevava inoltre la somma complessiva di Euro 114.000,00 emettendo cinque di tali assegni a sé intestati (docc. 7-11 fasc. cautelare).

Ciò premesso in fatto va innanzitutto rilevato che nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati, non già dall’art. 1854 c.c. riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art.1298 c.c. in base al quale in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno di presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’atro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto ( Cass.77/2018;26991/13).

Nella fattispecie in esame le evidenze documentali, pienamente confermate dalle ammissioni del convenuto in sede di interrogatorio formale comprovano la riferibilità esclusiva dell’intera provvista esistente sul conto cointestato al patrimonio personale dell’attrice (docc. 1, 2, 3), con ciò superando pertanto la presunzione di cui all’art. 1298 comma secondo c.c.

Consegue pertanto che di tali somme il convenuto non avrebbe potuto disporre in assenza di consenso espresso o tacito della contitolare e che la condotta dello stesso appare certamente illegittima.

La domanda attrice va pertanto accolta ed il convenuto va condannato a restituire all’attrice la somma complessiva di Euro 229.000,00 maggiorata di interessi legali dalla data di perpetrazione delle condotte ( gennaio 2014) al saldo, ritenuto assorbito nella presente statuizione il provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam.

Priva di pregio è infine la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle lamentate condotte illecite, non essendo gli stessi provati, né documentati.

Né può farsi, a tale scopo, ricorso alla liquidazione equitativa, tenuto conto che l’art.1226 c.c. si applica alle ipotesi in cui risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare, senza esonero alcuno della parte interessata dall’onere di provare l’esistenza del pregiudizio ed il suo collegamento causale con la condotta del danneggiante ( Cass. 20889 del 17 ottobre del 2016).

La domanda va pertanto respinta.

Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

– Accerta la titolarità in capo all’attrice delle somme presenti alla data del 30 novembre 2013 sul conto corrente postale n.(…) acceso presso (…) S.p.A. e cointestato all’attrice ed al convenuto;

– Condanna il convenuto (…) alla restituzione all’attrice della somma complessiva di Euro 229.000,00 oltre accessori come da motivazione ritenuto assorbito nella presente statuizione il provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam.

– Rigetta ogni altra domanda;

– Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite all’attrice liquidate in complessivi Euro 27.370,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 28 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.