Il regresso è accordato all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. Assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di assicurato può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di assicurato ai sensi dell’art. 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.

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Tribunale Monza, Sezione 1 civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 745

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4069/2016 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

(…) S.p.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Fr.Sc., presso cui ha eletto domicilio in Monza, via (…), giusta procura in atti

ATTRICE

E

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Ma.Bo., ed elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Gi.D’A. in Sesto San Giovanni, piazza (…), giusta procura in atti

CONVENUTO

E

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Al.Si., ed elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. La.Ce. in Monza, via (…), giusta procura in atti

CONVENUTO

OGGETTO del giudizio: 140051 – assicurazione contro i danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Con l’atto introduttivo del giudizio, (…) S.p.A., premesso di aver interamente indennizzato (…), danneggiata in conseguenza di un sinistro provocato in data 5 settembre 2013 in Seregno da (…), alla guida di un motociclo (…) targato (…) di proprietà del padre (…), assicurato con la predetta compagnia, ha esercitato nei confronti dei predetti conducente e proprietario del mezzo assicurato l’azione di rivalsa ovvero, in subordine, quella di surrogazione per l’intero importo corrisposto, pari ad Euro 170.860,00.

Entrambi i convenuti si sono opposti all’accoglimento, in tutto o in parte, della domanda avversaria.

La causa è stata istruita mediante assunzione dell’interrogatorio formale e di prova testimoniale.

Ragioni giuridiche e di fatto della decisione

I. In punto di fatto, per quanto concerne gli elementi costitutivi dell’azione esercitata dalla compagnia di assicurazione attrice, deve rilevarsi che la sussistenza ed il contenuto del rapporto di assicurazione tra la stessa ed il convenuto (…) sono stati documentati mediante la produzione del relativo contratto (doc. 3), che la responsabilità esclusiva dell’altro convenuto (…) nella causazione del sinistro in cui è rimasta danneggiata la trasportata (…) risulta pacifica, oltre ad emergere dalle risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale del Comune di Seregno (doc. 4), e che l’avvenuto pagamento delle somme in relazione alle quali la società attrice ha esercitato l’azione di rivalsa ovvero di surrogazione è parimenti documentato in atti (doc. 8, 9, 10 e 11).

È, infine, pacifico il fatto che il conducente del mezzo, (…), all’epoca dell’incidente non fosse titolare di patente di guida.

II. In punto di diritto, deve rilevarsi che l’art. 144, comma 2, D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede quanto segue: “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.

L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

Il contratto di assicurazione stipulato in relazione al mezzo coinvolto nell’incidente prevede, all’art. 2 delle condizioni generali, che l’assicurazione non è operante, tra l’altro, “se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore” e che “nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, V. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.

Con riguardo alla disciplina legislativa della rivalsa, sia pure nella sua formulazione anteriore a quella attuale (peraltro di contenuto pressoché conforme), la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 17963 del 20.07.2017) ha avuto modo di osservare quanto segue:

“il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, identifica nell'”assicurato” il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa, onde (cfr. articolo 1891 c.c.), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile responsabile del sinistro, in quanto non sia né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contrae “per conto altrui o per conto di chi spetta”; correlativamente la norma ratione temporis applicabile nel caso di specie, cioè l’articolo 18 L. n. 990 del 1969, riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro”.

Nella motivazione dell’ordinanza di cui sopra, la Corte ha “rilevato che questo insegnamento è stato recentemente ribadito da Cass. sez. 3, 2 dicembre 2014 n. 25421, che, nella sua chiara motivazione, tra l’altro osserva:

“Il regresso… è accordato dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. “Assicurato”, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.

Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3.

Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.

Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore” (su questa linea v. sempre in motivazione Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 16135)”.

Alla luce dei principi sopra esposti, richiamati anche recentemente dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass. n. 21027 del 2018), deve ritenersi che legittimati passivamente in relazione all’azione di rivalsa siano entrambi i convenuti, in quanto entrambi civilmente responsabili del sinistro ed entrambi astrattamente beneficiari della copertura assicurativa.

Premesso quanto precede, può dunque passarsi all’esame delle eccezioni proposte dai convenuti stessi.

III. La prima eccezione sollevata da (…) è quella di prescrizione.

In particolare, il convenuto in questione ha sostenuto che la fattispecie rientrerebbe nel disposto del primo comma dell’art. 2952 c.c., che prevede un termine di prescrizione annuale.

A conforto dell’interpretazione in questione, lo stesso ha richiamato due precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (sentenze n. 5088/2010 e n. 10351/2000).

In realtà, entrambe le sentenze in questione fanno sì riferimento ad un termine annuale di prescrizione, ma sulla scorta del secondo comma dell’art. 2952 c.c., nel testo anteriore alla modifica intervenuta nel 2008, che di seguito di riporta:

“Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

Ad oggi, invece, il termine di cui al secondo comma dell’art. 2952 c.c., applicabile nella specie, è biennale.

È invece evidente l’inapplicabilità del termine di cui al primo comma della norma citata, che riguarda semplicemente “il diritto al pagamento delle rate di premio”, ipotesi del tutto diversa da quella in esame.

Deve poi aggiungersi che il termine in questione, che non può decorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2935 c.c., se non dal giorno dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo (19.06.2014, quanto ad un primo acconto di Euro 5.000,00; 18-19.06.2015, quanto al resto), è stato più volte interrotto con le richieste stragiudiziali indirizzate a parte convenuta nelle date del 14.07.2015 (doc. 13) e del 23.12.2015 (doc. 14), richieste di cui non è contestato il ricevimento.

La causa, infine, è iniziata con atto di citazione notificato in data 23.06.2016.

L’eccezione in esame risulta, dunque, infondata.

IV. La seconda eccezione sollevata dal convenuto (…) è quella di esclusione della sua responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c. per essere avvenuta la circolazione del mezzo di sua proprietà contro la volontà dello stesso.

A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15478 del 14.07.2011), ha ritenuto che “ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata”.

Ancora più recentemente, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 1820 del 29.01.2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi”.

Ora, a prescindere dall’astratta applicabilità o meno di tale limitazione di responsabilità all’azione di rivalsa, deve osservarsi che nella specie non ne sussistono i presupposti in concreto, avuto riguardo alle seguenti considerazioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che (…), al fine di escludere la propria responsabilità, si è limitato a sostenere di aver adottato misure idonee ad impedire l’impossessamento e l’utilizzazione del motociclo appena acquistato (cfr.: comparsa di risposta a pag. 3 e 4: “l’esponente rientrava nella propria abitazione di Seregno e parcheggiava il motociclo nel proprio box chiudendolo a chiave; saliva in casa e collocava le chiavi della motocicletta, appena acquistata, e del box, nella tasca interna del proprio giubbotto, che riponeva all’interno dell’armadio guardaroba (chiusura a due ante)”).

Nessuna allegazione risulta essere stata effettuata dal convenuto circa un’espressa proibizione al figlio, non munito di patente, in ordine all’utilizzo di motocicli, ed anzi, stando a quanto riferito alla teste (…) dalla nonna di (…), quest’ultimo “utilizzava già in precedenza un vecchio motorino riposto in cantina”.

Per quanto riguarda, poi, le misure adottate dal convenuto, le prove testimoniali assunte in corso di causa non consentono neppure di ritenerle sufficientemente dimostrate.

Invero, con riferimento specifico all’identificazione del luogo in cui erano state riposte le chiavi del motociclo e del box al momento dei fatti, i testi escussi hanno riferito quanto segue:

– (…), madre della danneggiata (…): “Confermo di essermi recata presso l’abitazione dei convenuti il giorno 8 settembre 2013, vale a dire la domenica successiva all’incidente, avvenuto di giovedì sera …

A questo punto, quella che poteva essere la nonna di (…) si era intromessa sostenendo che (…) doveva avere necessariamente già la patente, visto che utilizzava già in precedenza un vecchio motorino riposto in cantina.

Nel frangente, per quanto riferito dalla signora che era la madre del ragazzo, la moto con cui era avvenuto l’incidente era stata acquistata da poco, forse uno o due giorni prima, ed il ragazzo aveva preso le chiavi dicendo che doveva farsi un giretto intorno alla casa.

Alle mie rimostranze in merito a ciò, mi era stato risposto che se i genitori fossero stati a conoscenza del fatto che il ragazzo doveva andare a prendere mia figlia, non gli avrebbero permesso di prendere le chiavi del mezzo. Io avevo fatto loro notare che a mio parere era inconcepibile che un ragazzo privo di patente potesse circolare in moto …

Per quanto riguarda le chiavi della moto, mi riporto a quanto detto innanzi e faccio presente che, a quanto riferitomi in occasione della visita di cui ho parlato, le chiavi del motociclo erano sul tavolo della sala ed erano state prese dal ragazzo il quale aveva riferito di voler fare semplicemente un giro intorno alla casa”;

– (…), cognato di (…): “Non so dire dove mio cognato abbia riposto le chiavi della moto e del box rientrando a casa prima del sinistro. Non so dire dove mio cognato riponga abitualmente le chiavi dei mezzi di sua proprietà e del box, so solo che mi reco a casa sua in media circa tre o quattro volte alla settimana e non ho mai visto chiavi a vista. Quando mio nipote è uscito di casa prima dell’incidente io ero a casa sua e l’ho visto. Non so dire se lo stesso avesse chiavi in mano, non ho visto che lo stesso prendesse delle chiavi”;

– (…), amico di (…): “Io avevo le chiavi della mia macchina in tasca alla giacca e (…) aveva le sue chiavi in tasca alla giacca. Lo stesso ha riposto le giacche di entrambi in un armadio in camera, almeno credo, visto che io non sono entrato in camera. Non so dire dove il sig. (…) metta le chiavi dei mezzi di sua proprietà o del box abitualmente. Ad un certo punto della cena (…) ha detto che doveva uscire. Io non ho visto prendere nulla da parte dello stesso”.

Ora, anche senza tener conto di quanto riferito da (…) limitatamente alle dichiarazioni rese in sua presenza dalla mamma di (…) (non si è ritenuto necessario, infatti, escutere quest’ultima quale teste di riferimento, nonostante la richiesta di parte convenuta), deve comunque rilevarsi che dalle ulteriori deposizioni intervenute sulla circostanza in questione non emerge l’adozione di alcuna particolare cautela da parte di (…), non potendo certo definirsi tale il fatto di riporre in camera il giubbotto con in tasca le chiavi in questione (si noti che il teste P. non è stato in grado di precisare se le giacche fossero state riposte in un armadio, che peraltro, fino a prova contraria, avrebbe dovuto essere considerato facilmente accessibile da parte di chiunque).

Neanche risulta che la conservazione delle chiavi nella tasca del giubbotto del padre fosse ignota a (…).

Si rappresenta, a tale proposito, che l’onere di provare l’adozione di siffatte cautele spettava al convenuto (…), vertendosi in tema di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio dall’attrice.

L’eccezione in questione va dunque disattesa.

V. I convenuti hanno entrambi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa in capo alla danneggiata (…), dal che dovrebbe derivare, a loro dire, una proporzionale riduzione del dovuto.

In particolare, secondo i convenuti, (…) avrebbe accettato di essere trasportata da (…) pur sapendo che lo stesso non era titolare di patente di guida, in tal modo esponendosi al rischio di un eventuale incidente.

Sul punto, a parte qualunque altra considerazione, occorre rilevare che l’assunto dei convenuti, secondo cui la minore era a conoscenza del mancato conseguimento della patente da parte del conducente, non ha trovato alcuna conferma in sede istruttoria (i testi T. e P., nonché lo stesso convenuto (…) non hanno saputo precisare nulla sul punto), ed anzi è stato contraddetto da alcune delle deposizioni testimoniali assunte ((…) e (…)).

Le dichiarazioni di contenuto diverso rese dal convenuto (…) in sede di interrogatorio formale, in quanto allo stesso favorevoli, non hanno particolare valore probatorio nel senso da lui sostenuto.

Ne deriva che anche l’eccezione in questione deve essere disattesa.

La congruità dell’indennizzo pagato dalla compagnia, infine, non è stata oggetto di contestazioni specifiche da parte dei convenuti e comunque deve ritenersi sussistente sulla scorta della documentazione in atti, a cui i convenuti non hanno contrapposto alcun elemento di segno contrario.

VI. Dalle considerazioni che precedono deriva come conseguenza che la domanda dell’attrice deve essere accolta.

In particolare, (…) e (…) devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della compagnia della somma di Euro 170.860,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda giudiziale (23 marzo 2016) e fino al saldo.

Sulle spese processuali

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) S.p.A. nei confronti di (…) e (…), così provvede:

1. in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna (…) e (…), in solido tra loro, a pagare a (…) S.p.A., a titolo di rivalsa, la complessiva somma di Euro 170.860,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data del 23 marzo 2016 e fino al saldo;

2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;

3. condanna (…) e (…), in solido tra loro, a rifondere a (…) S.p.A. le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 802,76 per anticipazioni ed Euro 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Monza il 26 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.