in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’ anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato; infatti, l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento – in concorso con gli altri requisiti di legge – anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Tribunale Ragusa, civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 333
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4874/2016 R.G., avente ad oggetto “revocatoria fondo patrimoniale”;
promossa da:
(…) S.p.A., con sede in V., P. M. n. 1, C.F. (…), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della (…) S.p.A., con sede in R., via (…), P.IVA n. (…), elettivamente domiciliata in Ragusa, alla via (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Gi. del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notar (…) di V., rep. n. (…) del (…);
ATTRICE
contro:
(…), nato a R. il (…), C.F. (…);
(…), nata a R. il (…), C.F. (…);
coniugi residenti in R., via G. n. 4;
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ritenuta e dichiarata la contumacia dei convenuti coniugi (…) e (…), non costituitisi in giudizio benché ritualmente chiamativi.
Nel merito, la domanda revocatoria spiegata dalla (…) S.p.A. è fondata e va conseguentemente accolta.
La società attrice ha invero documentato in giudizio l’esistenza dei presupposti di accoglimento dell’azione pauliana spiegata ex art. 2901 c.c. con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi (…) e (…) con atto ai rogiti del Notaio dott. (…) rep. n. (…) del (…), ovvero: a) l’esistenza di un credito, requisito soddisfatto anche in ipotesi di credito soggetto a condizione o a termine e persino di credito eventuale e litigioso (cfr. ex plurimis Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 16722/2009), nella specie costituito:
1) dalla complessiva somma di Euro 532.674,27, oltre interessi, portata dal d.i. n. 928/2016, emesso da questo Tribunale in data 18.V.2006 nei confronti di (…) quale fideiussore della (…) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 9/2016 di questo Tribunale, provvedimento la cui esecutività ex art. 647 c.p.c. è stata dichiarata con decreto del 02.IX.2016;
2) dalla ulteriore somma di Euro 96.219,65, oltre interessi, portata dal d.i. n. 1451/2016, emesso da questo Tribunale in data 04.VIII.2006 nei confronti dell'(…), sempre in qualità di fideiussore della (…) s.r.l., e gravato di opposizione ex art. 645 c.p.c.; b) il periculum damni, e cioé il compimento di un atto di disposizione del patrimonio atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore; e c) la scientia damni, ovvero la consapevolezza, in capo al debitore, del carattere potenzialmente pregiudizievole dell’atto medesimo.
Come evincibile dal ricorso monitorio accolto con il non opposto d.i. n. 928/2016, (…), già legale rappresentante della (…) s.r.l. in bonis, ha garantito con numerose lettere fideiussorie, l’ultima delle quali del 23.I.2009, l’adempimento delle plurime obbligazioni a vario titolo contratte dalla rappresentata società con il (…) S.p.A., infine confluito nella (…) S.p.A., tra il 2005 e il 2011.
Con atto ai rogiti del Notaio (…) del (…) (vale a dire successivamente al sorgere dell’incontestato credito monitorio e pochi mesi prima della formale revoca di tutte le accordate linee di credito, comunicata con lettere del 14 e del 22 novembre 2013) il debitore e il coniuge (…) hanno costituito in fondo patrimoniale le numerose unità immobiliari site in territorio di Ragusa e di Scicli di proprietà esclusiva dell'(…), così destinandole al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Poiché la causa della convenzione risiede nell’interesse alla costituzione di un patrimonio di scopo, vincolato appunto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, l’art. 170 c.c. interdice sul medesimo l’esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni anzidetti.
Ai fini che occupano, la costituzione di fondo patrimoniale – negozio che, seppur non dispositivo in senso stretto, è idoneo, in virtù del menzionato vincolo, ad incidere riduttivamente sulla garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. – configura un atto tipico di liberalità, e dunque un atto a titolo gratuito, anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune, non rinvenendosi nell’economia del negozio la previsione di corrispettivo o contropartita alcuna a beneficio o a carico dei costituenti (cfr. ex multis Cass. n. 10725/96; Cass. n. 6017/99; Cass. n. 966/2007; Cass. n. 15310/2007).
Le richiamate pronunce di legittimità hanno inoltre chiarito che, quanto al c.d. elemento soggettivo, laddove si verta in ipotesi di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito – come appunto, per quanto appresso, nel caso sub iudice -, “è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”;
quanto all’anteriorietà del credito, inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’ anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato; infatti, l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento – in concorso con gli altri requisiti di legge – anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (cfr. CASS. n. 1413/2006),
e che pertanto, “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento” (cfr. CASS. n. 8680/2009);
a nulla rileva dunque che la garantita società debitrice sia stata dichiarata fallita dopo la stipula dell’atto e che parimenti successive siano le comunicazioni di revoca delle accordate linee di credito.
Attese dunque:
a) la natura gratuita dell’atto e la sua unica preordinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, obiettivo per il raggiungimento del quale la costituzione del fondo patrimoniale non appare affatto indispensabile;
b) la sua posteriorità al sorgere del credito; c) la sua attitudine a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i vincolati beni;
c) la tempistica dell’atto, con ogni verosimiglianza rogato in concomitanza della conclamata incapacità della debitrice principale di far fronte alle contratte obbligazioni restitutorie;
d) la conseguente indubbia consapevolezza di entrambi i convenuti di arrecare un potenziale danno alla creditrice, deve ritenersi che i convenuti coniugi abbiano stipulato l’impugnata convenzione al deliberato fine di menomare l’azione espropriativa esercitabile dalla (…) S.p.A. a tutela delle sue ragioni creditorie e che la proposta azione revocatoria meriti accoglimento, dovendosi conseguentemente dichiarare l’inefficacia, nei confronti della società attrice, della costituzione di fondo patrimoniale stipulata dai convenuti coniugi (…) e (…) con atto Notar (…) rep. n. (…) del (…).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4874/2016 R.G., nella contumacia dei convenuti (…) e (…);
accoglie la domanda e per l’effetto revoca e dichiara inefficace nei confronti della (…) S.p.A. la costituzione di fondo patrimoniale stipulata dai coniugi (…) e (…) con atto ai rogiti del Notaio (…) rep. n. (…) del (…);
condanna (…) e (…) al pagamento delle spese processuali sostenute dalla (…) S.p.A., nella qualità di mandataria della (…) S.p.A., che liquida in complessivi Euro 11.719,95, di cui Euro 1.719,95 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 28 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.