il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.
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Corte d’Appello Lecce, Sezione 2 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 217
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile – composta dai Signori:
Dott. Giovanni ROMANO – Presidente est.
Dott. Raffaella BROCCA – Consigliere
Dott. Virginia ZUPPETTA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1282/2015 del Ruolo Generale promossa
DA
(…) (…) cf (…)-, rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Tr., mandato in atti;
-appellante-
CONTRO
(…) SPA (P.I. (…)), in persona del l.r. p.t., dott. G.D.M., quale Impresa designata per la gestione dei sinistri per il FGVS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Fo. e Pa.Fo., mandato in atti;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.4.2013, il sig. (…) citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, (…) S.p.A. FGVS esponendo:
che il giorno 13/8/2011, alle ore 00,45-1,00 circa, mentre a bordo della sua auto Smart tg. (…) percorreva la S.P. Tricase – Alessano, giunto a circa m. 200 dalla chiesa del (…), un’auto in retromarcia si era improvvisamente immessa sulla strada da lui percorsa;
che, avendone perduto il controllo, l’auto aveva terminato la sua corsa contro un albero, in un terreno situato a destra della sua corsi di pertinenza;
che i danni riportati dall’auto erano stati ingenti, mentre egli era stato sbalzato fuori dall’abitacolo, restando disteso, esanime;
che l’auto che si era immessa repentinamente aveva proseguito la sua corsa a fari spenti ed era stata avvistata dai testi (…) e (…); che la convenuta, quale impresa designata dal FGVS, benché obbligata, non aveva inteso risarcire i danni.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 879.261,17-.
Instauratosi il contraddittorio, (…) eccepiva che l’incidente si era verificato esclusivamente per l’imprudente condotta di guida del (…) e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
In esito alla espletata istruttoria, il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza resa il 9.7.2015, n. 3709, ritenuto che il sinistro si era verificato “… per colpa esclusiva dell’attore a cagione di una guida distratta, imperita ed imprudente e della velocità certamente non moderata e comunque non adeguata alla situazione di tempo e di luogo …” rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 20.10.2015, il (…) ha proposto appello dinanzi a questa Corte, per i motivi che saranno in prosieguo illustrati.
Resiste (…) S.p.A. FGVS.
All’udienza del 24.10.2017, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il (…) lamenta che il Tribunale, disattendendo le risultanze della prova testimoniale, ha affermato che il sinistro ebbe a verificarsi “… per colpa esclusiva dell’attore a cagione di una guida distratta, imperita ed imprudente e della velocità certamente non moderata e comunque non adeguata alla situazione di tempo e di luogo …”, effettuando, in tal modo, una ricostruzione assolutamente inverosimile della dinamica del sinistro.
Rileva, in particolare, che il Tribunale, avendo erroneamente ritenuti inattendibili i testi (…) e (…), avrebbe “fantastica(to) in ordine all’assenza dell’auto pirata (pur confermata da entrambi i testimoni), alla mancanza della stradina ove era situato il predetto veicolo …”.
Al riguardo, evidenzia:
– che il teste (…), nella sua deposizione, dopo aver dichiarato di avere incrociato l’auto condotta dal (…), aveva asserito che “su una stradina posta alla mia destra, vi era un’autovettura ferma a luci spente, con le luci di retromarcia accese. L’ho notato perché era buio e le luci della retromarcia erano visibili”;
-che -peraltro- non poteva attribuirsi particolare rilievo al fatto che il (…) non avesse riferito detta circostanza ai Carabinieri, in quanto lo stesso teste aveva precisato che non che non gli era stata formulata una specifica domanda al riguardo;
-che anche il teste (…), erroneamente ritenuto inattendibile dal Tribunale, doveva ritenersi, invece, pienamente attendibile, avendo egli dichiarato che, percorrendo “la strada che dalla zona industriale di Alessano porta a Tricase (nello stesso senso di marcia del (…)) … aveva svoltato a destra per Tricase e appena svoltato con i fari della sua autovettura aveva visto sul centro della strada un’autovettura che gli era sembrata un fuoristrada che marciava a luci spente …”.
Lamenta, infine, che il Tribunale non aveva inteso disporre c.t.u. medico-legale e, con gli scritti conclusionali, insiste nella richiesta di ammissione di una c.t.u. per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata da (…) è infondata.
Invero, il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, dovendosi, tuttavia, ribadire che la riforma del 2012 non ha trasformato, come pure da alcuni ipotizzato, l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
L’appello deve, quindi, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non richiede affatto l’elaborazione di un progetto alternativo di sentenza e/o altri formalismi extra ordinem (cfr. Cass. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199, Cass. 30/05/2018, n. 13535).
Nella fattispecie, l’appello, come si desume dai motivi innanzi illustrati, individua chiaramente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e si appalesa, perciò, certamente rispettoso della previsione dell’art. 342 cod. proc. civ.
Quanto al merito, l’appello non si appalesa fondato.
Invero, il (…) ha ricostruito il sinistro nei seguenti termini: il 13.8.2011, nel cuore della notte, alla guida della sua Smart, percorreva la S.P. Tricase-Alessano; giunto a circa m. 200 dalla Chiesa del (…), un’auto in retromarcia, improvvisamente, si immetteva sulla strada da lui percorsa, facendogli perdere il controllo della Smart, che “usciva di strada terminando la corsa in un terreno situato sul lato a destra della corsia di pertinenza; a seguito del rovinoso urto, probabilmente dapprima contro quest’auto e poi contro l’albero osto nel predetto fondo, il veicolo riportava consistenti danni”.
Com’è noto, costituisce principio pacifico che “il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia … deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto” (cfr. ex mu. Cass. 01-08-2001, n. 10484).
Nella fattispecie, come innanzi esposto, il Tribunale ha disatteso la ricostruzione del sinistro proposta dal (…), ed ha escluso la presenza (e, comunque l’incidenza causale del conducente dell’auto marciante a fari spenti), giungendo a conclusione che il sinistro si fosse verificato “… per colpa esclusiva dell’attore a cagione di una guida distratta, imperita ed imprudente e della velocità certamente non moderata e comunque non adeguata alla situazione di tempo e di luogo …”.
Orbene, prendendo in esame le risultanze processuali, non v’è dubbio che, come ritenuto dal Tribunale, le stesse non consentono di ritenere provato il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta di guida del conducente dell’auto “pirata”.
Infatti, il teste (…), presente sul luogo del sinistro, nell’immediatezza dei fatti, rilasciò ai Carabinieri le seguenti dichiarazioni: “percorrevo la via che da Alessano porta a Tricase “(…)” dopo aver incrociato un veicolo che procedeva in senso opposto udivo un forte rumore, come se l’auto in questione avesse urtato un qualcosa. Immediatamente guardavo lo specchio retrovisore e notavo l’autovettura ribaltarsi più volte. Mi fermavo e subito avvertivo le Autorità competenti”.
Peraltro, il (…), sentito in qualità di teste, ha riferito di ricordare “che su una stradina posta alla mia destra vi era un’autovettura ferma a luci spente, con le luci di retromarcia accese. … ‘auto predetta era posizionata in retromarcia verso la strada da me percorsa ma si trovava interamente posta sulla stradina di campagna e distava non tanto dalla strada da me percorsa. …. Non posso dire se quell’auto sia stata coinvolta nel sinistro per cui è causa né posso dire il contrario …”.
Dal canto suo, il teste (…) ha dichiarato di non aver assistito al sinistro, ma di avere incrociato, percorrendo la strada che dalla zona industriale di Alessano porta a Tricase, un’autovettura, probabilmente un fuoristrada, che marciava a fari spenti.
La censura dell’appellante investe, in buona sostanza, il giudizio di assoluta inattendibilità espresso dal Tribunale, quanto ai testi suindicati.
Orbene, è agevole osservare che, anche a voler superare ogni pur legittima riserva circa l’attendibilità dei testi, l’esito del giudizio non muterebbe.
Infatti, il (…), con la sua deposizione, tutt’al più, si limita ad accreditare la probabile presenza sul teatro del sinistro di un’autovettura che marciava a fari spenti, ma nulla può aggiungere circa l’incidenza di detta presenza sul verificarsi del sinistro.
Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del teste (…), che, certamente presente sul luogo del sinistro, non riferì nulla ai Carabinieri, intervenuti in loco, circa la presenza dell’auto che “si trovava interamente posta sulla stradina di campagna e distava non tanto dalla strada da me percorsa.”.
L’attendibilità del teste (altrimenti, palesemente compiacente) presuppone, infatti, che, nella sua percezione dei fatti, egli non avesse minimamente ritenuto che vi fosse stato un benché minimo coinvolgimento dell’auto in questione. D’altronde, è lo stesso teste a puntualizzare che “Non posso dire se quell’auto sia stata coinvolta nel sinistro per cui è causa né posso dire il contrario …”.
In tale contesto, è evidente che la ricostruzione proposta dal (…), anche a voler ritenere raggiunta la prova della presenza dell’auto marciante a luci spente, si prospetta meramente assertiva quanto al ruolo eziologico svolto dal conducente di detta auto, dovendosi -peraltro- ribadire che non vi è nessun elemento oggettivo, non una traccia di frenata, non un frammento dei fari sulla carreggiata (v. rilievi dei Carabinieri intervenuti immediatamente in loco), che supporti l’assunto dell’appellante secondo cui la Smart, prima di finire la sua corsa, fuori strada, contro un albero, “probabilmente” sarebbe entrata in collisione “dapprima contro quest’auto”.
Ne discende che il (…) non ha minimamente ottemperato all’onere di provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’autovettura “pirata”.
Peraltro, anche la c.t.u. tesa a ricostruire la dinamica del sinistro, sollecitata dall’appellante, non si appalesa ammissibile, posto che l’Ausiliare dovrebbe ricostruire il sinistro su presupposti di fatto meramente ipotetici.
L’appello va, quindi, respinto, restando assorbito l’esame di ogni altra questione.
Attesa la soccombenza, l’appellante va condannato alla rifusione delle spese in favore dell’appellata, che, alla stregua dei vigenti parametri, si liquidano come da dispositivo.
Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), con atto di citazione del il 20.10.2015, nei confronti di (…) S.p.A. FGVS, avverso la sentenza resa il 9.7.2015, n. 3709 dal Tribunale di Lecce, così provvede:
1) Rigetta l’appello;
2) Condanna l’appellante al pagamento, in favore della (…) S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.900,00 per onorario, oltre iva, c.a.p. e spese forfetarie nella misura del 15%;
3) Dà atto che l’appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater T.U. 11/2002, introdotto dall’art. 1 co. 17 L. 25 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce il 30 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2019.