per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 cod. civ.), è sufficiente che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 cod. civ.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.).
Corte d’Appello Genova, Sezione 3 civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 471
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Daniela Veglia – Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 429/2015 R.G. promossa da
(…) (COD. FISC: (…)) nato/a in G. il (…) – elettivamente domiciliato/a presso il difensore in VIA (…) 16122 GENOVA – rappresentato/a e difeso/a dall’Avv./dagli Avv.ti TA.GI.
appellante
nei confronti di
(…) SRL (COD. FISC. (…))
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA (…) 16100 GENOVA rappresentata e difesa dall’Avv./dagli Avv.ti DU.SA.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 4176/2014 del 29/12/2014 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da (…) s.r.l., nei confronti di (…), per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal medesimo a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta relativamente a immobile sito in G., Via C. 6/4, così decideva: condannava il signor (…) al pagamento dell’importo di Euro 10.500,00 oltre IVA, nonché alla rifusione delle spese legali.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte (…) , con atto notificato in data 1/4/2015.
Con comparsa si costituiva (…) SRL , il/la quale instava per il rigetto dell’appello.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all’udienza collegiale in data 20/12/2018, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l’appello è infondato e deve essere rigettato.
1) Con il primo motivo, l’appellante sostiene:
i) che la proposta d’acquisto sottoscritta era valida sino al 20/12/2010, termine essenziale che era inutilmente decorso, in quanto il signor (…) era venuto a conoscenza dell’accettazione solo in data successiva a tale termine;
ii) che il Tribunale non aveva considerato la natura ricettizia dell’accettazione, equiparando la comunicazione alla I. della volontà espressa dalla signora G., con la sottoscrizione del modulo, e l’effettiva conoscenza dell’accettazione in capo al signor (…), in violazione del disposto degli artt. 1326 e 1335 c.c.;
iii) che erroneamente il Tribunale ha attribuito rilievo al fatto che non fosse stato apposto un termine alla comunicazione dell’accettazione, in quanto la mancata apposizione di un termine non può derogare al disposto degli artt. 1326 e 1335 c.c. e neppure può essere considerata significativa del conferimento all’Agenzia di un mandato con rappresentanza;
iv) che l’agenzia avrebbe dovuto operare come un nuncius della volontà manifestata dalla signora G. e comunicarla entro il 20/12/2010;
v) che l’art. 1754 c.c. esclude che al mediatore siano conferiti poteri di rappresentanza e nessuna procura ex art. 1761 c.c. risulta documentata in favore di I.:
vi) che la clausola in ordine al termine di validità della proposta richiama l’art. 1326 c.c.., ragion per cui l’accettazione doveva pervenire a conoscenza entro il termine indicato, né era sufficiente una semplice comunicazione telefonica, avendo le parti pattuito la comunicazione scritta.
Al riguardo la Giurisprudenza citata dall’appellante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20653 del 25/10/2005 Rv. 585247 – 01), non dice alcunché di specifico in merito alla questione di cui si discute, limitandosi a ribadire che è possibile la formazione progressiva del contratto anche per i contratti formali e che in tal caso il contratto si perfeziona con la conoscenza che il proponente abbia dell’accettazione dell’altra parte, ma non chiarisce con quali modalità l’accettazione possa e debba essere portata a conoscenza del proponente, nell’ipotesi di contratti.
In proposito, si ricorda che secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014 (Rv. 633733 – 01):
“In tema di conclusione del contratto, qualora l’accettazione sia comunicata da un nuncius, non è necessaria la materiale trasmissione della stessa al proponente, in quanto, ai sensi dell’art. 1326, primo comma cod. civ., che deroga all’art. 1335 cod. civ., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza”.
In motivazione, si legge:
“Appare decisiva in proposito la formulazione dell’art. 1326, primo comma, cod. civ, in base al quale se il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha “conoscenza” dell’accettazione dell’altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente.
Se il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima circostanza, la previsione della “conoscenza”, di cui all’art. 1326, primo comma, cod. civ., sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell’art. 1335 cod. civ.
Ciò porta a ritenere che l’art. 1326, primo comma, cod. civ. deroga in parte all’art. 1335 cod. civ., nel senso che, fermo restando che l’accettazione, ove diretta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza”.
In altre parole, l’appellante, attraverso il motivo in esame, dà per scontato che la conoscenza dell’accettazione possa essere acquisita dal destinatario soltanto la materiale consegna dell’atto che la contiene.
Invece, la Giurisprudenza ha sempre affermato il contrario, anche con riferimento agli atti per cui si richiede la forma scritta ad substantiam:
“per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 cod. civ.), è sufficiente che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 cod. civ.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8328 del 01/09/1997 Rv. 507422 – 01)
E’ stata specificamente ammessa la possibilità di informazione telefonica, proprio in quanto la conoscenza dell’atto ricettizio “a mente dell’art. 1334 c.c., può avvenire in qualunque modo, anche a seguito di sola esibizione del documento contenente la dichiarazione”.
Quindi, si può dire che il contratto in questione si sia perfezionato nel momento in cui l’attuale appellante è venuto a conoscenza dell’intervenuta accettazione da parte della signora G., secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado – non oggetto di impugnazione quanto all’accertamento del fatto specifico – laddove si afferma: “dall’attività istruttoria espletata, è risultato che la s.r.l. I. aveva comunicato al convenuto la circostanza dell’accettazione della proposta anche per via telefonica proprio il 20/12/2010, secondo quanto sul punto riferito dalle testi (…) e (…) …”.
Quanto al ruolo dell’agenzia rispetto alla comunicazione dell’accettazione, la Giurisprudenza ha escluso che la mera trasmissione di una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, presupponga o implichi il conferimento (nel presente caso non consentita per natura della mediazione ordinaria) di un potere rappresentativo: “La figura del nuncius prescinde dall’esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicché è necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10720 del 30/10/1997 Rv. 509412 – 01), mentre appare fuor di luogo il riferimento all’art. 1761 c.c. che attiene al conferimento di poteri rappresentativi al mediatore esclusivamente “negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento”.
In ogni caso, contrariamente a ciò che sostiene l’appellante, è corretta l’interpretazione del Tribunale, secondo la quale la clausola in questione prevedeva il termine essenziale del 20/12/2010 per l’accettazione della proposta, ma non fissava alcun termine per la comunicazione di essa, fermo restando che nello stesso giorno è stata data comunicazione telefonica e che il giorno dopo l’accettazione è stata trasmessa al destinatario con lettera raccomandata (v. doc. 6 appellata).
L’appellante crea un’indebita sovrapposizione di piani che devono essere tenuti ben distinti: da un lato, l’accettazione della proposta che doveva intervenire entro il termine essenziale, pena la perdita di validità della proposta; dall’altro, la conoscenza che il destinatario doveva acquisire dell’accettazione, ai fini del perfezionamento del contratto ex art. 1326 c.c.
Proprio in questo senso si deve leggere il riferimento all’art. 1326 c.c. contenuto nella clausola in questione, non a caso posto di seguito ai paragrafi relativi alla comunicazione dell’accettazione, cui doveva provvedere l’Agenzia: proprio perché solo nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione il contratto si intende concluso.
In altre parole, l’accettazione doveva essere manifestata entro il termine essenziale, fermo restando che il contratto si concludeva solo con la comunicazione al proponente dell’accettazione.
La mancata fissazione di un termine per la comunicazione dell’accettazione da parte dell’agenzia si spiega con il chiaro interesse di quest’ultima, sotto il profilo dell’insorgere del diritto alla provvigione, a effettuarla prontamente, come risulta essere avvenuto, sia telefonicamente, sia mediante la raccomandata del giorno successivo.
Se anche non si dovesse ritenere valida la comunicazione telefonica a causa della previsione pattizia circa la comunicazione mediante raccomandata o consegna brevi manu, rimane incontestabile I) che per la validità dell’accettazione era sufficiente che pervenisse nel termine del 20/12/2010 indicato nel modulo; II) che la clausola non prevedeva alcun termine per successiva comunicazione, per le ragioni appena indicate.
2) L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione la clausola attinente il termine di validità della proposta, omettendo però il riferimento all’art. 1326 c.c. in essa contenuto. La questione è già stata affrontata nell’ambito dell’esame del primo motivo.
3) L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto essersi verificata l’accettazione in data 20/12/2010, quindi tempestivamente, senza considerare che l’accettazione, per la sua natura ricettizia, era efficace soltanto nel momento in cui perveniva a conoscenza del soggetto cui era destinata, cioè del (…). La questione è già stata affrontata nell’ambito dell’esame del primo motivo.
4) L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe considerato il documento (contenente la proposta di acquisto e la correlativa accettazione) come un vero e proprio contratto, laddove il contratto si perfeziona solo nel momento in cui l’accettazione viene a conoscenza del proponente. La questione è già stata affrontata nell’ambito dell’esame del primo motivo.
5) L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilevanza al fatto che l’accettazione sia stata portata a conoscenza del C. il 21/12/2010, in violazione della clausola contrattuale che prevedeva il termine del 20/12/2010 come essenziale. La questione è già stata affrontata nell’ambito dell’esame del primo motivo.
6) L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilevanza al fatto che l’accettazione sia stata portata a conoscenza del C. lo stesso giorno dell’accettazione mediante comunicazione telefonica, laddove nella clausola contrattuale era previsto che la comunicazione doveva essere effettuata tramite racc. A/R o consegna brevi manu di copia controfirmata da parte venditrice o tramite e-mail al seguente indirizzo (non indicato nel modulo), mentre non era prevista la comunicazione telefonica. La questione è già stata affrontata nell’ambito dell’esame del primo motivo.
7) Con il settimo motivo, l’appellante non fa che riepilogare quanto espresso nei precedenti.
Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, l’appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all’art. 4 D.M. n. 55 del 2014, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell’affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Stante il rigetto dell’appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 13 c. 1 bis e 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2012, nel testo modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, e così della debenza, in capo a (…), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo analogo a quello già dovuto; obbligo previsto dalle citate disposizioni per tutti procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dovendosi a tal fine avere riguardo alla proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556).
P.Q.M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello proposto da (…), avverso la sentenza n. 4170/2014 pronunciata inter partes in data 29/12/2014 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
Condanna l’appellante (…) a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in Euro 2.500,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex D.M. n. 55 del 2014, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
Dà atto che (…) è tenuto/a a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dallo/a stesso/a proposta, ai sensi dell’art. 13 c. 1 bis e 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2012 nel testo modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Genova il 20 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.